Sentenza breve 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00237/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Pericolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Lionello n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
del Decreto Cat. A. 12/25/IMM. Prot. N. 02/2025 dd 5.2.2025 del Questore di Udine, di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio e di ogni atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino albanese, in data 27.05.2022 faceva ingresso sul territorio nazionale munito di visto rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana a Tirana per motivi di “studio/tirocinio” sulla base di un nulla osta concesso dalla Regione FR NE UL.
2. In data 4.6.2022 presentava istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per “ motivi di lavoro casi particolari” ex art. 27 c. 1 lett. f) del D.Lgs 286/1998.
A seguito dell’acquisizione nella fase istruttoria del certificato del casellario giudiziale, l’Amministrazione intimata apprendeva che il richiedente, nel periodo in cui aveva già soggiornato in Italia come minore straniero non accompagnato, aveva commesso plurimi reati, per i quali era stato condannato con sentenza definitiva, ed in particolare:
- nel 2000 per i reati di rapina in concorso, lesione personale in concorso e ingiurie continuate, in concorso, commessi il 9.12.1999;
- nel 2004 per i reati di furto in concorso commessi il 2.2.2021 e dal 13.1.2001 al 14.1.2001;
- nel 2005 per i reati di furto in concorso, commesso il 30.6.2001, e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, commesso il 5.7.2001.
Trattandosi di condanne relative a reati gravi, preclusive dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione notificava all’odierno ricorrente in data 10.11.2022 la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto, cui faceva seguito la produzione di memorie partecipative, che venivano compiutamente esaminate dall’Amministrazione e ritenute prive di elementi idonei a supportare l’accoglimento dell’istanza.
3. Successivamente il 21.11.2022 il ricorrente presentava allo Sportello Unico Immigrazione di Udine un’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro, che veniva respinta per indisponibilità della quota di conversione, prevista dall’art. 14 comma 6 DPR 394/1999.
4. Il 6.2.2025 veniva notificato al richiedente il decreto Prot. 2/2025 con cui il Questore della Provincia di Udine ha disposto “il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ‘tirocinio’”, provvedimento nella presente sede impugnato, previa richiesta di sospensione dell’efficacia.
5. Il ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi:
“Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 27 comma 1 lett. f) D.Lvo 286/98 in relazione agli artt. 4 comma 3 D.Lvo 286/98; 2 comma 2, 7, 10, 10 bis L. 241/90; della L. 30 luglio 2002 n. 189; D.L. 20 marzo n. 23 convertito nella legge 5 maggio 2023 n. 50, b) carenza motiva ex art. 3 L. 241/90; eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e travisamento dei fatti”.
Lamenta un automatismo nella valutazione di pericolosità sociale, basata sulla mera presa d’atto dell’esistenza delle sentenze di condanna, in carenza di un approfondimento circa le dinamiche dei fatti penalmente contestati e di una valutazione della concreta situazione del ricorrente in merito alle condizioni di vita, la personalità, i risultati raggiunti dalla minore età ad oggi.
Cita giurisprudenza del giudice amministrativo e della Corte costituzionale da cui si evincerebbe che l’ostatività automatica di detti precedenti penali al rilascio del permesso di soggiorno non rivestirebbe carattere di assolutezza.
Deduce altresì che il provvedimento gravato non sarebbe supportato da idonea motivazione.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva in cui ha ampiamente controdedotto alle doglianze di parte ricorrente, evidenziando la loro infondatezza.
Ha precisato che, come evidenziato nelle premesse del decreto impugnato, gli Enti intervenuti nel procedimento avrebbero omesso di richiedere alla Questura l’espletamento delle necessarie preventive verifiche circa la sussistenza di elementi ostativi all’ingresso e al soggiorno in territorio nazionale del ricorrente, di competenza della stessa.
7. All’udienza camerale del 21.5.2025 la causa, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
8. Rileva il Collegio che le censure sono insuscettibili di positivo apprezzamento.
9. Va, in proposito, richiamata la disciplina contenuta nel Testo Unico Immigrazione, applicabile al caso di specie.
9.1 L’art. 4 comma 3 del DLgs 286/1998 stabilisce che “(…) Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (…)”.
L’art. 5 comma 5 del medesimo decreto dispone, a sua volta, che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22 comma 9 e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili (…)”.
