Articolo 16 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 aprile 1973
Art. 16. (Retribuzione pensionabile)

L' articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' sostituito dal seguente:
"Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.
Per il personale amministrativo:
a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Per il personale di stato maggiore navigante:
a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti".
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente