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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 09.10.2025, nella causa RG. N. 21592/2025, la seguente sentenza TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Magnani pec: Parte_1
giusta procura in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, ciascuno in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi ex art 417 bis cpc dai propri funzionari, pec: Email_2
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “ previa disapplicazione e/o annullamento della normativa nazionale eventualmente contrastante ed anche in diretta applicazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato sancito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE 1. accertare e dichiarare il diritto di a percepire l'emolumento Parte_2 contrattuale a carattere fisso e continuativo denominato Retribuzione Professionale Docenti anche in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica oggi convenuta per supplenze temporanee
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'emolumento contrattuale a carattere fisso e continuativo denominato Retribuzione Professionale Docenti in relazione agli incarichi a tempo determinato per supplenze temporanee a lei conferiti da parte dell'amministrazione scolastica oggi convenuta nell'a.s. 2021/22;
3. per l'effetto, condannare – in solido, individualmente o pro quota - il
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 al pagamento in favore di , anche a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 750,39 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio 1. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi” Sosteneva che aveva lavorato con incarichi di supplenza breve e/o temporanea nell'a.s. 2021/2022, come da certificato di servizio indicato in ricorso;
che le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti con incarichi di supplenza breve erano sovrapponibili rispetto a quelle proprie dei docenti precari beneficiari di incarichi più lunghi;
che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea era favorevole alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato ritenendo, in caso di mancato riconoscimento dell'emolumento, violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 che figurava nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE ; che la RDP gli era stata riconosciuta fino a gennaio 2022 per poi venire interrotta nel febbraio 2022 poiché da detto periodo i contratti erano stati formalmente conferiti per “supplenze brevi” e non recanti la dicitura “sino a nomina avente diritto”; che gli stipendi dei contratti riportanti la dicitura “sino a nomina avente diritto” erano pagati dalla CP_2
, mentre quelli relativi alle “supplenze brevi” erano pagati dalle singole scuole
[...] senza la RDP;
che l'art. 7 del Ccnl comparto scuola 2000-2001 prevedeva il compenso accessorio indicato come retribuzione professionale docenti;
che tale voce retributiva era stata poi confermata ed aggiornata negli importi dalle successive formulazioni contrattuali collettive;
che il non attribuiva detto compenso al personale CP_1 precario, cui erano affidate le cd supplenze temporanee o brevi;
che tale disposizione violava il dettato Costituzionale e l'art. 2099 cc nonché il disposto della già citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE; che sulla previsione di ricomprendere anche gli assunti a tempo determinato si era già favorevolmente espressa la Suprema Corte di Cassazione
Concludeva come sopra. Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 in quanto il ricorrente non aveva diritto all'emolumento della RDP, poiché l'applicazione della disciplina in materia ai soli docenti a tempo indeterminato o con supplenza al 30 giugno non violava né la disciplina interna né quella comunitaria Concludeva come in atti La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Per decidere la presente causa va esaminata la normativa in materia.
NORMATIVA SULLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
L'art. 7 comma 1 del Ccnl del 15 marzo 2001 per il personale del Comparto scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” Nel comma 3 del predetto articolo viene aggiunto che “3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.” L'art. 83 CCNL 2007, al comma 2 stabilisce che: “2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.” A ben vedere quindi, la contrattazione collettiva non pone alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo. Le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
GIURISPRUDENZA SULLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI Il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione ha oramai stabilito che, alla luce principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, l'art. 7, comma 1 del ccnl del personale del comparto scuola deve interpretarsi ricomprendendo nella previsione “anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalla diverse tipologie di incarico previste dalla l.n. 124 del 199, sicchè il successivo richiamo contenuto al comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018; Cass. Ordinanza n. 15371 del 06/06/2019 e Cass. Ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020) Il principio è stato ulteriormente ribadito con la sentenza n. 2924/2020: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42)”.
CASO SPECIFICO DEL RICORRENTE
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato, attraverso i cedolini paga e conteggi specifici (doc. 11 e 14 ric.), di non aver percepito l'emolumento di cui sopra e non vi è stata contestazione circa il periodo delle supplenze prestate dal ricorrente. Dai conteggi allegati si evince che, per l'a.s. 2021/2022 il ricorrente non ha percepito la voce retributiva rappresentata dalla cd. “retribuzione professionale docenti” dal 01.02.2022 al 10.06.2022 per gli importi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro regolante il comparto scuola ammontante ad € 750,39 (doc. 14 ric.) Ne consegue che il va quindi condannato a pagare al ricorrente l'emolumento CP_1 denominato Retribuzione Professionale Docenti per la somma di euro 750,39 , oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo dal dì del dovuto al saldo .
Il ricorso va accolto nei termini indicati e risulta superata ogni altra questione.
SPESE PROCESSUALI Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza considerando la serialità delle questioni
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione dell'emolumento “Retribuzione professionale docenti” per l'a.s.2021/2022; condanna il resistente al pagamento della somma di euro € 750,39 a titolo CP_1 di retribuzione professionale docente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo dal dì del dovuto al saldo Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 207,20 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi.
Roma 09.10.2025 Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)