9.2 È pacifico che, come evidenziato nel provvedimento questorile gravato, a carico dell’odierno ricorrente “sussistono condanne ostative all’ingresso e al soggiorno in territorio nazionale per i reati di rapina in concorso lesioni personali, ingiurie, furto aggravato in concorso etc.; che tali condanne, benchè risalenti nel tempo, sono ostative al rilascio del permesso di soggiorno”.
9.3 Assume pertanto rilievo la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “Per costante orientamento della Sezione (8 giugno 2021, n. 4373; 4 maggio 2018, n. 2664; 26 febbraio 2016, n. 797; 10 aprile 2015, n. 1841; 24 febbraio 2015, n. 919) le condanne per una delle ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 precludono tassativamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero senza la necessità di accertare in concreto la pericolosità sociale dell’interessato. Trattasi di una scelta operata “a monte” dal legislatore, considerato il grave disvalore che viene attribuito ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica. Tale automatismo espulsivo incontra una eccezione allorché ricorrano gli eventuali legami familiari previsti dall’art. 29 t.u. immigrazione con soggetti residenti in Italia, nel qual caso la valutazione comparativa dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari è discrezionale e solo in questo caso viene valutata la durata della presenza in Italia dell'interessato (Cons. St., sez. III, 30 agosto 2022, n. 7582; 24 agosto 2020, n. 5190 e 20 maggio 2019, n. 3227; Corte Cost. n. 202 del 2013). Al tal riguardo, come già anticipato dal Tar e contrariamente a quanto afferma parte appellante, il Collegio tiene a specificare che, nel caso di specie, non trattandosi di fattispecie di lieve entità di cui al comma 5, non possono trovare applicazione i principi dettati dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023. Ciò posto, l’unica eccezione all’operare dell’automatismo espulsivo – che imporrebbe una valutazione discrezionale e il conseguente bilanciamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, t.u. immigrazione – è, come già detto, l’accertata presenza di legami familiari. A tale riguardo, tuttavia, giova ricordare che i legami familiari rilevanti sono contemplati dall'art. 29 T.U.I. che ricomprende: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute” (Cons St sez III 18.9.2023 n. 8374), legami familiari rilevanti che non sono stati allegati dal ricorrente, che ha fatto riferimento solamente alla presenza di uno zio in Italia.
10. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, le decisioni del Consiglio di Stato ivi richiamate non rivestono utilità ai fini del decidere, concernendo fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di giudizio, in considerazione della tipologia di titolo di soggiorno, dei reati commessi e degli interessi rilevanti in sede di bilanciamento.
11. Né risultano estendibili al caso di specie, come rilevato anche dalla citata decisione Cons St 8374/2023 in riferimento ad analoga fattispecie, le statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del DLgs 286/1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990 e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474 comma 2 c.p., senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Per tali ragioni, le argomentazioni della Corte a supporto della declaratoria di incostituzionalità delle predette disposizioni, relative a fattispecie di minore entità (pur penalmente rilevanti), non possono essere estese al caso oggetto di giudizio, concernente reati gravi, sottoposti al regime dell’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 cpp.
12. Circa la censura volta ad evidenziare una carenza motivazionale del gravato provvedimento, va rilevato che nel caso di condanna per reati di notevole gravità ed allarme sociale, quali quelli commessi dal ricorrente, l’obbligo motivazionale può basarsi anche esclusivamente sulla peculiarità del fatto, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento penalmente rilevante risulta oggettivamente intollerabile per il Paese ospitante.
Tanto più che il ricorrente non ha documentato la sussistenza di interessi privati meritevoli di un bilanciamento con l’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica, ed avendo il Questore rilevato che “non vi sono legami familiari in Italia tali da consentire una diversa valutazione dell’istanza” risultando che la famiglia è attualmente soggiornante nel Paese di origine “e che tuttora sussistono legami familiari e sociali ” con detto Paese “ dove lo stesso è nel frattempo più volte tornato”, concludendo nel senso che non sussistono i requisiti di legge né per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio – tirocinio (che comunque si è concluso il 30.11.2022), né per l’eventuale conversione in motivi di lavoro subordinato, precisando sul punto che “la richiesta per ottenere una quota di conversione è stata dichiarata improcedibile per indisponibilità di quote”.
13. Il provvedimento impugnato risulta pertanto esaustivo e frutto di un percorso logico-argomentativo esente dai dedotti profili di violazione di legge ed eccesso di potere, avendo il Questore idoneamente evidenziato come la gravità dei fatti commessi imponesse di attribuire rilievo prevalente alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va respinto.
15. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.