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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4159/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Trento, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati
Alessandra Roman Tomat e Diego Guariglia del Foro di Milano, presso il cui studio in Cologno Monzese (MI), Piazza 11 Febbraio 8, ha eletto domicilio
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ucraina, regione di Poltava), il 13.11.1982, residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 9 4. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo in grado di esercitare una adeguata attività lavorativa
5. Disporre che la madre, eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori siano iscritti presso il futuro domicilio della stessa, in Trento;
6. Disporre che il padre possa vedere i minori ogni 15 giorni, recandosi nel comune della loro residenza, all'interno di uno spazio protetto e comunque con modalità rigidamente determinate tali da garantire ai minori la massima serenità.
7. Porre a carico del padre un contributo al loro mantenimento dell'importo di €600,00 o la cifra maggiore o minore che sarà di giustizia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (ovvero mediche non mutuabili e scolastiche e del tempo libero nei termini del protocollo del Tribunale di
Milano).
In via istruttoria, ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, dalla celebrazione del matrimonio ad oggi, la famiglia ha cambiato 18 volte Parte_1 indirizzo e, nell'ultimo caso, anche Paese di residenza, per decisione del marito, , o Controparte_1 per ragioni legate ai suoi cambiamenti lavorativi;
2) Vero che, arrivati in Italia, il signor si è detto contrario a che la moglie Controparte_1 prendesse lezioni di guida e lavorasse fuori casa;
3) Vero che, durante la convivenza matrimoniale in Italia, il signor aveva accesso a tutte le Parte_1 risorse economiche della famiglia, poteva attingere al conto anche della moglie, controllava direttamente o attraverso il cellulare, bancomat e carte di credito;
4) Vero che, nell'aprile 2024, senza neppure discuterne con la propria moglie, il signor
[...]
si è recato presso la presso la Pellicceria “Eivissa” (via Melzo 34, Milano) dove la moglie CP_1 aveva lavorato in passato e ha accusato l'ex-datore di lavoro della moglie di averla molestata sessualmente, minacciandolo;
5) Vero che, nell'ultimo periodo di convivenza familiare, l'allenatrice della figlia maggiore , Parte_2 la signora di Spazio Circo di Cologno Monzese, chiese che il padre di cessasse di salire Tes_1 Parte_2 sul palco o di stare in zone non autorizzate durante le esibizioni per il verificarsi frequente di tali episodi;
6) Vero che, in data 27.3.2023, in seguito ad una incomprensione per una questione di lavoro, la ricorrente è stata improvvisamente presa alle spalle, gettata sul divano e schiacciata dal corpo del marito, che la comprimeva stringendola e le gridava: “tu non mi ascolti, fai quello che vuoi, hai troppa libertà”;
7) Vero che, a seguito di tale episodio, la ricorrente è scappata con i figli e si è rifugiata nello stesso comune di residenza presso la sorella Persona_1
8) Vero che il signor , poco tempo dopo, ha lasciato la casa coniugale di via Casati, su cui Parte_1 gravava una morosità del canone, senza provvedere al saldo;
pagina 2 di 9 9) Vero che dai primi giorni di Luglio 2023 fino al 30.12.2023 il signor si è Controparte_1 allontanato dal territorio italiano e, per sei mesi, ha visto i figli solo in video, senza prendere contatto con i servizi sociali del Comune di Cologno Monzese;
10) Vero che, nel corso dell'anno scolastico, la signora si è occupata di tenere i Testimone_2 rapporti con gli insegnanti, di far prendere alla figlia lezioni di ripetizione e di ogni esigenza scolastica dei figli;
11) Vero che le stesse insegnanti di figlio hanno convocato la ricorrente per un colloquio nel CP_1 secondo quadrimestre, riferendole che il bambino, che aveva avuto notevoli miglioramenti scolastici e comportamentali nel corso della prima parte dell'anno, aveva manifestato nuovamente sintomi di malessere psicologico;
12) Vero che il signor , senza alcun accordo con la moglie e con la figlia, senza Controparte_1 nemmeno avvertirle delle sue intenzioni, in data 1° Giugno 2024 si è recato presso il Liceo Scientifico
Leonardo Da Vinci, chiedendo di parlare con la Preside, in cui ha lamentato una persecuzione degli insegnanti ai danni della figlia . Parte_1
13) Vero che le immagini su Facebook di figlio, nel corso dell'ultimo anno, sono Controparte_1 state postate dal padre senza il consenso e anche dopo il manifestato dissenso della madre;
14) Vero che, senza alcun accordo con la madre, il signor ha fatto alla figlia regali costosi Parte_1 quali il telefono Iphone 15, altri prodotti Apple, un giro in limousine;
15) Vero che il signor è informato da diversi mesi della necessità della moglie di trasferirsi Parte_1 insieme ai figli a Trento per migliorare le proprie condizioni di lavoro;
16) Vero che il resistente, dopo il rientro in Italia, ha inviato fiori e regali anche alla moglie e, al suo diniego a tornare insieme, recentemente, l'ha minacciata di distruggerla (“stracciarla”) come madre e che non avrebbe mai acconsentito al trasferimento dei ragazzi;
17) Vero che il signor ha detto alla figlia di essere in pensiero, se resterà a vivere con la Parte_3 madre, perché un eventuale nuovo compagno della madre avrebbe potuto essere molestarla, dato che è molto bella;
18) Vero che, ad una proposta di prendere il bambino che desiderava vederlo, il avrebbe Parte_1 risposto alla moglie che l'avrebbe preso ma che stesse attenta perché poi l'avrebbe tenuto per sempre e che le voleva darglielo per andare a fare baldoria con altri, inviandole un messaggio con cui la chiamava “puttana” e le diceva di non scrivergli più.
Si indicano a testi: e , via Boccaccio 14/16, Cologno Monzese, Persona_1 Testimone_3 Tes_4
via Melzo 34, di Spazio Circo Cologno Monzese, Maestre Istituto Manzoni,
[...] Tes_1 Tes_5
e .
[...] Testimone_6
Motivi della decisione
I. DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 14.7.2007 in a Reshetylivka (Ucraina) e la ricorrente è comparsa all'udienza del 29.1.2025 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione pagina 3 di 9 personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E URGENTI AI SENSI DELL'ART. 473BIS.15 C.P.C.
La ricorrente ha chiesto in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto nel ricorso e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
- affidare i figli alla madre, fissando, per il padre, visite con modalità che garantiscano la serenità degli stessi e che non vengano allontanati dalla madre, ponendo a carico della stesso un contributo al loro mantenimento che sia di giustizia, di €600 o in altra misura che risulti adeguata;
- autorizzare il trasferimento dei figli, a seguito della madre, a Trento, all'indirizzo che verrà indicato il prima possibile (presumibilmente Salita Vittorio Largaiolli 17) e, quindi, autorizzare la madre ad ottenere il nulla osta e procedere all'iscrizione dei minori alle seguenti scuole:
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Viale Nepomuceno Bolognini, 88, 38122 Trento TN
Scuola Primaria di prossimità in relazione all'immobile locato.
Il G.D. ha fissato udienza per il giorno 18.7.2024 disponendo la comparizione delle parti e l'audizione dei figli minori.
All'udienza nessuno è comparso per il resistente. Il ricorso e il decreto sono stati restituiti per omessa notifica al luogo di residenza anagrafica mentre non era ancora stato restituito l'atto dall'ufficio UNEP della Corte di Appello per verificare l'esito della notifica presso il luogo di lavoro del resistente.
Il resistente non ha trasferito la residenza da Cologno Monzese via Casati 10, ex casa coniugale, condotta in locazione e rilasciata più di un anno fa, quando i coniugi hanno iniziato a vivere separati.
La figlia ha dichiarato al G.D. che il padre le ha mostrato dall'esterno dove vivrebbe a Milano con la nuova compagna, una volta che l'ha accompagnata a scuola a Milano e sono passati da San Babila, ma non conosce l'indirizzo, non essendo i figli mai stati nella nuova casa del padre a Milano.
Il G.D. ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti, in quanto la madre ha già iniziato a lavorare a Trento, dove il datore di lavoro le ha messo a disposizione un'abitazione in Salita Vittorio Largaioli 17, stava andando avanti e indietro da Trento, questa situazione non poteva protrarsi oltre anche per il fatto che i figli dovevano essere iscritti a scuola a Trento, dove avrebbero dovuto iniziare il nuovo anno scolastico a settembre 2024.
La figlia ha dichiarato che il padre è a conoscenza dell'intenzione della madre di trasferirsi a Trento con i figli, un giorno dice che non intende opporsi, l'altro che loro devono rimanere qui.
All'udienza del 18.7.2024 hanno dichiarato:
La ricorrente:” I nostri figli non sono mai stati a casa del padre, per cui non siamo a conoscenza della eventuale nuova residenza. Lui comunica direttamente con i figli, mi ha bloccato sulla chat familiare e sul nr. telefono.” pagina 4 di 9 “Dal 10.7.2024 lavoro a Trento, adesso sto facendo avanti e indietro. L'azienda per la quale lavoro mi ha messo a disposizione una casa a Trento salita Vittorio Largaioli 15. Devo iscrivere i figli a scuola entro il 31.7, iscriverò il figlio alla scuola vicino a casa e la figlia al liceo scientifico L. da Vinci di
Trento.
Avrò un aumento di stipendio di euro 300 da questo mese, a giugno ho percepito euro 2.657 comprensivo di 14. Ho firmato il patto di non concorrenza e avrò un aumento di euro 300 mensili.
Il padre ha versato quasi sempre euro 300 mensili tranne gli ultimi due mesi, quando non ha versato nulla e ha comprato ai figli regali costosi, quali la Play Station.”
La figlia (C.F. ), nata in [...], il Parte_2 C.F._3
04.09.2009:
“L'ultima volta che ho sentito il PÀ è stato l'altro ieri, mi ha chiamato per avere il mio certificato di nascita per qualcosa che non ho capito bene. Di solito lo chiamo io e gli propongo di andare a mangiare insieme, ultimamente mi dice che non verrà se io non gli farò avere una catenina di modico valore che lui ha regalato a mio fratello.
Io non sono stata a casa su a Milano, adesso ha una nuova fidanzata,che lui chiama moglie, vive con lui e a me non è simpatica.
Mi risulta che adesso abiti in centro a Milano, zona San Babila, lo so perché una volta ha voluto accompagnarmi a scuola lui, siamo passati da quella zona e mi ha mostrato dove vivrebbe. Non so il nome della via.
Gli abbiamo detto che vogliamo andare a Trento e lui, prima ci ha detto che non ha nulla in contrario, non vuole farsi odiare. Poi, il giorno dopo dice che dobbiamo rimanere qui.
Io e mio fratello vogliamo andare a Trento, non ci siamo mai stati, ma non abbiamo legami particolari
a Cologno Monzese.
Devo iniziare la II liceo scientifico Leonardo da Vinci a Milano. Dopo che mio padre è andato a parlare con i professori a scuola, hanno iniziato a trattarmi male, penso che li abbia minacciati, finisce sempre così quando mio padre interviene a scuola.
Per questo motivo, non mi interesse continuare a frequentare quella scuola che, tra l'altro, mi aspettavo migliore di quello che è, perché ci sono molte assenze dei professori, non mi trovo particolarmente bene.
A Cologno vive la zia, la sorella maggiore della mamma. “
Il figlio (C.F. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...]:
” Io frequento la scuola Manzoni a Cologno Monzese, devo andare in quarta. Io non ci sono mai stato a casa del PÀ a Milano. Il PÀ ha una nuova fidanzata, che io ho visto quando ho fatto il saggio di ginnastica a giugno 2024, sono venuti tutti e due a vedermi. E' stata ultima volta che ho visto il PÀ, poi l'ho solo sentito.
Vorrei andare a Trento, anche se mi spiace un po' lasciare i miei compagni.” pagina 5 di 9 La ricorrente ha accettato la proposta di lavoro dell'azienda di trasferirsi a Trento, in quanto le è stata messa a disposizione un'abitazione e avrà un aumento di stipendio di euro 300 mensili, non trascurabile, atteso che il marito negli ultimi due mesi ha omesso il versamento del contributo al mantenimento dei figli, che versava dopo aver lasciato la casa coniugale.
I figli non hanno manifestato alcuna contrarietà al trasferimento a Trento, anzi la figlia ha dichiarato che non si trovava bene nella scuola che frequentava a Milano, spostandosi da Cologno Monzese, per cui avrà l'opportunità di cambiare scuola, tra l'altro nella stessa città dove abiterà.
Il figlio minore, seppure dispiaciuto all'idea di lasciare i suoi compagni, non è parso preoccupato all'idea di cambiare città e scuola.
Da quanto allegato dalla ricorrente, il marito ha costretto la famiglia a continui spostamenti di residenza, si è trasferita dall'Ucraina nel 2018, ha dovuto lasciare la casa coniugale di Cologno Monzese via Casati per morosità, sembra che il marito sia tornato in Ucraina per un breve periodo e, attualmente, vivrebbe a Milano con la nuova compagna in zona S. Babila, senza aver effettuato il cambio di residenza né averla comunicata alla moglie.
La ricorrente si è sempre occupata dei figli in modo quasi esclusivo, i figli non sono mai stati nella casa del padre di Milano.
Non sono stati ravvisano motivi ostativi al trasferimento dei figli a Trento con la madre e all'iscrizione alle scuole indicate in Trento.
In considerazione della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori e del fatto che il padre non è facilmente reperibile e ha bloccato la moglie sulla chat familiare e sul telefono, è stato disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e con facoltà per la stessa di assumere le decisioni urgenti relative alla salute, educazione ed istruzione.
Il padre potrà vedere i figli una volta al mese quando la madre li accompagnerà dalla zia a Cologno
Monzese nella giornata di sabato o domenica.
Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
In assenza di elementi relativi ai redditi del padre, il contributo a suo carico viene stabilito, in via provvisoria, in euro 300 mensili (somme che veniva già versata dal padre) con decorrenza dal deposito del ricorso (giugno 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
Il G.D, ha così provveduto, in via provvisoria e urgente, con provvedimento in data 19.7.2024:
1) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e con facoltà per la stessa di assumere le decisioni urgenti relative alla salute, educazione ed istruzione.
Il padre potrà vedere i figli una volta al mese quando la madre li accompagnerà dalla zia a Cologno
Monzese nella giornata di sabato o domenica.
Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
2) Pone a carico del padre l'importo di euro 300, da versarsi con decorrenza dal mese di giugno
2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa pagina 6 di 9 scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il pagina 7 di 9 mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3) Autorizza il trasferimento della ricorrente con i figli minori a Trento Salita Vittorio Largaiolli 17;
4) Autorizza la madre a procedere all'iscrizione dei minori alle seguenti scuole:
- al Liceo Scientifico Galileo Galilei, Viale Nepomuceno Bolognini, 88, 38122 Trento TN Parte_2
- Ruslan alla Scuola Primaria di prossimità in relazione all'immobile locato;
5) dispone la notifica del presente provvedimento a entro il Controparte_1
15.10.2024.
III. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL
PADRE
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010);
Nel caso di specie, in assenza di contestazioni da parte del padre, permanendo il suo disinteresse a fronte dell'avvenuto trasferimento della moglie con i figli a Trento, per le ragioni esposte, vanno confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente sul punto, anche per quanto concerne le visite tra padre e figli, in quanto la ricorrente ha dichiarato che il padre non sempre si reca a Cologno
Monzese a vedere i figli, quando lei li porta una volta al mese. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
IV. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza sulle domande ulteriori. V. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 8 di 9 II. affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e con facoltà per la stessa di assumere le decisioni urgenti relative alla salute, educazione ed istruzione.
Il padre potrà vedere i figli una volta al mese quando la madre li accompagnerà dalla zia a
Cologno Monzese nella giornata di sabato o domenica. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4159/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Trento, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati
Alessandra Roman Tomat e Diego Guariglia del Foro di Milano, presso il cui studio in Cologno Monzese (MI), Piazza 11 Febbraio 8, ha eletto domicilio
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ucraina, regione di Poltava), il 13.11.1982, residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 9 4. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo in grado di esercitare una adeguata attività lavorativa
5. Disporre che la madre, eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori siano iscritti presso il futuro domicilio della stessa, in Trento;
6. Disporre che il padre possa vedere i minori ogni 15 giorni, recandosi nel comune della loro residenza, all'interno di uno spazio protetto e comunque con modalità rigidamente determinate tali da garantire ai minori la massima serenità.
7. Porre a carico del padre un contributo al loro mantenimento dell'importo di €600,00 o la cifra maggiore o minore che sarà di giustizia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (ovvero mediche non mutuabili e scolastiche e del tempo libero nei termini del protocollo del Tribunale di
Milano).
In via istruttoria, ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, dalla celebrazione del matrimonio ad oggi, la famiglia ha cambiato 18 volte Parte_1 indirizzo e, nell'ultimo caso, anche Paese di residenza, per decisione del marito, , o Controparte_1 per ragioni legate ai suoi cambiamenti lavorativi;
2) Vero che, arrivati in Italia, il signor si è detto contrario a che la moglie Controparte_1 prendesse lezioni di guida e lavorasse fuori casa;
3) Vero che, durante la convivenza matrimoniale in Italia, il signor aveva accesso a tutte le Parte_1 risorse economiche della famiglia, poteva attingere al conto anche della moglie, controllava direttamente o attraverso il cellulare, bancomat e carte di credito;
4) Vero che, nell'aprile 2024, senza neppure discuterne con la propria moglie, il signor
[...]
si è recato presso la presso la Pellicceria “Eivissa” (via Melzo 34, Milano) dove la moglie CP_1 aveva lavorato in passato e ha accusato l'ex-datore di lavoro della moglie di averla molestata sessualmente, minacciandolo;
5) Vero che, nell'ultimo periodo di convivenza familiare, l'allenatrice della figlia maggiore , Parte_2 la signora di Spazio Circo di Cologno Monzese, chiese che il padre di cessasse di salire Tes_1 Parte_2 sul palco o di stare in zone non autorizzate durante le esibizioni per il verificarsi frequente di tali episodi;
6) Vero che, in data 27.3.2023, in seguito ad una incomprensione per una questione di lavoro, la ricorrente è stata improvvisamente presa alle spalle, gettata sul divano e schiacciata dal corpo del marito, che la comprimeva stringendola e le gridava: “tu non mi ascolti, fai quello che vuoi, hai troppa libertà”;
7) Vero che, a seguito di tale episodio, la ricorrente è scappata con i figli e si è rifugiata nello stesso comune di residenza presso la sorella Persona_1
8) Vero che il signor , poco tempo dopo, ha lasciato la casa coniugale di via Casati, su cui Parte_1 gravava una morosità del canone, senza provvedere al saldo;
pagina 2 di 9 9) Vero che dai primi giorni di Luglio 2023 fino al 30.12.2023 il signor si è Controparte_1 allontanato dal territorio italiano e, per sei mesi, ha visto i figli solo in video, senza prendere contatto con i servizi sociali del Comune di Cologno Monzese;
10) Vero che, nel corso dell'anno scolastico, la signora si è occupata di tenere i Testimone_2 rapporti con gli insegnanti, di far prendere alla figlia lezioni di ripetizione e di ogni esigenza scolastica dei figli;
11) Vero che le stesse insegnanti di figlio hanno convocato la ricorrente per un colloquio nel CP_1 secondo quadrimestre, riferendole che il bambino, che aveva avuto notevoli miglioramenti scolastici e comportamentali nel corso della prima parte dell'anno, aveva manifestato nuovamente sintomi di malessere psicologico;
12) Vero che il signor , senza alcun accordo con la moglie e con la figlia, senza Controparte_1 nemmeno avvertirle delle sue intenzioni, in data 1° Giugno 2024 si è recato presso il Liceo Scientifico
Leonardo Da Vinci, chiedendo di parlare con la Preside, in cui ha lamentato una persecuzione degli insegnanti ai danni della figlia . Parte_1
13) Vero che le immagini su Facebook di figlio, nel corso dell'ultimo anno, sono Controparte_1 state postate dal padre senza il consenso e anche dopo il manifestato dissenso della madre;
14) Vero che, senza alcun accordo con la madre, il signor ha fatto alla figlia regali costosi Parte_1 quali il telefono Iphone 15, altri prodotti Apple, un giro in limousine;
15) Vero che il signor è informato da diversi mesi della necessità della moglie di trasferirsi Parte_1 insieme ai figli a Trento per migliorare le proprie condizioni di lavoro;
16) Vero che il resistente, dopo il rientro in Italia, ha inviato fiori e regali anche alla moglie e, al suo diniego a tornare insieme, recentemente, l'ha minacciata di distruggerla (“stracciarla”) come madre e che non avrebbe mai acconsentito al trasferimento dei ragazzi;
17) Vero che il signor ha detto alla figlia di essere in pensiero, se resterà a vivere con la Parte_3 madre, perché un eventuale nuovo compagno della madre avrebbe potuto essere molestarla, dato che è molto bella;
18) Vero che, ad una proposta di prendere il bambino che desiderava vederlo, il avrebbe Parte_1 risposto alla moglie che l'avrebbe preso ma che stesse attenta perché poi l'avrebbe tenuto per sempre e che le voleva darglielo per andare a fare baldoria con altri, inviandole un messaggio con cui la chiamava “puttana” e le diceva di non scrivergli più.
Si indicano a testi: e , via Boccaccio 14/16, Cologno Monzese, Persona_1 Testimone_3 Tes_4
via Melzo 34, di Spazio Circo Cologno Monzese, Maestre Istituto Manzoni,
[...] Tes_1 Tes_5
e .
[...] Testimone_6
Motivi della decisione
I. DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 14.7.2007 in a Reshetylivka (Ucraina) e la ricorrente è comparsa all'udienza del 29.1.2025 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione pagina 3 di 9 personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E URGENTI AI SENSI DELL'ART. 473BIS.15 C.P.C.
La ricorrente ha chiesto in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto nel ricorso e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
- affidare i figli alla madre, fissando, per il padre, visite con modalità che garantiscano la serenità degli stessi e che non vengano allontanati dalla madre, ponendo a carico della stesso un contributo al loro mantenimento che sia di giustizia, di €600 o in altra misura che risulti adeguata;
- autorizzare il trasferimento dei figli, a seguito della madre, a Trento, all'indirizzo che verrà indicato il prima possibile (presumibilmente Salita Vittorio Largaiolli 17) e, quindi, autorizzare la madre ad ottenere il nulla osta e procedere all'iscrizione dei minori alle seguenti scuole:
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Viale Nepomuceno Bolognini, 88, 38122 Trento TN
Scuola Primaria di prossimità in relazione all'immobile locato.
Il G.D. ha fissato udienza per il giorno 18.7.2024 disponendo la comparizione delle parti e l'audizione dei figli minori.
All'udienza nessuno è comparso per il resistente. Il ricorso e il decreto sono stati restituiti per omessa notifica al luogo di residenza anagrafica mentre non era ancora stato restituito l'atto dall'ufficio UNEP della Corte di Appello per verificare l'esito della notifica presso il luogo di lavoro del resistente.
Il resistente non ha trasferito la residenza da Cologno Monzese via Casati 10, ex casa coniugale, condotta in locazione e rilasciata più di un anno fa, quando i coniugi hanno iniziato a vivere separati.
La figlia ha dichiarato al G.D. che il padre le ha mostrato dall'esterno dove vivrebbe a Milano con la nuova compagna, una volta che l'ha accompagnata a scuola a Milano e sono passati da San Babila, ma non conosce l'indirizzo, non essendo i figli mai stati nella nuova casa del padre a Milano.
Il G.D. ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti, in quanto la madre ha già iniziato a lavorare a Trento, dove il datore di lavoro le ha messo a disposizione un'abitazione in Salita Vittorio Largaioli 17, stava andando avanti e indietro da Trento, questa situazione non poteva protrarsi oltre anche per il fatto che i figli dovevano essere iscritti a scuola a Trento, dove avrebbero dovuto iniziare il nuovo anno scolastico a settembre 2024.
La figlia ha dichiarato che il padre è a conoscenza dell'intenzione della madre di trasferirsi a Trento con i figli, un giorno dice che non intende opporsi, l'altro che loro devono rimanere qui.
All'udienza del 18.7.2024 hanno dichiarato:
La ricorrente:” I nostri figli non sono mai stati a casa del padre, per cui non siamo a conoscenza della eventuale nuova residenza. Lui comunica direttamente con i figli, mi ha bloccato sulla chat familiare e sul nr. telefono.” pagina 4 di 9 “Dal 10.7.2024 lavoro a Trento, adesso sto facendo avanti e indietro. L'azienda per la quale lavoro mi ha messo a disposizione una casa a Trento salita Vittorio Largaioli 15. Devo iscrivere i figli a scuola entro il 31.7, iscriverò il figlio alla scuola vicino a casa e la figlia al liceo scientifico L. da Vinci di
Trento.
Avrò un aumento di stipendio di euro 300 da questo mese, a giugno ho percepito euro 2.657 comprensivo di 14. Ho firmato il patto di non concorrenza e avrò un aumento di euro 300 mensili.
Il padre ha versato quasi sempre euro 300 mensili tranne gli ultimi due mesi, quando non ha versato nulla e ha comprato ai figli regali costosi, quali la Play Station.”
La figlia (C.F. ), nata in [...], il Parte_2 C.F._3
04.09.2009:
“L'ultima volta che ho sentito il PÀ è stato l'altro ieri, mi ha chiamato per avere il mio certificato di nascita per qualcosa che non ho capito bene. Di solito lo chiamo io e gli propongo di andare a mangiare insieme, ultimamente mi dice che non verrà se io non gli farò avere una catenina di modico valore che lui ha regalato a mio fratello.
Io non sono stata a casa su a Milano, adesso ha una nuova fidanzata,che lui chiama moglie, vive con lui e a me non è simpatica.
Mi risulta che adesso abiti in centro a Milano, zona San Babila, lo so perché una volta ha voluto accompagnarmi a scuola lui, siamo passati da quella zona e mi ha mostrato dove vivrebbe. Non so il nome della via.
Gli abbiamo detto che vogliamo andare a Trento e lui, prima ci ha detto che non ha nulla in contrario, non vuole farsi odiare. Poi, il giorno dopo dice che dobbiamo rimanere qui.
Io e mio fratello vogliamo andare a Trento, non ci siamo mai stati, ma non abbiamo legami particolari
a Cologno Monzese.
Devo iniziare la II liceo scientifico Leonardo da Vinci a Milano. Dopo che mio padre è andato a parlare con i professori a scuola, hanno iniziato a trattarmi male, penso che li abbia minacciati, finisce sempre così quando mio padre interviene a scuola.
Per questo motivo, non mi interesse continuare a frequentare quella scuola che, tra l'altro, mi aspettavo migliore di quello che è, perché ci sono molte assenze dei professori, non mi trovo particolarmente bene.
A Cologno vive la zia, la sorella maggiore della mamma. “
Il figlio (C.F. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...]:
” Io frequento la scuola Manzoni a Cologno Monzese, devo andare in quarta. Io non ci sono mai stato a casa del PÀ a Milano. Il PÀ ha una nuova fidanzata, che io ho visto quando ho fatto il saggio di ginnastica a giugno 2024, sono venuti tutti e due a vedermi. E' stata ultima volta che ho visto il PÀ, poi l'ho solo sentito.
Vorrei andare a Trento, anche se mi spiace un po' lasciare i miei compagni.” pagina 5 di 9 La ricorrente ha accettato la proposta di lavoro dell'azienda di trasferirsi a Trento, in quanto le è stata messa a disposizione un'abitazione e avrà un aumento di stipendio di euro 300 mensili, non trascurabile, atteso che il marito negli ultimi due mesi ha omesso il versamento del contributo al mantenimento dei figli, che versava dopo aver lasciato la casa coniugale.
I figli non hanno manifestato alcuna contrarietà al trasferimento a Trento, anzi la figlia ha dichiarato che non si trovava bene nella scuola che frequentava a Milano, spostandosi da Cologno Monzese, per cui avrà l'opportunità di cambiare scuola, tra l'altro nella stessa città dove abiterà.
Il figlio minore, seppure dispiaciuto all'idea di lasciare i suoi compagni, non è parso preoccupato all'idea di cambiare città e scuola.
Da quanto allegato dalla ricorrente, il marito ha costretto la famiglia a continui spostamenti di residenza, si è trasferita dall'Ucraina nel 2018, ha dovuto lasciare la casa coniugale di Cologno Monzese via Casati per morosità, sembra che il marito sia tornato in Ucraina per un breve periodo e, attualmente, vivrebbe a Milano con la nuova compagna in zona S. Babila, senza aver effettuato il cambio di residenza né averla comunicata alla moglie.
La ricorrente si è sempre occupata dei figli in modo quasi esclusivo, i figli non sono mai stati nella casa del padre di Milano.
Non sono stati ravvisano motivi ostativi al trasferimento dei figli a Trento con la madre e all'iscrizione alle scuole indicate in Trento.
In considerazione della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori e del fatto che il padre non è facilmente reperibile e ha bloccato la moglie sulla chat familiare e sul telefono, è stato disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e con facoltà per la stessa di assumere le decisioni urgenti relative alla salute, educazione ed istruzione.
Il padre potrà vedere i figli una volta al mese quando la madre li accompagnerà dalla zia a Cologno
Monzese nella giornata di sabato o domenica.
Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
In assenza di elementi relativi ai redditi del padre, il contributo a suo carico viene stabilito, in via provvisoria, in euro 300 mensili (somme che veniva già versata dal padre) con decorrenza dal deposito del ricorso (giugno 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
Il G.D, ha così provveduto, in via provvisoria e urgente, con provvedimento in data 19.7.2024:
1) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e con facoltà per la stessa di assumere le decisioni urgenti relative alla salute, educazione ed istruzione.
Il padre potrà vedere i figli una volta al mese quando la madre li accompagnerà dalla zia a Cologno
Monzese nella giornata di sabato o domenica.
Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
2) Pone a carico del padre l'importo di euro 300, da versarsi con decorrenza dal mese di giugno
2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa pagina 6 di 9 scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il pagina 7 di 9 mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3) Autorizza il trasferimento della ricorrente con i figli minori a Trento Salita Vittorio Largaiolli 17;
4) Autorizza la madre a procedere all'iscrizione dei minori alle seguenti scuole:
- al Liceo Scientifico Galileo Galilei, Viale Nepomuceno Bolognini, 88, 38122 Trento TN Parte_2
- Ruslan alla Scuola Primaria di prossimità in relazione all'immobile locato;
5) dispone la notifica del presente provvedimento a entro il Controparte_1
15.10.2024.
III. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL
PADRE
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010);
Nel caso di specie, in assenza di contestazioni da parte del padre, permanendo il suo disinteresse a fronte dell'avvenuto trasferimento della moglie con i figli a Trento, per le ragioni esposte, vanno confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente sul punto, anche per quanto concerne le visite tra padre e figli, in quanto la ricorrente ha dichiarato che il padre non sempre si reca a Cologno
Monzese a vedere i figli, quando lei li porta una volta al mese. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
IV. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza sulle domande ulteriori. V. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 8 di 9 II. affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e con facoltà per la stessa di assumere le decisioni urgenti relative alla salute, educazione ed istruzione.
Il padre potrà vedere i figli una volta al mese quando la madre li accompagnerà dalla zia a
Cologno Monzese nella giornata di sabato o domenica. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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