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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 12980 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GALIOTO ANTONIO ricorrente
CONTRO Cont
. CP_2
Con le avv.te CERVONE IVANA e BILLWILLER ANNARITA resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 27/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 08.08.2023 e condanna il datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nei limiti previsti dall'art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 300/1970, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
1 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Galioto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 25/10/2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società resistente dal 1° novembre 2015 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e mansioni di “ausiliario di vendita” inquadrato nel 4° livello previsto dal C.C.N.L. Commercio – Confcommercio, deduceva di avere ricevuto in data 20 luglio 2023 lettera di contestazione disciplinare;
di avere reso le proprie giustificazioni in data 3 agosto 2023; di avere ricevuto intimazione di licenziamento per giusta causa il successivo 08.08.2023.
Deduceva il ricorrente la illegittimità del provvedimento espulsivo per la insussistenza dei fatti contestati e per la non utilizzabilità delle risultanze del sistema di videosorveglianza.
Concludeva quindi con la domanda di declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo e reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ovvero, in subordine, con la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna di parte datoriale al pagamento della relativa indennità;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 27/01/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che all'esito dell'attività istruttoria espletata è emerso che la merce non più idonea alla vendita viene collocata in luogo posto “all'interno del punto vendita e vi si accede da una porta collocata all'interno del negozio. Da questa porta si accede al magazzino, all'uscita destinata al carico e scarico merci e anche ai bagni, che sono posti frontalmente alla porta. I bagni sono sia per il personale che per i clienti.” (dichiarazioni teste ). Parimenti, è emerso che talvolta la stessa viene collocata vicino al Tes_1 lavabo antistante i bagni (teste ); Tes_2
- rilevato che al ricorrente viene contestato di essere entrato in più occasioni all'interno di un locale che conduce ai bagni ed al magazzino, portando con sé alcuni prodotti non food (creme, shampoo, ecc.) e di esserne uscito. Deduce la società resistente che in un secondo momento tali prodotti sarebbero stati recuperati dal lavoratore e quindi sottratti.
Occorre tuttavia osservare che di tale sottrazione non vi è alcuna prova. Dalla relazione investigativa e dalle foto nella stessa riprodotte non è possibile ricavare
2 con certezza che il lavoratore sia poi uscito dal luogo di lavoro senza pagare i prodotti di cui si discute. Deve altresì evidenziarsi che parte datoriale afferma che in data 18.07.2023 il ricorrente sarebbe stato fermato all'uscita del supermercato da una pattuglia dei CC e che costoro avrebbero verificato la sua spesa personale, che includeva due confezioni di deodorante precedentemente accantonate nel bagno come nelle altre occasioni descritte, e che di detti prodotti non vi era traccia nello scontrino.
Tuttavia, diversamente da quanto indicato in memoria, il verbale dei CC non è stato prodotto in atti, così che ancora una volta non vi è prova della condotta imputata al lavoratore.
Resterebbero quindi in ipotesi due episodi di consumazione di barrette proteiche durante l'orario di lavoro non pagate. L'episodio, riconosciuto dal ricorrente e dallo stesso imputato alla necessità momentanea di assumere zuccheri a causa di problemi pressori, non può certamente ritenersi idoneo a recidere il vincolo fiduciario che deve permanere tra le parti del rapporto di lavoro;
- rilevato, dunque, che deve ritenersi l'insussistenza dei fatti contestati, elemento che assorbe tutte le altre censure;
- rilevato pertanto che, in accoglimento del proposto ricorso, il licenziamento deve essere annullato ed il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna dalla parte resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mesi, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 27/01/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 12980 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GALIOTO ANTONIO ricorrente
CONTRO Cont
. CP_2
Con le avv.te CERVONE IVANA e BILLWILLER ANNARITA resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 27/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 08.08.2023 e condanna il datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nei limiti previsti dall'art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 300/1970, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
1 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Galioto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 25/10/2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società resistente dal 1° novembre 2015 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e mansioni di “ausiliario di vendita” inquadrato nel 4° livello previsto dal C.C.N.L. Commercio – Confcommercio, deduceva di avere ricevuto in data 20 luglio 2023 lettera di contestazione disciplinare;
di avere reso le proprie giustificazioni in data 3 agosto 2023; di avere ricevuto intimazione di licenziamento per giusta causa il successivo 08.08.2023.
Deduceva il ricorrente la illegittimità del provvedimento espulsivo per la insussistenza dei fatti contestati e per la non utilizzabilità delle risultanze del sistema di videosorveglianza.
Concludeva quindi con la domanda di declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo e reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ovvero, in subordine, con la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna di parte datoriale al pagamento della relativa indennità;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 27/01/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che all'esito dell'attività istruttoria espletata è emerso che la merce non più idonea alla vendita viene collocata in luogo posto “all'interno del punto vendita e vi si accede da una porta collocata all'interno del negozio. Da questa porta si accede al magazzino, all'uscita destinata al carico e scarico merci e anche ai bagni, che sono posti frontalmente alla porta. I bagni sono sia per il personale che per i clienti.” (dichiarazioni teste ). Parimenti, è emerso che talvolta la stessa viene collocata vicino al Tes_1 lavabo antistante i bagni (teste ); Tes_2
- rilevato che al ricorrente viene contestato di essere entrato in più occasioni all'interno di un locale che conduce ai bagni ed al magazzino, portando con sé alcuni prodotti non food (creme, shampoo, ecc.) e di esserne uscito. Deduce la società resistente che in un secondo momento tali prodotti sarebbero stati recuperati dal lavoratore e quindi sottratti.
Occorre tuttavia osservare che di tale sottrazione non vi è alcuna prova. Dalla relazione investigativa e dalle foto nella stessa riprodotte non è possibile ricavare
2 con certezza che il lavoratore sia poi uscito dal luogo di lavoro senza pagare i prodotti di cui si discute. Deve altresì evidenziarsi che parte datoriale afferma che in data 18.07.2023 il ricorrente sarebbe stato fermato all'uscita del supermercato da una pattuglia dei CC e che costoro avrebbero verificato la sua spesa personale, che includeva due confezioni di deodorante precedentemente accantonate nel bagno come nelle altre occasioni descritte, e che di detti prodotti non vi era traccia nello scontrino.
Tuttavia, diversamente da quanto indicato in memoria, il verbale dei CC non è stato prodotto in atti, così che ancora una volta non vi è prova della condotta imputata al lavoratore.
Resterebbero quindi in ipotesi due episodi di consumazione di barrette proteiche durante l'orario di lavoro non pagate. L'episodio, riconosciuto dal ricorrente e dallo stesso imputato alla necessità momentanea di assumere zuccheri a causa di problemi pressori, non può certamente ritenersi idoneo a recidere il vincolo fiduciario che deve permanere tra le parti del rapporto di lavoro;
- rilevato, dunque, che deve ritenersi l'insussistenza dei fatti contestati, elemento che assorbe tutte le altre censure;
- rilevato pertanto che, in accoglimento del proposto ricorso, il licenziamento deve essere annullato ed il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna dalla parte resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mesi, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 27/01/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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