CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1088/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Consiglio e Dorotea Cannizzo;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elio Antonio Signorelli;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 702 bis cpc, resa nel giudizio iscritto al n. 5853/2021 RG, pubblicata il 19 luglio 2024, il giudice unico del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , condannava Controparte_1 Parte_1 essa convenuta a cessare immediatamente le turbative poste in essere in ordine alla modalità di parcheggio dei veicoli suoi, dei suoi familiari e dei suoi ospiti lungo la porzione di strada di sua proprietà, sita in Catania, Via Mannino Cefaly n.8, in quanto lesiva del diritto di servitù di passaggio da parte dell'attrice, rigettava ogni residua domanda di parte attrice, rigettava ogni domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e condannava Pt_1
al rimborso, a favore di , della metà delle spese di lite e di
[...] Controparte_1 mediazione, con compensazione della residua metà.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “parte ricorrente lamenta che
– proprietaria di una porzione della strada “[…] della lunghezza di indicativi ml Parte_1
24,00 .... ha adottato condotte atte a diminuire l'esercizio della servitù ed a renderlo più incomodo (art. 1067, co. II c.c.), spesso lasciando o facendo lasciare in sosta (anche in doppia fila) veicoli di ogni genere sul ciglio della strada ed anche a ridosso dell'accesso della proprietà attorea;
all'esito dell'istruttoria processuale può ritenersi provata l'estrinsecazione, da parte della resistente (personalmente e per il tramite di soggetti riconducibili al di lei nucleo famigliare), di reiterate condotte nel senso sopra specificato, come evincibile dal contenuto della deposizione testimoniale resa da , confermata anche Testimone_1 dalle risultanze del compendo fotografico rassegnato agli atti dalla stessa un'autovettura modello Mercedes di colore nero (riconosciuta Parte_2 dal suddetto testimone come veicolo “[…] della famiglia della sig.ra […]”) parcheggiata Pt_1 quasi al centro della sede stradale ed in prossimità del cancello di accesso al cortile attoreo, sì da ostruire di fatto parte del varco d'ingresso ..... se il mero parcheggio, da parte della
e dei suoi famigliari, di automezzi lungo il ciglio della strada non lede la servitù prediale Pt_1 vantata dalla – ciò che, a ben vedere, l'intestato ufficio aveva già accertato CP_1 all'esito del procedimento iscritto al n. 12561/2004 R.G.A.C., attestando che “[…] il passaggio sia di autovetture che di mezzi pesanti lungo la stradella […] risulta consentito anche in presenza di auto in sosta […]” ....... il parcheggio dei suddetti automezzi secondo le modalità evincibili nelle fotografie ..... appare invece impedire e turbare l'esercizio, da parte della , del diritto di passaggio presso l'arteria stradale, sicché di tali CP_1 condotte dev'essere ordinata ad l'immediata cessazione;
9. null'altro può Parte_1 essere statuito a favore della parte attrice, atteso che, sulla base dei precedenti accertamenti compiuti dall'intestato ufficio ......, l'estensione e le modalità di esercizio del diritto prediale da parte dell'attore non possono spingersi sino ad obbligare la (o chi Pt_1 per lei) a parcheggiare le proprie autovetture unicamente in predeterminate porzioni della strada e/o in un numero anch'esso predeterminato ..... non è infine emersa prova sufficientemente persuasiva del fatto che userebbe parcheggiare (o Controparte_1 far parcheggiare) vetture presso la strada in questione ed in violazione dello specifico contenuto del diritto di servitù di passaggio vantato dalla stessa su tale arteria, avendo
l'attore negato di essere proprietaria della/e automobile/i raffigurata/e nelle fotografie depositate in atti da ” Parte_1
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 5 agosto 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame, chiedendone Controparte_1 il rigetto e spiegando appello incidentale affidato a due ragioni di censura.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 marzo 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, si duole della statuizione di Parte_1 condanna alla immediata cessazione delle turbative al diritto di servitù di passaggio in capo a . Controparte_1
Sostiene che dalla testimonianza della teste risulta che la stessa Testimone_1 non ha mai visto personalmente le autovetture di pertinenza della famiglia Pt_1 parcheggiate in posizione centrale nella strada in modo da impedire l'ingresso nella proprietà , avendo affermato di averle viste parcheggiate, dunque, CP_1 regolarmente sul ciglio della strada ed in aderenza al muro;
che la dichiarazione di riconoscere, come appartenenti alla famiglia - , alcune vetture raffigurate, nelle CP_2 Pt_1 foto a lei mostrate non ha alcun rilievo probatorio in quanto le fotografie riproducono solo due occasioni legate ad una situazione di emergenza e non a comportamenti continuativi;
che il primo giudice non ha tenuto conto delle ulteriori testimonianze da cui emerge che le auto erano costantemente parcheggiate a ridosso del muro e a m 5 dal cancello dei
. CP_1
Col secondo motivo, si duole del rigetto della domanda riconvenzionale. Parte_1 Sostiene che la domanda riconvenzionale è stata rigettata con la motivazione che non è emersa prova sufficientemente persuasiva, avendo l'attrice negato di essere proprietaria delle automobili raffigurate nelle fotografie depositate in atti da;
Parte_1 che, tuttavia, tale affermazione è contraddetta dalla circostanza che le foto prodotte dalla mostrano auto parcheggiate nel tratto di strada di proprietà della stessa ed a centro Pt_1 strada davanti al cancello della . CP_1
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Invero, premessa la pacifica titolarità in capo a del diritto di Controparte_1 servitù di passaggio sul tratto di stradella (denominata via Francesco Mannino Cefaly in
Catania) di proprietà di , osserva la Corte che all'esito della espletata prova Parte_1 testimoniale ha trovato conferma quanto lamentato da in merito alle Controparte_1 turbative poste in essere da all'esercizio di tale diritto di servitù, riducendolo e Parte_1 rendendolo più incomodo, spesso lasciando o facendo lasciare in sosta (anche in doppia fila) veicoli di ogni genere sul ciglio della strada ed anche a ridosso dell'accesso della proprietà attorea.
Sufficiente riscontro probatorio, al riguardo, è riconducibile alle dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha riferito ”...., riscontro difficoltà ad entrare ed uscire Testimone_1 con la mia auto ad uscire dal cancello della casa dei miei zii e di mia cugina, per la presenza delle auto posteggiate. Sulla foto n.6 allegata da parte attrice … riconosco la seconda auto della fila, una Mercedes della famiglia della sig.ra e la jeep grigia in prima fila l'ho vista Pt_1 spesso parcheggiata e ritengo essere della famiglia della sig.ra … in questo periodo Pt_1 ho visto sempre le auto posteggiate raffigurate nella foto suddetta, tanto da avere io stessa difficoltà ad entrare a casa di mia zia con la mia auto perché il cancello è centrale rispetto alla strada e quindi devo fare più di una manovra per centrare il cancello, a causa delle dette auto parcheggiate”, aggiungendo “... , io personalmente con la mia macchina sono rimasta bloccata da un furgone fermo al centro della strada davanti la casa di proprietà ed una Pt_1 volta ho assistito ad una tale scena che si è verificata con mia cugina alla guida, che si è trovata bloccata anche lei da un furgone”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese il quale ha riferito: “se le Testimone_2 autovetture fossero parcheggiate in aderenza al muro o ad una distanza di non meno di 10 metri dal cancello carrabile della proprietà , ci sarebbe uno spazio di strada CP_1 sufficiente per il transito di un'auto per volta. Ma io ho visto … le auto posteggiate non in aderenza al muro ed a circa cinque metri dal cancello. Quindi il transito dei mezzi è possibile ma diventa difficoltoso ad entrare nella proprietà , soprattutto con auto e mezzi CP_1 pesanti”.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha osservato che “se il mero parcheggio, da parte della e dei suoi famigliari, di automezzi lungo il ciglio della strada non lede la Pt_1 servitù prediale vantata dalla .... il parcheggio dei suddetti automezzi secondo CP_1 le modalità evincibili nelle fotografie di cui al precedente § 4 (ossia quasi al centro della sede stradale ed in prossimità del cancello di accesso al cortile attoreo), sì da ostruire di fatto parte del varco d'ingresso appare invece impedire e turbare l'esercizio, da parte della
, del diritto di passaggio presso l'arteria stradale, sicché di tali condotte CP_1 dev'essere ordinata ad l'immediata cessazione”. Parte_1
Di contra, non è emersa sufficiente prova in merito all'assunto, oggetto di domanda riconvenzionale, secondo cui “.... ha posteggiato ed ha consentito ai Controparte_1 suoi ospiti e visitatori di parcheggiare le autovetture nel tratto di strada di proprietà della dott.ssa ”. Pt_1
Devesi, invero, convenire col primo giudice in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, nulla emergendo, circa l'illegittima condotta addebitata alla
, dalle fotografie prodotte in giudizio dalla , non essendo consentito CP_1 Pt_1 ritenere la proprietà e/o riconducibilità alla delle autovetture riprodotte CP_1 nell'allegazione fotografica, sol perché parcheggiate davanti al cancello dell'immobile di proprietà della stessa, la quale, peraltro, ha negato di essere proprietaria di tali autovetture.
Va ora esaminato il primo motivo dell'appello incidentale proposto da
[...]
, mercè il quale si duole del rigetto della chiesta applicazione della misura di CP_1 coercizione indiretta nei confronti di , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Parte_1
Sostiene che non è condivisibile la motivazione adottata dal primo Giudice, secondo cui, non sussistono i presupposti per emettere alcuna misura di coercizione indiretta nei confronti di , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., poichè in assenza dell'invocata Parte_1 condanna coercitiva la persiste nella sua condotta lesiva del diritto di servitù di Pt_1 passaggio;
che l'obbligo di fare di cui alla condanna disposta dal primo Giudice, non consente una esecuzione coattiva, in quanto obbligo infungibile e la conseguente incoercibilità della esecuzione di un facere infungibile limita le possibilità della parte danneggiata alla sola richiesta del risarcimento del danno, non essendo l'obbligo infungibile di fare passibile di esecuzione forzata.
Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 614 bis cpc “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza”.
Orbene, in disparte il condivisibile rilievo del primo giudice, secondo il quale appare
“... maggiormente consigliabile che i contendenti ..... si sforzino, una volta per tutte, di osservare e far osservare quelle semplici regole di buon vicinato il cui rispetto avrebbe certamente evitato alle stesse di gravare per anni l'amministrazione della giustizia ..... di un contenzioso di semplice – e doverosa, trattandosi di vicini confinanti – soluzione”, osserva la Corte che il provvedimento di condanna in questione è suscettibile di attuazione coattiva attraverso la determinazione delle modalità concrete di esecuzione ex art. 612 cpc. In ogni caso, reputa la Corte l'iniquità dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 614 bis cpc, avuto riguardo al rilievo che trattandosi nella fattispecie di condanna alla cessazione di mere turbative del diritto di servitù di passaggio, l'imposizione della misura coercitiva di condanna dell'obbligato al pagamento di una somma di denaro si appalesa sproporzionata rispetto al vantaggio che il creditore ne ricaverebbe.
Vanno disattesi il terzo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale, mercè i quale le parti censurano la sentenza laddove il primo giudice ha compensato per metà delle spese di giudizio, ponendo a carico di la restante Parte_1 metà, dovendosi convenire col primo giudice circa “... la parziale soccombenza anche della parte attrice rispetto ad alcune delle domande proposte in giudizio”, essendo stata disattesa la domanda di cui al punto 2) dell'atto di citazione, mercè la quale si chiedeva la condanna di al rispetto delle modalità di parcheggio indicate nelle richiamate sentenze Parte_1 del Tribunale di Catania e della Corte di Appello di Catania, e la domanda di cui al successivo punto 3) con cui si chiedeva di disciplinare in via definitiva la fruizione degli spazi adibiti al passaggio e al parcheggio nella strada.
Quanto alle spese del grado, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, atteso il rigetto di entrambi gli appelli, ritiene la Corte di compensarle integralmente, in applicazione dell'art. 92 comma 2 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, resa dal tribunale di Catania nel CP_1 giudizio iscritto al n. 5853/2021 RG, pubblicata il 19 luglio 2024 e sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Parte_1 rigetta l'appello principale proposto da;
Controparte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da;
Parte_1
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 27 maggio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena