Articolo 291 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 314Articolo 316
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31 dicembre 2019
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Versione
28 settembre 2024
Art. 291.


Azioni di responsabilita' e denuncia di gravi irregolarita' di gestione nei confronti di imprese del gruppo

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e' legittimato ad esercitare le azioni di responsabilita' previste dall' articolo 2497 del codice civile . ((Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.)) 2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all' articolo 2409 del codice civile .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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