Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23859 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23859/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10473/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10473 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UI NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero della Giustizia - Commissione Esaminatrice Concorso Notaio D.D. 13 dicembre 2022;
- Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni;
nei confronti
AC IO, AL AN, LB BI, ET RI LL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del Verbale n. 420 del 19 marzo 2024, nella parte in cui dichiara il ricorrente non idoneo;
- dei Risultati delle prove scritte del 3 luglio 2024;
- nonché, in parte qua, se ed in quanto lesivi della posizione del ricorrente, dei seguenti atti: il Verbale n. 11 del 6 giugno 2023; il Verbale n.12 del 7 giugno 2023; il Verbale n. 13 del 12 giugno 2023; il Verbale n. 14 del 13 giugno 2023; il Verbale n. 15 del 26 giugno 2023, di fissazione dei criteri di correzione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
nonché per accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente al conseguimento dell’idoneità della prima prova concernente l’atto inter vivos di diritto civile e alla conseguente correzione, da parte della Commissione in diversa composizione, degli elaborati successivi ai fini della sua ammissione alle prove orali
quanto ai motivi aggiunti presentati il 19 giugno 2025:
- del D.M. del 15 maggio 2025 - Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022;
-della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio, indetto con D.D. 13 dicembre 2022, del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 14 maggio 2025, pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
nonché per accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente al conseguimento dell’idoneità della prima prova concernente l’atto inter vivos di diritto civile e alla conseguente correzione, da parte della Commissione in diversa composizione, degli elaborati successivi ai fini della sua ammissione alle prove orali
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. BE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Affida il ricorrente le censure, esposte con il ricorso introduttivo ed aventi ad oggetto l’esclusione del medesimo dalla selezione concorsuale sopra indicata, ai seguenti argomenti:
1.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, dell’art. 5 del D.D. 3 dicembre 2019. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza
Assume, in primo luogo, l’assenza di criteri di valutazione o, quanto meno, la loro astrattezza e genericità e, dunque, la loro assoluta inidoneità ad assolvere alla funzione di dettare le regole di correzione degli elaborati.
Sostiene, in proposito, che i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma in maniera dettagliata, sì da fungere da criteri motivazionali necessari a definire in quale misura quelle qualità concorrano a determinare il punteggio per le singole prove.
1.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, dell’art. 5 del D.D. 3 dicembre 2019. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza. Contraddittorietà del giudizio di non ammissione alle prove orali; eccesso di potere per incoerenza, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incongruità, contraddittorietà
L’impugnato giudizio di “non idoneità” del ricorrente è basato sulle insufficienze relative all’atto inter vivos di diritto civile, secondo quanto infra riportato:
- “ la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato contiene la seguente nullità: errore nella collocazione della dichiarazione di pugno del sordomuto, in quanto non posta nella parte dell'atto destinata ad ospitarla, tra la fine dell'atto e la prima delle sottoscrizioni ”;
- “ la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite: TE rinuncia all’azione di restituzione con riguardo ad ambedue i donatari, così rinunciando TE anche all’azione di restituzione in relazione al bene donato a PR al quale la richiesta di RO non è riferita, in quanto circoscritta alle sole azioni proponibili da TE nei suoi confronti .”;
- “ La Commissione rileva, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l’elaborato è insufficiente per l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile: la sottoscrizione del sordomuto RO non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno, ex art.57 L.N. .”;
- “ La Commissione rileva, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 166/2006, che l’elaborato è insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica: a) mancata previsione della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo di un istituto (nella specie, il principio di inerenza) che è relativo all’acquisto, ma non garantisce la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di PR; b) carente predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza, anche ai fini pubblicitari, alla fattispecie acquisitiva”.
Confuta il ricorrente, analiticamente, le considerazioni dalla Commissione come sopra esternate con riferimento a ciascuno dei riportati punti, assumendone l’illegittimità per errore di fatto, macroscopico travisamento e manifesta irrazionalità.
Inoltre, le soluzioni adottate dal candidato non sarebbero isolate, ma comuni ad altri candidati, i quali sono stati, però, ritenuti idonei.
2. Con motivi aggiunti successivamente proposti, il ricorrente ha altresì impugnato la conclusiva graduatoria concorsuale, assumendone l’illegittimità in via derivata, con riferimento alle censure esposte con l’atto introduttivo.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con riveniente annullamento dell’avversato giudizio e, in parte qua, della pure impugnata graduatoria.
4. In data 18 ottobre 2024 si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione della Giustizia; la quale, con memoria depositata il 2 novembre 2024, ha confutato analiticamente le censure di parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione dell’impugnativa.
5. Quest’ultima viene trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
6. Ciò premesso, viene all’esame del Collegio il suindicato gravame, con il quale parte ricorrente ha avversato il giudizio di non idoneità nei propri confronti espresso dalla Commissione esaminatrice dell’anzidetto concorso notarile.
All’atto introduttivo del giudizio, ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la conclusiva graduatoria concorsuale.
Tale mezzo di tutela ha formato oggetto di notificazione nei confronti dei partecipanti in quest’ultima utilmente graduatisi a mezzo di pubblici proclami, da questo Organo di giustizia previamente autorizzati.
7. In linea generale, si osserva che le tre prove scritte del concorso notarile hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile. In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve anche separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Quanto alla correzione, l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 166 del 2006, stabilisce che la Commissione d’esame, prima di iniziare l’esame delle prove, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione.
In occasione della predeterminazione dei criteri valutativi, la Commissione elabora anche le formulazioni standard per la sintetica motivazione del giudizio di non idoneità (art. 11, comma 5), con l’ulteriore specificazione che, nell’ipotesi in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, quest’ultima dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, comma 7).
Nel novero dei criteri generali, la Commissione ha stabilito che fossero condizioni per il giudizio di idoneità la correttezza nell’uso della lingua italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici lapsus calami; la formazione dell’atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell’atto in forma notarile; l’adeguatezza dell’atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge; la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.
La Commissione ha, quindi, formulato un elenco di diciassette categorie di errori accompagnati da formulazioni standard per motivare sinteticamente i giudizi di inidoneità a norma dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 166/2006.
Il corredo di criteri elaborato preventivamente dalla Commissione si rivela puntuale e incisivo, dal momento che abbraccia i profili di correttezza formale e sostanziale, di completezza, coerenza e chiarezza dell’elaborato, sia nella parte di svolgimento pratico, sia nella parte di trattazione teorica.
In più, l’elencazione di diciassette formulazioni standard copre un’ampia gamma di potenziali errori, ostativi o meno, garantendo una sufficiente uniformità nell’espressione dei giudizi di inidoneità.
Deve, quindi, escludersi che la Commissione abbia mancato di determinare compiutamente i ridetti criteri, né l’omissione dei criteri è stata soppiantata dalla sola elaborazione delle formulazioni standard.
Sia la previsione delle formulazioni standard sia il meccanismo della cd. “tagliola” ( id est, l’interruzione delle correzioni al riscontro di nullità o gravi insufficienze del primo o secondo elaborato) rispondono chiaramente alla ratio di celerità e snellimento delle operazioni concorsuali che possono rivelarsi assai laboriose per concorsi di elevato livello tecnico-professionale come quello notarile.
Segnatamente, il ricorso alle formulazioni standard assicura una uniformità di fondo nell’applicazione dei criteri valutativi alleviando, tuttavia, l’onere motivazionale analitico per ogni elaborato, mentre il meccanismo della tagliola presuppone la ricognizione di una serie di errori la cui gravità è tale da risultare ostativa alla prosecuzione delle correzioni non essendo in alcun modo compensabile o sanabile dall’esito, pur brillante, riportato negli altri elaborati.
La richiamata normativa ha, quindi, previsto, con l’obiettivo di accelerare la fase di correzione degli elaborati, diverse ipotesi alternative, cui corrispondono differenti oneri di motivazione per la Commissione esaminatrice, tra le quali quella relativa all’ipotesi di errore c.d. ostativo, che può ricorrere nella prima o nella seconda prova, legittimando la sospensione della valutazione della prova successiva, ovvero nella terza, costituendo motivo di inidoneità.
Tale giudizio si concreta in quel vizio (dell’atto, della motivazione e/o della parte teorica) che preclude ex se una complessiva valutazione di idoneità, legittimando la deroga al principio generale della lettura analitica di tutte le prove svolte dal candidato.
L’individuazione dei c.d. "errori ostativi", così come la correzione degli elaborati, implicano una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, integrando esse esplicazione di discrezionalità tecnica della Commissione: la cui sindacabilità, nell’ambito del giudizio di legittimità, postula la presenza di particolari tipologie inficianti (quali il macroscopico travisamento, ovvero la manifesta irrazionalità), mentre rimane all’adito organo di giustizia precluso l’esercizio di un potere avente valenza “sostitutiva” rispetto alle prerogative rimesse all’organismo concorsuale, con estensione del sindacato al merito della valutazione.
La giurisprudenza, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha costantemente stabilito “ che l’individuazione dei c.d. "errori ostativi" nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558)”; rimanendo fermo il principio, secondo cui “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti ” (Cons. Stato, Sez. III: 26 luglio 2024, n. 6748, 8 maggio 2024, n. 4142, 28 settembre 2023, n. 8572; Sez. IV: 19 giugno 2020, n. 3918, 26 ottobre 2018, n. 1603, 25 febbraio 2018, n. 705, 30 agosto 2017, n. 4107, 3 aprile 2014, n. 1596).
La giurisprudenza ha anche chiarito che l’esame dai vizi da cui sarebbe asseritamente affetta l’attività di correzione non può mai trasmodare nella sostituzione del giudice amministrativo all’Amministrazione attraverso una nuova valutazione che si sovrapponga a quella della Commissione (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846).
8. In ordine alle censure mosse nel ricorso, va innanzitutto precisato che la valutazione in sede giurisdizionale dei giudizi della Commissione d’esame deve tener conto della circostanza che gli stessi hanno natura essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica.
Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113 e 14 settembre 2023, n. 8319).
Nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono.
Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5048; Cons. Stato, sez. III 6748/2024).
Seppure, per assurdo, fosse vero che un errore contestato all’odierno ricorrente non è stato evidenziato rispetto ad altri concorrenti, ciò sarebbe irrilevante ai fini di un’eventuale comparazione, posto che, come sopra chiarito, ciò che conta è la valutazione complessiva delle argomentazioni svolte e degli errori compiuti dal candidato.
9. Quanto alla disamina delle singole censure dal ricorrente rivolte avverso le valutazioni espresse dalla Commissione, si rileva quanto segue.
9.1 La commissione ha rilevato che l’elaborato contiene la seguente nullità: “ errore nella collocazione della dichiarazione di pugno del sordomuto, in quanto non posta nella parte dell’atto destinata ad ospitarla, tra la fine dell’atto e la prima delle sottoscrizioni ”.
Sempre con riferimento alla sottoscrizione del sordomuto RO, la Commissione ha rilevato che essa “non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno (solo prevista dal candidato ma non realizzata), ex art. 57 L.N.”.
Nell’osservare che l’art. 57 della legge n. 89 del 1913 dispone che il sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà, la dichiarazione (avente ad oggetto i due aspetti dell'avvenuta lettura e del riconoscimento della conformità dell'atto alla propria volontà) deve essere apposta alla fine dell'atto, cioè subito dopo l'intero testo del medesimo, dopo la chiusa e prima di tutte le altre sottoscrizioni.
Nell’atto pubblico, in cui intervenga un muto od un sordomuto, la prescritta dichiarazione deve essere seguita dalla prima delle sottoscrizioni; dovendosi escludere che possa, rispetto alla sottoscrizione stessa, essere frapposto – come dal ricorrente indicato – l’orario di sottoscrizione, atteso che l’orario di chiusura, una volta previsto, viene a far parte dell’atto e la ratio legis impone che il sordomuto si appropri anche di tale contenuto, in quanto coperto anch’esso da fede privilegiata.
La scrittura ex art. 57, da parte del sordomuto, di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà deve essere apposta – a pena di nullità, come correttamente rilevato dalla commissione – tra la fine dell'atto e prima delle sottoscrizioni di tutti i comparenti, perché la ratio della norma è quella di “consentire a tutti i sottoscriventi, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere le controparti in condizione di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio concluso (…); la norma tutela tutti i contraenti e non solo il soggetto minorato” (cfr. Corte di Cassazione, 7 gennaio 2002, n. 108).
Perciò, era imposto che nell’atto fosse presente una dichiarazione scritta da RO; e non – come è riportato nell’elaborato del ricorrente – un richiamo (“segue dichiarazione scritta da RO che ha letto personalmente l’atto e gli allegati alla presenza dei testimoni e lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà”) che si atteggia come adempimento diverso e incompleto rispetto alla prescrizione notarile, che, invece, postula l’esistenza materiale della dichiarazione nell’atto, non la sua (mera) menzione quasi de relato.
9.2 La Commissione ha, poi, ritenuto gravemente insufficiente l’elaborato per incongruità delle soluzioni adottate in quanto: “ TE rinuncia all’azione di restituzione con riguardo ad ambedue i donatari, così rinunciando TE anche all’azione di restituzione in relazione al bene donato a PR al quale la richiesta di RO non è riferita, in quanto circoscritta alle sole azioni proponibili da TE nei suoi confronti ”.
La previsione oggetto di censura è stata così formulata dal candidato: “ TE rinuncia all’azione di restituzione degli immobili donati sia a CO sia a PR…”).
CO quanto indicato nella traccia, il venditore CO e il fratello PR avevano ricevuto in comunione dai genitori VI e IL, per quote indivise. la proprietà di due fabbricati.
I donatari avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi reciprocamente la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno.
TE, figlio dei donanti e fratello dei due donatari, non aveva ricevuto alcuna donazione.
Nel menzionarsi l’intenzione di CO di alienare a RO il fabbricato a lui assegnato nella divisione, veniva precisato che TE “ era disponibile a intervenire nel relativo atto pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente, contro eventuali azioni che TE potrebbe esperire in futuro»; e si soggiungeva, inoltre, che RO, al fine dell’acquisto, richiedeva a una tutela che lo preservasse “dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da TE”.
La richiesta di tutela avanzata da RO riguardava, dunque, l’azione di restituzione prevista dall’art. 563 c.c. (sulla base della quale, il legittimario, dopo avere esperito vittoriosamente l’azione di riduzione nei confronti del donatario del bene, potrebbe agire in restituzione anche nei confronti dell’acquirente).
Se il compratore RO e il legittimario TE avevano espresso, da diverse prospettive, una volontà riferita a un identico oggetto, ovvero le azioni proponibili da TE nei confronti del solo acquirente, ciò imponeva di limitare la portata della rinunzia di TE al solo bene oggetto della donazione fatta a CO.
La traccia forniva, quindi, un’indicazione letterale coerente con l’interesse oggetto di tutela: favorire, nell’interesse del compratore, la circolazione del bene oggetto di vendita.
A sua volta tale indicazione, riferita a TE, coincideva con l’istanza di tutela manifestata da RO, che si riferiva letteralmente non ai legittimari dei donanti in genere, ma alle azioni proponibili dal solo TE.
Ne consegue che la rinunzia generica, riferita all’intera donazione, costituisce soluzione che impone al legittimario un sacrificio che l’acquirente non aveva richiesto, non era funzionale a favorire la circolazione del bene oggetto della vendita che si chiedeva al notaio di ricevere e che il legittimario non aveva dichiarato di voler fare.
Se, sotto tale aspetto, il giudizio si rivela indenne da mende, nel ricorso si sostiene che “la rinuncia all’azione di restituzione è tematica controversa. Come ben chiarito dal candidato, in presenza di due donatari legittimari, la rinuncia da parte dell’altro legittimario che nulla ha ricevuto per donazione dai genitori donanti, genera un’alterazione circa l’ordine di aggressione delle donazioni, violando gli artt. 559 e 563 c.c. In altre parole, la rinuncia alla sola azione di restituzione in relazione al bene donato a CO, determinerebbe la possibilità di agire in restituzione contro la sola donazione di PR, così generando una disparità di trattamento tra legittimari, nonché un’alterazione dell’ordine di aggressione delle donazioni che nel caso in esame, essendo coeve, possono essere aggredite contemporaneamente. Dunque, il candidato come ha chiaramente motivato, ha svolto pienamente le funzioni notarili di adeguamento della volontà delle parti, optando per la rinuncia all’azione di restituzione anche del bene donato a PR che, anche se non richiesta, evita pregiudizi a PR e di conseguenza potenziali liti giudiziali, nell’adempimento della funzione antiprocessualistica notarile”.
Il candidato, in assenza di una corrispondente volontà di TE, ha esteso, la rinunzia anche al bene donato a PR, perché altrimenti – come si sostiene nel ricorso – si sarebbe generata una disparità di trattamento fra legittimari.
Tale considerazione disconosce il sistema di tutela dei legittimari, che prescrive un preciso ordine di riduzione, oltre che dell’assenza di qualsivoglia principio di parità di trattamento fra i beneficiari di disposizioni lesive della legittima.
9.3 La Commissione ha, ulteriormente, ritenuto gravemente insufficiente l’elaborato per contraddittorietà delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte, in quanto “ il bene assegnato a CO nella divisione è considerato per intero oggetto della comunione sulla base dell’errata motivazione che la divisione con conguaglio comporterebbe la ricaduta nella comunione legale dell’intero bene e non solo, eventualmente, nella misura proporzionata al conguaglio versato”.
Nell’osservare come il bene oggetto di vendita era oggetto di una comunione che comprendeva anche un altro bene, la quota costituiva bene personale del venditore CO, in quanto oggetto di donazione (“ i due fratelli PR e CO, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti uguali tra loro dai genitori VI e IL, due fabbricati (A e B) …”).
Il candidato, nel prevedere l’intervento del coniuge di CO, il quale vende congiuntamente allo stesso CO il bene già assegnato nella divisione (in tal modo, considerato per intero oggetto di comunione legale), ha concepito una vendita di bene tout court oggetto di comunione legale, il che lasciava supporre che il candidato avesse incondizionatamente considerato la divisione quale titolo idoneo a configurare un acquisto ex art. 177 c.c., anche se la divisione, come nel caso in esame, fosse stata riferita a una quota costituente bene personale del coniuge.
Nella parte teorica, lo stesso ricorrente ha sostenuto che “ la divisione con conguaglio è riqualificabile come divisione mista a vendita”, soggiungendo che, nel caso in esame, la divisione prevedeva la costituzione di una servitù, “ effetto che è estraneo alla divisione e che testimonia la natura di compravendita “mista” dello stesso ”.
La previsione di un conguaglio deve escludersi possa alterare la natura della divisione, per cui i beni assegnati entrano per intero nella comunione legale.
Né la nozione di contratto misto, richiamata in motivazione e ripresa nel ricorso, vale a giustificare la ricaduta in comunione del bene intero, oltre la frazione riferibile al conguaglio.
Nell’osservare come nel ricorso introduttivo venga sostenuto che “la scelta del candidato è coerente rispetto alle motivazioni esposte e corretta in punto di diritto per le seguenti ragioni: in primo luogo, segue l’orientamento sostenuto dalla sentenza delle SS.UU.; in secondo luogo, la traccia non indica i valori, rendendo in ogni caso impossibile determinare la porzione del bene che cade, eventualmente, in comunione legale; inoltre, la comunione legale è senza quote e dunque la sua stessa natura impedisce di identificare la singola quota del bene oggetto della comunione stessa; infine, in ogni caso, la mancata determinazione della quota non inficia validità ed efficacia dell’atto di vendita, essendo stato prestato il consenso da parte di tutti gli aventi diritto”, si rileva che, se la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 25021 del 7 ottobre 2019 non vale a giustificare la ricaduta del bene in comunione, in ogni caso, se così fosse stato, tale esito si sarebbe verificato sempre, a prescindere dalla presenza dei conguagli, mentre il candidato circoscrive la questione alla sola divisione con conguaglio.
In quanto all’ulteriore rilievo che “la mancata determinazione della quota non inficia validità ed efficacia dell’atto di vendita, essendo stato prestato il consenso da parte di tutti gli aventi diritto”, si deve ancora una volta rimarcare che il candidato ha considerato il bene per intero oggetto di comunione e non nei limiti di una quota.
9.4 Se, sulla base di quanto osservato al precedente punto, deve escludersi che le doglianze di parte ricorrente, in parte qua, meritino condivisione, ad omogenee conclusioni è dato pervenire con riferimento alle censure rivolte avverso l’ulteriore rilievo formulato dalla Commissione, concernente la “mancata previsione della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo di un istituto (nella specie, il principio di inerenza) che è relativo all’acquisto, ma non garantisce la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di PR”.
La traccia precisava che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a CO e a carico del bene assegnato a PR, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di CO; soggiungendosi che RO intendeva essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della vendita.
La traccia lasciava trasparire che il compratore del fondo dominante aveva dimostrato un particolare interesse verso tale servitù, tanto da chiedere una specifica “garanzia”.
Essendo il compratore già legalmente tutelato dai diritti a lui riconosciuti della legge (diritto all’eventuale residuo della vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo), la particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente a una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente.
La soluzione preferibile avrebbe dovuto prevedere l’assunzione in atto, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine.
Nell’escludere che la traccia, sul punto, rivelasse i denunciati profili di ambiguità, riflettendo essa la situazione, di fatto e di diritto, descritta e coordinandosi con la disciplina specifica dettata dal Codice civile, va ulteriormente osservato – quanto alla costituzione, da parte di PR, di ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa (nello stato di comunione derivante dalla donazione dei due fabbricati fatta dai genitori ai figli PR e CO) – che nella fattispecie ricorreva l’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 2825 c.c., avendo l’ipoteca iscritta sulla quota indivisa di PR, prodotto effetto sul bene assegnato al medesimo, come se PR ne fosse stato proprietario ab origine.
L’ipoteca iscritta contro PR è, quindi, l’originaria ipoteca che ha preso grado dall’originaria iscrizione sulla quota indivisa e l’ha conservato dopo la divisione: anteriore rispetto alla trascrizione della servitù costituita in sede di divisione, con conseguente inopponibilità al creditore ipotecario.
9.5 Da ultimo, l’elaborato del ricorrente è stato ritenuto insufficiente per “carente predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza, anche ai fini pubblicitari, alla fattispecie acquisitiva”.
Sulla base delle indicazioni della traccia, RO voleva “che il prezzo pagato venga consegnato a CO solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di formalità preesistenti pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo, CO e RO sono d’accordo che, se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a RO e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice”.
La realizzazione di tale concorde volontà delle parti supponeva il ricorso a una condizione risolutiva recante:
- indicazione dell’evento condizionante, costituito dalla esistenza di formalità pregiudizievoli intervenute nel periodo compreso fra le ispezioni già effettuate in vista della stipula e la trascrizione della vendita ricevuta dal notaio;
- descrizione in termini giuridicamente corretti dell’avveramento o del non avveramento della condizione;
- previsione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento.
Se è pur vero che la presenza di un atto ricognitivo non è imposta dalla legge, la rilevanza dello stesso rileva ai fini pubblicitari, per dare stabilità all’acquisto alla luce del disposto dell’art. 2655 c.c . (“Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […]”.
Tale circostanza vale a spiegare il motivo per cui la dottrina notarile individua come deontologicamente corretta la previsione della stipula dell’atto ricognitivo; in difetto dell’insorgenza di tale obbligo contrattuale, l’acquirente non potendo, unilateralmente, consentire l’annotazione e quindi dare stabilità all’acquisto, perché questa dichiarazione, per espressa previsione codicistica, deve provenire dal contraente in danno del quale la condizione fu convenuta.
10. La riscontrata incondivisibilità delle doglianze come sopra esaminate induce ad escludere l’accoglibilità del gravame.
La particolarità della controversia costituisce idoneo fondamento alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE PO, Presidente, Estensore
Filippo RI Tropiano, Consigliere
LB Ugo, PR Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE PO |
IL SEGRETARIO