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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1508/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carlo Parte_1 P.IVA_1
Pedersoli (indirizzo P.E.C. , prof. Elena Email_1
Marinucci (indirizzo P.E.C. e Alessandra Email_2
Fotticchia (indirizzo P.E.C. , tutti del Foro Email_3
di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso in
Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATULLO CP_1 P.IVA_2
NICOLA ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI 247 CATANIA, presso il difensore avv. NATULLO NICOLA ENRICO
pagina 1 di 18 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3766/2023, pubblicata in data 22.9.2023, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
– legittimata passiva quale banca incorporante – in quanto
[...] Controparte_2
riteneva sussistente la responsabilità precontrattuale di quest'ultima in dipendenza della violazione degli obblighi di informazione sanciti dall'art. 21 del D. Lgs. 58/1998, dal
Regolamento Consob 16190/07 e dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.3.2009
e della conseguente esecuzione dell'operazione inappropriata consistente nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione emesse da Controparte_3
a seguito dell'aumento di capitale deliberato nel 2014 per complessivi € 50.000,00 e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento dell'anzidetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In estrema sintesi il primo giudice: riteneva che la regolamentazione normativa, ad opera del D.L. 99/2017, e negoziale (con la cessione prevista dell'art. 3 del detto decreto legge), della liquidazione coatta amministrativa di non incidesse sulla titolarità, dal Controparte_3
lato passivo, dell'obbligazione risarcitoria fatta valere dall'attrice, la quale doveva imputarsi a partecipata al 100% da Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 18 a cui era succeduta, in conseguenza della sua fusione per incorporazione, CP_2 [...]
giusta atto del 22.3.2018; Parte_1
rigettava l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta perché, premessa l'applicabilità del termine ordinario decennale, lo stesso non risultava decorso alla data di notifica della citazione ovvero, nel caso in cui si fosse voluto ritenere applicabile il termine quinquennale, in ogni caso lo stesso non era decorso dovendosi tenere conto dell'interruzione conseguente alla notifica della domanda di mediazione eseguita in data 24.10.2017, e ciò fermo restando che: “il decorso del termine di prescrizione …. prende avvio dalla data in cui l'investitore ha acquisito consapevolezza del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Termine che, nella Contr specie, si identifica nella data di default dell'emittente (25.6.2017, data in cui è stata sottoposta alla procedura di l.c.a.), di talché la presente azione, incoata con atto notificato nel 2020, risulta assolutamente tempestiva” (v. p. 10 della sentenza appellata); riteneva, in difetto di prova contraria di cui ex lege è gravata la banca convenuta, sussistente la violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario finanziario imposti dalla normativa primaria e regolamentare sopra richiamata, specie dovendosi considerare la illiquidità dello strumento finanziario acquistato dall'attrice
(“Le azioni non quotate rientrano nella definizione di titoli illiquidi utilizzata nella
Comunicazione. Il documento contiene indicazioni sugli adempimenti connessi alla distribuzione verso la clientela al dettaglio, imponendo agli intermediari finanziari di rendere trasparenti i costi e dando particolare rilievo alla necessità di informare il cliente sulle modalità e i tempi di smobilizzo. Nella vicenda in esame, ha CP_2
violato gli obblighi previsti dalla predetta normativa, non fornendo alcuna informazione alla in ordine alle componenti del prezzo di emissione delle azioni della CP_1
, alla congruità di tale prezzo, alle concrete possibilità di Controparte_3
smobilizzo dell'investimento che, come detto, non era quotato, ed in ordine a prezzi e tempi dell'eventuale smobilizzo”; v. p. 13 della sentenza appellata); riteneva che “Inoltre, l'Istituto di credito non ha provveduto a verificare il livello di
pagina 3 di 18 consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione
o quantomeno dell'appropriatezza dell'operazione di investimento” (v. p. 13 della sentenza appellata); riteneva sussistente, in ragione di quanto esposto, la responsabilità precontrattuale della banca convenuta con conseguente lesione della libertà negoziale dell'attrice meritevole di risarcimento in misura pari al prezzo delle azioni acquistate, ormai prive di valore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a cinque Parte_1
motivi.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto e riproponendo le Controparte_1
domande non esaminate dal Tribunale.
In vista dell'udienza di discussione orale della causa entrambe le parti depositavano note conclusive entro il termine assegnato dalla Corte.
All'udienza dell'11.12.2024, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame ha criticato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza, in capo ad essa appellante, della legittimazione/titolarità dal lato passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'appellata, per due ragioni tra loro indipendenti:
“(A) poiché (e non è la controparte di rispetto alla CP_5 CP_2 CP_1
Sottoscrizione per cui è causa, la pretesa dedotta in giudizio è sorta ab origine nei confronti di e in capo alla medesima è rimasta, non essendo stata inclusa nel CP_5
Con perimetro della cessione a;
(B) in ogni caso, quand'anche fosse la controparte di rispetto CP_2 CP_1
alla Sottoscrizione per cui è causa, comunque la pretesa dedotta in giudizio è stata
pagina 4 di 18 Con espressamente esclusa dal perimetro della cessione a dal DL 99/2017 e dal
Contratto di Cessione” (p. 9 dell'atto di appello).
In relazione al primo profilo, con cui è stata dedotta la terzietà di essa appellante rispetto al rapporto intercorrente tra l'emittente e l'azionista Controparte_3
ha argomentato come segue: Controparte_1 Parte_1
Con
“25. L'affermazione della sussistenza della legittimazione passiva di rispetto alle domande svolte ex adverso poggia su un equivoco di fondo: che la presente controversia Con abbia ad oggetto il rapporto tra (oggi ), in qualità di intermediario CP_2
finanziario, e , in qualità di cliente, invece che quello tra in qualità di CP_1 CP_5
emittente, e l'odierna appellata, in qualità di azionista.
26. In effetti, l'unica operazione contestata da non consiste nell'acquisto di CP_1
azioni ul mercato secondario con l'intermediazione di , bensì nella CP_5 CP_2
sottoscrizione di tali azioni sul mercato primario in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla stessa nel 2014, attraverso l'esercizio dei diritti di opzione e di CP_5
prelazione che l'art. 2441 c.c. attribuisce a ogni socio.
27. In questo senso depone inequivocabilmente tutta la documentazione relativa a tale sottoscrizione versata in atti (non a caso, i docc. 25, 26, e 27 prodotti dalla in CP_2
primo grado riportano l'intestazione di , nonché la circostanza che le somme CP_5
investite dall'appellata siano state corrisposte alla (e incassate dalla) Capogruppo, e non a/da . CP_2
28. Questi – incontrovertibili – dati di fatto risultano, allora, essenziali per inquadrare correttamente la presente vicenda, in quanto permettono di individuare nell'emittente
'unica controparte di nel rapporto dedotto in giudizio, a prescindere CP_5 CP_1
dalla circostanza, meramente accidentale, che la scheda di adesione all'aumento di capitale sia stata materialmente compilata e sottoscritta presso la filiale di CP_2
di cui l'appellata era correntista (cfr. doc. 6, fascicolo di primo grado avv.) e
[...]
