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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 355/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 4.12.2024 vertente
TRA
, CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. TUROLLA ALESSANDRO r CLAPIZ DANIELA
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e CP C.F._2 difeso come in atti dall'avv. FORIGO FEDERICO
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni: all'udienza del 4.12.2024 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel presente giudizio agisce nei confronti di Parte_1 CP
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali subiti dalla stessa, quantificati in complessivi
€25.000,00 o la diversa somma risultante in corso di causa;
danni che sono quantificati in €7.204,42 per somme anticipate da Parte_2 all'avvocato Alessandro Gotti per le spese di difesa in giudizio penale dell'attrice, nonché €17.700,00 in via equitativa per danno morale patito dall'aver dovuto l'attrice subire un processo penale conclusosi con l'assoluzione.
2.1. Allega l'attore:
-che il 14/10/2014, presentò denuncia-querela nei CP confronti dell'odierna attrice per asserita falsa testimonianza che sarebbe stata resa dalla stessa deponendo come testimone in data
16/07/2014 nel corso del processo civile N. 27/10 RG presso il
Tribunale di Rovigo-Sezione distaccata di Adria promosso da CP
nei confronti di
[...] Parte_3
che in tale sede , interrogata sul capitolo n. 7 della Parte_1 memoria istruttoria di parte attrice nel predetto procedimento, avrebbe affermato il falso dichiarando di non ricordare di avere compilato alcuna ricevuta di acconto e di non riconoscere la propria scrittura;
che a seguito della denuncia presentata da fu CP introdotto il giudizio penale N. 439/17 RG, N. 5295/14 RGNR. In tale sede, ripercorreva la vicenda civilistica, asserendo che nel 2007 CP egli aveva acquistato una imbarcazione che necessitava di alcuni lavori di manutenzione e pertanto si rivolgeva alla
[...] con la quale avrebbe concordato per Parte_3
2 l'esecuzione delle opere richieste un prezzo complessivo di
€20.000,00, da pagarsi in 4 rate di € 5.000,00 ciascuna. I lavori iniziavano nella primavera del 2008 e proseguivano a rilento solo dopo che egli aveva consegnato le rate dovute – in tesi, a mani di titolare dell' o di sempre alla Pt_3 Parte_2 Parte_1 presenza di Persona_1 Parte_4 alcuna ricevuta. proseguiva asserendo che nel luglio del 2009 CP lo avvisava che la barca era pronta per il ritiro, ed alla sua Pt_3 richiesta di poter pagare l'ultima rata di € 5.000,00 al rientro dalle ferie, rispondeva di portare subito il denaro che gli avrebbe Pt_3 fatto un'unica fattura al saldo. A detta di , i primi giorni di CP agosto 2009, egli consegnava € 5.000,00= in contanti, prelevati dal proprio conto in banca il 31/07/2009, alla , la quale lo avrebbe Pt_1 rassicurato che a settembre gli avrebbe compilato la ricevuta. CP continuava, asserendo che al rientro dalle ferie, che riferiva aver trascorso insieme alla , con la quale era legato da una relazione ER sentimentale, si recava presso la sede dell' insieme Parte_2 alla per ricevere la fattura. riferiva che nell'Ufficio ER CP erano presenti sia che la , la quale avrebbe preso un Pt_3 Pt_1 foglio di , l'avrebbe girato ed avrebbe scritto: “ho ricevuto Parte_2 acconti per euro 20.000,00”. descriveva tale documento come CP un “foglietto che c'era scritto e cosi' … l'ha scritto la Parte_5 IGnorina e poi non so … non so se ha messo la sua firma”;
-che, corso del processo penale, veniva esibito al Forigo il doc. 1 allegato dallo stesso alla propria denuncia-querela ed esibito alla durante l'udienza civile, scritto quasi interamente al pc in cui Pt_1 venivano elencati una serie di lavori e materiali usati con i relativi prezzi, ove in calce si dava atto di un totale da pagare di € 9.069,08= ed ove immediatamente sotto tale dicitura vi era la seguente frase manoscritta a stampatello “ € 20.000,00” e più in basso la CP_2 voce “rimanenza franco flexiteak (mq 5,2 x euro 420,00) 1.184,00 euro” sotto la quale era manoscritta la cifra di 500,00 preceduta dal segno meno. Tale documento non presentava alcun timbro né alcuna firma, ma si dichiarava comunque soddisfatto perché lo CP considerava come un'attestazione di aver versato l'acconto di
3 €20.000,00. non sapeva però spiegare a cosa si riferisse la CP dicitura “- 500,00”;
-che, nel prosieguo della deposizione, tuttavia, disconosceva il CP documento esibitogli in udienza, asserendo che la ricevuta che gli sarebbe stata consegnata in quell'occasione consisteva in “un fogliettino solo con scritto, me lo ricordo ”
e che non avrebbe mai visto il suddetto elenco di lavori e materiali.
asseriva che quanto scritto dalla sarebbe stato un CP Pt_1 foglietto bianco a parte e non sapeva spiegare perché' aveva allegato alla propria denuncia-querela quel doc. 1, ma dichiarava comunque di riconoscere la calligrafia della Sig.ra nella dicitura “acc. dati Pt_1
20.000,00”;
-che anch'essa teste del Pubblico Ministero, Persona_1 confermava la versione del , dichiarando di essersi recata CP insieme al Forigo presso l' a Loreo per quattro volte in Parte_2 occasione della dazione degli acconti in contanti, acconti che sarebbero stati consegnati alla alla presenza del La Pt_1 Pt_3
Sig.ra proseguiva affermando che i primi giorni del mese di ER settembre 2009 presso la sede dell' , ove si sarebbe recata Parte_2 unitamente al Forigo, quest'ultimo avrebbe chiesto più volte la ricevuta della somma di € 20.000,00, che lo stesso asseriva aver versato. La riferiva che in quell'occasione la avrebbe ER Pt_1
“scritto degli acconti che sono stati ricevuti insomma, su una carta intestata dell' insomma”, aggiungendo che si sarebbe Parte_5 trattato di un foglio bianco e non un preventivo dattiloscritto, in calce al quale sarebbe stata posta a mano la dicitura di cui sopra. Anche la disconosceva completamente il documento 1 allegato alla ER querela, anche se allo stesso tempo riconosceva la frase “ACC. DATI
€20.000,00” come scritta dalla , aggiungendo che questa non Pt_1 aveva aggiunto alcun timbro né firma. La aggiungeva poi che ER in quel periodo non era ancora sentimentalmente legata al Sig. CP
e che non aveva trascorso le ferie estive del 2009 con il medesimo;
-che a conclusione processo penale, con la sentenza N. 140/2020 pronunciata in data 11/02/2020 e depositata in data 06/03/2020, Pt_1
4 veniva assolta dal reato alla stessa ascritto (art. 362 cp – falsa Pt_1 testimonianza) “perché' il fatto non sussiste” ex art. 530, secondo comma c.p.p., per impossibilità di risalire al documento originale che, secondo la prospettazione accusatoria, la avrebbe compilato di Pt_1 proprio pugno e poi non riconosciuto nella causa civile e per essere il documento allegato alla querela, prodotto nel giudizio penale e identico a quello allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c. della causa civile, stato disconosciuto sia dalla persona offesa che dalla teste dell'accusa, oltre che per essere stata tecnicamente accertata la non riconducibilità della sottoscrizione alla mano della e per essere Pt_1
i testi apparsi inattendibili;
-che, conseguentemente, deve ritenersi che , odierno CP convenuto, ha ingiustamente accusato di falsa Parte_1 testimonianza, con calunniosa querela, motivo per cui oggi questa agisce per i danni materiali, dati dalle spese legali sostenute per la propria difesa, e morali, in ragione del danno esistenziale e alla vita di relazione patito in ragione dell'aver subito un processo per fatti insussistenti, consistito in un perdurante stato ansioso, perdita di sonno, necessità di assumere calmanti.
3. Il convenuto si è costituito tardivamente solo il 13.6.2024, data in cui cadeva la scadenza della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., contestualmente depositata;
conseguentemente, restano ad esso precluse le attività di cui all'art 167, secondo comma c.p.c., mentre gli
è consentita, in ragione dello stato del processo in cui è avvenuta la costituzione, la produzione di documenti (cfr. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 108 del 03/01/2024).
3.1. Il convenuto, ripercorse e ribadite le proprie tesi in punto di svolgimento dei fatti, e sottolineato che il documento esibito nel corso del giudizio civile era una copia fotostatica e non un originale, si oppone all'accoglimento delle domande attoree;
osserva che, a norma dell'art. 541 c.p.p., la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato è disposta solo ove richiesta, salvo compensazione, e che i danni ulteriori sono liquidati solo in caso di colpa grave, di modo che, in difetto di una espressa
5 richiesta nel giudizio penale, non può il Giudice civile procedere a una separata e autonoma liquidazione;
contesta il danno patrimoniale allegato da controparte, essendo stati prodotti solo un preavviso di fattura per €1.268,80 e due fatture da €2.967,81 l'una, intestate a un terzo (peraltro testimone nei due giudizi a quo) e posteriori rispetto alla conclusione del processo penale, oltre che per essere il riconoscimento di debito prodotto non dimostrativo dell'avvenuto esborso delle relative somme;
contesta inoltre la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, fondata solo su dichiarazioni unilaterali di persone prossime all'attrice e finanche sue testimoni nel processo penale, mentre manca ogni tipo di accertamento medico legale sulle conseguente dannose asseritamente patite e sulla sussistenza di un nesso eziologico. Sostiene, infine, il convenuto che l'assoluzione sia stata dovuta alla ingenuità della persona offesa e alla inadeguatezza della difesa tecnica svolta dal patrocinatore di allora, chiarendo che la quietanza di pagamento consegnata nel 2010 da all'Avv. Cantiero era a colori e non in CP fotocopia, fatto che avrebbe indotto persona offesa e testi a disconoscerlo quando esibito in udienza, e che detto difensore non aveva mai curato la predisposizione di una adeguata linea difensiva.
4. Così ricostruite le posizioni delle parti, è necessario svolgere preliminarmente talune considerazioni in diritto. In punto di ammissibilità della domanda attorea, può anzitutto osservarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora non vi sia stata pronuncia del Giudice penale sulla condanna del querelante alle spese ed al risarcimento del danno per il reato perseguibile a querela, gli imputati assolti possono comunque agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno da querela calunniosa, non essendo maturata alcuna preclusione processuale in ordine a tale ulteriore e diverso reato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20926 del 16/10/2015).
4.1. In particolare, la querela per falsa testimonianza formulata dall'odierno convenuto costituirebbe origine del procedimento penale a carico dell'attore, oggetto dell'accertamento in tale sede, nonché elemento materiale di un diverso reato di calunnia ascrivibile, in tesi, al querelante, il quale avrebbe con detta querela accusato
6 l'odierna attrice, pur sapendola innocente. Entro tale perimetro, dunque, è ammissibile la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti del convenuto;
non viene in rilievo, invece, la mera soccombenza nel giudizio penale del querelante, in quanto la relativa
(mancante) pronuncia sulle spese, riconducibile al semplice principio di soccombenza e causalità, analogamente a quanto avviene in sede civile ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve ormai ritenersi coperta dalla cosa giudicata, essendo documentale il passaggio in giudicato della sentenza penale (doc. 15 attore).
4.2. In definitiva, nel presente giudizio costituisce onere dell'attore, ai sensi degli artt. 2043 e 2697 c.c. dare prova degli elementi costitutivi del reato di calunnia a carico di e dimostrare che essi CP hanno prodotto un danno ingiusto eziologicamente ricollegabile alla condotta ascritta. Il reato di calunnia, come sopra anticipato, punisce la condotta di chi “con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente” (art. 368 c.p.). Ciò in quanto, sebbene l'attore non usi mai nel corpo dell'atto introduttivo l'esatto titolo di reato della calunnia, fa ad esso inequivocabilmente riferimento nel descrivere la causa petendi (cfr. pag. 7 della citazione, ove si afferma testualmente “il Sig.
a mezzo di querela ha incolpato la Sig.ra del reato di CP Pt_1 falsa testimonianza pur sapendola innocente”)
5. In punto di accertamento dei fatti posti a base delle odierne domande, vanno poi preliminarmente richiamati principi legislativi che regolano le interrelazioni probatorie tra il giudizio penale e quello civile. Con specifico riguardo alla posizione dell'imputato, rileva il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., a norma del quale, “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende
7 dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Detta norma va letta alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
(Sez. 3, Sent. n. 4764 del 2016, Sez. L, Sent.)”– Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 17708 del 2023 n. 3376 del 2011, in motivazione.
È poi opportuno effettuare un richiamo specifico ad un precedente di legittimità in punto di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile relativo alla calunniosità della denuncia che ha dato origine al giudizio penale a monte: sul punto, la Cassazione chiarisce che, “in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651,
652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione;
pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della
8 calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30988 del
30/11/2018).
5.1. Nel caso di specie, il procedimento penale a carico di si è Parte_1 concluso, come detto sopra, con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile in data 26.6.2020, con formula dubitativa ex art. 630, secondo comma c.p.c. “perché il fatto non sussiste”: partendo da tale punto fermo, può ora passarsi all'esame degli atti, per effettuare un autonomo vaglio dei fatti nella presente sede.
6. Tutto quanto sopra premesso in diritto, alla luce della documentazione in atti ritiene questo giudicante che la domanda attorea possa essere accolta.
7. Innanzitutto, è necessario richiamare il capo di imputazione, in quanto è con riferimento ad esso che deve essere svolta la valutazione ex ante in ordine alla originaria consapevolezza, da parte del querelante, della certa innocenza della persona indicata all'Autorità come autrice di reato.
Questo il capo di imputazione: “perché, deponendo come testimone innanzi al Tribunale Civile di Rovigo – Sezione distaccata di Adria – in data 16.7.2014, nel corso dell'udienza relativa alla causa civile iscritta al n. 27.10 RG promossa da nei confronti di CP
“ legalmente rappresentata da , Parte_2 Parte_3 interrogata sul capitolo n.7 di parte attrice affermava il falso dichiarando di non ricordare di avere compilato alcuna ricevuta di acconto e di non riconoscere la sua scrittura.”
Questo, in particolare, il cap. 7 della memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. e di seguito la risposta resa dall'odierna attrice in udienza in esame testimoniale:
Capitolo: “vero che ai primi di settembre 2009 l'attore, in compagnia della si.gra si recava presso la convenuta e Persona_1 nell'occasione la IG.ra , impiegata di Parte_1 Parte_3 di , alla quale erano state materialmente
[...] Parte_3
9 consegnate le somme, scriveva di suo pugno la ricevuta di acconti allegata come doc. n.4 al fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste.”
Risposta: “ricordo che passò il IG. con la IG.ra in CP ER cantiere intorno a ottobre 2009, ricordo che erano abbronzati. Non ricordo di avere compilato alcuna ricevuta di acconto. Non riconosco la mia scrittura.
L'esame va dunque circoscritto a questo fatto: se vi sia la prova, o meno, che , al momento della querela, fosse CP consapevole della innocenza di rispetto all'addotta falsità Parte_1 delle dichiarazioni rese circa il disconoscimento della scrittura recante ricevuta di acconto a lei esibita in giudizio.
8. Ciò premesso, non rileva dunque, ai fini dell'indagine del presente giudizio, se somme di denaro e quante furono mai consegnate dal convenuto all'attrice (ciò, infatti, non forma oggetto della querela e della conseguente imputazione), ma solo se questa abbia mentito nel dichiarare di disconoscere la scrittura esibita quale documento 4 di parte attrice e se di ciò l'odierno convenuto fosse o meno consapevole.
Se tale è il perimetro dell'accertamento da svolgere, ritiene questo giudicante che, per come formulata il capitolo di prova, appare l'esito non avrebbe potuto essere differente.
8.1. Va evidenziato innanzitutto che il doc. 4 di parte attrice di cui alla causa civile, esibito a al momento di rendere Parte_1 testimonianza, è lo stesso documento allegato alla querela, nonché lo stesso documento esibito tanto a quanto da CP ER
: ciò è incontestato, emerge chiaramente dagli atti di causa ed è
[...] puntualmente evidenziato nella sentenza penale.
8.2. Il capitolo di prova sottoposto alla teste, sopra richiamato, non faceva riferimento a una ricevuta di acconto purché sia, ma a una specifica ricevuta di acconto, quella di cui al doc. 4 sottoposto alla teste, quel medesimo doc. 4 che lo stesso convenuto ha posto a base della querela e che, esibitogli in udienza da parte del Giudice penale, non è stato in grado di riconoscere, e che ha anzi disconosciuto. A fronte di
10 tale circostanza, appare assolutamente inverosimile la tesi dell'odierno convenuto, secondo cui tanto quanto CP
, in sede di dibattimento penale, non avrebbero Persona_1 riconosciuto il documento loro esibito, in quanto si trattava di una copia fotostatica, mentre loro ricordavano entrambi l'originale a colori: al di là del disdicevole svilimento delle capacità cognitive della parte che tale difesa implica, osserva questo giudicante che le dichiarazioni rese in udienza da erano se mai nel CP senso di postulare l'esistenza di una scrittura totalmente diversa, “era un fogliettino… c'era un fogliettino, l'ha strappato…” (cfr. pag. 11 del verbale di udienza del 1.7.2019, doc. 3 attore). A voler dar credito alle parole del convenuto, dunque, sarebbe esistito un altro e diverso documento di quietanza, un documento che naturalmente, proprio in quanto quietanza, avrebbe dovuto essere nella disponibilità della parte, ma che invece non è mai stato prodotto né rinvenuto, né in sede civile, né in sede penale, mentre l'atto ricognitivo che si intendeva far valere e si è esibito a è stato da questa Parte_1 disconosciuto, e poi disconosciuto pure da chi intendeva valersene, per poi essere infine valutato dal consulente tecnico del Giudice penale come neppure riconducibile alla mano dell'imputata.
8.3. A fronte di queste evidenze, non si vede davvero come la Pt_1 possa aver mentito quando, all'udienza civile del 16.7.2014, ha dichiarato di ricusare il documento esibitole;
semmai, appare singolare come, alla medesima udienza, lo abbia Persona_1 riconosciuto, salvo poi disconoscerlo quando le è stato mostrato dal
Giudice penale (in ambo i casi in copia fotostatica, per riprendere l'argomentazione della tesi del convenuto). Ebbene, posto che un certo documento o lo si conosce, o non lo si conosce, appare logicamente inevitabile la conclusione per cui , quando CP ha accusato la di aver mentito nel disconoscere quello specifico Pt_1 documento, non poteva non essere consapevole che quello stesso documento, allegato alla querela da lui sottoscritta, non era la quietanza a cui, in tesi, lui si riferiva – quietanza che, si ribadisce, non
è mai stata prodotta in alcun giudizio.
11 8.4. Tutto ciò considerato emerge, semmai, il dubbio che il successivo giudizio penale sia stato l'improprio strumento per correggere gli esiti infausti di errori assertivi e istruttori commessi nel precedente giudizio civile.
9. Sulla base di tali ragioni, a fini esclusivamente civilistici e secondo il canone di giudizio del più probabile che non, appare dunque calunniosa la querela sporta nei confronti di , dovendo Parte_1 ritenersi provati tanto l'elemento oggettivo della falsità dell'addebito quanto quello soggettivo della consapevolezza della stessa da parte del denunciante.
10. Accertata la sussistenza del fatto illecito, deve ora procedersi alla verifica della sussistenza, a norma dell'art. 2043 c.c., dei requisiti necessari alla conseguente condanna al risarcimento del danno.
10.1. Quanto al danno patrimoniale, è evidente che l'attrice sia stata costretta a difendersi nel giudizio penale, sostenendo le relative spese. Sul punto, non appare anomalo che le spese siano state anticipate dalla , essendo questa la società per la quale Parte_2
l'imputata lavorava ed essendo il contenzioso scaturito proprio in ragione dell'attività per la società prestata. Il risarcimento del danno può riconoscersi nella misura di quanto provato, ovverosia nella somma dei bonifici prodotti e riferibili a pagamenti della Parte_2 in favore dell'Avv. Alessandro gotti, portanti causali riferibili con certezza al procedimento de quo o ad acconti che trovano puntuale riferimento a fattura emessa: in dettaglio: €1.268.80 per la fattura
11/2015, €2.500,00 ciascuno per i due bonifici del 16.6.2020 e 5.10.2020, il tutto per complessivi €6.268,80. La riconducibilità di tale posizione debitoria, in ultima analisi, all'attrice si può ricavare, pur nella minor misura ora indicata, in ragione della dichiarazione di debito da questa sottoscritta il 31.10.2020 in favore di , con specifico Parte_2 riferimento alla causale de qua.
10.2. Quanto al danno non patrimoniale, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito
12 integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, fermo restando che il relativo pregiudizio può essere dimostrato anche attraverso presunzioni semplici.
10.3. Ciò premesso, ritiene questo giudicante che il relativo pregiudizio, allegato sotto il profilo dello stato ansioso derivante dalla pendenza del giudizio penale, possa ritenersi provato, anche senza necessità di assumere prove orali, sulla base della presenza di concomitanti indizi e delle massime di comune esperienza, utilizzabili come elementi di giudizio ai sensi del secondo comma dell'art. 115 c.p.c. È innanzitutto notorio che la sottoposizione a un processo penale costituisce circostanza umanamente gravosa, in quanto espone all'intima incertezza dell'esito del giudizio e alla cattiva immagine che dalla stessa qualità di imputato promana, a maggior ragione ove l'imputazione sia quella, particolarmente infamante, di aver reso falsa testimonianza – circostanze, queste, che appaiono tanto più gravose ove si tenga conto della durata del giudizio (querela di fine
2014, sentenza di proscioglimento del 2020) e della ingiustizia del relativo promovimento. A tale primo elemento si aggiungono poi le dichiarazioni scritte rese da persone vicine all'attrice, le quali hanno confermato la somatizzazione delle vicende processuali e la connessa vergogna (cfr. dichiarazione di , compagno, doc. 8; Testimone_1 dichiarazione di artigiano della , doc. 12); Tes_2 Parte_2 valenza di contorno può darsi anche alle altre dichiarazioni che, pur non esplicitando una manifesta connessione causale tra il processo e il deterioramento dello stato d'animo, danno conto della contestualità delle due circostanze, che potrebbero dunque non inverosimilmente essere non solo correlate, ma anche l'una dall'altra causate (docc. 7, 9,
10, 11). Può, dunque ritenersi sussistente una prova adeguata della sussistenza di un danno risarcibile per le conseguenze della ingiusta denuncia subita.
10.4. Quanto alla liquidazione del danno, la natura dello stesso rende inevitabile il ricorso al criterio equitativo puro di cui all'art. 1226 c.c.
Pertanto, tenuto conto della tipologia dell'offesa, che è circoscrivibile
13 alla sfera personale e ha comportato una conoscenza della pendenza del processo in un ambito tutto sommato ristretto, si ritiene congruo liquidare un risarcimento pari a €1.000,00 per ogni anno nel periodo compreso tra l'opposizione alla richiesta di archiviazione (21.5.2015) e la definizione del giudizio nel merito (11.2.2020), per complessivi
€5.000,00.
10.5. Non sono stati chiesti interessi, che pertanto non vengono liquidati
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione, essendo stata scolta istruttoria documentale e decisione orale.
12. La domanda di condanna di parte resistente ex art. 96 I co. c.p.c. formulata per la prima volta in comparsa conclusionale è manifestamente inammissibile per tardività. La peculiarità della questione non fa poi ravvisare gli estremi neppure di una temeraria resistenza sanzionabile d'ufficio ex art. 96, III co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di , CP Parte_1 della somma di €6.268,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed €5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
14 - Dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 I co. c.p.c. formulata per la prima volta in comparsa conclusionale dall'attore.
- Condanna al pagamento delle spese del presente CP giudizio in favore di , che liquida in €3.387,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 10.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 355/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 4.12.2024 vertente
TRA
, CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. TUROLLA ALESSANDRO r CLAPIZ DANIELA
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e CP C.F._2 difeso come in atti dall'avv. FORIGO FEDERICO
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni: all'udienza del 4.12.2024 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel presente giudizio agisce nei confronti di Parte_1 CP
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali subiti dalla stessa, quantificati in complessivi
€25.000,00 o la diversa somma risultante in corso di causa;
danni che sono quantificati in €7.204,42 per somme anticipate da Parte_2 all'avvocato Alessandro Gotti per le spese di difesa in giudizio penale dell'attrice, nonché €17.700,00 in via equitativa per danno morale patito dall'aver dovuto l'attrice subire un processo penale conclusosi con l'assoluzione.
2.1. Allega l'attore:
-che il 14/10/2014, presentò denuncia-querela nei CP confronti dell'odierna attrice per asserita falsa testimonianza che sarebbe stata resa dalla stessa deponendo come testimone in data
16/07/2014 nel corso del processo civile N. 27/10 RG presso il
Tribunale di Rovigo-Sezione distaccata di Adria promosso da CP
nei confronti di
[...] Parte_3
che in tale sede , interrogata sul capitolo n. 7 della Parte_1 memoria istruttoria di parte attrice nel predetto procedimento, avrebbe affermato il falso dichiarando di non ricordare di avere compilato alcuna ricevuta di acconto e di non riconoscere la propria scrittura;
che a seguito della denuncia presentata da fu CP introdotto il giudizio penale N. 439/17 RG, N. 5295/14 RGNR. In tale sede, ripercorreva la vicenda civilistica, asserendo che nel 2007 CP egli aveva acquistato una imbarcazione che necessitava di alcuni lavori di manutenzione e pertanto si rivolgeva alla
[...] con la quale avrebbe concordato per Parte_3
2 l'esecuzione delle opere richieste un prezzo complessivo di
€20.000,00, da pagarsi in 4 rate di € 5.000,00 ciascuna. I lavori iniziavano nella primavera del 2008 e proseguivano a rilento solo dopo che egli aveva consegnato le rate dovute – in tesi, a mani di titolare dell' o di sempre alla Pt_3 Parte_2 Parte_1 presenza di Persona_1 Parte_4 alcuna ricevuta. proseguiva asserendo che nel luglio del 2009 CP lo avvisava che la barca era pronta per il ritiro, ed alla sua Pt_3 richiesta di poter pagare l'ultima rata di € 5.000,00 al rientro dalle ferie, rispondeva di portare subito il denaro che gli avrebbe Pt_3 fatto un'unica fattura al saldo. A detta di , i primi giorni di CP agosto 2009, egli consegnava € 5.000,00= in contanti, prelevati dal proprio conto in banca il 31/07/2009, alla , la quale lo avrebbe Pt_1 rassicurato che a settembre gli avrebbe compilato la ricevuta. CP continuava, asserendo che al rientro dalle ferie, che riferiva aver trascorso insieme alla , con la quale era legato da una relazione ER sentimentale, si recava presso la sede dell' insieme Parte_2 alla per ricevere la fattura. riferiva che nell'Ufficio ER CP erano presenti sia che la , la quale avrebbe preso un Pt_3 Pt_1 foglio di , l'avrebbe girato ed avrebbe scritto: “ho ricevuto Parte_2 acconti per euro 20.000,00”. descriveva tale documento come CP un “foglietto che c'era scritto e cosi' … l'ha scritto la Parte_5 IGnorina e poi non so … non so se ha messo la sua firma”;
-che, corso del processo penale, veniva esibito al Forigo il doc. 1 allegato dallo stesso alla propria denuncia-querela ed esibito alla durante l'udienza civile, scritto quasi interamente al pc in cui Pt_1 venivano elencati una serie di lavori e materiali usati con i relativi prezzi, ove in calce si dava atto di un totale da pagare di € 9.069,08= ed ove immediatamente sotto tale dicitura vi era la seguente frase manoscritta a stampatello “ € 20.000,00” e più in basso la CP_2 voce “rimanenza franco flexiteak (mq 5,2 x euro 420,00) 1.184,00 euro” sotto la quale era manoscritta la cifra di 500,00 preceduta dal segno meno. Tale documento non presentava alcun timbro né alcuna firma, ma si dichiarava comunque soddisfatto perché lo CP considerava come un'attestazione di aver versato l'acconto di
3 €20.000,00. non sapeva però spiegare a cosa si riferisse la CP dicitura “- 500,00”;
-che, nel prosieguo della deposizione, tuttavia, disconosceva il CP documento esibitogli in udienza, asserendo che la ricevuta che gli sarebbe stata consegnata in quell'occasione consisteva in “un fogliettino solo con scritto, me lo ricordo ”
e che non avrebbe mai visto il suddetto elenco di lavori e materiali.
asseriva che quanto scritto dalla sarebbe stato un CP Pt_1 foglietto bianco a parte e non sapeva spiegare perché' aveva allegato alla propria denuncia-querela quel doc. 1, ma dichiarava comunque di riconoscere la calligrafia della Sig.ra nella dicitura “acc. dati Pt_1
20.000,00”;
-che anch'essa teste del Pubblico Ministero, Persona_1 confermava la versione del , dichiarando di essersi recata CP insieme al Forigo presso l' a Loreo per quattro volte in Parte_2 occasione della dazione degli acconti in contanti, acconti che sarebbero stati consegnati alla alla presenza del La Pt_1 Pt_3
Sig.ra proseguiva affermando che i primi giorni del mese di ER settembre 2009 presso la sede dell' , ove si sarebbe recata Parte_2 unitamente al Forigo, quest'ultimo avrebbe chiesto più volte la ricevuta della somma di € 20.000,00, che lo stesso asseriva aver versato. La riferiva che in quell'occasione la avrebbe ER Pt_1
“scritto degli acconti che sono stati ricevuti insomma, su una carta intestata dell' insomma”, aggiungendo che si sarebbe Parte_5 trattato di un foglio bianco e non un preventivo dattiloscritto, in calce al quale sarebbe stata posta a mano la dicitura di cui sopra. Anche la disconosceva completamente il documento 1 allegato alla ER querela, anche se allo stesso tempo riconosceva la frase “ACC. DATI
€20.000,00” come scritta dalla , aggiungendo che questa non Pt_1 aveva aggiunto alcun timbro né firma. La aggiungeva poi che ER in quel periodo non era ancora sentimentalmente legata al Sig. CP
e che non aveva trascorso le ferie estive del 2009 con il medesimo;
-che a conclusione processo penale, con la sentenza N. 140/2020 pronunciata in data 11/02/2020 e depositata in data 06/03/2020, Pt_1
4 veniva assolta dal reato alla stessa ascritto (art. 362 cp – falsa Pt_1 testimonianza) “perché' il fatto non sussiste” ex art. 530, secondo comma c.p.p., per impossibilità di risalire al documento originale che, secondo la prospettazione accusatoria, la avrebbe compilato di Pt_1 proprio pugno e poi non riconosciuto nella causa civile e per essere il documento allegato alla querela, prodotto nel giudizio penale e identico a quello allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c. della causa civile, stato disconosciuto sia dalla persona offesa che dalla teste dell'accusa, oltre che per essere stata tecnicamente accertata la non riconducibilità della sottoscrizione alla mano della e per essere Pt_1
i testi apparsi inattendibili;
-che, conseguentemente, deve ritenersi che , odierno CP convenuto, ha ingiustamente accusato di falsa Parte_1 testimonianza, con calunniosa querela, motivo per cui oggi questa agisce per i danni materiali, dati dalle spese legali sostenute per la propria difesa, e morali, in ragione del danno esistenziale e alla vita di relazione patito in ragione dell'aver subito un processo per fatti insussistenti, consistito in un perdurante stato ansioso, perdita di sonno, necessità di assumere calmanti.
3. Il convenuto si è costituito tardivamente solo il 13.6.2024, data in cui cadeva la scadenza della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., contestualmente depositata;
conseguentemente, restano ad esso precluse le attività di cui all'art 167, secondo comma c.p.c., mentre gli
è consentita, in ragione dello stato del processo in cui è avvenuta la costituzione, la produzione di documenti (cfr. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 108 del 03/01/2024).
3.1. Il convenuto, ripercorse e ribadite le proprie tesi in punto di svolgimento dei fatti, e sottolineato che il documento esibito nel corso del giudizio civile era una copia fotostatica e non un originale, si oppone all'accoglimento delle domande attoree;
osserva che, a norma dell'art. 541 c.p.p., la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato è disposta solo ove richiesta, salvo compensazione, e che i danni ulteriori sono liquidati solo in caso di colpa grave, di modo che, in difetto di una espressa
5 richiesta nel giudizio penale, non può il Giudice civile procedere a una separata e autonoma liquidazione;
contesta il danno patrimoniale allegato da controparte, essendo stati prodotti solo un preavviso di fattura per €1.268,80 e due fatture da €2.967,81 l'una, intestate a un terzo (peraltro testimone nei due giudizi a quo) e posteriori rispetto alla conclusione del processo penale, oltre che per essere il riconoscimento di debito prodotto non dimostrativo dell'avvenuto esborso delle relative somme;
contesta inoltre la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, fondata solo su dichiarazioni unilaterali di persone prossime all'attrice e finanche sue testimoni nel processo penale, mentre manca ogni tipo di accertamento medico legale sulle conseguente dannose asseritamente patite e sulla sussistenza di un nesso eziologico. Sostiene, infine, il convenuto che l'assoluzione sia stata dovuta alla ingenuità della persona offesa e alla inadeguatezza della difesa tecnica svolta dal patrocinatore di allora, chiarendo che la quietanza di pagamento consegnata nel 2010 da all'Avv. Cantiero era a colori e non in CP fotocopia, fatto che avrebbe indotto persona offesa e testi a disconoscerlo quando esibito in udienza, e che detto difensore non aveva mai curato la predisposizione di una adeguata linea difensiva.
4. Così ricostruite le posizioni delle parti, è necessario svolgere preliminarmente talune considerazioni in diritto. In punto di ammissibilità della domanda attorea, può anzitutto osservarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora non vi sia stata pronuncia del Giudice penale sulla condanna del querelante alle spese ed al risarcimento del danno per il reato perseguibile a querela, gli imputati assolti possono comunque agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno da querela calunniosa, non essendo maturata alcuna preclusione processuale in ordine a tale ulteriore e diverso reato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20926 del 16/10/2015).
4.1. In particolare, la querela per falsa testimonianza formulata dall'odierno convenuto costituirebbe origine del procedimento penale a carico dell'attore, oggetto dell'accertamento in tale sede, nonché elemento materiale di un diverso reato di calunnia ascrivibile, in tesi, al querelante, il quale avrebbe con detta querela accusato
6 l'odierna attrice, pur sapendola innocente. Entro tale perimetro, dunque, è ammissibile la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti del convenuto;
non viene in rilievo, invece, la mera soccombenza nel giudizio penale del querelante, in quanto la relativa
(mancante) pronuncia sulle spese, riconducibile al semplice principio di soccombenza e causalità, analogamente a quanto avviene in sede civile ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve ormai ritenersi coperta dalla cosa giudicata, essendo documentale il passaggio in giudicato della sentenza penale (doc. 15 attore).
4.2. In definitiva, nel presente giudizio costituisce onere dell'attore, ai sensi degli artt. 2043 e 2697 c.c. dare prova degli elementi costitutivi del reato di calunnia a carico di e dimostrare che essi CP hanno prodotto un danno ingiusto eziologicamente ricollegabile alla condotta ascritta. Il reato di calunnia, come sopra anticipato, punisce la condotta di chi “con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente” (art. 368 c.p.). Ciò in quanto, sebbene l'attore non usi mai nel corpo dell'atto introduttivo l'esatto titolo di reato della calunnia, fa ad esso inequivocabilmente riferimento nel descrivere la causa petendi (cfr. pag. 7 della citazione, ove si afferma testualmente “il Sig.
a mezzo di querela ha incolpato la Sig.ra del reato di CP Pt_1 falsa testimonianza pur sapendola innocente”)
5. In punto di accertamento dei fatti posti a base delle odierne domande, vanno poi preliminarmente richiamati principi legislativi che regolano le interrelazioni probatorie tra il giudizio penale e quello civile. Con specifico riguardo alla posizione dell'imputato, rileva il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., a norma del quale, “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende
7 dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Detta norma va letta alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
(Sez. 3, Sent. n. 4764 del 2016, Sez. L, Sent.)”– Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 17708 del 2023 n. 3376 del 2011, in motivazione.
È poi opportuno effettuare un richiamo specifico ad un precedente di legittimità in punto di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile relativo alla calunniosità della denuncia che ha dato origine al giudizio penale a monte: sul punto, la Cassazione chiarisce che, “in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651,
652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione;
pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della
8 calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30988 del
30/11/2018).
5.1. Nel caso di specie, il procedimento penale a carico di si è Parte_1 concluso, come detto sopra, con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile in data 26.6.2020, con formula dubitativa ex art. 630, secondo comma c.p.c. “perché il fatto non sussiste”: partendo da tale punto fermo, può ora passarsi all'esame degli atti, per effettuare un autonomo vaglio dei fatti nella presente sede.
6. Tutto quanto sopra premesso in diritto, alla luce della documentazione in atti ritiene questo giudicante che la domanda attorea possa essere accolta.
7. Innanzitutto, è necessario richiamare il capo di imputazione, in quanto è con riferimento ad esso che deve essere svolta la valutazione ex ante in ordine alla originaria consapevolezza, da parte del querelante, della certa innocenza della persona indicata all'Autorità come autrice di reato.
Questo il capo di imputazione: “perché, deponendo come testimone innanzi al Tribunale Civile di Rovigo – Sezione distaccata di Adria – in data 16.7.2014, nel corso dell'udienza relativa alla causa civile iscritta al n. 27.10 RG promossa da nei confronti di CP
“ legalmente rappresentata da , Parte_2 Parte_3 interrogata sul capitolo n.7 di parte attrice affermava il falso dichiarando di non ricordare di avere compilato alcuna ricevuta di acconto e di non riconoscere la sua scrittura.”
Questo, in particolare, il cap. 7 della memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. e di seguito la risposta resa dall'odierna attrice in udienza in esame testimoniale:
Capitolo: “vero che ai primi di settembre 2009 l'attore, in compagnia della si.gra si recava presso la convenuta e Persona_1 nell'occasione la IG.ra , impiegata di Parte_1 Parte_3 di , alla quale erano state materialmente
[...] Parte_3
9 consegnate le somme, scriveva di suo pugno la ricevuta di acconti allegata come doc. n.4 al fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste.”
Risposta: “ricordo che passò il IG. con la IG.ra in CP ER cantiere intorno a ottobre 2009, ricordo che erano abbronzati. Non ricordo di avere compilato alcuna ricevuta di acconto. Non riconosco la mia scrittura.
L'esame va dunque circoscritto a questo fatto: se vi sia la prova, o meno, che , al momento della querela, fosse CP consapevole della innocenza di rispetto all'addotta falsità Parte_1 delle dichiarazioni rese circa il disconoscimento della scrittura recante ricevuta di acconto a lei esibita in giudizio.
8. Ciò premesso, non rileva dunque, ai fini dell'indagine del presente giudizio, se somme di denaro e quante furono mai consegnate dal convenuto all'attrice (ciò, infatti, non forma oggetto della querela e della conseguente imputazione), ma solo se questa abbia mentito nel dichiarare di disconoscere la scrittura esibita quale documento 4 di parte attrice e se di ciò l'odierno convenuto fosse o meno consapevole.
Se tale è il perimetro dell'accertamento da svolgere, ritiene questo giudicante che, per come formulata il capitolo di prova, appare l'esito non avrebbe potuto essere differente.
8.1. Va evidenziato innanzitutto che il doc. 4 di parte attrice di cui alla causa civile, esibito a al momento di rendere Parte_1 testimonianza, è lo stesso documento allegato alla querela, nonché lo stesso documento esibito tanto a quanto da CP ER
: ciò è incontestato, emerge chiaramente dagli atti di causa ed è
[...] puntualmente evidenziato nella sentenza penale.
8.2. Il capitolo di prova sottoposto alla teste, sopra richiamato, non faceva riferimento a una ricevuta di acconto purché sia, ma a una specifica ricevuta di acconto, quella di cui al doc. 4 sottoposto alla teste, quel medesimo doc. 4 che lo stesso convenuto ha posto a base della querela e che, esibitogli in udienza da parte del Giudice penale, non è stato in grado di riconoscere, e che ha anzi disconosciuto. A fronte di
10 tale circostanza, appare assolutamente inverosimile la tesi dell'odierno convenuto, secondo cui tanto quanto CP
, in sede di dibattimento penale, non avrebbero Persona_1 riconosciuto il documento loro esibito, in quanto si trattava di una copia fotostatica, mentre loro ricordavano entrambi l'originale a colori: al di là del disdicevole svilimento delle capacità cognitive della parte che tale difesa implica, osserva questo giudicante che le dichiarazioni rese in udienza da erano se mai nel CP senso di postulare l'esistenza di una scrittura totalmente diversa, “era un fogliettino… c'era un fogliettino, l'ha strappato…” (cfr. pag. 11 del verbale di udienza del 1.7.2019, doc. 3 attore). A voler dar credito alle parole del convenuto, dunque, sarebbe esistito un altro e diverso documento di quietanza, un documento che naturalmente, proprio in quanto quietanza, avrebbe dovuto essere nella disponibilità della parte, ma che invece non è mai stato prodotto né rinvenuto, né in sede civile, né in sede penale, mentre l'atto ricognitivo che si intendeva far valere e si è esibito a è stato da questa Parte_1 disconosciuto, e poi disconosciuto pure da chi intendeva valersene, per poi essere infine valutato dal consulente tecnico del Giudice penale come neppure riconducibile alla mano dell'imputata.
8.3. A fronte di queste evidenze, non si vede davvero come la Pt_1 possa aver mentito quando, all'udienza civile del 16.7.2014, ha dichiarato di ricusare il documento esibitole;
semmai, appare singolare come, alla medesima udienza, lo abbia Persona_1 riconosciuto, salvo poi disconoscerlo quando le è stato mostrato dal
Giudice penale (in ambo i casi in copia fotostatica, per riprendere l'argomentazione della tesi del convenuto). Ebbene, posto che un certo documento o lo si conosce, o non lo si conosce, appare logicamente inevitabile la conclusione per cui , quando CP ha accusato la di aver mentito nel disconoscere quello specifico Pt_1 documento, non poteva non essere consapevole che quello stesso documento, allegato alla querela da lui sottoscritta, non era la quietanza a cui, in tesi, lui si riferiva – quietanza che, si ribadisce, non
è mai stata prodotta in alcun giudizio.
11 8.4. Tutto ciò considerato emerge, semmai, il dubbio che il successivo giudizio penale sia stato l'improprio strumento per correggere gli esiti infausti di errori assertivi e istruttori commessi nel precedente giudizio civile.
9. Sulla base di tali ragioni, a fini esclusivamente civilistici e secondo il canone di giudizio del più probabile che non, appare dunque calunniosa la querela sporta nei confronti di , dovendo Parte_1 ritenersi provati tanto l'elemento oggettivo della falsità dell'addebito quanto quello soggettivo della consapevolezza della stessa da parte del denunciante.
10. Accertata la sussistenza del fatto illecito, deve ora procedersi alla verifica della sussistenza, a norma dell'art. 2043 c.c., dei requisiti necessari alla conseguente condanna al risarcimento del danno.
10.1. Quanto al danno patrimoniale, è evidente che l'attrice sia stata costretta a difendersi nel giudizio penale, sostenendo le relative spese. Sul punto, non appare anomalo che le spese siano state anticipate dalla , essendo questa la società per la quale Parte_2
l'imputata lavorava ed essendo il contenzioso scaturito proprio in ragione dell'attività per la società prestata. Il risarcimento del danno può riconoscersi nella misura di quanto provato, ovverosia nella somma dei bonifici prodotti e riferibili a pagamenti della Parte_2 in favore dell'Avv. Alessandro gotti, portanti causali riferibili con certezza al procedimento de quo o ad acconti che trovano puntuale riferimento a fattura emessa: in dettaglio: €1.268.80 per la fattura
11/2015, €2.500,00 ciascuno per i due bonifici del 16.6.2020 e 5.10.2020, il tutto per complessivi €6.268,80. La riconducibilità di tale posizione debitoria, in ultima analisi, all'attrice si può ricavare, pur nella minor misura ora indicata, in ragione della dichiarazione di debito da questa sottoscritta il 31.10.2020 in favore di , con specifico Parte_2 riferimento alla causale de qua.
10.2. Quanto al danno non patrimoniale, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito
12 integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, fermo restando che il relativo pregiudizio può essere dimostrato anche attraverso presunzioni semplici.
10.3. Ciò premesso, ritiene questo giudicante che il relativo pregiudizio, allegato sotto il profilo dello stato ansioso derivante dalla pendenza del giudizio penale, possa ritenersi provato, anche senza necessità di assumere prove orali, sulla base della presenza di concomitanti indizi e delle massime di comune esperienza, utilizzabili come elementi di giudizio ai sensi del secondo comma dell'art. 115 c.p.c. È innanzitutto notorio che la sottoposizione a un processo penale costituisce circostanza umanamente gravosa, in quanto espone all'intima incertezza dell'esito del giudizio e alla cattiva immagine che dalla stessa qualità di imputato promana, a maggior ragione ove l'imputazione sia quella, particolarmente infamante, di aver reso falsa testimonianza – circostanze, queste, che appaiono tanto più gravose ove si tenga conto della durata del giudizio (querela di fine
2014, sentenza di proscioglimento del 2020) e della ingiustizia del relativo promovimento. A tale primo elemento si aggiungono poi le dichiarazioni scritte rese da persone vicine all'attrice, le quali hanno confermato la somatizzazione delle vicende processuali e la connessa vergogna (cfr. dichiarazione di , compagno, doc. 8; Testimone_1 dichiarazione di artigiano della , doc. 12); Tes_2 Parte_2 valenza di contorno può darsi anche alle altre dichiarazioni che, pur non esplicitando una manifesta connessione causale tra il processo e il deterioramento dello stato d'animo, danno conto della contestualità delle due circostanze, che potrebbero dunque non inverosimilmente essere non solo correlate, ma anche l'una dall'altra causate (docc. 7, 9,
10, 11). Può, dunque ritenersi sussistente una prova adeguata della sussistenza di un danno risarcibile per le conseguenze della ingiusta denuncia subita.
10.4. Quanto alla liquidazione del danno, la natura dello stesso rende inevitabile il ricorso al criterio equitativo puro di cui all'art. 1226 c.c.
Pertanto, tenuto conto della tipologia dell'offesa, che è circoscrivibile
13 alla sfera personale e ha comportato una conoscenza della pendenza del processo in un ambito tutto sommato ristretto, si ritiene congruo liquidare un risarcimento pari a €1.000,00 per ogni anno nel periodo compreso tra l'opposizione alla richiesta di archiviazione (21.5.2015) e la definizione del giudizio nel merito (11.2.2020), per complessivi
€5.000,00.
10.5. Non sono stati chiesti interessi, che pertanto non vengono liquidati
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione, essendo stata scolta istruttoria documentale e decisione orale.
12. La domanda di condanna di parte resistente ex art. 96 I co. c.p.c. formulata per la prima volta in comparsa conclusionale è manifestamente inammissibile per tardività. La peculiarità della questione non fa poi ravvisare gli estremi neppure di una temeraria resistenza sanzionabile d'ufficio ex art. 96, III co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di , CP Parte_1 della somma di €6.268,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed €5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
14 - Dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 I co. c.p.c. formulata per la prima volta in comparsa conclusionale dall'attore.
- Condanna al pagamento delle spese del presente CP giudizio in favore di , che liquida in €3.387,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 10.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
15