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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO NC, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_4 CF_Ricorrente_2 CF_Ricorrente_4 -
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE02301/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE02301/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE02301/2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 720/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa e da memoria di richiesta di estinzione del giudizio depositata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_3 Ricorrente_2Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg.ri , , e Ricorrente_4 impugnavano l'avviso di accertamento n. THB01DE02301-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, con il quale venivano accertate maggiori imposte ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali per l'anno d'imposta 2019, per un valore complessivo della controversia pari a Euro 129.935,00.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
In pendenza di giudizio, le parti avviavano trattative che si concludevano con la sottoscrizione, in data 27/11/2025, di un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
Conseguentemente, in data 27/11/2025, l'Agenzia delle Entrate depositava memoria con la quale, dato atto dell'intervenuta definizione conciliativa della lite, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, come concordato tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, "Il giudizio si estingue
[...] nei casi di cessazione della materia del contendere".
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che le parti, in data 27/11/2025, hanno perfezionato un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, definendo integralmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio. In particolare, come si evince dall'accordo prodotto, la vertenza è stata definita con la conferma delle maggiori imposte accertate e la riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 48-ter del medesimo decreto legislativo.
L'intervenuta conciliazione, componendo il contrasto di interessi tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria, determina il venir meno della materia del contendere e, di conseguenza, l'estinzione del processo per carenza di interesse delle parti alla sua prosecuzione.
Pertanto, preso atto della volontà concorde delle parti, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Per quanto concerne le spese di lite, le parti hanno espressamente pattuito la loro integrale compensazione nell'ambito dell'accordo conciliativo.
La Corte, in conformità a tale accordo e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, non può che disporre in tal senso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO NC, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_4 CF_Ricorrente_2 CF_Ricorrente_4 -
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE02301/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE02301/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE02301/2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 720/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa e da memoria di richiesta di estinzione del giudizio depositata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_3 Ricorrente_2Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg.ri , , e Ricorrente_4 impugnavano l'avviso di accertamento n. THB01DE02301-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, con il quale venivano accertate maggiori imposte ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali per l'anno d'imposta 2019, per un valore complessivo della controversia pari a Euro 129.935,00.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
In pendenza di giudizio, le parti avviavano trattative che si concludevano con la sottoscrizione, in data 27/11/2025, di un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
Conseguentemente, in data 27/11/2025, l'Agenzia delle Entrate depositava memoria con la quale, dato atto dell'intervenuta definizione conciliativa della lite, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, come concordato tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, "Il giudizio si estingue
[...] nei casi di cessazione della materia del contendere".
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che le parti, in data 27/11/2025, hanno perfezionato un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, definendo integralmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio. In particolare, come si evince dall'accordo prodotto, la vertenza è stata definita con la conferma delle maggiori imposte accertate e la riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 48-ter del medesimo decreto legislativo.
L'intervenuta conciliazione, componendo il contrasto di interessi tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria, determina il venir meno della materia del contendere e, di conseguenza, l'estinzione del processo per carenza di interesse delle parti alla sua prosecuzione.
Pertanto, preso atto della volontà concorde delle parti, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Per quanto concerne le spese di lite, le parti hanno espressamente pattuito la loro integrale compensazione nell'ambito dell'accordo conciliativo.
La Corte, in conformità a tale accordo e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, non può che disporre in tal senso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.