TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1543 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE FRAR ALESSANDRA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANDUCA VITTORIO, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 CP_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti durante il giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Devono respingersi le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti. Infatti, per ciò che attiene alla richiesta avanzata dalla si osserva che il dedotto comportamento disinteressato Pt_1
asseritamente tenuto dal marito, peraltro durante l'intera convivenza matrimoniale, è rimasto generico ed indimostrato ed, in ogni caso, non pare essersi concretizzato in fatti di gravità tale da determinare la rottura del vincolo matrimoniale. Infatti, per ciò che attiene all'asserita assenza di aiuto e conforto alla moglie nel periodo durante il quale la stessa era affetta da depressione, si osserva che ciò, quand'anche vero, sarebbe avvenuto nel periodo 2004/2005, mentre la convivenza matrimoniale risulta essersi protratta almeno sino all'anno 2020: risulta, pertanto, evidente anche solo dal dato temporale l'insussistenza di un vincolo causale tra la disgregazione del vincolo matrimoniale ed il comportamento in oggetto, che, pertanto, quand'anche effettivamente tenuto dal marito, pare essere stato in qualche modo tollerato e superato dai coniugi. Parimenti, per ciò che attiene alla mancata contribuzione da parte del marito alle spese famigliari, si osserva, anche in questo caso, che secondo quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, tale comportamento sarebbe stato tenuto dal marito sin dall'anno 2006: la ricorrente, pertanto, pare aver tollerato tale comportamento
– quand'anche sussistente – per ben 14 anni, dovendo pertanto ritenersi che tale assetto famigliare –
quand'anche sussistente – rispondesse ad un preciso accordo tra i coniugi. Si osserva, inoltre, che stanti le capacità economico-patrimoniali della ricorrente, l'eventuale mancata contribuzione da parte del marito alle spese famigliari – quand'anche dimostrata – non risultava fortunatamente idonea a determinare una situazione di indigenza in capo alla ricorrente o al figlio delle parti. Infine, per ciò che attiene alla lamentata assenza del marito, che, peraltro, per l'intera convivenza matrimoniale si sarebbe dedicato alla sua attività lavorativa ed ai suoi hobbies anziché alla famiglia,
si osserva che tale comportamento – comunque tollerato dalla moglie per l'intera convivenza matrimoniale, protrattasi per circa 25 anni – è rimasto del tutto generico e non è stata neppure allegata la sussistenza di fatti concreti di gravità tale da determinare la disgregazione del vincolo coniugale. Infine, per ciò che attiene all'abbandono, da parte del marito, del tetto coniugale, si osserva che l'odierna ricorrente – sulla quale gravava il relativo onere probatorio – non ha dimostrato la sussistenza di un vincolo causale tra tale allontanamento e la dissoluzione del vincolo coniugale ed, anzi, proprio alla luce delle considerazioni effettuate dalla nel ricorso Pt_1
introduttivo del presente giudizio, pare potersi sostenere che il vincolo coniugale fosse già in profonda crisi prima del trasferimento del resistente presso la casa della di lui madre. La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve, pertanto, essere respinta.
Parimenti, deve respingersi l'analoga domanda avanzata dal marito. Infatti, lo stesso resistente,
ascoltato all'udienza del 05.12.2024, ha ricollegato la dissoluzione del vincolo coniugale all'esistenza di divergenze educative in relazione al figlio , piuttosto che all'abbandono del Per_1
tetto coniugale da parte della , peraltro, secondo quanto sostenuto dallo steso Pt_1 CP_1
avvenuto nel lontano 2006, ossia ben 14 prima della separazione di fatto. Inoltre, lo stesso resistente all'udienza del 05.12.2024 ha affermato: “Abbiamo vissuto ad Ortovero fino al 2002, poi ci siamo
trasferiti a Cervo a casa di mia suocera.
Le domande di addebito devono, pertanto, essere respinte.
Durante il matrimonio e precisamente nell'anno 2001 i coniugi hanno adottato il figlio (nato Per_1
il 07.12.1998). Pacificamente, il figlio delle parti non è al momento economicamente autosufficiente e convive con la madre.
La domanda avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio
è fondata e deve essere accolta. Per_1 Si osserva, infatti che, sebbene il ragazzo sia prossimo al compimento dei 27 anni d'età e sebbene lo stesso abbia terminato gli studi nell'anno 2018, risulta affetto da patologie che, sebbene non Per_1
determinino una sua vera e propria incapacità lavorativa, certamente sono, però, idonee ad influire su tempi di reperimento di una stabile attività lavorativa, contribuendo, pertanto, a spostare in avanti il momento della cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori. Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge che – a cui già nell'anno 2017 è stata diagnosticata Per_1
dalla Neuropsichiatria dell'ASL 1 “ipomaniacalità in adolescenza, associata a difficoltà emotivo-
relazionali” (cfr. doc. n. 35 fascicolo parte ricorrente) - sia in cura presso l'Ospedale San Martino di
Genova per epilessia (cfr. docc. nn. 35 e 59 fascicolo parte ricorrente), attualmente sotto controllo con l'assunzione di farmaci, nonché che lo stesso frequenti un percorso psichiatrico presso uno specialista privato - da ultimo prescritto anche dal medico di base per “i disturbi dell'umore di cui
soffre” (cfr. doc. n. 99 fascicolo parte ricorrente) – nell'ambito del quale è stata emessa diagnosi di
“disturbo ciclotimico dell'umore che rientra nella dimensione bipolare” e “tratti del disturbo da
deficit dell'attenzione” (cfr. doc. n. 39 fascicolo parte ricorrente). Inoltre, dalla relazione redatta dal
Dipartimento integrato di Salute Mentale e dipendenze di Diano Marina in data 14.11.2024 emerge che sia seguito dal CSM dal 31.03.2023 per “disturbo della lettura, non specificato” e che Per_1
“il paziente presenta difficoltà relazionali nella vita quotidiana nella gestione del tempo libero e del
mondo lavorativo. Per tali motivi è stato inserito in un percorso di inclusione sociale, finalizzato
all'autonomia e alla riabilitazione (…) Svolge con regolarità dei colloqui tecnico-riabilitativi
presso lo scrivente Servizio, volti al miglioramento delle sue capacità lavorative e di
socializzazione” (cfr. doc. n. 56 fascicolo parte ricorrente). Pertanto, alla luce della documentazione medica versata in atti, molta della quale peraltro proveniente da enti pubblici, pare evidente la sussistenza, in capo a , di varie patologie, che, come già sopra sottolineato, pur non Per_1
determinando una sua totale incapacità lavorativa, paiono tuttavia, senza dubbio, in grado di influire sulle tempistiche necessarie al ragazzo per reperire una stabile occupazione lavorativa. D'altra parte, deve pure rilevarsi come il figlio delle parti non sia rimasto totalmente inerte dalla conclusione del suo percorso di studi (anno 2018), essendosi comunque attivato, sia pure nei limiti delle sue possibilità, per il reperimento di un'occupazione lavorativa o, comunque, frequentando corsi di formazione. Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge che attualmente il ragazzo sia impegnato presso il Centro Anziani di Diano Marina con una borsa lavoro, percependo una retribuzione mensile di euro 100,00 e che lo stesso abbia frequentato nei mesi di marzo ed aprile
2025 un corso di formazione nelle competenze digitali (cfr. doc. n. 102 fascicolo parte ricorrente).
, inoltre, risulta iscritto nelle graduatorie per il triennio 2024/2027 del personale Per_1
amministrativo di terza fascia (cfr. doc. n. 42 fascicolo parte ricorrente) e nel periodo 13.06.2024-
05.09.2024 risulta aver sottoscritto un contratto di lavoro a chiamata con una cooperativa per svolgere attività di facchino (cfr. doc. n. 43 fascicolo parte ricorrente). Da ultimo, in data
17.01.2025, risulta aver consegnato il proprio curriculum vitae ad una Agenzia per il Per_1
Lavoro, peraltro suggerita dal padre (cfr. doc. n. 102 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, alla luce delle patologie da cui è affetto e tenuto conto della volontà comunque Per_1
manifestata dal ragazzo nel reperimento di un'attività lavorativa stabile, deve porsi a carico del padre, in quanto genitore non collocatario, un importo a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Tale contributo deve essere inoltre corrisposto alla madre convivente, in assenza di una domanda specifica avanzata in proprio dal ragazzo, unico soggetto legittimato.
A tal proposito, per l'esatta quantificazione di tale contributo, si osserva quanto segue:
1. la ricorrente, di anni 64, ha svolto la professione di poliziotta sino all'anno 2016: da tale momento, la
è stata collocata a riposo, percependo, attualmente, secondo quanto dichiarato, una pensione Pt_1
mensile pari ad euro 1.850,00; 2. la vive, insieme al figlio ed a sua madre, presso Pt_1 Per_1
un'abitazione, di cui la ricorrente è comproprietaria per 1/3 e per la quale, pertanto, non sostiene oneri alloggiativi;
3. la risulta, altresì, proprietaria esclusiva dell'abitazione sita in Cervo, Pt_1
Via Steria n. 2, attualmente sfitta e che necessita, secondo quanto riferito dalla ricorrente, di opere di ristrutturazione;
4. la ha dichiarato di non avere finanziamenti accesi e di avere Pt_1 investimenti in BTP per un controvalore pari a circa euro 20.000,00; 5. nel triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, la ricorrente ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad euro 28.887,00 (e, segnatamente euro 28.513,00 nell'anno 2020, euro 28.650,00 nell'anno 2021 ed euro 29.499,00 nell'anno 2022);
6. la ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé Pt_1
intestato acceso presso Banca Intesa Sanpaolo con saldo attivo alla data del 31.12.2024 pari ad euro
2.832,05: tale conto risulta alimentato dalla pensione percepita dalla ricorrente, oltre che da versamenti di denaro contante (pari, complessivamente, negli anni 2023 e 2024, rispettivamente, a circa euro 2.260,00 e ad euro 3.390,00), nonché da alcuni giroconti provenienti da un altro rapporto intestato alla (libretto di risparmio), oltre che dal rimborso di titoli e quote per importi Pt_1
variabili (a titolo esemplificativo, euro 10.017,19 in data 17.11.2023) e dai bonifici effettuati dal a titolo di contributo al mantenimento di;
7. la ha inoltre depositato gli CP_1 Per_1 Pt_1
estratti di un libretto di risparmio a sé intestato acceso presso Intesa Sanpaolo con saldo attivo alla data del 28.10.2024 pari ad euro 72.984,26; 8. la ricorrente ha depositato anche gli estratti di un conto corrente acceso presso Banca Intesa Sanpaolo cointestato con la madre e con la sorella con saldo attivo alla data del 31.12.2024 pari ad euro 22.708,41: tale conto risulta utilizzato solo per il pagamento di alcune utenze e per il prelievo di denaro contante, mentre non risultano movimenti in entrata;
9. infine, la ricorrente ha depositato il riepilogo di un deposito amministrato acceso presso
Banca Intesa Sanpaolo per un controvalore alla data del 31.12.2024 pari ad euro 31.218,64; 10.
viceversa, il resistente, di anni 61, svolge la professione di operatore tecnico presso l'ASL ed ha dichiarato di percepire uno stipendio pari ad euro 1.600,00/1.700,00 mensili;
11. il è altresì CP_1
titolare di un'azienda agricola, da cui ha dichiarato di percepire circa euro 10.000,00 annui;
12. il resistente vive in un immobile di sua proprietà per il quale non sostiene oneri alloggiativi, avendolo ereditato dalla madre;
13. nel triennio antecedente alla radicazione del presente giudizio, il CP_1
ha dichiarato un reddito annuo medio lordo – comprensivo dei soli redditi dominicali e dei redditi da lavoro dipendente – pari ad euro 30.917,00 (e, segnatamente euro 29.205,00 per l'anno 2021,
euro 31.626,00 per l'anno 2022 ed euro 31.922,00 per l'anno 2023); 14. il resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca d'Alba con saldo attivo alla data del 02.10.2024 pari ad euro 1.471,09: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dal dalla ASL (pari, per l'anno 2023 ad una media di euro 1.934,83), da alcuni bonifici effettuati CP_1
dal fratello con causale “prestito personale”, da giroconti provenienti dall'altro rapporto Pt_2
intestato al e da alcuni sporadici versamenti di denaro contante (di importi peraltro sempre CP_1
molto contenuti: es. movimento del 09.08.2024 per euro 45,39), nonché da versamenti effettuati da terzi per la vendita di attrezzature sportive e da alcuni bonifici effettuati da AGEA, mentre in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana (prelievi di denaro contante e pagamenti vari); 15. il resistente ha altresì depositato gli estratti di un conto corrente acceso presso Banca
d'Alba intestato all'impresa individuale con saldo attivo alla data del 02.10.2024 CP_1
pari ad euro 2.940,32: tale conto risulta alimentato da giroconti effettuati dal conto personale del nonché da bonifici effettuati dal fratello con causale “prestito coogestione” e da CP_1 Pt_2
alcuni versamenti provenienti da terzi (e, segnatamente da Viticoltori Inguaini: in particolare, sino all'ottobre 2024, sono stati effettuati versamenti per complessivi euro 17.488,09, mentre nell'anno
2023 i versamenti effettuati sono stati pari ad euro 18.410,55 con rate versate a febbraio, maggio,
agosto, novembre e dicembre); in uscita si registrano pagamenti vari.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti come sopra riportate,
valutata l'età del figlio delle parti e le esigenze di vita ad esso correlate, considerati altresì i tempi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 400,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (cfr. a tal proposito Cass. Civ., n.
17570/2023, secondo cui: “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la
relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve
essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da
quella della sentenza”; conf. anche Cass. Civ., n. 10359/2024). A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più
recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In relazione alle spese necessarie per il percorso psichiatrico intrapreso dal figlio delle parti si osserva che non risulta necessario il preventivo accordo dei genitori con riferimento alle spese relative a cicli di psicoterapia se prescritti dal medico curante (cfr. lett. h del paragrafo relativo alle spese medico-sanitarie), sul presupposto che, se tali spese sono state prescritte dal medico di base,
le stesse devono considerarsi necessarie. Nel caso specifico, le visite psichiatriche effettuate da risultano prescritte dal medico curante in data 05.02.2025 (cfr. doc. n. 99 fascicolo parte Per_2
ricorrente) e, pertanto, le spese maturate successivamente a tale data devono essere suddivise tra i genitori al 50%, senza che il padre possa sottrarvisi sul presupposto che trattasi di spese non concordate. In relazione alle spese dentistiche sostenute nell'interesse di , si osserva che il Per_2
genitore che intenda manifestare un rifiuto all'esecuzione di una spesa nell'interesse del figlio deve esprimere un motivato dissenso, soprattutto in relazione ad una spesa medico-sanitaria. Nel caso specifico, l'odierno resistente si è limitato ad osservare che la madre avrebbe dovuto rivolgersi al
SSN per l'esecuzione delle cure dentistiche in favore del figlio, senza neppure indicare quali sarebbero i presupposti di copertura da parte del SSN delle cure necessarie per e senza Per_1 comunque contestare né la necessità delle cure inserite nel preventivo, né la loro quantificazione in termini di costi. Il dissenso manifestato dal pertanto, non pare adeguatamente motivato e, CP_1
dunque, anche le spese dentistiche in oggetto dovranno essere suddivise al 50% tra i genitori.
Passando alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente la stessa deve essere respinta, pur nella consapevolezza della totale irrilevanza di tale domanda alla luce dei titoli di proprietà. A ben vedere, infatti, la ha richiesto l'assegnazione della casa sita in Cervo, Pt_1
Via Steria n. 2, peraltro di sua proprietà esclusiva. Tuttavia, dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 05.12.2024 è emerso che la famiglia non abbia mai abitato tale immobile,
avendo invece sempre vissuto – e continuando a vivere per ciò che riguarda e la ricorrente – Per_1
presso l'immobile sito in Cervo, Via Steria n. 8, in comproprietà tra la e la di lei madre. Pt_1
Pertanto, poiché l'abitazione di cui si chiede l'assegnazione non è mai stata la casa coniugale non può procedersi alla sua assegnazione.
Passando alla domanda relativa alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento può essere disposto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il
richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno,
in giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. Civ., n. 21097/2007 e Cass. Civ., n. 5762/1997), dovendosi rilevare come la nota sentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 11504/2017 riguardi unicamente l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ., n. 12196/2017, secondo cui: “La separazione personale, a
differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità
con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla
solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”). Pertanto, presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento sono la non titolarità di redditi propri che consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Come noto, poi, ai fini della quantificazione del predetto assegno di mantenimento si deve tener conto delle circostanze del caso concreto e dei redditi dell'obbligato. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento si deve pertanto procedere ad un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, che, nel caso di beni immobili, è
desumibile dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità
di fruirne (cfr. Cass. Civ., n. 21649/2010). Devono inoltre valutarsi le potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio e tutti gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 13747/2003). Deve infine aversi riguardo all'attitudine al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e quindi in termini non astratti ed ipotetici
(cfr. Cass. Civ., n. 4163/1998), oltreché della durata del matrimonio, la quale, pur non rientrando tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno, rileva invece ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ., n. 23378/2004).
Ebbene, nel caso specifico risulta evidente l'insussistenza dei presupposti per l concessione dell'assegno in parola. Si osserva, infatti, che la ricorrente dispone di adeguati mezzi propri tali da consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La , infatti, Pt_1
percepisce una pensione mensile pari ad euro 1.850,00 netti, non sostiene oneri alloggiativi, dal momento che vive con la propria madre in una casa in comproprietà con quest'ultima ed è
proprietaria esclusiva di un altro immobile, sempre sito in Cervo, sul quale non grava mutuo e che può essere messo a reddito. Dalle stesse considerazioni effettuate dalla ricorrente nei suoi scritti difensivi emerge, inoltre, che il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio non fosse particolarmente elevato e comunque del tutto coincidente con le sole disponibilità economico-
patrimoniali della stessa , che, secondo quanto dalla stessa riferito, avrebbe provveduto ai Pt_1
bisogni della famiglia, praticamente in via esclusiva, durante la gran parte del rapporto coniugale. Si
precisa, infine, che l'eventuale sussistenza della componente perequativo-compensativa potrà, se del caso, essere valutata nell'ambito di una richiesta relativa ad un assegno divorzile, non venendo invece in considerazione in tema di assegno di mantenimento.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in Ortovero (SV) in data 23.12.1993;
* pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la CP_1 Per_1
somma mensile complessiva di euro 400,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 0% delle spese straordinarie come in motivazione, con decorrenza dalla domanda;
* respinge le ulteriori domande proposte;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, camera di consiglio del 04.06.2025 Il Giudice Estensore
(dott.ssa Daniela Mele)
Il Presidente
(dott.ssa Lorena Canaparo) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa