Articolo 43 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 42Articolo 44
Versione
4 maggio 1973
Art. 43.
Corrispondente inesitate
Apertura di quelle raccomandate od assicurate

Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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