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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Andrea Vettore
RICORRENTE
Contro
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Alberto Mencarelli
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data 27.8.2016 con il signor la nascita della IG in data 6.10.2003, CP_1 Per_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale, allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, nonché i problemi di salute della IG maggiorenne, tali da richiedere assistenza continua da parte di entrambi i genitori, con ricorso depositato in data 31/1/2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per Parte_1 CP_1 sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni che si riportano:
“1 pronunci la separazione persone dei predetti coniugi i quali vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - il provveda a continuare a pagare l'affitto di CP_1
Via da RR di € 520,00 oltre alle spese condominiali di € 170,00. Qualora la ricorrente e la IG si dovessero trasferire in altra abitazione, il relativo canone e spese
1 di condominio saranno ad esclusivo carico del previo accordo tra le parti nella CP_1 spesa da sostenere;
3 – I genitori trascorreranno i week-end dal sabato alla domenica in maniera alternata per le necessità mediche della IG. Durante la settimana la IG alloggerà con la madre in Vai Da RR;
4 - il mantenimento ordinario della IG sarà eseguito in modo diretto dai genitori mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% secondo il modello CNF del 29-
11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
5- Il Pedani, inoltre, si accollerà totalmente le spese dell'assicurazione del cane, del mangiare del cane e dell'assicurazione del motorino della IG mentre saranno divise al 50% le spese straordinarie del cane”.
Si costituiva in causa il signor nulla obiettando quanto alla CP_1 richiesta di separazione personale, ma contestando le richieste economiche avanzate dalla moglie ritenute eccessive alla luce delle sue complessive possibilità economiche. Il resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi Sig. con codice fiscale CP_1 nato a [...] il [...] e Sig.ra C.F._2 Parte_1
con codice fiscale: , matrimonio contratto in
[...] C.F._1
Livorno e iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livorno al n. 247 –
Parte 1 – anno 2016;
3) Disporre che la IG maggiorenne in ragione delle necessità Persona_2 sanitarie della medesima, trascorra con la madre le notti dal lunedì al venerdì e, in maniera alternata, i week end, con l'uno e l'altro genitore sia durante i periodi fe-stivi che durante le festività e ciò sino a quando la stessa necessiterà Per_1 dell'assistenza notturna di almeno uno dei genitori;
4) Il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento della IG, verserà diretta- CP_1 mente alla IG maggiorenne, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di €
400,00 (Euro quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Entrambe i genitori contribuiranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, al paga- mento delle spese straordinarie secondo il modello CNF del 29.11.2017 rubricato:
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare”;
6) Ad alcuno dei coniugi verrà corrisposto qualsivoglia assegno alimentare o di man- tenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) Il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra l'ulteriore importo mensile CP_1 Parte_1 di € 100,00 a titolo di contributo per le esigenze alimentari e sanitarie del cane e continuerà a sostenere la spesa annua relativa alla copertura assicurativa del motociclo in uso alla IG ”. Per_1
2 All'udienza di prima comparizione delle parti del 29/5/2025 i procuratori davano atto che le stesse avevano trovato un accordo, sia in ordine alla gestione/organizzazione relativa alla IG che, nonostante la Per_1 maggiore età, appariva opportuno definire in ragione delle precarie condizioni di salute della ragazza, sia in ordine alle questioni economiche accessorie alla separazione, con conseguente richiesta di mutamento del rito da contenzioso a consensuale. Le parti presenti davano dunque atto di voler definire la separazione alle seguenti condizioni: “[…] i genitori trascorreranno con la IG
a settimane alterne il fine settimana (sabato e domenica) ciò tenuto conto Per_1 delle esigenze di assistenza della ragazza;
nei week end di pertinenza del signor CP_1 sarà il padre a recarsi presso l'abitazione della ricorrente e della IG, ove sussistono i presidi necessari alle condizioni di salute di quest'ultima. Le parti convengono altresì che la signora continuerà a vivere nell'immobile di Via da RR Parte_1 insieme alla IG . Il padre corrisponderà alla signora a titolo di Per_1 Parte_1 contributo al mantenimento della IG , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro 710,00, a decorrere dal mese di giugno del 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i due genitori e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno individuarsi in base al protocollo CNF;
Il signor continuerà a pagare CP_1 annualmente l'assicurazione del motorino in uso a . Il signor Per_1 CP_1 corrisponderà alla signora l'ulteriore somma di euro 100,00 mensile, in Parte_1 ragione delle spese alimentari del cane convivente con la ricorrente e con la IG. Le spese veterinarie saranno suddivise dalle parti al 50%. Spese di lite compensate.”
I signori e confermavano quindi l'accordo raggiunto e i Parte_1 CP_1 rispettivi procuratori chiedevano rimettersi la causa al Collegio per la decisione rinunciando alla fissazione di ulteriori udienze e al deposito di ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice disponeva dunque il mutamento del rito da contenzioso a consensuale e, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
3 Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse della IG maggiorenne
. Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 27.08.2016 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune - atto n. 247, parte 1, Anno 2016;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) i genitori trascorreranno con la IG a settimane alterne il fine Per_1 settimana (sabato e domenica) ciò tenuto conto delle esigenze di assistenza della ragazza;
nei week end di pertinenza del signor sarà il padre a CP_1 recarsi presso l'abitazione della ricorrente e della IG, ove sussistono i presidi necessari alle condizioni di salute di quest'ultima.
2) la signora continuerà a vivere nell'immobile di Via da Parte_1
RR insieme alla IG;
Per_1
3) Il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, l'importo mensile di euro 710,00, a decorrere dal mese di giugno del 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i due genitori e dovranno essere
4 previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno individuarsi in base al protocollo CNF;
4) Il signor continuerà a pagare annualmente l'assicurazione del CP_1 motorino in uso a . Per_1
5) Il signor corrisponderà alla signora l'ulteriore somma di CP_1 Parte_1 euro 100,00 mensile, in ragione delle spese alimentari del cane convivente con la ricorrente e con la IG. Le spese veterinarie saranno suddivise dalle parti al
50%.
6) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Andrea Vettore
RICORRENTE
Contro
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Alberto Mencarelli
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data 27.8.2016 con il signor la nascita della IG in data 6.10.2003, CP_1 Per_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale, allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, nonché i problemi di salute della IG maggiorenne, tali da richiedere assistenza continua da parte di entrambi i genitori, con ricorso depositato in data 31/1/2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per Parte_1 CP_1 sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni che si riportano:
“1 pronunci la separazione persone dei predetti coniugi i quali vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - il provveda a continuare a pagare l'affitto di CP_1
Via da RR di € 520,00 oltre alle spese condominiali di € 170,00. Qualora la ricorrente e la IG si dovessero trasferire in altra abitazione, il relativo canone e spese
1 di condominio saranno ad esclusivo carico del previo accordo tra le parti nella CP_1 spesa da sostenere;
3 – I genitori trascorreranno i week-end dal sabato alla domenica in maniera alternata per le necessità mediche della IG. Durante la settimana la IG alloggerà con la madre in Vai Da RR;
4 - il mantenimento ordinario della IG sarà eseguito in modo diretto dai genitori mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% secondo il modello CNF del 29-
11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
5- Il Pedani, inoltre, si accollerà totalmente le spese dell'assicurazione del cane, del mangiare del cane e dell'assicurazione del motorino della IG mentre saranno divise al 50% le spese straordinarie del cane”.
Si costituiva in causa il signor nulla obiettando quanto alla CP_1 richiesta di separazione personale, ma contestando le richieste economiche avanzate dalla moglie ritenute eccessive alla luce delle sue complessive possibilità economiche. Il resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi Sig. con codice fiscale CP_1 nato a [...] il [...] e Sig.ra C.F._2 Parte_1
con codice fiscale: , matrimonio contratto in
[...] C.F._1
Livorno e iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livorno al n. 247 –
Parte 1 – anno 2016;
3) Disporre che la IG maggiorenne in ragione delle necessità Persona_2 sanitarie della medesima, trascorra con la madre le notti dal lunedì al venerdì e, in maniera alternata, i week end, con l'uno e l'altro genitore sia durante i periodi fe-stivi che durante le festività e ciò sino a quando la stessa necessiterà Per_1 dell'assistenza notturna di almeno uno dei genitori;
4) Il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento della IG, verserà diretta- CP_1 mente alla IG maggiorenne, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di €
400,00 (Euro quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Entrambe i genitori contribuiranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, al paga- mento delle spese straordinarie secondo il modello CNF del 29.11.2017 rubricato:
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare”;
6) Ad alcuno dei coniugi verrà corrisposto qualsivoglia assegno alimentare o di man- tenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) Il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra l'ulteriore importo mensile CP_1 Parte_1 di € 100,00 a titolo di contributo per le esigenze alimentari e sanitarie del cane e continuerà a sostenere la spesa annua relativa alla copertura assicurativa del motociclo in uso alla IG ”. Per_1
2 All'udienza di prima comparizione delle parti del 29/5/2025 i procuratori davano atto che le stesse avevano trovato un accordo, sia in ordine alla gestione/organizzazione relativa alla IG che, nonostante la Per_1 maggiore età, appariva opportuno definire in ragione delle precarie condizioni di salute della ragazza, sia in ordine alle questioni economiche accessorie alla separazione, con conseguente richiesta di mutamento del rito da contenzioso a consensuale. Le parti presenti davano dunque atto di voler definire la separazione alle seguenti condizioni: “[…] i genitori trascorreranno con la IG
a settimane alterne il fine settimana (sabato e domenica) ciò tenuto conto Per_1 delle esigenze di assistenza della ragazza;
nei week end di pertinenza del signor CP_1 sarà il padre a recarsi presso l'abitazione della ricorrente e della IG, ove sussistono i presidi necessari alle condizioni di salute di quest'ultima. Le parti convengono altresì che la signora continuerà a vivere nell'immobile di Via da RR Parte_1 insieme alla IG . Il padre corrisponderà alla signora a titolo di Per_1 Parte_1 contributo al mantenimento della IG , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro 710,00, a decorrere dal mese di giugno del 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i due genitori e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno individuarsi in base al protocollo CNF;
Il signor continuerà a pagare CP_1 annualmente l'assicurazione del motorino in uso a . Il signor Per_1 CP_1 corrisponderà alla signora l'ulteriore somma di euro 100,00 mensile, in Parte_1 ragione delle spese alimentari del cane convivente con la ricorrente e con la IG. Le spese veterinarie saranno suddivise dalle parti al 50%. Spese di lite compensate.”
I signori e confermavano quindi l'accordo raggiunto e i Parte_1 CP_1 rispettivi procuratori chiedevano rimettersi la causa al Collegio per la decisione rinunciando alla fissazione di ulteriori udienze e al deposito di ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice disponeva dunque il mutamento del rito da contenzioso a consensuale e, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
3 Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse della IG maggiorenne
. Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 27.08.2016 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune - atto n. 247, parte 1, Anno 2016;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) i genitori trascorreranno con la IG a settimane alterne il fine Per_1 settimana (sabato e domenica) ciò tenuto conto delle esigenze di assistenza della ragazza;
nei week end di pertinenza del signor sarà il padre a CP_1 recarsi presso l'abitazione della ricorrente e della IG, ove sussistono i presidi necessari alle condizioni di salute di quest'ultima.
2) la signora continuerà a vivere nell'immobile di Via da Parte_1
RR insieme alla IG;
Per_1
3) Il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, l'importo mensile di euro 710,00, a decorrere dal mese di giugno del 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i due genitori e dovranno essere
4 previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno individuarsi in base al protocollo CNF;
4) Il signor continuerà a pagare annualmente l'assicurazione del CP_1 motorino in uso a . Per_1
5) Il signor corrisponderà alla signora l'ulteriore somma di CP_1 Parte_1 euro 100,00 mensile, in ragione delle spese alimentari del cane convivente con la ricorrente e con la IG. Le spese veterinarie saranno suddivise dalle parti al
50%.
6) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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