Art. 49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.