Con titolare di un contratto di deposito titoli (cfr. doc. 19, fascicolo di primo grado ).
Omissis
pagina 5 di 18 30. Ne discende che qualunque (infondata) pretesa vanti rispetto alla CP_1
potrà essere rivolta esclusivamente alla Capogruppo, ossia a ggi Parte_2 CP_5
in LCA, con conseguente irrilevanza ai fini della decisione – contrariamente a quanto afferma erroneamente la Sentenza Impugnata – della fusione per incorporazione di Con
in . CP_2
31. Nessuno dubita infatti del fatto che il D.L. n. 99/2017 (sub art. 3, comma 1, lettere a) Con e b)) e il Contratto di Cessione vietino che possa essere chiamata a rispondere di pretese asseritamente vantate dagli azionisti delle Banche Venete nei confronti delle stesse Banche Venete Capogruppo” (v. pp. 10-11 dell'atto di citazione).
Ritiene la Corte che, sotto il profilo appena esposto, questo motivo di gravame sia infondato perché, indiscussa la concorrente responsabilità dell'emittente
[...]
anche ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 58/1998 nei confronti di Controparte_3 [...]
– a cui è senz'altro estranea –, non considera che la CP_1 Parte_1
sottoscrizione dell'aumento di capitale sia avvenuta nell'ambito dello specifico servizio di investimento consistente nel “collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente” (di cui all'art. 1, comma 5, lett. c-bis, D. Lgs.
58/1998), affidato dall'emittente a (in quanto banca appartenente al Controparte_2
gruppo “ , v. p. 85 della “NOTA INFORMATIVA Controparte_3
SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Relativa (A) all'offerta in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato “
[...]
15.A Emissione Subordinato Convertibile – codice ISIN Controparte_3
[...]” di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili del prestito denominato “ 5% 2013/2018 convertibile con Controparte_3
facoltà di rimborso in azioni” e (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato”, in atti, e v. anche la “Scheda di adesione” alla detta offerta in opzione sottoscritta in data 30.6.2014, oltre che da da Controparte_1 CP_2
quale “Intermediario aderente presso il quale è stata depositata la presente
[...]
scheda di adesione”) la quale, nella veste di soggetto abilitato, è tenuta al rispetto, nei pagina 6 di 18 rapporti con la sua clientela, degli obblighi previsti, per gli intermediari finanziari, dagli artt. 21 ss. del D. Lgs. 58/1998.
Ne consegue che, ad avviso della Corte, sotto il profilo appena esaminato, il primo motivo di gravame si appalesa infondato.
A diversa soluzione ritiene invece la Corte di dovere pervenire con riferimento al secondo profilo di cui consta il primo motivo di gravame.
Secondo l'appellante, infatti, essa “non è titolare dal lato passivo della pretesa azionata nel presente giudizio in virtù della disciplina risultante dalle fonti normative e negoziali che hanno regolato l'insolvenza del gruppo bancario facente capo alle Banche Venete. Con 35. Il difetto di legittimazione passiva di , anche in qualità di incorporante di CP_2
discende, in particolare:
[...]
➢ dal D.L. 99/2017, varato d'urgenza dal Governo italiano per disciplinare la liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete;
➢ dal Contratto di Cessione stipulato in conformità al predetto decreto legge dai Con Commissari liquidatori della LCA e da in data 26 giugno 2017 (ns. all. 4), avente ad oggetto, come si è anticipato, alcuni, selezionati, elementi attivi e passivi nonché rapporti giuridici delle Banche Venete (l'“Insieme Aggregato”), tra cui le partecipazioni di controllo che le Banche Venete detenevano nelle Banche Partecipate;
➢ dai successivi accordi ricognitivi sottoscritti dalla LCA e da al fine di chiarire ed esplicitare, con efficacia appunto ricognitiva, le pattuizioni del Contratto di Cessione Con (cfr., in particolare, doc. 12, fascicolo di primo grado , qui riprodotto come ns. all.
5)” (v. pp 10 – 11 dell'atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato e vada accolto.
La domanda giudiziale spiegata da è volta a fare valere, nei confronti di Controparte_1
quale incorporante la responsabilità Parte_1 Controparte_2
discendente in capo a quest'ultima dalla violazione degli obblighi gravanti sugli intermediari finanziari perpetrata in occasione della sottoscrizione dell'aumento di capitale di deliberato nel 2014. Controparte_3
pagina 7 di 18 Come è noto, è stata posta in liquidazione coatta Controparte_3
amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 185 del 25 giugno 2017.
La liquidazione coatta amministrativa della banca in questione (unitamente a quella di
, giunta all'esito dell'accertamento del suo stato di dissesto con Parte_3
decisione della BCE in data 23 giugno 2017 e delle decisioni del Comitato di
Risoluzione Unico n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017 attraverso cui si rimetteva la risoluzione delle dette crisi bancarie all'autorità nazionale, ha costituito oggetto di una normativa primaria interna (il D.L. 25 giugno 2017, n. 99 ), di una decisione della Commissione UE con cui sono stati autorizzati gli aiuti di stato previsti dalla detta normativa primaria (Brussels, 25.6.2017 C(2017) 4501 final;
State
Aid SA. 45664 (2017/N) – Italy – Orderly liquidation of Banca Popolare di Vicenza and
Veneto Banca - Liquidation aid), del Contratto di cessione di aziende in data 26 giugno
2017 concluso dai commissari liquidatori di (e dai Controparte_3
commissari liquidatori di con ed anche di Parte_3 Parte_1
alcuni Atti ricognitivi del detto contratto di cessione, tra cui, in particolare, il “Secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
[...]
in l.c.a. ed a , oggetto a sua Controparte_3 Parte_4
volta dello “Atto ripetitivo” con firme autenticate in data 22 gennaio 2018.
Mediante i sopra elencati interventi normativi e negoziali si è inteso preservare l'azienda bancaria delle banche in dissesto cedendola ad altra banca, individuata in
[...]
in grado di proseguirne l'attività bancaria senza soluzioni di continuità Parte_1
grazie anche alla concessione di una serie di aiuti di stato.
L'operazione di salvataggio presupponeva il rispetto del principio, di matrice eurounitaria, del c.d. burden sharing, il quale imponeva che di detta operazione non avrebbero in sostanza potuto beneficiare gli azionisti ed i titolari di obbligazioni convertibili delle banche in dissesto.
Questo principio è stato tradotto nella disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett.
pagina 8 di 18 b) del D.L. 99/2017, con cui sono stati esclusi dall'ambito della cessione degli asset in favore della cessionaria individuata in “i debiti delle Banche nei Parte_1
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (laddove per “Banche” si intendono quelle in l.c.a.).
La questione che si pone alla base dell'esame dell'eccezione di difetto di titolarità passiva della pretesa azionata da sollevata da Controparte_1 Parte_1
consiste nell'accertare se, analogamente a quanto previsto rispetto ai debiti derivanti dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento commessa direttamente dalle banche in l.c.a., la passività in questione gravante su una banca da esse partecipata ( nel caso a mani, interamente partecipata da Controparte_2 [...]
non sia stata trasferita alla cessionaria Controparte_3 Parte_1
[...]
Ritiene la Corte che, sulla base del Contratto di cessione del 26 giugno 2017, espressione dei poteri conferiti agli organi della liquidazione coatta amministrativa di con il D.L. 99/2017, alla detta questione debba essere Controparte_3
data risposta affermativa.
Va premesso che l'art. 3 (rubricato “Cessioni”) del D.L. 99/2017 stabilisce che:
“
1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. omissis
2. omissis Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione
pagina 9 di 18 ai sensi del comma 1”.
Con il Contratto di cessione concluso in data 26 giugno 2017 tra i commissari liquidatori di in l.c.a. ed l'oggetto della CP_2 Controparte_3 Parte_1
cessione prevista dall'art. 3, comma 1, D.L. 99/2017 veniva concretizzato nel c.d.
“Insieme Aggregato” alla cui definizione era dedicato l'art. 3 del contratto (rubricato
“Perimetro dell'Insieme Aggregato”).
In particolare, l'art.
3.1.1. del contratto prevedeva che:
“L'Insieme Aggregato è composto dai seguenti beni alla Data di Esecuzione, i quali rappresentano, per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria:
(a) le Attività Incluse di le Passività Incluse di CP_5 CP_5
(b) le Attività Incluse di VB e le Passività Incluse di VB.
Si precisa che per Attività Incluse e Passività Incluse di /o VB si intendono anche CP_5
quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'Insieme
Aggregato e, quanto a VB, anche quelle delle filiali site in Romania” (sottolineato aggiunto).
Tra le “Attività Incluse” di era ricompresa la Controparte_3 Parte_4
partecipazione azionaria, totalitaria, in che quindi costituiva Controparte_2
oggetto di cessione in favore di (v. art. 3.1.2, lett. a) (xi) “Attività Parte_1
incluse” nell'Insieme Aggregato).
Tra le “Passività Incluse” nell'Insieme Aggregato, sì come definite nell'art.
3.1.2 lett.
b), (vii) del Contratto di cessione vi erano: “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati...(Contenzioso Pregresso) …” (sottolineato aggiunto).
L'art.
3.1.2 lett. b), prevedeva che “Per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di VB (quanto a quest'ultima anche riferibili CP_5
alle filiali site in Romania) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio
pagina 10 di 18 dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato
D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare” (sottolineato aggiunto).
Al successivo punto vii della lett. b) si indicavano, tre le “Passività Incluse”: “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle
Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati...(Contenzioso
Pregresso) …” (sottolineato aggiunto).
L'esame dell'Allegato D (“Prospetti relativi all'Insieme Aggregato – Perimetro consolidato sintetico”), consente di accertare che le “Passività Incluse” oggetto della cessione riguardavano anche, espressamente, quelle di conteggiate Controparte_2
al pari di quelle direttamente imputate a e tra le quali Controparte_3
non erano all'evidenza ricompresi i rischi derivanti dall'eventuale contenzioso derivante dalla commercializzazione delle azioni di Controparte_3
Il punto 3.1.4 del Contratto di cessione riguardava poi quelle che erano definite
“Passività Escluse” dall'Insieme Aggregato, come tali non oggetto della cessione ad
Parte_1
La lettera (b) disponeva che “per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati) debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attività, perdite, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze o difesa, di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta che Con indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia Con dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità … comunque che, ancorché
pagina 11 di 18 inerenti o funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse” (sottolineato aggiunto), da cui si desume che rientrando la partecipazione in tra Controparte_2
le “Attività Incluse”, l'eventuale contenzioso ad essa afferente non rientra tra le Passività
Incluse nell'Insieme Aggregato atteso che peraltro, nel prosieguo, lo stesso Art. 3.1.4, lett. b), recita:
“A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono passività escluse e quindi non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferite ad CP_7
omissis
(iv) - i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA;
(vi) - qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”)”.
Alla luce di quanto esposto ritiene la Corte che con il Contratto di cessione del 26 giugno 2017 siano state escluse, dall'Insieme Aggregato ceduto ad Parte_1
le passività derivanti da operazioni, quali quelle per cui è causa, di
[...]
commercializzazione di azioni di Controparte_3
Ciò risulta ancor più evidente nello “Atto ripetitivo” in data 22 gennaio 2018, del
“Secondo Accordo Ricognitivo del contratto di cessione del 26 giugno 2017” (il quale non consta essere stato prodotto nelle cause già decise da questa Corte, tra cui quella iscritta al n. 1094/2022 R.G., conclusesi con decisioni di segno opposto a quella in questa sede adottata anche in forza del documento in questione), ove si legge che:
“In conformità agli Articoli 3.1.1 (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del Contratto di
Cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso
Banca Apulia e le Banche Estere Partecipate per la sottoscrizione o CP_2
pagina 12 di 18 l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA” e nell'Allegato 1.1 del predetto
Secondo Accordo Ricognitivo, ove, nella tabella sub B (“Contenzioso relativo a Banca
Nuova S.p.A./Banca Apulia S.p.A. (“BN/BA”) - Contenzioso Pregresso e Contenzioso
Escluso”), alla casella n. 2), si precisa che il “Contenzioso giudiziale in materia di azioni
/ obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete (pendente o meno alla data della cessione), ai sensi del combinato disposto dell'art. 3.1.1, ultimo comma, e dell'art.
3.1.4, lett. b, (iv) del Contratto di Cessione, deve ritenersi escluso dalla cessione a
Parte
e resta quindi di competenza della ” (enfasi aggiunta). Parte_1
Tutto ciò premesso resta da verificare se, visto che è un soggetto Controparte_2
giuridicamente distinto da che non è stato posto in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa secondo quanto l'art. 101 del TUB consente in tema di banche appartenenti a gruppo bancario, i commissari liquidatori di Controparte_8
l.c.a. potevano disporre – sì come hanno fatto giusta le clausole del
[...]
contratto di cessione sopra trascritte –, non soltanto dell'attivo e del passivo della banca in l.c.a., ma anche di quelli di che da quest'ultima era controllata. Controparte_2
Ritiene la Corte che anche alla questione in esame debba essere data risposta affermativa sulla base del dato normativo che si rinviene nell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 99/2017.
Invero, l'art. 4 del D.L. 99/2017, ai commi 4 e 5, prevede che:
“
4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo
1349, primo comma, del codice civile. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti
o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre
2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15.
pagina 13 di 18 Ad esito della due diligence:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso,
l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti del comma 1, lettera b);
b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a).
5. Il contratto di cessione può prevedere che il cessionario possa, secondo le modalità e
i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:
a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate” (sottolineato aggiunto).
