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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3135/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Pennica Salvatore) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Vitello Vincenzo) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 9.07.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, , premettendo di avere contratto, Parte_1 in data 20.06.2006, matrimonio con , dalla cui unione erano nati due figli, Controparte_2 ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale non si opponeva alla domanda di separazione.
All'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 8.03.2023, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
Con note scritte del 11.06.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle medesime.
La causa veniva quindi posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Per il resto la separazione può essere pronunziata sulla scorta delle conclusioni congiunte delle parti - alle quali non si è opposto il P.M. - non essendo in contrasto con il superiore interesse della prole.
Quanto all'affidamento dei figli minori, deve disporsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio paterno. La madre, data la lontananza fisica, potrà incontrare e frequentare i figli sia per mezzo di comunicazione telefonica sia allorquando la medesima si troverà in Sicilia. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto della volontà dei minori.
In particolare, laddove i minori trascorrano una festività presso il domicilio materno, il padre accompagnerà i figli in aeroporto affinché gli stessi possano raggiungere l'altro genitore e quest'ultimo, viceversa, accompagnerà i figli in aeroporto affinché gli stessi facciano rientro in
Sicilia. Per quanto concerne le vacanze estive, queste saranno concordate di volta in volta tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto principalmente dell'interesse dei minori
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione economica delle parti in comparazione e del raggiunto accordo, va posto a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro Controparte_2 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Nel periodo in cui i minori abiteranno con la madre, questa provvederà al loro mantenimento senza dover corrispondere l'assegno di mantenimento purché tale periodo sia pari o superiore a venti giorni.
Va previsto, inoltre, che l'assegno unico di cui sono beneficiari i minorenni venga percepito interamente dal genitore collocatario.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/04/1978 e , nato ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_2 matrimonio il 20.06.2006, ad Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Agrigento al n. 48, parte II, serie C, anno 2006;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio paterno e con diritto di visita da parte della madre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_3 concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dal genitore collocatario;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3135/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Pennica Salvatore) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Vitello Vincenzo) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 9.07.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, , premettendo di avere contratto, Parte_1 in data 20.06.2006, matrimonio con , dalla cui unione erano nati due figli, Controparte_2 ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale non si opponeva alla domanda di separazione.
All'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 8.03.2023, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
Con note scritte del 11.06.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle medesime.
La causa veniva quindi posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Per il resto la separazione può essere pronunziata sulla scorta delle conclusioni congiunte delle parti - alle quali non si è opposto il P.M. - non essendo in contrasto con il superiore interesse della prole.
Quanto all'affidamento dei figli minori, deve disporsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio paterno. La madre, data la lontananza fisica, potrà incontrare e frequentare i figli sia per mezzo di comunicazione telefonica sia allorquando la medesima si troverà in Sicilia. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto della volontà dei minori.
In particolare, laddove i minori trascorrano una festività presso il domicilio materno, il padre accompagnerà i figli in aeroporto affinché gli stessi possano raggiungere l'altro genitore e quest'ultimo, viceversa, accompagnerà i figli in aeroporto affinché gli stessi facciano rientro in
Sicilia. Per quanto concerne le vacanze estive, queste saranno concordate di volta in volta tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto principalmente dell'interesse dei minori
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione economica delle parti in comparazione e del raggiunto accordo, va posto a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro Controparte_2 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Nel periodo in cui i minori abiteranno con la madre, questa provvederà al loro mantenimento senza dover corrispondere l'assegno di mantenimento purché tale periodo sia pari o superiore a venti giorni.
Va previsto, inoltre, che l'assegno unico di cui sono beneficiari i minorenni venga percepito interamente dal genitore collocatario.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/04/1978 e , nato ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_2 matrimonio il 20.06.2006, ad Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Agrigento al n. 48, parte II, serie C, anno 2006;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio paterno e con diritto di visita da parte della madre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_3 concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dal genitore collocatario;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)