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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1143/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promosso da:
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, con gli avv.ti DI PIERRO VINCENZO e DI PIERRO C.F._1
MARINELLA
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
All'udienza del 29/5/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/9/2024 , premesso Parte_1
di aver instaurato una relazione sentimentale con , dalla quale era Controparte_1
nato il figlio (l'11/10/2019), ricorreva a questo Tribunale per ottenere un Per_1
provvedimento di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disciplinate dall'accordo del 15/6/2020, ratificato dall'intestato
Tribunale nell'ambito del giudizio n. 410/2020 R.G. con verbale di udienza del
15/7/2020, successivamente parzialmente modificate con decreto del 20/12/2022, reso sempre dall'odierno Tribunale a conclusione del procedimento n. 262/2022 r.g.. In particolare la ricorrente, lamentando il disinteresse affettivo ed economico del nei confronti del figlio , chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del CP_1 Per_1
minore in suo favore, con conferma per il resto delle condizioni vigenti inerenti gli aspetti economici e le visite padre-figlio; formulava, altresì, domanda di rimborso delle spese sostenute per il figlio da marzo 2022 ad aprile 2024 e dell'importo dell'assegno unico universale, nonché domanda di contribuzione del resistente al canone di locazione, da corrispondersi nel caso in cui la avesse deciso di reperire un nuovo Parte_1
appartamento ove vivere con il figlio.
Il resistente non si costituiva pur avendo avuto regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione.
Ugualmente all'udienza del 6/3/2025 compariva la sola ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle richieste ivi formulate ed aggiungeva che, successivamente al deposito del ricorso, la situazione non era mutata, anche relativamente all'assenza di rapporti tra il ed il figlio minore. CP_1
Con ordinanza del 12/3/2025 il Giudice relatore, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente in merito al disinteresse economico ed affettivo del resistente, nonché del comportamento processuale di costui che, non costituendosi in giudizio, non aveva provato l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti del figlio , Per_1
affidava il minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie del minore, anche di maggiore importanza, e confermava per il resto le condizioni di cui all'accordo del 15/6/2020; infine, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'assenza di richieste istruttorie, rinviava all'udienza del 29/5/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Con note scritte del 28/5/2025 il difensore della ricorrente precisava le conclusioni aggiornando la somma richiesta quale rimborso del 50% delle spese sostenute dalla nell'interesse del figlio minore. Parte_1
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva con separata nota esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
In particolare, si osserva quanto segue. A seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal D.lgs.n.154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto con provvedimento motivato solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore: dunque il legislatore ha reputato aprioristicamente più rispondente agli interessi della prole l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, mentre per l'adozione di un diverso regime (nel caso di specie quello esclusivo) si richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il disinteresse del padre, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento del minore, che in ordine alla frequentazione, dal momento che egli, successivamente all'accordo (luglio 2020), avrebbe tenuto con sé il figlio solo in 5/6 occasioni e per non più di un'ora alla volta, senza mai trascorrere con il bambino una domenica o le festività natalizie e pasquali, né facendolo mai pernottare presso la propria abitazione, per poi interrompere del tutto i rapporti a decorrere dal maggio 2023; quanto all'assegno di mantenimento per il minore, lo stesso non verrebbe mai versato nei termini concordati (entro il 10 di ogni mese) ma sempre con ritardo e, in molti casi, in misura inferiore a quella stabilita, e non sarebbe mai stato rivalutato secondo gli indici Istat.
Ebbene, avuto riguardo alle deduzioni difensive di parte ricorrente in merito al disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti del figlio minore, nonché alla condotta del il quale, essendosi non costituito in giudizio, non ha provato CP_1
l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti del figlio, e tenendo conto che un affidamento condiviso, stante il disinteresse del padre, esporrebbe il minore ad un pregiudizio concreto ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nel suo interesse, ricorrono i presupposti per derogare al regime di affido condiviso e per confermare l'affido esclusivo del figlio alla madre, con il potere di Persona_2 quest'ultima di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative alla minore.
Sul punto, Cass. Civ. Sez. 1, n. 26587 del 17/12/2009, secondo cui "L'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"; ancora, si segnala una recente e condivisibile sentenza di merito che, in un caso analogo a quello di specie, ha statuito che “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente
e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater
c.c.” (Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205).
Quanto alle visite ed agli aspetti economici, si confermano le condizioni di cui all'accordo del 15/6/2020, ratificato dall'intestato Tribunale con verbale di udienza del
15/7/2020, reso nell'ambito del giudizio n. 410/2020 R.G., così come modificate con decreto del 20/12/2022, reso sempre dall'odierno Tribunale a conclusione del procedimento n. 262/2022 r.g..
Le domande restitutorie formulate dalla ricorrente (rimborso spese sostenute per il minore da marzo 2022 all'attualità e rimborso assegno unico universale) sono inammissibili, atteso che costei è già in possesso del titolo esecutivo per procedere direttamente all'esecuzione forzata.
La domanda di contribuzione al canone di locazione, da intendersi rinunciata in quanto non stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, è in ogni caso da dichiararsi anch'essa inammissibile, dovendo il Tribunale pronunciarsi rebus sic stantibus e non potendo, dunque, onerare il resistente di un pagamento non ancorato ad un mutamento delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, ma legato ad un evento futuro ed incerto, ovvero l'eventuale sottoscrizione di un contratto di locazione da parte della . Parte_1
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente nonché dell'esito complessivo del giudizio, le spese del giudizio si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 19/9/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) conferma l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Persona_2
autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie del minore, anche di maggiore importanza;
2) conferma per il resto le condizioni di cui all'accordo del 15/6/2020, ratificato dall'intestato Tribunale nel giudizio n. 410/2020 r.g. con verbale di udienza del 15/7/2020, così come modificate con decreto del 20/12/2022, reso sempre dall'odierno
Tribunale a conclusione del procedimento n. 262/2022 r.g.;
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale,
l'11/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco