Articolo 49 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 48
Versione
16 settembre 1967
Art. 49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

Entrata in vigore il 16 settembre 1967