Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 418/2025 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via studio dell'avv. Cosimo Iannone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(09.01.2004) e (08.06.2005), oltre a e spese straord Per_3
Al riguardo, il te deduceva che i figli ed erano Per_1 Per_2 diventati economicamente indipendenti atteso o, con il padre, aveva trovato un lavoro presso una società cooperativa con contratto part- time e il secondo, dopo avere svolto alcuni lavori, si era trasferito in Spagna dove svolgeva la professione di cuoco. Pertanto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le suddette somme per il mantenimento dei due figli maggiori. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Ancora in via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre valutare la domanda avanzata dal ricorrente di revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento dei figli ed Per_1 Per_2
Al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). In merito al casa di specie, si evidenzia che, all'udienza di comparizione, il ricorrente ha ribadito che vive presso la propria abitazione da oltre un Per_1 anno e che svolge un'atti ativa e che è andato a vivere in Per_2
Spagna dove lavora come cuoco e ha altresì di essere allo stato disoccupato e di svolgere lavori saltuari (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Orbene, il Tribunale evidenzia che entrambi i figli hanno raggiunto l'autosufficienza economica, avendo gli stessi trovato un'occupazione lavorativa ed essendo ormai inseriti nel mondo del lavoro;
in ogni caso, può altresì presumersi la suddetta indipendenza economica in ragione della loro età (24 e 21 anni) e del tempo trascorso dal conseguimento del diploma considerato che, acquisito quest'ultimo, hanno deciso di non proseguire negli studi e di impegnarsi nella ricerca di un posto di lavoro. In definitiva, considerato quanto dedotto e allegato dal ricorrente, il suddetto percorso formativo dei figli, e l'età di questi ultimi, il Tribunale accoglie la domanda e dispone, a parziale modifica della sentenza n. 3091/2021 del Tribunale di Salerno, la revoca dell'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma mensile di € 300,00 ( no) CP_1
a titolo di mante gli ed Per_1 Per_2
3.In considerazione della natura ro lla mancata costituzione della resistente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
− dichiara la contumacia di;
CP_1
− accoglie la domanda e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 3091/2021 del Tribunale di Salerno, dispone la revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di € Parte_1 CP_1
30 0 ciascuno) a titolo to dei figli ed Per_1
Per_2
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi