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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IU Corte D'Appello Ancona - Avvocatura Distrettuale Dello Stato 60100 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Corte D'Appello Ancona - Via Carducci N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
EQ IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024_EQG_GCG_00001948604 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'invito al pagamento per omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato 2024_EQG_GCG_00001948604, notificato da EQ IU S.p.
A., per conto del Ministero della IU - Corte di Appello di Ancona, a mezzo PEC, il giorno 19.12.2024.
A sostegno della impugnazione deduceva i seguenti motivi :
1) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'autotutela sostitutiva e del disposto di cui all'art. 7
(Chiarezza e motivazione degli atti) Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente, difetto di motivazione;
2) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del provvedimento di sgravio parziale del 22.11.2024 della Cancelleria Civile della Corte di Appello di Ancona, carenza/assenza di legittimazione, eccesso di potere e violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del disposto dell'art. 9 bis (Divieto di bis in idem nel procedimento tributario) Legge 212/2000.
3) Violazione e/o falsa applicazione dei principi di leale collaborazione, dovere di correttezza e buona fede, ex art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede) legge n. 212/2000.
4) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'autotutela sostitutiva e del disposto di cui all'art. 7
(Chiarezza e motivazione degli atti) Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente, vizio/difetto di motivazione.
5) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'art. 14 comma 3 e dell'art. 16 comma 1 TUSG, errore sul presupposto d'imposta (non debenza del Contributo Unificato), infondatezza della pretesa fiscale, violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del Provvedimento Ministero della IU del 20.10.2015
e delle circolari/indirizzi ministeriali DAG 16.11.2015.0172664.U, DAG 29.10.2015.0162465.U,
DAG.08.04.2016.0063597.U, DAG.16.08.2017.0153361.U
6) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del disposto dell'art. 9 bis (Divieto di bis in idem nel procedimento tributario) Legge n. 212/2000
7) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 TUSG, del disposto di cui all'art. 71 D.P.R. 131/1986 novellato.
8) Difetto di notifica.
A seguito del ricorso si costituivano in giudizio EQ IU S.p.A., e la Corte di Appello di Ancona, chiedendo l'inammissibilità della impugnazione o, comunque, il rigetto della medesima. Sia parte ricorrente che EQ IU, poi, depositavano distinte memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Va in primo luogo respinta la eccezione sollevata dalla ricorrente circa la legittimità della costituzione di
EQ IU, che ha specificato le proprie difese non già in sede di costituzione (con il deposito dell'atto di controdeduzioni), bensì solo in seguito con la memoria datata 21.11.2025.
Sul punto, vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria,
Ordinanza n. 30388 depositata il 25 novembre 2024) secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs.
546/1992, di venti giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma 1, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.
Va, del resto ribadito l'indirizzo di legittimità secondo il quale nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 14638/2019; Cass. n. 947/2019).
Prive di fondamento risultano anche le eccezioni proposte in via pregiudiziale dalla Corte di Appello di Ancona.
Che il ricorso sia rivolto nei confronti delle odierne parti resistenti risulta inequivoco;
la notifica tramite pec
è stata regolarmente effettuata;
EQ ha espressamente attestato che l'atto impugnato è stato notificato il 19.12.2024; l'omessa certificazione di conformità non risulta, di per sé, a pena inammissibilità; non è stato comunque contestato che, nel concreto, vi sia stata una effettiva non conformità tra l'atto depositato e l'atto consegnato alle parti.
Venendo, quindi, ai singoli motivi di ricorso, deve osservarsi quanto segue.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, dalla lettura dell'atto impugnato risultano ben esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a sostegno della pretesa, elementi che comunque la ricorrente ha dimostrato di aver ben compreso;
risulta pertanto garantito un corretto contraddittorio. I profili di gravame concernenti tale asserita carenza non possono quindi essere accolti.
In riferimento, poi, alle questioni relative all'annullamento ed alla sostituzione del primo invito di pagamento,
è sufficiente rilevare come risulti dagli atti che la Cancelleria Civile della Corte d'Appello ha incaricato il competente Ufficio Recupero Crediti di attivarsi per lo sgravio parziale del primo invito al pagamento, cosa effettivamente avvenuta. EQ IU ha infatti provveduto ad inviare un nuovo avviso di pagamento alla ricorrente riportante in epigrafe la dicitura “annulla e sostituisce il precedente invito al pagamento prot.
576490/2023”. La stessa ricorrente, del resto, era pienamente a conoscenza dei motivi per cui era stato effettuato l'annullamento e la sostituzione del primo atto, poiché la stessa Cancelleria l'aveva puntualmente informata tramite il provvedimento di sgravio parziale, a lei regolarmente notificato.
Anche tale profilo di impugnazione deve quindi essere respinto.
Ugualmente infondati risultano i profili di gravame concernenti la notifica dell'atto, atteso che, comunque, la odierna ricorrente ha avuta piena cognizione dei contenuti dello stesso e ha avuto modo di svolgere compiutamente le proprie difese.
Con riguardo, infine, al merito della pretesa, deve rilevarsi come sia costante, in giurisprudenza, il principio per cui la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, commi 1 e
2, c.p.c., non attenendo al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all'oggetto e alle causae petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano dunque immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali) ma esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, non solo non incide sul valore della controversia, che resta perciò contenuto nel limite di valore del giudice adito (cfr.
Cass. Civ. S.U., 15.11.2007, n. 23726), ma può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto "la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l 'entità del danno subito" (in questi termini si vedano, tra le ultime, Cass. civ., sez. II, 7.7.2009, n. 15964, nonché Id., 18.3.2002, n. 3941).
Ed è pacifica la natura latu sensu sanzionatoria della previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Poiché, quindi, la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. non è qualificabile come domanda riconvenzionale - la sua ammissibilità in giudizio non deriva infatti né dalla sussistenza di un nesso di dipendenza "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", né dalla sua tempestiva formulazione negli atti introduttivi del giudizio -, e non incide sul valore della causa (ai fini della valutazione di cui all'art. 15, comma 2, T.U.), il cancelliere non è tenuto a richiedere alla parte che l'abbia proposta il versamento del contributo unificato.
Nella fattispecie, l'odierna ricorrente si è limitata a richiedere una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Nella comparsa di costituzione e risposta è infatti scritto: “2) In via incidentale, accertare la responsabilità aggravata degli appellanti nell'interposizione del presente appello, liquidando in favore della sig.ra Ricorrente_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi discendenti ex art. 96 co 1 c.p.c., nella misura che emergerà in corso di causa, nonché l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c., da quantificare in via equitativa, condannando i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 alla rifusione dei relativi importi”.
E in sede di precisazione delle conclusioni la Ricorrente_1 ha richiesto di “accertare in via incidentale, la responsabilità aggravata degli appellanti nell'interposizione del presente appello, liquidando in favore della sig.ra Ricorrente_1 i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi discendenti ex art. 96 co 1 c.p.c., nella misura che emergerà in corso di causa, nonché l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c., da quantificare in via equitativa, condannando i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 alla rifusione dei relativi importi”.
Non vi è stato dunque alcun appello contro altri punti o questioni della medesima sentenza ritenuti sfavorevoli.
Né una modifica del thema decidendum.
Il fatto quindi che la richiesta di responsabilità aggravata si avvenuta con le forme dell'appello incidentale -
e che la La Corte d'Appello abbia sancito che “L'inammissibilità dell'appello principale comporta la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo" - appare del tutto irrilevante. Alla luce di tali evidenze, quindi, il ricorso proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, considerato il tenore letterale della sentenza d'Appello che qualificava l'atto di costituzione della ricorrente come appello incidentale e la correttezza della condotta di EQ, incaricata della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accolgie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IU Corte D'Appello Ancona - Avvocatura Distrettuale Dello Stato 60100 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Corte D'Appello Ancona - Via Carducci N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
EQ IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024_EQG_GCG_00001948604 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'invito al pagamento per omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato 2024_EQG_GCG_00001948604, notificato da EQ IU S.p.
A., per conto del Ministero della IU - Corte di Appello di Ancona, a mezzo PEC, il giorno 19.12.2024.
A sostegno della impugnazione deduceva i seguenti motivi :
1) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'autotutela sostitutiva e del disposto di cui all'art. 7
(Chiarezza e motivazione degli atti) Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente, difetto di motivazione;
2) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del provvedimento di sgravio parziale del 22.11.2024 della Cancelleria Civile della Corte di Appello di Ancona, carenza/assenza di legittimazione, eccesso di potere e violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del disposto dell'art. 9 bis (Divieto di bis in idem nel procedimento tributario) Legge 212/2000.
3) Violazione e/o falsa applicazione dei principi di leale collaborazione, dovere di correttezza e buona fede, ex art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede) legge n. 212/2000.
4) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'autotutela sostitutiva e del disposto di cui all'art. 7
(Chiarezza e motivazione degli atti) Legge 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente, vizio/difetto di motivazione.
5) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'art. 14 comma 3 e dell'art. 16 comma 1 TUSG, errore sul presupposto d'imposta (non debenza del Contributo Unificato), infondatezza della pretesa fiscale, violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del Provvedimento Ministero della IU del 20.10.2015
e delle circolari/indirizzi ministeriali DAG 16.11.2015.0172664.U, DAG 29.10.2015.0162465.U,
DAG.08.04.2016.0063597.U, DAG.16.08.2017.0153361.U
6) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione del disposto dell'art. 9 bis (Divieto di bis in idem nel procedimento tributario) Legge n. 212/2000
7) Violazione e/o illegittima e/o falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 TUSG, del disposto di cui all'art. 71 D.P.R. 131/1986 novellato.
8) Difetto di notifica.
A seguito del ricorso si costituivano in giudizio EQ IU S.p.A., e la Corte di Appello di Ancona, chiedendo l'inammissibilità della impugnazione o, comunque, il rigetto della medesima. Sia parte ricorrente che EQ IU, poi, depositavano distinte memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Va in primo luogo respinta la eccezione sollevata dalla ricorrente circa la legittimità della costituzione di
EQ IU, che ha specificato le proprie difese non già in sede di costituzione (con il deposito dell'atto di controdeduzioni), bensì solo in seguito con la memoria datata 21.11.2025.
Sul punto, vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria,
Ordinanza n. 30388 depositata il 25 novembre 2024) secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs.
546/1992, di venti giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma 1, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.
Va, del resto ribadito l'indirizzo di legittimità secondo il quale nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 14638/2019; Cass. n. 947/2019).
Prive di fondamento risultano anche le eccezioni proposte in via pregiudiziale dalla Corte di Appello di Ancona.
Che il ricorso sia rivolto nei confronti delle odierne parti resistenti risulta inequivoco;
la notifica tramite pec
è stata regolarmente effettuata;
EQ ha espressamente attestato che l'atto impugnato è stato notificato il 19.12.2024; l'omessa certificazione di conformità non risulta, di per sé, a pena inammissibilità; non è stato comunque contestato che, nel concreto, vi sia stata una effettiva non conformità tra l'atto depositato e l'atto consegnato alle parti.
Venendo, quindi, ai singoli motivi di ricorso, deve osservarsi quanto segue.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, dalla lettura dell'atto impugnato risultano ben esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a sostegno della pretesa, elementi che comunque la ricorrente ha dimostrato di aver ben compreso;
risulta pertanto garantito un corretto contraddittorio. I profili di gravame concernenti tale asserita carenza non possono quindi essere accolti.
In riferimento, poi, alle questioni relative all'annullamento ed alla sostituzione del primo invito di pagamento,
è sufficiente rilevare come risulti dagli atti che la Cancelleria Civile della Corte d'Appello ha incaricato il competente Ufficio Recupero Crediti di attivarsi per lo sgravio parziale del primo invito al pagamento, cosa effettivamente avvenuta. EQ IU ha infatti provveduto ad inviare un nuovo avviso di pagamento alla ricorrente riportante in epigrafe la dicitura “annulla e sostituisce il precedente invito al pagamento prot.
576490/2023”. La stessa ricorrente, del resto, era pienamente a conoscenza dei motivi per cui era stato effettuato l'annullamento e la sostituzione del primo atto, poiché la stessa Cancelleria l'aveva puntualmente informata tramite il provvedimento di sgravio parziale, a lei regolarmente notificato.
Anche tale profilo di impugnazione deve quindi essere respinto.
Ugualmente infondati risultano i profili di gravame concernenti la notifica dell'atto, atteso che, comunque, la odierna ricorrente ha avuta piena cognizione dei contenuti dello stesso e ha avuto modo di svolgere compiutamente le proprie difese.
Con riguardo, infine, al merito della pretesa, deve rilevarsi come sia costante, in giurisprudenza, il principio per cui la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, commi 1 e
2, c.p.c., non attenendo al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all'oggetto e alle causae petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano dunque immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali) ma esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, non solo non incide sul valore della controversia, che resta perciò contenuto nel limite di valore del giudice adito (cfr.
Cass. Civ. S.U., 15.11.2007, n. 23726), ma può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto "la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l 'entità del danno subito" (in questi termini si vedano, tra le ultime, Cass. civ., sez. II, 7.7.2009, n. 15964, nonché Id., 18.3.2002, n. 3941).
Ed è pacifica la natura latu sensu sanzionatoria della previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Poiché, quindi, la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. non è qualificabile come domanda riconvenzionale - la sua ammissibilità in giudizio non deriva infatti né dalla sussistenza di un nesso di dipendenza "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", né dalla sua tempestiva formulazione negli atti introduttivi del giudizio -, e non incide sul valore della causa (ai fini della valutazione di cui all'art. 15, comma 2, T.U.), il cancelliere non è tenuto a richiedere alla parte che l'abbia proposta il versamento del contributo unificato.
Nella fattispecie, l'odierna ricorrente si è limitata a richiedere una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Nella comparsa di costituzione e risposta è infatti scritto: “2) In via incidentale, accertare la responsabilità aggravata degli appellanti nell'interposizione del presente appello, liquidando in favore della sig.ra Ricorrente_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi discendenti ex art. 96 co 1 c.p.c., nella misura che emergerà in corso di causa, nonché l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c., da quantificare in via equitativa, condannando i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 alla rifusione dei relativi importi”.
E in sede di precisazione delle conclusioni la Ricorrente_1 ha richiesto di “accertare in via incidentale, la responsabilità aggravata degli appellanti nell'interposizione del presente appello, liquidando in favore della sig.ra Ricorrente_1 i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi discendenti ex art. 96 co 1 c.p.c., nella misura che emergerà in corso di causa, nonché l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c., da quantificare in via equitativa, condannando i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 alla rifusione dei relativi importi”.
Non vi è stato dunque alcun appello contro altri punti o questioni della medesima sentenza ritenuti sfavorevoli.
Né una modifica del thema decidendum.
Il fatto quindi che la richiesta di responsabilità aggravata si avvenuta con le forme dell'appello incidentale -
e che la La Corte d'Appello abbia sancito che “L'inammissibilità dell'appello principale comporta la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo" - appare del tutto irrilevante. Alla luce di tali evidenze, quindi, il ricorso proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, considerato il tenore letterale della sentenza d'Appello che qualificava l'atto di costituzione della ricorrente come appello incidentale e la correttezza della condotta di EQ, incaricata della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accolgie il ricorso. Spese compensate.