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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Chiara SANDINI Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 590 /2021 R.G. promossa per la domanda di scioglimento del matrimonio da
c.f. , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN SA , con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. , residente a [...] C.F._2
Zattieri n. 26;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 29.10.2025: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare di tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 373/2020 pronunciata dal Tribunale di Belluno il
29.10.2020 e pubblicata il 31.12.2020, ed in particolare statuire: 1) la conferma dell'affidamento esclusivo dei figli , nata il [...] a [...] e Persona_1 [...]
, nato il [...] a [...] alla responsabilità genitoriale del padre Per_2 Parte_1
, con il quale vivono stabilmente, che provvederà alla loro istruzione ed educazione,
[...] anche per ciò che concerne le decisioni di maggior interesse per i minori, comprese quelle in materia sanitaria, scolastica e per eventuali viaggi all'estero, riconoscendo la facoltà della madre di tenerli con sé a fine settimana alternati, per 5 giorni a Natale e 3 giorni a Pasqua alternando le principali festività con il padre e per 15 giorni d'estate, e di vederli un pomeriggio alla settimana (dal termine dell'orario scolastico sino a dopo cena), salvo diverso accordo con il padre e nel rispetto del regolare regime di vita dei figli e dei loro impegni scolastici e sociali;
2) la conferma dell'obbligo a carico della signora di CP_1 corrispondere al sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi l'anno, la Pt_1 complessiva somma mensile di euro 300 (euro 150 per ciascun figlio), attualizzata ad oggi,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a quanto gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza annuale dal 1° gennaio 2022; 3) la conferma dell'onere per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Belluno, necessarie nell'interesse dei figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Le spese straordinarie saranno rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo, previa esibizione della ricevuta/documento fiscale;
4) disporre che i genitori prestino il proprio assenso al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio, anche per i figli minori. Spese e competenze interamente rifuse come da nota spese già depositata a PCT. La sottoscritta rinuncia ai termini ex art.
190 cpc, e si riporta integralmente al contenuto della propria comparsa conclusionale depositata il 28.11.2023”.
Conclusioni adesive al ricorso da parte del Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , operaio di anni quarantaquattro, ha adito questo Tribunale per Parte_1 ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato con la sig.ra , di Controparte_1 anni trentadue, alle medesime condizioni della separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 373/2020 del 31.12.2020.
In particolare, il ricorrente ha allegato e documentato che nel giudizio di separazione, addebitata alla madre per essersi allontanata dalla casa familiare, lasciando i figli minori,
e , all'epoca di anni cinque e tre, con il padre, e tenuto conto delle risultanze Per_1 Per_2 della c.t.u. esperita in quel processo, che ha ravvisato nel padre la figura che risponde con maggiore adeguatezza e responsabilità alle esigenze primarie dei minori, riscontrando che la madre invece “da quando i bambini sono a Trichiana non si è mai interessata degli aspetti generali dei figli, né della scuola come riferiscono le insegnanti dei bambini e, nonostante le sollecitazioni nel corso della consulenza, non ha ancora copia della documentazione sanitaria riguardante i figli”, il Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei minori al padre, con facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i medesimi, il collocamento della residenza dei minori presso il padre e l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento ordinario dei minori con la somma di € 300,00 mensili.
Il ricorrente espone oggi che la situazione della sig.ra non è mutata in quest'ultimo CP_1 anno: la stessa, infatti, non si è interessata dei minori, non ha rispettato il calendario di frequentazione, non ha corrisposto al padre l'assegno di mantenimento, salvo che per due mensilità e non ha preso contatti con il Servizio sociale incaricato dal Tribunale per completare il percorso di sostegno alla genitorialità.
Allega, inoltre, il ricorrente che la sig.ra continua a mantenere la propria abitazione CP_1 presso la residenza del compagno, , nella quale ha anche ricevuto Controparte_2 personalmente la notifica del presente giudizio, e che, per tale ragione, non sarebbe interessata a riprendere i rapporti con i figli.
Riporta, infine, che la resistente, risulta lavorare alle dipendenze della società CP_3
con sede legale in Via Manzoni 37, Milano (P.I. , come addetta alle pulizie
[...] P.IVA_1 presso la sede Enel di Vittorio Veneto, mentre il ricorrente è operaio con stipendio netto mensile di circa € 2.000,00 mensili.
Il ricorrente, quindi, ha insistito per lo scioglimento del matrimonio con la preservazione delle condizioni stabilite in sede di separazione, stante l'immutata situazione personale ed economica delle parti.
La sig.ra non si è costituita nel giudizio, che è proseguito in sua contumacia. CP_1
Con sentenza n. 369/2022 di data 17.06.2022, pubblicata il 05.10.2022, non definitivamente pronunciando nella presente causa, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2012 in e MI (LT) tra CP_4 Parte_1
nato il [...] a [...], residente in [...] in
[...] Co Via Casteldardo n. 17, frazione Trichiana, c.f. e , nata C.F._1 CP_1
a Formia (LT), il 25.09.1993, residente a [...], c.f.
e la causa deve proseguire solo per le condizioni di divorzio, con C.F._2 conferma delle condizioni previste in sede di separazione, come richiesto dal ricorrente.
Il Collegio, invero, non può che prendere atto dell'accertamento svolto in sede di separazione con sentenza passata in giudicato e considerare, nella formazione del libero convincimento del giudice, che nei pochi anni che separano detta pronuncia dall'attuale decisione non è ipotizzabile una maturazione della madre, che la renda idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Al contrario, dall'istruttoria di causa è emerso che la sig.ra non ha più frequentato CP_1
i figli dal 2.12.2021, non ha partecipato alle loro feste di compleanno e non ha assistito nemmeno alla cerimonia della comunione della figlia , nonostante le richieste dei figli Per_1
(dichiarazione dei testi sentiti all'udienza del 5.6.2023).
I servizi sociali, che con la sentenza di separazione erano stati incaricati di portare avanti i percorsi di supporto alla genitorialità, hanno affermato con relazione del 28.7.2023 che la sig.ra non ha mai risposto alle telefonate del servizio né si è mai messa in contatto CP_1 con il servizio, impedendo così l'attivazione del percorso di sostegno.
Il servizio ha anche riportato che “dalle informazioni raccolte, a distanza di tempo, non emergono elementi di sostanziale novità rispetto a quanto scritto ancora nel 2020. La situazione familiare dei bambini sembra aver trovato una stabilità nella figura paterna e dei nonni, mentre la madre sembra trovarsi ancora in una situazione di disagio personale, ambientale e lavorativo e dà l'impressione di non essere in grado di garantire delle tutele per i figli”.
In tale scenario si inserisce anche il disinteressamento della madre al presente processo, del quale si deve tenere conto – nel complesso quadro probatorio e indiziario – come rafforzamento del convincimento del Collegio verso la conferma delle condizioni assunte in sede di separazione.
Ciò anche in ragione del fatto che, in assenza di attività difensiva e processuale, poco convinte e poco convincenti paiono le giustificazioni fornite dalla resistente al servizio, consistenti nell'impossibilità di ospitare i minori nella casa dell'attuale compagno per timore della reazione paterna, trattandosi di situazione che il Tribunale aveva già preso in esame e regolato con la sentenza di separazione.
In questo senso, quindi, deve essere confermato l'affido di e in via esclusiva Per_1 Per_2 al padre, attribuendo a quest'ultimo anche la facoltà di prendere le decisioni di maggiore interesse per i minori ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., oltre che il collocamento prevalente dei minori nell'indirizzo di residenza del padre, mantenendo comunque il medesimo regime di frequentazione con la madre, già previsto in sede di separazione.
Considerato, inoltre, che la situazione reddituale dei coniugi risulta invariata rispetto alla data della sentenza di separazione, vanno confermati anche i provvedimenti di natura economica in quella sede assunti e di cui oggi il ricorrente chiede conferma. Ciò anche in ragione dell'età e della piena capacità lavorativa della sig.ra , la quale – anche CP_1 laddove non abbia un'occupazione stabile – deve attivarsi per provvedere al mantenimento della prole in quanto: “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. civ., n.
12283/2024).
Nulla per le spese di lite, a fronte della contumacia della resistente che non ha quindi posto opposizione alle deduzioni del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
I. DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli, e alla Persona_1 Persona_2 responsabilità genitoriale del padre, , che provvederà alla loro istruzione Parte_1 ed educazione, anche per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per i minori, comprese quelle in materia sanitaria, scolastica e per eventuali viaggi all'estero, riconoscendo la facoltà della madre di tenerli con sé a fine settimana alterni (dal venerdì dopo il termine dell'orario scolastico sino alla domenica sera dopo cena), per 5 giorni a Natale
e 3 giorni a Pasqua alternando le principali festività con il padre e per 15 giorni d'estate, e di vederli un pomeriggio alla settimana (dal termine dell'orario scolastico sino a dopo cena), salvo diverso accordo con il padre e nel rispetto del regolare regime di vita dei figli e dei loro impegni scolastici e sociali;
II. PONE a carico della convenuta l'obbligo di corrispondere all'attore, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro 300,00 (euro 150 per ciascun figlio), in valori attuali, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a quanto gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2022;
III. DISPONE che entrambi i genitori dovranno concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (sanitarie, anche dentistiche e specialistiche, scolastiche, culturali, sportive e ricreative) necessarie nell'interesse dei figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, identificate come da Protocollo in essere presso questo
Tribunale;
IV. INCARICA i Servizi Sociali, Consultorio familiare di Feltre, di tentare nuovamente l'attivazione del sostegno alla genitorialità in favore della sig.ra ; CP_1
V. NULLA sulle spese.
Così deciso a Belluno, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice estensore dott.ssa Gersa Gerbi
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Chiara SANDINI Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 590 /2021 R.G. promossa per la domanda di scioglimento del matrimonio da
c.f. , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN SA , con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. , residente a [...] C.F._2
Zattieri n. 26;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 29.10.2025: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare di tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 373/2020 pronunciata dal Tribunale di Belluno il
29.10.2020 e pubblicata il 31.12.2020, ed in particolare statuire: 1) la conferma dell'affidamento esclusivo dei figli , nata il [...] a [...] e Persona_1 [...]
, nato il [...] a [...] alla responsabilità genitoriale del padre Per_2 Parte_1
, con il quale vivono stabilmente, che provvederà alla loro istruzione ed educazione,
[...] anche per ciò che concerne le decisioni di maggior interesse per i minori, comprese quelle in materia sanitaria, scolastica e per eventuali viaggi all'estero, riconoscendo la facoltà della madre di tenerli con sé a fine settimana alternati, per 5 giorni a Natale e 3 giorni a Pasqua alternando le principali festività con il padre e per 15 giorni d'estate, e di vederli un pomeriggio alla settimana (dal termine dell'orario scolastico sino a dopo cena), salvo diverso accordo con il padre e nel rispetto del regolare regime di vita dei figli e dei loro impegni scolastici e sociali;
2) la conferma dell'obbligo a carico della signora di CP_1 corrispondere al sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi l'anno, la Pt_1 complessiva somma mensile di euro 300 (euro 150 per ciascun figlio), attualizzata ad oggi,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a quanto gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza annuale dal 1° gennaio 2022; 3) la conferma dell'onere per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Belluno, necessarie nell'interesse dei figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Le spese straordinarie saranno rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo, previa esibizione della ricevuta/documento fiscale;
4) disporre che i genitori prestino il proprio assenso al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio, anche per i figli minori. Spese e competenze interamente rifuse come da nota spese già depositata a PCT. La sottoscritta rinuncia ai termini ex art.
190 cpc, e si riporta integralmente al contenuto della propria comparsa conclusionale depositata il 28.11.2023”.
Conclusioni adesive al ricorso da parte del Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , operaio di anni quarantaquattro, ha adito questo Tribunale per Parte_1 ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato con la sig.ra , di Controparte_1 anni trentadue, alle medesime condizioni della separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 373/2020 del 31.12.2020.
In particolare, il ricorrente ha allegato e documentato che nel giudizio di separazione, addebitata alla madre per essersi allontanata dalla casa familiare, lasciando i figli minori,
e , all'epoca di anni cinque e tre, con il padre, e tenuto conto delle risultanze Per_1 Per_2 della c.t.u. esperita in quel processo, che ha ravvisato nel padre la figura che risponde con maggiore adeguatezza e responsabilità alle esigenze primarie dei minori, riscontrando che la madre invece “da quando i bambini sono a Trichiana non si è mai interessata degli aspetti generali dei figli, né della scuola come riferiscono le insegnanti dei bambini e, nonostante le sollecitazioni nel corso della consulenza, non ha ancora copia della documentazione sanitaria riguardante i figli”, il Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei minori al padre, con facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i medesimi, il collocamento della residenza dei minori presso il padre e l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento ordinario dei minori con la somma di € 300,00 mensili.
Il ricorrente espone oggi che la situazione della sig.ra non è mutata in quest'ultimo CP_1 anno: la stessa, infatti, non si è interessata dei minori, non ha rispettato il calendario di frequentazione, non ha corrisposto al padre l'assegno di mantenimento, salvo che per due mensilità e non ha preso contatti con il Servizio sociale incaricato dal Tribunale per completare il percorso di sostegno alla genitorialità.
Allega, inoltre, il ricorrente che la sig.ra continua a mantenere la propria abitazione CP_1 presso la residenza del compagno, , nella quale ha anche ricevuto Controparte_2 personalmente la notifica del presente giudizio, e che, per tale ragione, non sarebbe interessata a riprendere i rapporti con i figli.
Riporta, infine, che la resistente, risulta lavorare alle dipendenze della società CP_3
con sede legale in Via Manzoni 37, Milano (P.I. , come addetta alle pulizie
[...] P.IVA_1 presso la sede Enel di Vittorio Veneto, mentre il ricorrente è operaio con stipendio netto mensile di circa € 2.000,00 mensili.
Il ricorrente, quindi, ha insistito per lo scioglimento del matrimonio con la preservazione delle condizioni stabilite in sede di separazione, stante l'immutata situazione personale ed economica delle parti.
La sig.ra non si è costituita nel giudizio, che è proseguito in sua contumacia. CP_1
Con sentenza n. 369/2022 di data 17.06.2022, pubblicata il 05.10.2022, non definitivamente pronunciando nella presente causa, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2012 in e MI (LT) tra CP_4 Parte_1
nato il [...] a [...], residente in [...] in
[...] Co Via Casteldardo n. 17, frazione Trichiana, c.f. e , nata C.F._1 CP_1
a Formia (LT), il 25.09.1993, residente a [...], c.f.
e la causa deve proseguire solo per le condizioni di divorzio, con C.F._2 conferma delle condizioni previste in sede di separazione, come richiesto dal ricorrente.
Il Collegio, invero, non può che prendere atto dell'accertamento svolto in sede di separazione con sentenza passata in giudicato e considerare, nella formazione del libero convincimento del giudice, che nei pochi anni che separano detta pronuncia dall'attuale decisione non è ipotizzabile una maturazione della madre, che la renda idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Al contrario, dall'istruttoria di causa è emerso che la sig.ra non ha più frequentato CP_1
i figli dal 2.12.2021, non ha partecipato alle loro feste di compleanno e non ha assistito nemmeno alla cerimonia della comunione della figlia , nonostante le richieste dei figli Per_1
(dichiarazione dei testi sentiti all'udienza del 5.6.2023).
I servizi sociali, che con la sentenza di separazione erano stati incaricati di portare avanti i percorsi di supporto alla genitorialità, hanno affermato con relazione del 28.7.2023 che la sig.ra non ha mai risposto alle telefonate del servizio né si è mai messa in contatto CP_1 con il servizio, impedendo così l'attivazione del percorso di sostegno.
Il servizio ha anche riportato che “dalle informazioni raccolte, a distanza di tempo, non emergono elementi di sostanziale novità rispetto a quanto scritto ancora nel 2020. La situazione familiare dei bambini sembra aver trovato una stabilità nella figura paterna e dei nonni, mentre la madre sembra trovarsi ancora in una situazione di disagio personale, ambientale e lavorativo e dà l'impressione di non essere in grado di garantire delle tutele per i figli”.
In tale scenario si inserisce anche il disinteressamento della madre al presente processo, del quale si deve tenere conto – nel complesso quadro probatorio e indiziario – come rafforzamento del convincimento del Collegio verso la conferma delle condizioni assunte in sede di separazione.
Ciò anche in ragione del fatto che, in assenza di attività difensiva e processuale, poco convinte e poco convincenti paiono le giustificazioni fornite dalla resistente al servizio, consistenti nell'impossibilità di ospitare i minori nella casa dell'attuale compagno per timore della reazione paterna, trattandosi di situazione che il Tribunale aveva già preso in esame e regolato con la sentenza di separazione.
In questo senso, quindi, deve essere confermato l'affido di e in via esclusiva Per_1 Per_2 al padre, attribuendo a quest'ultimo anche la facoltà di prendere le decisioni di maggiore interesse per i minori ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., oltre che il collocamento prevalente dei minori nell'indirizzo di residenza del padre, mantenendo comunque il medesimo regime di frequentazione con la madre, già previsto in sede di separazione.
Considerato, inoltre, che la situazione reddituale dei coniugi risulta invariata rispetto alla data della sentenza di separazione, vanno confermati anche i provvedimenti di natura economica in quella sede assunti e di cui oggi il ricorrente chiede conferma. Ciò anche in ragione dell'età e della piena capacità lavorativa della sig.ra , la quale – anche CP_1 laddove non abbia un'occupazione stabile – deve attivarsi per provvedere al mantenimento della prole in quanto: “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. civ., n.
12283/2024).
Nulla per le spese di lite, a fronte della contumacia della resistente che non ha quindi posto opposizione alle deduzioni del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
I. DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli, e alla Persona_1 Persona_2 responsabilità genitoriale del padre, , che provvederà alla loro istruzione Parte_1 ed educazione, anche per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per i minori, comprese quelle in materia sanitaria, scolastica e per eventuali viaggi all'estero, riconoscendo la facoltà della madre di tenerli con sé a fine settimana alterni (dal venerdì dopo il termine dell'orario scolastico sino alla domenica sera dopo cena), per 5 giorni a Natale
e 3 giorni a Pasqua alternando le principali festività con il padre e per 15 giorni d'estate, e di vederli un pomeriggio alla settimana (dal termine dell'orario scolastico sino a dopo cena), salvo diverso accordo con il padre e nel rispetto del regolare regime di vita dei figli e dei loro impegni scolastici e sociali;
II. PONE a carico della convenuta l'obbligo di corrispondere all'attore, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro 300,00 (euro 150 per ciascun figlio), in valori attuali, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a quanto gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2022;
III. DISPONE che entrambi i genitori dovranno concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (sanitarie, anche dentistiche e specialistiche, scolastiche, culturali, sportive e ricreative) necessarie nell'interesse dei figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, identificate come da Protocollo in essere presso questo
Tribunale;
IV. INCARICA i Servizi Sociali, Consultorio familiare di Feltre, di tentare nuovamente l'attivazione del sostegno alla genitorialità in favore della sig.ra ; CP_1
V. NULLA sulle spese.
Così deciso a Belluno, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice estensore dott.ssa Gersa Gerbi