TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 1062/2023, posta in deliberazione ai sensi all'udienza del 21 gennaio 2025, tra:
La Società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata o in Roma alla via Caio Manilio n.30 presso lo studio dell'avv Nicola Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
CP_1 elettivamente domiciliato in San Giustino, Via Toscana n. 1,presso lo studio dell'avvocato David Cerriniche lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, e ritualmente notificato, la società , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 185/2023 emesso dal tribunale Ordinario di Terni sezione lavoro, in data 20.11.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 7500, oltre CP_2 interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo (all.to 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A fondamento del ricorso deduceva che la somma ingiunta sembrerebbe essere dovuta per incarico di collaboratore dell'area tecnico-sportiva e amministrativa dal momento in cui sarà formalizzato il tesseramento da parte della Lega di Serie C e fino al
30.06.2024; che tuttavia, il definitivo contratto di lavoro non veniva mai sottoscritto tra le parti, attesa la retrocessione della Parte_1
e la mancata iscrizione della squadra per il campionato 2023/2024.
Lamentava la carenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 cpc, atteso che dalla proposta depositata dal ricorrente mancherebbe la prova scritta del credito in quanto la proposta contrattuale, posta a fondamento delle pretese del ricorrente, non riporterebbe i dati personali del sottoscrittore;
che inoltre il pre-accordo non riporta chi abbia firmato per conto della società, i dati personali del medesimo, e se questo soggetto avesse il potere di firmare in nome e per conto della medesima.
Assumeva l'inesistenza del contratto in quanto la società calcistica
1908 al tempo della proposta contrattuale era Parte_1 Pt_1 partecipe del campionato di Serie C di calcio, salvo retrocedere nel campionato dilettanti e non iscriversi al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2023/2024.
Deduceva nel merito l'infondatezza della pretesa per non aver il CP_2 svolto alcuna attività in favore della società.
Ciò premesso concludeva chiedendo “In via preliminare, rigettare l'eventuale istanza ex art. 648 cpc e, dunque, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione. b) In via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare invalido ovvero, con qualsiasi altra formula, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, dichiarando, quindi, che nulla deve al Sig. Parte_1 CP_2
c) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare
[...]
l'avvenuto recesso dal contratto da parte del lavoratore e che pertanto nulla è dovuto al medesimo, revocando conseguentemente il Decreto
Ingiuntivo Opposto”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2 con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Escussi alcuni testimoni, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto alle eccezioni preliminari va rilevato che la proposta contrattuale è stata firmata da amministratore Parte_2 unico della società dal 23.06.2022 al 13.06.2023, inoltre, è redatta su carta intestata della società, sottoscritta dall'amministratore unico e timbrata e firmata per accettazione da CP_2
Deduce l'opponente che in data 11.04.2023 veniva siglato un preaccordo di collaborazione con il quale la Parte_1 si impegnava a formalizzare il tesseramento di a
[...] CP_2 partire dal 01.07.2023 e sino al 30.06.2024 e quindi per la stagione sportiva 2023/24 a fronte di un compenso di euro 2 3.000 mensili (all.
n. 3 opposizione). Nel precontratto era previsto che il sarebbe CP_2 stato tesserato con l'inizio della nuova stagione calcistica di Serie C e quindi al 01.07.2023. Tuttavia, assume l'opponente tale registrazione però non sarebbe mai avvenuta in quanto la Parte_1 retrocedeva e non si iscriveva al successivo campionato e di
[...] conseguenza, atleti e collaboratori decadevano dai propri contratti per scadenza automatica o per accordo Deduce ancora l'opponente che proprio la mancata iscrizione della squadra al campionato non permetteva di tesserare nuovi atleti e dirigenti per la nuova stagione, compreso il Pensi e quindi non veniva mai stipulato il contratto definitivo a valere sulla stagione successiva in quanto l'anno dopo la squadra non si è iscritta al campionato e che nulla veniva pattuito per il periodo dal mese di aprile 2023 a giugno 2023, facente parte della precedente stagione sportiva, dove non potevano essere più ammessi tesseramenti.
Tali deduzioni con colgono, tuttavia, nel segno.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto sul punto, per i collaboratori delle società, la normativa federale di riferimento
(Art. 22 delle NOIF) non richiede la necessità di un contratto scritto da depositare.
La Lega a cui appartiene la società richiede semplicemente il censimento dei dirigenti e collaboratori, censimento che si effettua on line sul portale della Lega competente e il cui accesso è riservato e le cui credenziali (user e pass) sono in possesso della società, soltanto la società può effettuare il censimento dei propri dirigenti e collaboratori e tale incombente deve essere evaso dal legale rappresentante della società.
Emerge dagli atti come in data 12 aprile 2023 è stato CP_2 censito come nuovo collaboratore dalla società debitrice e sul modulo di censimento (cfr allegato n. 2 del fascicolo monitorio) è riportato lo stesso timbro e la stessa firma riprodotta nella proposta contrattuale. Sottolinea ancora parte opposta come con il D. Lgs n.36/2021 è entrato in vigore il 1 luglio 2023, quindi successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, avvenuto di fatto con il termine della stagione sportiva 2022/2023 cioè il 30 giugno 2023.
Pertanto, l'unico requisito richiesto per il perfezionamento del contratto era il censimento del dirigente/collaboratore da parte della società.
D'altra parte dalla scrittura in atti emerge che “La società ……. Offre al Dott. …. l'incarico di collaboratore dell'area tecnico CP_2 sportiva e amministrativa dal momento in cui sarà formalizzato il tesseramento da parte della Lega di serie C e fino al 30 giugno 2024.
In caso di accettazione la società ….. corrisponderà un compenso di €
3.000,00 mensili oltre iva che il Dott. fatturerà al momento CP_2 dell'incasso”.
Orbene, l'incarico per il decorre dalla data del tesseramento CP_2
(avvenuto in data 12 aprile 2023), il compenso era pattuito in euro di €
3.000,00 mensili oltre iva e prevedeva l'emissione della fattura al momento del pagamento.
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi.
escusso all'udienza del I ottobre 2024, ha Testimone_1 dichiarato di essere stato team manager e slo della società fino al 30 giugno 2023 e dal 2006 circa.
Ha confermato che da aprile 2022 al termine della stagione 2022/2023 il ricopriva la carica di collaboratore dell'area tecnica e CP_2 amministrativa della società ; di aver intrattenuto Parte_1 nel predetto periodo rapporti di lavoro con il CP_2
Il teste ha poi confermato la presenza del sino alla fine di CP_2 maggio 2023. Egli, infatti, ha dichiarato “ADR io ero il dirigente accompagnatore presente con la squadra quotidianamente e il Pensi ci
è stato presentato in sala stampa dal presidente come Tes_2 direttore generale come figura vicina alla società.
ADR noi ci allenavamo tutti i giorni tranne il post partita e il era CP_2 sempre presente. Era presente alle partite sia in casa che fuori.
ADR è stato presente da inizio aprile e fino alla fine di maggio 2023.
Siamo retrocessi dopo che è stato respinto il ricorso della società. Ci siamo allenati sino a maggio inoltrato. Cap. 6 vedevo il che si relazionava sia con la società sia con il CP_2
Presidente e con il mister, con me e il direttore sportivo. Ciò fino a maggio 2023. Io sono stato fino a maggio 2023 e dopo la retrocessione sono stati interrotti gli allenamenti.
Cap. 9 io l'ho visto entrare nella stanza del Presidente. Ma io non mai partecipato a riunioni. ADR so che a fine gara dopo la partita entravano nella sala del presidente il mister, il direttore sportivo e il direttore generale ovvero . CP_2
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese da Parte_2
amministratore della società, per due stagioni sino al
[...] giugno 2023.
Il teste ha confermato che da aprile -maggio il ricorrente è stato consulente della società, atteso che gli altri ruoli erano già occupati.
Il teste ha incisivamente dicharato che “ADR il campionato si è concluso il 5 maggio 2023, io ho portato a termine il mio lavoro amministrativo a giugno ed ero solo io e la segreteria. Il mio contratto scadeva a giugno. I contratti dei tesserati scadono il 30 giugno.
L'attività finisce a maggio e gli stipendi vengono pagati fino a giugno
2023. Tutti i tesserati vengono pagati sino a giugno 2023”.
Le dichiarazioni rese dai predetti testi sono risultate particolarmente attendibili in quanto rese da soggetti che non hanno interesse all'andamento dei fatti di causa.
, escusso all'udienza del 1 ottobre 2024, ha dichiarato di Tes_3 essere stato legale della e di essersi occupato per gli ultimi Parte_1 sei mesi circa della parte amministrativa della . Parte_1
Il teste ha confermato che “il ricorrente è stato consulente da fine marzo 2023 alla fine del campionato ovvero sino al 5 maggio 2023.
Ha assistito solo alle ultime due/tre partite”.
Il teste ha confermato la presenza del ricorrente quale consulente della società sebbene ne abbia ridimensionato il ruolo (“Cap. 7 no, non è vero le consulenze non le ha fatte il ma io personalmente come CP_2 legale. Io ho fatto le transazioni e liquidazioni. ADR il non ha CP_2 collaborato con me) e, contrariamente, da quanto dichiarato dagli altri testi anche la presenza (ADR il da fine marzo /primi di aprile e CP_2 fino al 5 maggio 2023 è stato presente saltuariamente, la società è retrocessa e sono rimasto solo io a chiudere i conti della società. ADR non vi erano rapporti sportivi con calciatori e agenti. Cap. 8 da fine marzo al 5 maggio 2023 si recava saltuariamente e senza orario presso la sede della . Veniva, ma non sempre, quando c'erano gli Parte_1 allenamenti e alle due/tre partite residue).
Da quanto sopra esposto legittima appare la pretesa del a vedersi CP_2 riconosciuta la somma di euro 7.500,00 per il periodo che va dalla metà di aprile 2023 e sino al termine del proprio operato, attesa la sua presenza come collaboratore nel periodo che va dalla metà di aprile
2023 a circa metà maggio 2023.
I testi hanno confermato di essere stati pagati sino al 30 giugno 2023, come d'altra parte prevede la normativa applicabile al caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di
Terni, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente, al pagamento in favore di CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre le spese della fase monitoria già liquidate con l'ingiunzione di pagamento.
Terni 21 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 1062/2023, posta in deliberazione ai sensi all'udienza del 21 gennaio 2025, tra:
La Società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata o in Roma alla via Caio Manilio n.30 presso lo studio dell'avv Nicola Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
CP_1 elettivamente domiciliato in San Giustino, Via Toscana n. 1,presso lo studio dell'avvocato David Cerriniche lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, e ritualmente notificato, la società , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 185/2023 emesso dal tribunale Ordinario di Terni sezione lavoro, in data 20.11.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 7500, oltre CP_2 interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo (all.to 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A fondamento del ricorso deduceva che la somma ingiunta sembrerebbe essere dovuta per incarico di collaboratore dell'area tecnico-sportiva e amministrativa dal momento in cui sarà formalizzato il tesseramento da parte della Lega di Serie C e fino al
30.06.2024; che tuttavia, il definitivo contratto di lavoro non veniva mai sottoscritto tra le parti, attesa la retrocessione della Parte_1
e la mancata iscrizione della squadra per il campionato 2023/2024.
Lamentava la carenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 cpc, atteso che dalla proposta depositata dal ricorrente mancherebbe la prova scritta del credito in quanto la proposta contrattuale, posta a fondamento delle pretese del ricorrente, non riporterebbe i dati personali del sottoscrittore;
che inoltre il pre-accordo non riporta chi abbia firmato per conto della società, i dati personali del medesimo, e se questo soggetto avesse il potere di firmare in nome e per conto della medesima.
Assumeva l'inesistenza del contratto in quanto la società calcistica
1908 al tempo della proposta contrattuale era Parte_1 Pt_1 partecipe del campionato di Serie C di calcio, salvo retrocedere nel campionato dilettanti e non iscriversi al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2023/2024.
Deduceva nel merito l'infondatezza della pretesa per non aver il CP_2 svolto alcuna attività in favore della società.
Ciò premesso concludeva chiedendo “In via preliminare, rigettare l'eventuale istanza ex art. 648 cpc e, dunque, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione. b) In via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare invalido ovvero, con qualsiasi altra formula, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, dichiarando, quindi, che nulla deve al Sig. Parte_1 CP_2
c) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare
[...]
l'avvenuto recesso dal contratto da parte del lavoratore e che pertanto nulla è dovuto al medesimo, revocando conseguentemente il Decreto
Ingiuntivo Opposto”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2 con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Escussi alcuni testimoni, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto alle eccezioni preliminari va rilevato che la proposta contrattuale è stata firmata da amministratore Parte_2 unico della società dal 23.06.2022 al 13.06.2023, inoltre, è redatta su carta intestata della società, sottoscritta dall'amministratore unico e timbrata e firmata per accettazione da CP_2
Deduce l'opponente che in data 11.04.2023 veniva siglato un preaccordo di collaborazione con il quale la Parte_1 si impegnava a formalizzare il tesseramento di a
[...] CP_2 partire dal 01.07.2023 e sino al 30.06.2024 e quindi per la stagione sportiva 2023/24 a fronte di un compenso di euro 2 3.000 mensili (all.
n. 3 opposizione). Nel precontratto era previsto che il sarebbe CP_2 stato tesserato con l'inizio della nuova stagione calcistica di Serie C e quindi al 01.07.2023. Tuttavia, assume l'opponente tale registrazione però non sarebbe mai avvenuta in quanto la Parte_1 retrocedeva e non si iscriveva al successivo campionato e di
[...] conseguenza, atleti e collaboratori decadevano dai propri contratti per scadenza automatica o per accordo Deduce ancora l'opponente che proprio la mancata iscrizione della squadra al campionato non permetteva di tesserare nuovi atleti e dirigenti per la nuova stagione, compreso il Pensi e quindi non veniva mai stipulato il contratto definitivo a valere sulla stagione successiva in quanto l'anno dopo la squadra non si è iscritta al campionato e che nulla veniva pattuito per il periodo dal mese di aprile 2023 a giugno 2023, facente parte della precedente stagione sportiva, dove non potevano essere più ammessi tesseramenti.
Tali deduzioni con colgono, tuttavia, nel segno.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto sul punto, per i collaboratori delle società, la normativa federale di riferimento
(Art. 22 delle NOIF) non richiede la necessità di un contratto scritto da depositare.
La Lega a cui appartiene la società richiede semplicemente il censimento dei dirigenti e collaboratori, censimento che si effettua on line sul portale della Lega competente e il cui accesso è riservato e le cui credenziali (user e pass) sono in possesso della società, soltanto la società può effettuare il censimento dei propri dirigenti e collaboratori e tale incombente deve essere evaso dal legale rappresentante della società.
Emerge dagli atti come in data 12 aprile 2023 è stato CP_2 censito come nuovo collaboratore dalla società debitrice e sul modulo di censimento (cfr allegato n. 2 del fascicolo monitorio) è riportato lo stesso timbro e la stessa firma riprodotta nella proposta contrattuale. Sottolinea ancora parte opposta come con il D. Lgs n.36/2021 è entrato in vigore il 1 luglio 2023, quindi successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, avvenuto di fatto con il termine della stagione sportiva 2022/2023 cioè il 30 giugno 2023.
Pertanto, l'unico requisito richiesto per il perfezionamento del contratto era il censimento del dirigente/collaboratore da parte della società.
D'altra parte dalla scrittura in atti emerge che “La società ……. Offre al Dott. …. l'incarico di collaboratore dell'area tecnico CP_2 sportiva e amministrativa dal momento in cui sarà formalizzato il tesseramento da parte della Lega di serie C e fino al 30 giugno 2024.
In caso di accettazione la società ….. corrisponderà un compenso di €
3.000,00 mensili oltre iva che il Dott. fatturerà al momento CP_2 dell'incasso”.
Orbene, l'incarico per il decorre dalla data del tesseramento CP_2
(avvenuto in data 12 aprile 2023), il compenso era pattuito in euro di €
3.000,00 mensili oltre iva e prevedeva l'emissione della fattura al momento del pagamento.
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi.
escusso all'udienza del I ottobre 2024, ha Testimone_1 dichiarato di essere stato team manager e slo della società fino al 30 giugno 2023 e dal 2006 circa.
Ha confermato che da aprile 2022 al termine della stagione 2022/2023 il ricopriva la carica di collaboratore dell'area tecnica e CP_2 amministrativa della società ; di aver intrattenuto Parte_1 nel predetto periodo rapporti di lavoro con il CP_2
Il teste ha poi confermato la presenza del sino alla fine di CP_2 maggio 2023. Egli, infatti, ha dichiarato “ADR io ero il dirigente accompagnatore presente con la squadra quotidianamente e il Pensi ci
è stato presentato in sala stampa dal presidente come Tes_2 direttore generale come figura vicina alla società.
ADR noi ci allenavamo tutti i giorni tranne il post partita e il era CP_2 sempre presente. Era presente alle partite sia in casa che fuori.
ADR è stato presente da inizio aprile e fino alla fine di maggio 2023.
Siamo retrocessi dopo che è stato respinto il ricorso della società. Ci siamo allenati sino a maggio inoltrato. Cap. 6 vedevo il che si relazionava sia con la società sia con il CP_2
Presidente e con il mister, con me e il direttore sportivo. Ciò fino a maggio 2023. Io sono stato fino a maggio 2023 e dopo la retrocessione sono stati interrotti gli allenamenti.
Cap. 9 io l'ho visto entrare nella stanza del Presidente. Ma io non mai partecipato a riunioni. ADR so che a fine gara dopo la partita entravano nella sala del presidente il mister, il direttore sportivo e il direttore generale ovvero . CP_2
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese da Parte_2
amministratore della società, per due stagioni sino al
[...] giugno 2023.
Il teste ha confermato che da aprile -maggio il ricorrente è stato consulente della società, atteso che gli altri ruoli erano già occupati.
Il teste ha incisivamente dicharato che “ADR il campionato si è concluso il 5 maggio 2023, io ho portato a termine il mio lavoro amministrativo a giugno ed ero solo io e la segreteria. Il mio contratto scadeva a giugno. I contratti dei tesserati scadono il 30 giugno.
L'attività finisce a maggio e gli stipendi vengono pagati fino a giugno
2023. Tutti i tesserati vengono pagati sino a giugno 2023”.
Le dichiarazioni rese dai predetti testi sono risultate particolarmente attendibili in quanto rese da soggetti che non hanno interesse all'andamento dei fatti di causa.
, escusso all'udienza del 1 ottobre 2024, ha dichiarato di Tes_3 essere stato legale della e di essersi occupato per gli ultimi Parte_1 sei mesi circa della parte amministrativa della . Parte_1
Il teste ha confermato che “il ricorrente è stato consulente da fine marzo 2023 alla fine del campionato ovvero sino al 5 maggio 2023.
Ha assistito solo alle ultime due/tre partite”.
Il teste ha confermato la presenza del ricorrente quale consulente della società sebbene ne abbia ridimensionato il ruolo (“Cap. 7 no, non è vero le consulenze non le ha fatte il ma io personalmente come CP_2 legale. Io ho fatto le transazioni e liquidazioni. ADR il non ha CP_2 collaborato con me) e, contrariamente, da quanto dichiarato dagli altri testi anche la presenza (ADR il da fine marzo /primi di aprile e CP_2 fino al 5 maggio 2023 è stato presente saltuariamente, la società è retrocessa e sono rimasto solo io a chiudere i conti della società. ADR non vi erano rapporti sportivi con calciatori e agenti. Cap. 8 da fine marzo al 5 maggio 2023 si recava saltuariamente e senza orario presso la sede della . Veniva, ma non sempre, quando c'erano gli Parte_1 allenamenti e alle due/tre partite residue).
Da quanto sopra esposto legittima appare la pretesa del a vedersi CP_2 riconosciuta la somma di euro 7.500,00 per il periodo che va dalla metà di aprile 2023 e sino al termine del proprio operato, attesa la sua presenza come collaboratore nel periodo che va dalla metà di aprile
2023 a circa metà maggio 2023.
I testi hanno confermato di essere stati pagati sino al 30 giugno 2023, come d'altra parte prevede la normativa applicabile al caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di
Terni, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente, al pagamento in favore di CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre le spese della fase monitoria già liquidate con l'ingiunzione di pagamento.
Terni 21 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi