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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 42917/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Costanzo, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Attili, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nato il figlio (in data 6.12.1996), oggi maggiorenne e Per_1
autosufficiente, che le parti erano separate come decreto di omologa del 12.3.2012, in atti, chiedeva, oltre alla pronuncia di divorzio, la revoca delle statuizioni economiche poste a suo carico in sede di separazione consensuale per il figlio e la moglie, nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Si costituiva quest'ultima, la quale aderiva alla domanda di divorzio, e chiedeva riconoscimento di un assegno divorzile di euro 400,00 mensili, oltre alla conferma di tutti i provvedimenti resi in sede di separazione, eccependo, infine, l'incompetenza del Giudice del presente giudizio di divorzio a decidere sulla casa coniugale. In sede presidenziale, all'udienza del 06.04.2022, in modifica delle condizioni di separazione, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che nelle condizioni di separazione era stato posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 400,00 mensili per il mantenimento della moglie, un assegno pari ad euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio nato il [...] nonchè era stata disposta l'assegnazione Per_1
della casa familiare alla resistente in ragione della convivenza della stessa con il figlio;
rilevato che il Per_1
ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Civitella Parte_1
Rovereto AQ il 29.7.1990 con , la revoca dell'assegno pari ad euro 300,00 mensili posto a suo CP_1
carico per il mantenimento del figlio e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare Per_1
alla odierna resistente, deducendo l'intervenuta indipendenza economica del figlio medesimo;
rilevato che la resistente ha confermato che il figlio ha iniziato a lavorare ma ha precisato di non essere a Per_1 conoscenza del reddito percepito dallo stesso e che comunque provvede al suo mantenimento ed a sostenere tutte le spese della casa in cui vive con lo stesso;
rilevato che il figlio , sentito da questo Per_1
giudice nel corso dell'udienza del 6.4.2022, ha riferito:” Mi chiamo vivo con mia madre, fino a lunedì Per_1
4 aprile 2022 ho lavorato presso percependo uno stipendio mensile netto di € Parte_2
1500,00, mentre attualmente lavoro presso per il quale non ho ancora percepito alcuno CP_2
stipendio e percepirò presumibilmente uno stipendio netto simile a quello che percepivo nell'altra azienda, da contratto la retribuzione lorda è pari ad € 2154,00 e il mio contratto è a tempo indeterminato, sono un impiegato tecnico da contratto ma io mi occupo della manutenzione della strumentazione elettromedicale, la mia sede operativa è presso il CTO di Garbatella a Roma ma poi ci spostiamo al S. Eugenio e in altri ospedali perché la società riceve appalti proprio per lo svolgimento delle attività sopra indicate. Nella società precedente si occupava di missili e sistemi di difesa contraerea facevo, lavoravo dal settembre 2016, con la stessa mansione”; rilevato che il figlio svolge attivita' lavorativa, con contratto a tempo Per_1
indeterminato, e percepisce un reddito medio netto pari ad euro 1400,00 mensili;
ritenuto, pertanto, doversi revocare, in via provvisoria ed urgente, l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio
attesa l'intervenuta indipendenza economica dello stesso;
ritenuto, pertanto, doversi, altresi', Per_1
revocare, in via provvisoria ed urgente, l'assegnazione della casa familiare disposta in favore della odierna resistente attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio , posto che il predetto Per_1
provvedimento ha la funzione di assicurare la conservazione dell'habitat familiare ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
ritenuto doversi confermare gli altre provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, fatti salvi gli opportuni accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria in relazione alla consistenza patrimoniale e reddituale di entrambe le parti;
P.Q.M.
in via provvisoria ed urgente,
a parziale modifica delle condizioni della separazione, revoca l'assegno posto a carico di per il mantenimento del figlio;
Parte_1 Per_1
revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della resistente;
fermo il resto;…”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte resistente chiedeva unicamente l'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. e devono rigettarsi le ulteriori richieste probatorie delle parti pure avanzate in sede di precisazione dele conclusioni, in quanto superflue.
Unica questione in contestazione è la richiesta di assegno divorzile svolta dalla resistente, cui il ricorrente si
è opposto.
La Suprema Corte ha anche recentemente affermato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Nella fattispecie concreta, ai fini dell'applicazione dei suddetti principi, si assume come necessario punto di partenza della valutazione della domanda l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti, finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
In tal senso, il ricorrente si è, in primo luogo, opposto al riconoscimento dell'assegno divorzile sul presupposto che la resistente nel tempo ha decisamente implementato la propria situazione reddituale e patrimoniale tanto da divenire comparativamente la parte con maggiore disponibilità economica.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti (dichiarazioni sostitutive di atto notorio, estratti conto, CU, buste paga, dichiarazioni dei redditi), emerge quanto segue:
CP_ il è dipendente con un reddito pari ad euro 33.412,00 complessivi per l'anno 2023, non ha Pt_1
proprietà immobiliari e vive con la madre nell'immobile alla stessa assegnato quale alloggio popolare;
la vive in un immobile lasciatole in eredità dal padre in Civitella VE (AQ), dichiara di non avere CP_1
redditi da attività lavorativa, ha una pensione di invalidità di euro 735,00 mensili (con arretrati versatile per la somma di euro 19.000,00 nel giugno 2024), è titolare di vari cespiti immobiliari (nuda proprietà di un immobile con relativa pertinenza, nuda proprietà di altro immobile, 1/15 della proprietà di tre ulteriori immobili e relativa pertinenza, proprietà di un terreno e di altre piccole quote di altri sette terreni), con l'eredità paterna ancora da dividere (circostanza pacificamente emersa), risulta titolare di investimenti ad ottobre 2024 per la somma pari ad euro 125.587,00 e pari ad euro 42.386,00 di fondi cointestati con il figlio
(con riscatto, sul proprio conto corrente, a marzo 2024 della somma di euro 31.420,00, subito Per_1
reinvestiti in altri fondi), risultando anche contitolare con la sorella di un contro corrente sul quale vengono versate cedole di ulteriori investimenti (cedole per investimenti risultano anche versate sul conto corrente intestato alla resistente in via esclusiva) e con un saldo a settembre 2024 del detto conto cointestato pari ad euro 21.184,00 (in crescita rispetto al gennaio 2023), dovendosi precisare che la risulta avere CP_1 ricevuto un risarcimento danni per la morte della madre in seguito ad una emotrasfusione pari ad euro
184.656,00 nel 2017 (prima tranche) e pari ad euro 48.841,00 nel 2019 quale secondo tranche (cfr. sentenza e interrogatorio formale della ). CP_1
Ritiene questo Collegio che la notevole consistenza mobiliare della , rimasta più o meno stabile nel CP_1
tempo, unita alla pensione di invalidità, nonchè all'assenza di spese abitative, siano elementi che depongono per la sufficienza di mezzi economici della medesima per poter provvedere alle proprie esigenze, anche valutato il fatto che non sono emersi elementi tali da poter ritenere che le dedotte spese per la sua malattia (sclerosi multipla) non siano affrontabili e sostenibili con il in ogni caso, tra le CP_4
parti vi è una discrepanza patrimoniale che non consente di riconoscere il richiesto assegno divorzile in favore della resistente.
La domanda della , dunque, deve essere rigettata e deve essere revocato l'assegno già previsto in CP_1
favore della stessa, a decorrere dalla sentenza di divorzio.
Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza della resistente, le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste per la metà a carico della , liquidate come in dispositivo, compensate nel resto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
CP_1
- revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la con decorrenza dalla Pt_1 CP_1
sentenza di divorzio;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura della metà, liquidate CP_1 Pt_1 in euro 1.777,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 21.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Raffaele Luca Ponte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 42917/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Costanzo, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Attili, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nato il figlio (in data 6.12.1996), oggi maggiorenne e Per_1
autosufficiente, che le parti erano separate come decreto di omologa del 12.3.2012, in atti, chiedeva, oltre alla pronuncia di divorzio, la revoca delle statuizioni economiche poste a suo carico in sede di separazione consensuale per il figlio e la moglie, nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Si costituiva quest'ultima, la quale aderiva alla domanda di divorzio, e chiedeva riconoscimento di un assegno divorzile di euro 400,00 mensili, oltre alla conferma di tutti i provvedimenti resi in sede di separazione, eccependo, infine, l'incompetenza del Giudice del presente giudizio di divorzio a decidere sulla casa coniugale. In sede presidenziale, all'udienza del 06.04.2022, in modifica delle condizioni di separazione, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che nelle condizioni di separazione era stato posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 400,00 mensili per il mantenimento della moglie, un assegno pari ad euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio nato il [...] nonchè era stata disposta l'assegnazione Per_1
della casa familiare alla resistente in ragione della convivenza della stessa con il figlio;
rilevato che il Per_1
ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Civitella Parte_1
Rovereto AQ il 29.7.1990 con , la revoca dell'assegno pari ad euro 300,00 mensili posto a suo CP_1
carico per il mantenimento del figlio e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare Per_1
alla odierna resistente, deducendo l'intervenuta indipendenza economica del figlio medesimo;
rilevato che la resistente ha confermato che il figlio ha iniziato a lavorare ma ha precisato di non essere a Per_1 conoscenza del reddito percepito dallo stesso e che comunque provvede al suo mantenimento ed a sostenere tutte le spese della casa in cui vive con lo stesso;
rilevato che il figlio , sentito da questo Per_1
giudice nel corso dell'udienza del 6.4.2022, ha riferito:” Mi chiamo vivo con mia madre, fino a lunedì Per_1
4 aprile 2022 ho lavorato presso percependo uno stipendio mensile netto di € Parte_2
1500,00, mentre attualmente lavoro presso per il quale non ho ancora percepito alcuno CP_2
stipendio e percepirò presumibilmente uno stipendio netto simile a quello che percepivo nell'altra azienda, da contratto la retribuzione lorda è pari ad € 2154,00 e il mio contratto è a tempo indeterminato, sono un impiegato tecnico da contratto ma io mi occupo della manutenzione della strumentazione elettromedicale, la mia sede operativa è presso il CTO di Garbatella a Roma ma poi ci spostiamo al S. Eugenio e in altri ospedali perché la società riceve appalti proprio per lo svolgimento delle attività sopra indicate. Nella società precedente si occupava di missili e sistemi di difesa contraerea facevo, lavoravo dal settembre 2016, con la stessa mansione”; rilevato che il figlio svolge attivita' lavorativa, con contratto a tempo Per_1
indeterminato, e percepisce un reddito medio netto pari ad euro 1400,00 mensili;
ritenuto, pertanto, doversi revocare, in via provvisoria ed urgente, l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio
attesa l'intervenuta indipendenza economica dello stesso;
ritenuto, pertanto, doversi, altresi', Per_1
revocare, in via provvisoria ed urgente, l'assegnazione della casa familiare disposta in favore della odierna resistente attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio , posto che il predetto Per_1
provvedimento ha la funzione di assicurare la conservazione dell'habitat familiare ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
ritenuto doversi confermare gli altre provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, fatti salvi gli opportuni accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria in relazione alla consistenza patrimoniale e reddituale di entrambe le parti;
P.Q.M.
in via provvisoria ed urgente,
a parziale modifica delle condizioni della separazione, revoca l'assegno posto a carico di per il mantenimento del figlio;
Parte_1 Per_1
revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della resistente;
fermo il resto;…”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte resistente chiedeva unicamente l'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. e devono rigettarsi le ulteriori richieste probatorie delle parti pure avanzate in sede di precisazione dele conclusioni, in quanto superflue.
Unica questione in contestazione è la richiesta di assegno divorzile svolta dalla resistente, cui il ricorrente si
è opposto.
La Suprema Corte ha anche recentemente affermato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Nella fattispecie concreta, ai fini dell'applicazione dei suddetti principi, si assume come necessario punto di partenza della valutazione della domanda l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti, finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
In tal senso, il ricorrente si è, in primo luogo, opposto al riconoscimento dell'assegno divorzile sul presupposto che la resistente nel tempo ha decisamente implementato la propria situazione reddituale e patrimoniale tanto da divenire comparativamente la parte con maggiore disponibilità economica.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti (dichiarazioni sostitutive di atto notorio, estratti conto, CU, buste paga, dichiarazioni dei redditi), emerge quanto segue:
CP_ il è dipendente con un reddito pari ad euro 33.412,00 complessivi per l'anno 2023, non ha Pt_1
proprietà immobiliari e vive con la madre nell'immobile alla stessa assegnato quale alloggio popolare;
la vive in un immobile lasciatole in eredità dal padre in Civitella VE (AQ), dichiara di non avere CP_1
redditi da attività lavorativa, ha una pensione di invalidità di euro 735,00 mensili (con arretrati versatile per la somma di euro 19.000,00 nel giugno 2024), è titolare di vari cespiti immobiliari (nuda proprietà di un immobile con relativa pertinenza, nuda proprietà di altro immobile, 1/15 della proprietà di tre ulteriori immobili e relativa pertinenza, proprietà di un terreno e di altre piccole quote di altri sette terreni), con l'eredità paterna ancora da dividere (circostanza pacificamente emersa), risulta titolare di investimenti ad ottobre 2024 per la somma pari ad euro 125.587,00 e pari ad euro 42.386,00 di fondi cointestati con il figlio
(con riscatto, sul proprio conto corrente, a marzo 2024 della somma di euro 31.420,00, subito Per_1
reinvestiti in altri fondi), risultando anche contitolare con la sorella di un contro corrente sul quale vengono versate cedole di ulteriori investimenti (cedole per investimenti risultano anche versate sul conto corrente intestato alla resistente in via esclusiva) e con un saldo a settembre 2024 del detto conto cointestato pari ad euro 21.184,00 (in crescita rispetto al gennaio 2023), dovendosi precisare che la risulta avere CP_1 ricevuto un risarcimento danni per la morte della madre in seguito ad una emotrasfusione pari ad euro
184.656,00 nel 2017 (prima tranche) e pari ad euro 48.841,00 nel 2019 quale secondo tranche (cfr. sentenza e interrogatorio formale della ). CP_1
Ritiene questo Collegio che la notevole consistenza mobiliare della , rimasta più o meno stabile nel CP_1
tempo, unita alla pensione di invalidità, nonchè all'assenza di spese abitative, siano elementi che depongono per la sufficienza di mezzi economici della medesima per poter provvedere alle proprie esigenze, anche valutato il fatto che non sono emersi elementi tali da poter ritenere che le dedotte spese per la sua malattia (sclerosi multipla) non siano affrontabili e sostenibili con il in ogni caso, tra le CP_4
parti vi è una discrepanza patrimoniale che non consente di riconoscere il richiesto assegno divorzile in favore della resistente.
La domanda della , dunque, deve essere rigettata e deve essere revocato l'assegno già previsto in CP_1
favore della stessa, a decorrere dalla sentenza di divorzio.
Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza della resistente, le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste per la metà a carico della , liquidate come in dispositivo, compensate nel resto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
CP_1
- revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la con decorrenza dalla Pt_1 CP_1
sentenza di divorzio;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura della metà, liquidate CP_1 Pt_1 in euro 1.777,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 21.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Raffaele Luca Ponte