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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 567/2024
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Giovanni Garzone e Arcangelo Giacinto, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione,
Erminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonietta Ventrone, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.03.2023, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2022 00196711 48 000 notificato il 25.01.2023, recante la somma di €
26.259,23, a titolo per contributi IVS – gestione commercianti dal 09/2015 al 12/2021.
Nel dettaglio, ha eccepito la nullità dell'avviso per mancato invio dell'atto presupposto, per carenza di motivazione, per omessa indicazione dei criteri di calcolo. Ha eccepito, inoltre, la decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 46/99 nonché la prescrizione
1 della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica di altro atto precedente e comunque successiva alla stessa, ove provata. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa dell'ente per insussistenza dell'obbligo al versamento dei contributi. Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
L' si è costituito in giudizio deducendo di aver provveduto allo sgravio parziale CP_1
della pretesa contributiva relativamente al periodo 01/09/2015-24/09/2020, residuando la pretesa creditoria per l'importo di €. 3.196,25 relativo al periodo di iscrizione a domanda del ricorrente per il periodo dal 10/2020 al 12/2021. Ha chiesto, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento della residua somma di €. 3.196,25, con vittoria di spese.
L' si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, avendo il presente procedimento ad oggetto l'opposizione a un Controparte_2
avviso di addebito.
A tal proposito, infatti, l'art. 30 D.L. 78/2010 (Potenziamento dei processi di riscossione dell' ) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa CP_1
CP_ al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli CP_1
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La formazione e la notificazione del titolo spettano, pertanto, ad , restando in questa fase del tutto estraneo l'agente della CP_1
riscossione, competente, invece, per la successiva fase esecutiva, qui non ancora in rilevo.
2 Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Va rilevata la tardività dell'opposizione per quanto concerne le censure aventi a oggetto i vizi di forma dell'avviso impugnato.
I dati normativi di riferimento sono rappresentati dagli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_1
addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
In base a tali disposizioni, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito
è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs.
46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal , in base a Controparte_3
quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 19704/2015).
Nel caso in esame, l'avviso è stato notificato, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, in data 25.01.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 03.03.2023, come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico, e, pertanto, oltre il termine di 20 giorni previsto per l'impugnazione dei vizi formali.
Ne discende l'inammissibilità delle censure relative alla nullità dell'avviso in quanto non motivato, non preceduto dalla notifica di atto presupposto e privo di indicazione dei
3 criteri di calcolo applicati. Parimenti inammissibile è l'eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 46/99.
Venendo al merito, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda avente a oggetto i crediti per il periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2020.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella fattispecie, nonostante parte ricorrente abbia allegato in ricorso di non aver ricevuto alcun atto precedente l'avviso opposto nella presente sede, ha successivamente versato in atti sentenza n. 2197/2024 emessa in data 26.04.2024 dal Tribunale di Napoli
Nord all'esito del procedimento iscritto al n. 12710/2022 R.G. In particolare, il ricorrente aveva proposto in data 07.10.2022 opposizione all'avviso di addebito n. 371
2022 00093370 30 000, notificato dall' il 31.08.2022, avente a oggetto, in parte, la CP_1 medesima pretesa contributiva avanzata dall' nell'atto opposto nel presente CP_1
giudizio. CP_ Già nelle more del predetto giudizio l' aveva provveduto allo sgravio della pretesa contributiva oggetto dell'avviso impugnato.
Dalla sentenza citata, allegata in atti, emerge come il provvedimento di sgravio sia stato emesso dall' in data 22.01.2024 e reso noto al ricorrente tramite il deposito di note CP_1
nel relativo fascicolo telematico in data 23.01.2024, ossia prima della notifica del ricorso alla sede legale dell'istituto – perfezionatasi il 31.01.2024 – e ben prima della rinotifica alla sede provinciale dello stesso – perfezionatasi il 04.03.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
4 Residua, quindi, contrasto circa i contributi relativi all'anno 2021.
Quanto all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, emerge chiaramente dalla lettura degli atti che l'iscrizione è avvenuta a domanda conseguente l'avvenuta Comunicazione Unica del ricorrente a far data dal 01.10.2020, come da comunicazione inviata dall' datata 19.10.2020 (cfr. richiesta di iscrizione CP_1
in atti).
Del resto, le allegazioni offerte da parte ricorrente sul punto appaiono del tutto scarne e generiche. La stessa non ha, poi, svolto alcuna
contro
-deduzione alle eccezioni formulate sul punto dall' in memoria. CP_1
Venendo all'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
Nella fattispecie trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Quanto al dies a quo, lo stesso va individuato nel momento in cui va effettuato il versamento dei contributi, ossia nel momento in cui scadono i relativi termini per il pagamento, e non nel momento in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Ed infatti, in proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
5 La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 18408 del 2022 e n. 10273 del 2021).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi IVS relativi all'anno 2021, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, fissato al 30.06.2022, è stato prorogato dal
D.L. n. 73 del 25.05.2021, fino al 07.07.2014 senza maggiorazioni o tra il 30.07.2022 e il 22.08.2022 con maggiorazioni. Da tale data decorre, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale.
È evidente, pertanto, che al momento della notifica dell'avviso opposto il credito non risultava prescritto.
La domanda va, pertanto, rigettata in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, anche tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere per i contributi dal 09/2015 al 12/2020;
b) Rigetta l'opposizione avente a oggetto i contributi IVS Gestione Commercianti per l'anno 2021;
c) Compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Aversa, 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 567/2024
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Giovanni Garzone e Arcangelo Giacinto, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione,
Erminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonietta Ventrone, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.03.2023, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2022 00196711 48 000 notificato il 25.01.2023, recante la somma di €
26.259,23, a titolo per contributi IVS – gestione commercianti dal 09/2015 al 12/2021.
Nel dettaglio, ha eccepito la nullità dell'avviso per mancato invio dell'atto presupposto, per carenza di motivazione, per omessa indicazione dei criteri di calcolo. Ha eccepito, inoltre, la decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 46/99 nonché la prescrizione
1 della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica di altro atto precedente e comunque successiva alla stessa, ove provata. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa dell'ente per insussistenza dell'obbligo al versamento dei contributi. Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
L' si è costituito in giudizio deducendo di aver provveduto allo sgravio parziale CP_1
della pretesa contributiva relativamente al periodo 01/09/2015-24/09/2020, residuando la pretesa creditoria per l'importo di €. 3.196,25 relativo al periodo di iscrizione a domanda del ricorrente per il periodo dal 10/2020 al 12/2021. Ha chiesto, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento della residua somma di €. 3.196,25, con vittoria di spese.
L' si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, avendo il presente procedimento ad oggetto l'opposizione a un Controparte_2
avviso di addebito.
A tal proposito, infatti, l'art. 30 D.L. 78/2010 (Potenziamento dei processi di riscossione dell' ) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa CP_1
CP_ al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli CP_1
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La formazione e la notificazione del titolo spettano, pertanto, ad , restando in questa fase del tutto estraneo l'agente della CP_1
riscossione, competente, invece, per la successiva fase esecutiva, qui non ancora in rilevo.
2 Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Va rilevata la tardività dell'opposizione per quanto concerne le censure aventi a oggetto i vizi di forma dell'avviso impugnato.
I dati normativi di riferimento sono rappresentati dagli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_1
addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
In base a tali disposizioni, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito
è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs.
46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal , in base a Controparte_3
quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 19704/2015).
Nel caso in esame, l'avviso è stato notificato, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, in data 25.01.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 03.03.2023, come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico, e, pertanto, oltre il termine di 20 giorni previsto per l'impugnazione dei vizi formali.
Ne discende l'inammissibilità delle censure relative alla nullità dell'avviso in quanto non motivato, non preceduto dalla notifica di atto presupposto e privo di indicazione dei
3 criteri di calcolo applicati. Parimenti inammissibile è l'eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 46/99.
Venendo al merito, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda avente a oggetto i crediti per il periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2020.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella fattispecie, nonostante parte ricorrente abbia allegato in ricorso di non aver ricevuto alcun atto precedente l'avviso opposto nella presente sede, ha successivamente versato in atti sentenza n. 2197/2024 emessa in data 26.04.2024 dal Tribunale di Napoli
Nord all'esito del procedimento iscritto al n. 12710/2022 R.G. In particolare, il ricorrente aveva proposto in data 07.10.2022 opposizione all'avviso di addebito n. 371
2022 00093370 30 000, notificato dall' il 31.08.2022, avente a oggetto, in parte, la CP_1 medesima pretesa contributiva avanzata dall' nell'atto opposto nel presente CP_1
giudizio. CP_ Già nelle more del predetto giudizio l' aveva provveduto allo sgravio della pretesa contributiva oggetto dell'avviso impugnato.
Dalla sentenza citata, allegata in atti, emerge come il provvedimento di sgravio sia stato emesso dall' in data 22.01.2024 e reso noto al ricorrente tramite il deposito di note CP_1
nel relativo fascicolo telematico in data 23.01.2024, ossia prima della notifica del ricorso alla sede legale dell'istituto – perfezionatasi il 31.01.2024 – e ben prima della rinotifica alla sede provinciale dello stesso – perfezionatasi il 04.03.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
4 Residua, quindi, contrasto circa i contributi relativi all'anno 2021.
Quanto all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, emerge chiaramente dalla lettura degli atti che l'iscrizione è avvenuta a domanda conseguente l'avvenuta Comunicazione Unica del ricorrente a far data dal 01.10.2020, come da comunicazione inviata dall' datata 19.10.2020 (cfr. richiesta di iscrizione CP_1
in atti).
Del resto, le allegazioni offerte da parte ricorrente sul punto appaiono del tutto scarne e generiche. La stessa non ha, poi, svolto alcuna
contro
-deduzione alle eccezioni formulate sul punto dall' in memoria. CP_1
Venendo all'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
Nella fattispecie trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Quanto al dies a quo, lo stesso va individuato nel momento in cui va effettuato il versamento dei contributi, ossia nel momento in cui scadono i relativi termini per il pagamento, e non nel momento in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Ed infatti, in proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
5 La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 18408 del 2022 e n. 10273 del 2021).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi IVS relativi all'anno 2021, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, fissato al 30.06.2022, è stato prorogato dal
D.L. n. 73 del 25.05.2021, fino al 07.07.2014 senza maggiorazioni o tra il 30.07.2022 e il 22.08.2022 con maggiorazioni. Da tale data decorre, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale.
È evidente, pertanto, che al momento della notifica dell'avviso opposto il credito non risultava prescritto.
La domanda va, pertanto, rigettata in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, anche tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere per i contributi dal 09/2015 al 12/2020;
b) Rigetta l'opposizione avente a oggetto i contributi IVS Gestione Commercianti per l'anno 2021;
c) Compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Aversa, 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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