Orbene, le norme sopra riportate – integrando l'art. 3, comma 1, D.L. 99/2017 che fa riferimento ai soli asset appartenenti alle banche in l.c.a. –, nel consentire che, prima all'esito della due diligence (cronologicamente da effettuarsi dopo la conclusione del contratto di cessione) e poi con previsione contenuta nel contratto di cessione, il cessionario ( possa retrocedere o restituire, alla società in Parte_1
liquidazione coatta amministrativa ( , passività, Controparte_3
rapporti, ed attività di cui erano originariamente titolari società controllate dalla banca in l.c.a. ovvero appartenenti al suo gruppo bancario (quale era , Controparte_2
implicitamente presuppone che dette passività, rapporti o attività, siano prima state trasferite, con il contratto di cessione, al cessionario, così costituendo base normativa che legittima gli organi della l.c.a. della banca a disporre, sì come hanno fatto con le disposizioni contrattuali sopra riportate mediante hanno definito il perimetro dell'Insieme Aggregato oggetto di cessione, direttamente, anche delle passività intestate a escludendo quelle a cui va ricondotta la pretesa azionata da Controparte_2 [...]
CP_1
In pratica, coerentemente con l'impianto del D.L. 99/2017 che demanda al contratto di pagina 14 di 18 cessione l'individuazione, in concreto, “dell'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione” (così Corte Cost. 225/2022 che, nel dichiarare inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento a talune norme ed all'intero impianto del D.L. 99/2017, ha posto l'accento sulla circostanza che l'A.G. rimettente non aveva “considerato, come già si è detto, che l'art.
3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire
l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e
c)”; v. § 7.4.10 della sentenza;
e v. anche da ultimo, in merito alla “centralità dei contratti di cessione ai fini dell'inclusione od esclusione dei debiti, ove riconducibili alla controllante, nella cessione medesima”, Cass., sez. un., 19 ottobre 2023, n. 29032 che ha dichiarato inammissibile il quesito formante oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Potenza sulla questione dirimente del presente giudizio proprio perché non si trattava di questione di mero diritto visto che spettava all'A.G. rimettente svolgere “l'operazione preliminare … (che) è quella della ricostruzione ermeneutica della volontà delle parti, così come espressa in modo obiettivo nel contratto di cessione posto in essere fra i commissari liquidatori di e l'offerente/cessionaria operazione che - Parte_3 Controparte_9
come è indiscusso nella giurisprudenza della Suprema Corte - attiene ad un procedimento bifasico, condotto da un lato in punto di diritto (relativo all'individuazione ed applicazione dei criteri di ermeneutica legale) ed altrettanto certamente implicante un giudizio in fatto (selezione degli argomenti ed accertamento in concreto della volontà delle parti)”), gli organi della liquidazione coatta amministrativa di ed il cessionario da un Controparte_3 Parte_1
pagina 15 di 18 canto hanno stabilito che la cessione avrebbe riguardato, dal lato attivo, la partecipazione totalitaria detenuta dalla banca in l.c.a. in e dall'altro Controparte_2
hanno escluso – non irrazionalmente ispirandosi allo stesso principio che ha determinato il legislatore ad impedire il trasferimento al cessionario delle passività direttamente gravanti sulla banca in l.c.a. derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento commesse in occasione della commercializzazione delle azioni o obbligazioni subordinate da esse emesse in sede di aumento di capitale del 2014
–, il trasferimento del medesimo tipo di passività (anche oggetto di contenzioso) direttamente gravanti sulla banca partecipata, producendo, in sostanza, relativamente alle passività in questione, una esdebitazione di contestuale alla sua Controparte_2
cessione.
Questo assetto, del resto, è pienamente coerente con uno degli assunti che si rinvengono nella decisione con cui la Commissione UE ha autorizzato i cospicui aiuti di stato previsti nell'art. 4 del D.L. 99/2017, senza i quali l'intera operazione di salvataggio dell'azienda bancaria della banche poste in liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata impossibile, atteso che da un canto in essa si prevede che: “All claims of holders of subordinated debt instruments or shares in the Bank remain in the two Residual Entities.
There will be no later transfer of any such claims to either the respective Sold Entities or the Purchaser” (v. punto 10 dell'Annex 1), e dall'altro si indica che “any claims resulting from mis-selling litigations arising from the past capital increases of the two banks will also be transferred to the residual entities” (v. § 33 della decisione), sembrando condivisibile l'interpretazione fornitane dall'appellante secondo cui i
“claims” derivanti da “misselling litigations arising from the past capital increases” suscettibili, in quanto non già in capo alle banche in l.c.a. rispetto a cui è previsto che i
“claims” in questione “(would) remain” a loro carico, sono proprio quelli avanzati nei confronti di soggetti diversi quali erano le banche partecipate.
Infine, non va sottaciuto come una conferma sistematica alla interpretazione qui accolta si rinvenga nella L. 30 dicembre 2018, n. 145, istitutiva del Fondo Indennizzo
pagina 16 di 18 Risparmiatori, dal momento che l'art 1, comma 493 della stessa stabilisce che al fondo in questione abbiano accesso i “risparmiatori […] che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio
2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza” (sottolineatura aggiunta) – con una equiparazione, quindi, tra i risparmiatori che hanno subito violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza commesse direttamente dalle banche poste in l.c.a. ed i risparmiatori che, come nel caso a mani, abbiano subito le medesime violazioni da parte di banche da esse controllate, dovendosi condividere l'osservazione dell'appellante secondo cui “Se anche coloro che hanno acquistato le azioni delle Banche Venete tramite le Banche Partecipate hanno accesso Con al FIR, è evidente che gli stessi non possono rivolgere a alcuna pretesa restitutoria
e/ o risarcitoria. Lo Stato, infatti, mai si sarebbe accollato l'onere di indennizzarli se Con avesse ritenuto che di quelle pretese doveva rispondere ”.
In definitiva, quindi, risultando fondato, sotto il profilo appena esaminato, il primo motivo di appello, va riformata la sentenza impugnata e rigettata la domanda proposta da nei confronti di accolta dal primo giudice, al pari Controparte_1 Parte_1
delle altre non esaminate e riproposte in questo grado di giudizio (volte a fare valere vizi del consenso ascritti a nell'ambito della medesima operazione di Controparte_2
sottoscrizione dell'aumento di capitale di , rispetto Controparte_3
alle quali valgono le medesime ragioni sopra esposte che escludono la legittimazione passiva dell'appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamente previste per disporne la compensazione (in particolare né la assoluta novità della questione trattata, né un mutamento di giurisprudenza, non essendo state reperite sentenze di legittimità sul punto dirimente della lite), né altre analoghe ed eccezionali ragioni, e vanno liquidate come in pagina 17 di 18 dispositivo, esclusa la fase di trattazione del giudizio di appello risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1508/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 3766/2023, pubblicata in data 22.9.2023: accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da con atto di citazione notificato in data 3.1.2020; Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in € 4.500,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Ferreri
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1508/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carlo Parte_1 P.IVA_1
Pedersoli (indirizzo P.E.C. , prof. Elena Email_1
Marinucci (indirizzo P.E.C. e Alessandra Email_2
Fotticchia (indirizzo P.E.C. , tutti del Foro Email_3
di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso in
Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATULLO CP_1 P.IVA_2
NICOLA ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI 247 CATANIA, presso il difensore avv. NATULLO NICOLA ENRICO
pagina 1 di 18 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3766/2023, pubblicata in data 22.9.2023, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
– legittimata passiva quale banca incorporante – in quanto
[...] Controparte_2
riteneva sussistente la responsabilità precontrattuale di quest'ultima in dipendenza della violazione degli obblighi di informazione sanciti dall'art. 21 del D. Lgs. 58/1998, dal
Regolamento Consob 16190/07 e dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.3.2009
e della conseguente esecuzione dell'operazione inappropriata consistente nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione emesse da Controparte_3
a seguito dell'aumento di capitale deliberato nel 2014 per complessivi € 50.000,00 e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento dell'anzidetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In estrema sintesi il primo giudice: riteneva che la regolamentazione normativa, ad opera del D.L. 99/2017, e negoziale (con la cessione prevista dell'art. 3 del detto decreto legge), della liquidazione coatta amministrativa di non incidesse sulla titolarità, dal Controparte_3
lato passivo, dell'obbligazione risarcitoria fatta valere dall'attrice, la quale doveva imputarsi a partecipata al 100% da Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 18 a cui era succeduta, in conseguenza della sua fusione per incorporazione, CP_2 [...]
giusta atto del 22.3.2018; Parte_1
rigettava l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta perché, premessa l'applicabilità del termine ordinario decennale, lo stesso non risultava decorso alla data di notifica della citazione ovvero, nel caso in cui si fosse voluto ritenere applicabile il termine quinquennale, in ogni caso lo stesso non era decorso dovendosi tenere conto dell'interruzione conseguente alla notifica della domanda di mediazione eseguita in data 24.10.2017, e ciò fermo restando che: “il decorso del termine di prescrizione …. prende avvio dalla data in cui l'investitore ha acquisito consapevolezza del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Termine che, nella Contr specie, si identifica nella data di default dell'emittente (25.6.2017, data in cui è stata sottoposta alla procedura di l.c.a.), di talché la presente azione, incoata con atto notificato nel 2020, risulta assolutamente tempestiva” (v. p. 10 della sentenza appellata); riteneva, in difetto di prova contraria di cui ex lege è gravata la banca convenuta, sussistente la violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario finanziario imposti dalla normativa primaria e regolamentare sopra richiamata, specie dovendosi considerare la illiquidità dello strumento finanziario acquistato dall'attrice
(“Le azioni non quotate rientrano nella definizione di titoli illiquidi utilizzata nella
Comunicazione. Il documento contiene indicazioni sugli adempimenti connessi alla distribuzione verso la clientela al dettaglio, imponendo agli intermediari finanziari di rendere trasparenti i costi e dando particolare rilievo alla necessità di informare il cliente sulle modalità e i tempi di smobilizzo. Nella vicenda in esame, ha CP_2
violato gli obblighi previsti dalla predetta normativa, non fornendo alcuna informazione alla in ordine alle componenti del prezzo di emissione delle azioni della CP_1
, alla congruità di tale prezzo, alle concrete possibilità di Controparte_3
smobilizzo dell'investimento che, come detto, non era quotato, ed in ordine a prezzi e tempi dell'eventuale smobilizzo”; v. p. 13 della sentenza appellata); riteneva che “Inoltre, l'Istituto di credito non ha provveduto a verificare il livello di
pagina 3 di 18 consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione
o quantomeno dell'appropriatezza dell'operazione di investimento” (v. p. 13 della sentenza appellata); riteneva sussistente, in ragione di quanto esposto, la responsabilità precontrattuale della banca convenuta con conseguente lesione della libertà negoziale dell'attrice meritevole di risarcimento in misura pari al prezzo delle azioni acquistate, ormai prive di valore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a cinque Parte_1
motivi.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto e riproponendo le Controparte_1
domande non esaminate dal Tribunale.
In vista dell'udienza di discussione orale della causa entrambe le parti depositavano note conclusive entro il termine assegnato dalla Corte.
All'udienza dell'11.12.2024, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame ha criticato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza, in capo ad essa appellante, della legittimazione/titolarità dal lato passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'appellata, per due ragioni tra loro indipendenti:
“(A) poiché (e non è la controparte di rispetto alla CP_5 CP_2 CP_1
Sottoscrizione per cui è causa, la pretesa dedotta in giudizio è sorta ab origine nei confronti di e in capo alla medesima è rimasta, non essendo stata inclusa nel CP_5
Con perimetro della cessione a;
(B) in ogni caso, quand'anche fosse la controparte di rispetto CP_2 CP_1
alla Sottoscrizione per cui è causa, comunque la pretesa dedotta in giudizio è stata
pagina 4 di 18 Con espressamente esclusa dal perimetro della cessione a dal DL 99/2017 e dal
Contratto di Cessione” (p. 9 dell'atto di appello).
In relazione al primo profilo, con cui è stata dedotta la terzietà di essa appellante rispetto al rapporto intercorrente tra l'emittente e l'azionista Controparte_3
ha argomentato come segue: Controparte_1 Parte_1
Con
“25. L'affermazione della sussistenza della legittimazione passiva di rispetto alle domande svolte ex adverso poggia su un equivoco di fondo: che la presente controversia Con abbia ad oggetto il rapporto tra (oggi ), in qualità di intermediario CP_2
finanziario, e , in qualità di cliente, invece che quello tra in qualità di CP_1 CP_5
emittente, e l'odierna appellata, in qualità di azionista.
26. In effetti, l'unica operazione contestata da non consiste nell'acquisto di CP_1
azioni ul mercato secondario con l'intermediazione di , bensì nella CP_5 CP_2
sottoscrizione di tali azioni sul mercato primario in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla stessa nel 2014, attraverso l'esercizio dei diritti di opzione e di CP_5
prelazione che l'art. 2441 c.c. attribuisce a ogni socio.
27. In questo senso depone inequivocabilmente tutta la documentazione relativa a tale sottoscrizione versata in atti (non a caso, i docc. 25, 26, e 27 prodotti dalla in CP_2
primo grado riportano l'intestazione di , nonché la circostanza che le somme CP_5
investite dall'appellata siano state corrisposte alla (e incassate dalla) Capogruppo, e non a/da . CP_2
28. Questi – incontrovertibili – dati di fatto risultano, allora, essenziali per inquadrare correttamente la presente vicenda, in quanto permettono di individuare nell'emittente
'unica controparte di nel rapporto dedotto in giudizio, a prescindere CP_5 CP_1
dalla circostanza, meramente accidentale, che la scheda di adesione all'aumento di capitale sia stata materialmente compilata e sottoscritta presso la filiale di CP_2
di cui l'appellata era correntista (cfr. doc. 6, fascicolo di primo grado avv.) e
[...]
Con titolare di un contratto di deposito titoli (cfr. doc. 19, fascicolo di primo grado ).
Omissis
pagina 5 di 18 30. Ne discende che qualunque (infondata) pretesa vanti rispetto alla CP_1
potrà essere rivolta esclusivamente alla Capogruppo, ossia a ggi Parte_2 CP_5
in LCA, con conseguente irrilevanza ai fini della decisione – contrariamente a quanto afferma erroneamente la Sentenza Impugnata – della fusione per incorporazione di Con
in . CP_2
31. Nessuno dubita infatti del fatto che il D.L. n. 99/2017 (sub art. 3, comma 1, lettere a) Con e b)) e il Contratto di Cessione vietino che possa essere chiamata a rispondere di pretese asseritamente vantate dagli azionisti delle Banche Venete nei confronti delle stesse Banche Venete Capogruppo” (v. pp. 10-11 dell'atto di citazione).
Ritiene la Corte che, sotto il profilo appena esposto, questo motivo di gravame sia infondato perché, indiscussa la concorrente responsabilità dell'emittente
[...]
anche ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 58/1998 nei confronti di Controparte_3 [...]
– a cui è senz'altro estranea –, non considera che la CP_1 Parte_1
sottoscrizione dell'aumento di capitale sia avvenuta nell'ambito dello specifico servizio di investimento consistente nel “collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente” (di cui all'art. 1, comma 5, lett. c-bis, D. Lgs.
58/1998), affidato dall'emittente a (in quanto banca appartenente al Controparte_2
gruppo “ , v. p. 85 della “NOTA INFORMATIVA Controparte_3
SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Relativa (A) all'offerta in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato “
[...]
15.A Emissione Subordinato Convertibile – codice ISIN Controparte_3
[...]” di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili del prestito denominato “ 5% 2013/2018 convertibile con Controparte_3
facoltà di rimborso in azioni” e (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato”, in atti, e v. anche la “Scheda di adesione” alla detta offerta in opzione sottoscritta in data 30.6.2014, oltre che da da Controparte_1 CP_2
quale “Intermediario aderente presso il quale è stata depositata la presente
[...]
scheda di adesione”) la quale, nella veste di soggetto abilitato, è tenuta al rispetto, nei pagina 6 di 18 rapporti con la sua clientela, degli obblighi previsti, per gli intermediari finanziari, dagli artt. 21 ss. del D. Lgs. 58/1998.
Ne consegue che, ad avviso della Corte, sotto il profilo appena esaminato, il primo motivo di gravame si appalesa infondato.
A diversa soluzione ritiene invece la Corte di dovere pervenire con riferimento al secondo profilo di cui consta il primo motivo di gravame.
Secondo l'appellante, infatti, essa “non è titolare dal lato passivo della pretesa azionata nel presente giudizio in virtù della disciplina risultante dalle fonti normative e negoziali che hanno regolato l'insolvenza del gruppo bancario facente capo alle Banche Venete. Con 35. Il difetto di legittimazione passiva di , anche in qualità di incorporante di CP_2
discende, in particolare:
[...]
➢ dal D.L. 99/2017, varato d'urgenza dal Governo italiano per disciplinare la liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete;
➢ dal Contratto di Cessione stipulato in conformità al predetto decreto legge dai Con Commissari liquidatori della LCA e da in data 26 giugno 2017 (ns. all. 4), avente ad oggetto, come si è anticipato, alcuni, selezionati, elementi attivi e passivi nonché rapporti giuridici delle Banche Venete (l'“Insieme Aggregato”), tra cui le partecipazioni di controllo che le Banche Venete detenevano nelle Banche Partecipate;
➢ dai successivi accordi ricognitivi sottoscritti dalla LCA e da al fine di chiarire ed esplicitare, con efficacia appunto ricognitiva, le pattuizioni del Contratto di Cessione Con (cfr., in particolare, doc. 12, fascicolo di primo grado , qui riprodotto come ns. all.
5)” (v. pp 10 – 11 dell'atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato e vada accolto.
La domanda giudiziale spiegata da è volta a fare valere, nei confronti di Controparte_1
quale incorporante la responsabilità Parte_1 Controparte_2
discendente in capo a quest'ultima dalla violazione degli obblighi gravanti sugli intermediari finanziari perpetrata in occasione della sottoscrizione dell'aumento di capitale di deliberato nel 2014. Controparte_3
pagina 7 di 18 Come è noto, è stata posta in liquidazione coatta Controparte_3
amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 185 del 25 giugno 2017.
La liquidazione coatta amministrativa della banca in questione (unitamente a quella di
, giunta all'esito dell'accertamento del suo stato di dissesto con Parte_3
decisione della BCE in data 23 giugno 2017 e delle decisioni del Comitato di
Risoluzione Unico n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017 attraverso cui si rimetteva la risoluzione delle dette crisi bancarie all'autorità nazionale, ha costituito oggetto di una normativa primaria interna (il D.L. 25 giugno 2017, n. 99 ), di una decisione della Commissione UE con cui sono stati autorizzati gli aiuti di stato previsti dalla detta normativa primaria (Brussels, 25.6.2017 C(2017) 4501 final;
State
Aid SA. 45664 (2017/N) – Italy – Orderly liquidation of Banca Popolare di Vicenza and
Veneto Banca - Liquidation aid), del Contratto di cessione di aziende in data 26 giugno
2017 concluso dai commissari liquidatori di (e dai Controparte_3
commissari liquidatori di con ed anche di Parte_3 Parte_1
alcuni Atti ricognitivi del detto contratto di cessione, tra cui, in particolare, il “Secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
[...]
in l.c.a. ed a , oggetto a sua Controparte_3 Parte_4
volta dello “Atto ripetitivo” con firme autenticate in data 22 gennaio 2018.
Mediante i sopra elencati interventi normativi e negoziali si è inteso preservare l'azienda bancaria delle banche in dissesto cedendola ad altra banca, individuata in
[...]
in grado di proseguirne l'attività bancaria senza soluzioni di continuità Parte_1
grazie anche alla concessione di una serie di aiuti di stato.
L'operazione di salvataggio presupponeva il rispetto del principio, di matrice eurounitaria, del c.d. burden sharing, il quale imponeva che di detta operazione non avrebbero in sostanza potuto beneficiare gli azionisti ed i titolari di obbligazioni convertibili delle banche in dissesto.
Questo principio è stato tradotto nella disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett.
pagina 8 di 18 b) del D.L. 99/2017, con cui sono stati esclusi dall'ambito della cessione degli asset in favore della cessionaria individuata in “i debiti delle Banche nei Parte_1
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (laddove per “Banche” si intendono quelle in l.c.a.).
La questione che si pone alla base dell'esame dell'eccezione di difetto di titolarità passiva della pretesa azionata da sollevata da Controparte_1 Parte_1
consiste nell'accertare se, analogamente a quanto previsto rispetto ai debiti derivanti dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento commessa direttamente dalle banche in l.c.a., la passività in questione gravante su una banca da esse partecipata ( nel caso a mani, interamente partecipata da Controparte_2 [...]
non sia stata trasferita alla cessionaria Controparte_3 Parte_1
[...]
Ritiene la Corte che, sulla base del Contratto di cessione del 26 giugno 2017, espressione dei poteri conferiti agli organi della liquidazione coatta amministrativa di con il D.L. 99/2017, alla detta questione debba essere Controparte_3
data risposta affermativa.
Va premesso che l'art. 3 (rubricato “Cessioni”) del D.L. 99/2017 stabilisce che:
“
1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. omissis
2. omissis Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione
pagina 9 di 18 ai sensi del comma 1”.
Con il Contratto di cessione concluso in data 26 giugno 2017 tra i commissari liquidatori di in l.c.a. ed l'oggetto della CP_2 Controparte_3 Parte_1
cessione prevista dall'art. 3, comma 1, D.L. 99/2017 veniva concretizzato nel c.d.
“Insieme Aggregato” alla cui definizione era dedicato l'art. 3 del contratto (rubricato
“Perimetro dell'Insieme Aggregato”).
In particolare, l'art.
3.1.1. del contratto prevedeva che:
“L'Insieme Aggregato è composto dai seguenti beni alla Data di Esecuzione, i quali rappresentano, per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria:
(a) le Attività Incluse di le Passività Incluse di CP_5 CP_5
(b) le Attività Incluse di VB e le Passività Incluse di VB.
Si precisa che per Attività Incluse e Passività Incluse di /o VB si intendono anche CP_5
quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'Insieme
Aggregato e, quanto a VB, anche quelle delle filiali site in Romania” (sottolineato aggiunto).
Tra le “Attività Incluse” di era ricompresa la Controparte_3 Parte_4
partecipazione azionaria, totalitaria, in che quindi costituiva Controparte_2
oggetto di cessione in favore di (v. art. 3.1.2, lett. a) (xi) “Attività Parte_1
incluse” nell'Insieme Aggregato).
Tra le “Passività Incluse” nell'Insieme Aggregato, sì come definite nell'art.
3.1.2 lett.
b), (vii) del Contratto di cessione vi erano: “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati...(Contenzioso Pregresso) …” (sottolineato aggiunto).
L'art.
3.1.2 lett. b), prevedeva che “Per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di VB (quanto a quest'ultima anche riferibili CP_5
alle filiali site in Romania) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio
pagina 10 di 18 dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato
D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare” (sottolineato aggiunto).
Al successivo punto vii della lett. b) si indicavano, tre le “Passività Incluse”: “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle
Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati...(Contenzioso
Pregresso) …” (sottolineato aggiunto).
L'esame dell'Allegato D (“Prospetti relativi all'Insieme Aggregato – Perimetro consolidato sintetico”), consente di accertare che le “Passività Incluse” oggetto della cessione riguardavano anche, espressamente, quelle di conteggiate Controparte_2
al pari di quelle direttamente imputate a e tra le quali Controparte_3
non erano all'evidenza ricompresi i rischi derivanti dall'eventuale contenzioso derivante dalla commercializzazione delle azioni di Controparte_3
Il punto 3.1.4 del Contratto di cessione riguardava poi quelle che erano definite
“Passività Escluse” dall'Insieme Aggregato, come tali non oggetto della cessione ad
Parte_1
La lettera (b) disponeva che “per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati) debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attività, perdite, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze o difesa, di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta che Con indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia Con dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità … comunque che, ancorché
pagina 11 di 18 inerenti o funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse” (sottolineato aggiunto), da cui si desume che rientrando la partecipazione in tra Controparte_2
le “Attività Incluse”, l'eventuale contenzioso ad essa afferente non rientra tra le Passività
Incluse nell'Insieme Aggregato atteso che peraltro, nel prosieguo, lo stesso Art. 3.1.4, lett. b), recita:
“A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono passività escluse e quindi non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferite ad CP_7
omissis
(iv) - i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA;
(vi) - qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”)”.
Alla luce di quanto esposto ritiene la Corte che con il Contratto di cessione del 26 giugno 2017 siano state escluse, dall'Insieme Aggregato ceduto ad Parte_1
le passività derivanti da operazioni, quali quelle per cui è causa, di
[...]
commercializzazione di azioni di Controparte_3
Ciò risulta ancor più evidente nello “Atto ripetitivo” in data 22 gennaio 2018, del
“Secondo Accordo Ricognitivo del contratto di cessione del 26 giugno 2017” (il quale non consta essere stato prodotto nelle cause già decise da questa Corte, tra cui quella iscritta al n. 1094/2022 R.G., conclusesi con decisioni di segno opposto a quella in questa sede adottata anche in forza del documento in questione), ove si legge che:
“In conformità agli Articoli 3.1.1 (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del Contratto di
Cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso
Banca Apulia e le Banche Estere Partecipate per la sottoscrizione o CP_2
pagina 12 di 18 l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA” e nell'Allegato 1.1 del predetto
Secondo Accordo Ricognitivo, ove, nella tabella sub B (“Contenzioso relativo a Banca
Nuova S.p.A./Banca Apulia S.p.A. (“BN/BA”) - Contenzioso Pregresso e Contenzioso
Escluso”), alla casella n. 2), si precisa che il “Contenzioso giudiziale in materia di azioni
/ obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete (pendente o meno alla data della cessione), ai sensi del combinato disposto dell'art. 3.1.1, ultimo comma, e dell'art.
3.1.4, lett. b, (iv) del Contratto di Cessione, deve ritenersi escluso dalla cessione a
Parte
e resta quindi di competenza della ” (enfasi aggiunta). Parte_1
Tutto ciò premesso resta da verificare se, visto che è un soggetto Controparte_2
giuridicamente distinto da che non è stato posto in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa secondo quanto l'art. 101 del TUB consente in tema di banche appartenenti a gruppo bancario, i commissari liquidatori di Controparte_8
l.c.a. potevano disporre – sì come hanno fatto giusta le clausole del
[...]
contratto di cessione sopra trascritte –, non soltanto dell'attivo e del passivo della banca in l.c.a., ma anche di quelli di che da quest'ultima era controllata. Controparte_2
Ritiene la Corte che anche alla questione in esame debba essere data risposta affermativa sulla base del dato normativo che si rinviene nell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 99/2017.
Invero, l'art. 4 del D.L. 99/2017, ai commi 4 e 5, prevede che:
“
4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo
1349, primo comma, del codice civile. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti
o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre
2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15.
pagina 13 di 18 Ad esito della due diligence:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso,
l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti del comma 1, lettera b);
b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a).
5. Il contratto di cessione può prevedere che il cessionario possa, secondo le modalità e
i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:
a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate” (sottolineato aggiunto).
Orbene, le norme sopra riportate – integrando l'art. 3, comma 1, D.L. 99/2017 che fa riferimento ai soli asset appartenenti alle banche in l.c.a. –, nel consentire che, prima all'esito della due diligence (cronologicamente da effettuarsi dopo la conclusione del contratto di cessione) e poi con previsione contenuta nel contratto di cessione, il cessionario ( possa retrocedere o restituire, alla società in Parte_1
liquidazione coatta amministrativa ( , passività, Controparte_3
rapporti, ed attività di cui erano originariamente titolari società controllate dalla banca in l.c.a. ovvero appartenenti al suo gruppo bancario (quale era , Controparte_2
implicitamente presuppone che dette passività, rapporti o attività, siano prima state trasferite, con il contratto di cessione, al cessionario, così costituendo base normativa che legittima gli organi della l.c.a. della banca a disporre, sì come hanno fatto con le disposizioni contrattuali sopra riportate mediante hanno definito il perimetro dell'Insieme Aggregato oggetto di cessione, direttamente, anche delle passività intestate a escludendo quelle a cui va ricondotta la pretesa azionata da Controparte_2 [...]
CP_1
In pratica, coerentemente con l'impianto del D.L. 99/2017 che demanda al contratto di pagina 14 di 18 cessione l'individuazione, in concreto, “dell'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione” (così Corte Cost. 225/2022 che, nel dichiarare inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento a talune norme ed all'intero impianto del D.L. 99/2017, ha posto l'accento sulla circostanza che l'A.G. rimettente non aveva “considerato, come già si è detto, che l'art.
3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire
l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e
c)”; v. § 7.4.10 della sentenza;
e v. anche da ultimo, in merito alla “centralità dei contratti di cessione ai fini dell'inclusione od esclusione dei debiti, ove riconducibili alla controllante, nella cessione medesima”, Cass., sez. un., 19 ottobre 2023, n. 29032 che ha dichiarato inammissibile il quesito formante oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Potenza sulla questione dirimente del presente giudizio proprio perché non si trattava di questione di mero diritto visto che spettava all'A.G. rimettente svolgere “l'operazione preliminare … (che) è quella della ricostruzione ermeneutica della volontà delle parti, così come espressa in modo obiettivo nel contratto di cessione posto in essere fra i commissari liquidatori di e l'offerente/cessionaria operazione che - Parte_3 Controparte_9
come è indiscusso nella giurisprudenza della Suprema Corte - attiene ad un procedimento bifasico, condotto da un lato in punto di diritto (relativo all'individuazione ed applicazione dei criteri di ermeneutica legale) ed altrettanto certamente implicante un giudizio in fatto (selezione degli argomenti ed accertamento in concreto della volontà delle parti)”), gli organi della liquidazione coatta amministrativa di ed il cessionario da un Controparte_3 Parte_1
pagina 15 di 18 canto hanno stabilito che la cessione avrebbe riguardato, dal lato attivo, la partecipazione totalitaria detenuta dalla banca in l.c.a. in e dall'altro Controparte_2
hanno escluso – non irrazionalmente ispirandosi allo stesso principio che ha determinato il legislatore ad impedire il trasferimento al cessionario delle passività direttamente gravanti sulla banca in l.c.a. derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento commesse in occasione della commercializzazione delle azioni o obbligazioni subordinate da esse emesse in sede di aumento di capitale del 2014
–, il trasferimento del medesimo tipo di passività (anche oggetto di contenzioso) direttamente gravanti sulla banca partecipata, producendo, in sostanza, relativamente alle passività in questione, una esdebitazione di contestuale alla sua Controparte_2
cessione.
Questo assetto, del resto, è pienamente coerente con uno degli assunti che si rinvengono nella decisione con cui la Commissione UE ha autorizzato i cospicui aiuti di stato previsti nell'art. 4 del D.L. 99/2017, senza i quali l'intera operazione di salvataggio dell'azienda bancaria della banche poste in liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata impossibile, atteso che da un canto in essa si prevede che: “All claims of holders of subordinated debt instruments or shares in the Bank remain in the two Residual Entities.
There will be no later transfer of any such claims to either the respective Sold Entities or the Purchaser” (v. punto 10 dell'Annex 1), e dall'altro si indica che “any claims resulting from mis-selling litigations arising from the past capital increases of the two banks will also be transferred to the residual entities” (v. § 33 della decisione), sembrando condivisibile l'interpretazione fornitane dall'appellante secondo cui i
“claims” derivanti da “misselling litigations arising from the past capital increases” suscettibili, in quanto non già in capo alle banche in l.c.a. rispetto a cui è previsto che i
“claims” in questione “(would) remain” a loro carico, sono proprio quelli avanzati nei confronti di soggetti diversi quali erano le banche partecipate.
Infine, non va sottaciuto come una conferma sistematica alla interpretazione qui accolta si rinvenga nella L. 30 dicembre 2018, n. 145, istitutiva del Fondo Indennizzo
pagina 16 di 18 Risparmiatori, dal momento che l'art 1, comma 493 della stessa stabilisce che al fondo in questione abbiano accesso i “risparmiatori […] che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio
2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza” (sottolineatura aggiunta) – con una equiparazione, quindi, tra i risparmiatori che hanno subito violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza commesse direttamente dalle banche poste in l.c.a. ed i risparmiatori che, come nel caso a mani, abbiano subito le medesime violazioni da parte di banche da esse controllate, dovendosi condividere l'osservazione dell'appellante secondo cui “Se anche coloro che hanno acquistato le azioni delle Banche Venete tramite le Banche Partecipate hanno accesso Con al FIR, è evidente che gli stessi non possono rivolgere a alcuna pretesa restitutoria
e/ o risarcitoria. Lo Stato, infatti, mai si sarebbe accollato l'onere di indennizzarli se Con avesse ritenuto che di quelle pretese doveva rispondere ”.
In definitiva, quindi, risultando fondato, sotto il profilo appena esaminato, il primo motivo di appello, va riformata la sentenza impugnata e rigettata la domanda proposta da nei confronti di accolta dal primo giudice, al pari Controparte_1 Parte_1
delle altre non esaminate e riproposte in questo grado di giudizio (volte a fare valere vizi del consenso ascritti a nell'ambito della medesima operazione di Controparte_2
sottoscrizione dell'aumento di capitale di , rispetto Controparte_3
alle quali valgono le medesime ragioni sopra esposte che escludono la legittimazione passiva dell'appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamente previste per disporne la compensazione (in particolare né la assoluta novità della questione trattata, né un mutamento di giurisprudenza, non essendo state reperite sentenze di legittimità sul punto dirimente della lite), né altre analoghe ed eccezionali ragioni, e vanno liquidate come in pagina 17 di 18 dispositivo, esclusa la fase di trattazione del giudizio di appello risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1508/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 3766/2023, pubblicata in data 22.9.2023: accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da con atto di citazione notificato in data 3.1.2020; Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in € 4.500,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Ferreri
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