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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/11/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1735/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1735/2021 promossa da:
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
PE MA, MA IN MA e FR LA
PARTE ATTRICE contro
(quale incorporante per fusione , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Brilli
PARTE CONVENUTA nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Matteo Tassi
PARTE TERZA AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_4 rappresentando che la prima, quale titolare di ditta individuale, ha stipulato con AN PO L'UR e del Lazio Soc. Coop. S.r.l. il contratto di conto corrente n. 978, aperto nel 1985 e ancora in essere, il contratto di conto corrente n. 91403, aperto il 30.09.2009 e chiuso il 30.06.2012; nonché i rapporti collegati n. 300138 e 382007; rapporti in relazione ai quali sono stati corrisposti negli anni importi non dovuti in favore della e da questa illecitamente pretesi. In specie, da una perizia CP_2 econometrica svolta ed avente ad oggetto i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, è emerso che la AN ha applicato illegittimamente interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, pagina 1 di 19 interessi anatocistici trimestrali, interessi usurari e spese non pattuite;
inoltre non è stato indicato nei contratti l'isc/taeg.
Parte attrice ha allegato altresì la nullità per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni omnibus rilasciate da e a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_5 Parte_2 [...] nei confronti di AN PO L'UR e . Controparte_6 CP_7
Su tali basi, parte attrice ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, Dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte attrice, particolarmente in relazione alle clausole CP_2 di pattuizione nei conti correnti n. 978, n. ed altri eventuali collegati, oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla convenuta nei conti correnti della
[...]
; dichiarare, qualora risultasse anche dalla C.T.U. che la AN convenuta ha Parte_3 applicato nei conti correnti della Effettivi Globali Parte_4
(T.E.G.) che hanno superato la soglia degli interessi usurari per cui la AN dovrà essere condannata all'espunzione in favore della titolare del conto, ex art. 1815 C.C., di tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla poi e adesso fusa con Controparte_8 CP_3
nei conti correnti della stessa dal 1985 al 2021; determinare tutte quelle somme Controparte_1 indebitamente percepite dalla in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo di tutti i conti CP_2 correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base L'intera documentazione relativa a detti rapporti di conto corrente;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda condannare la e la Controparte_9 CP_3 ora fuse in , alla espunzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse Controparte_1 nei propri conti correnti nella somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, e, in ogni caso, che qui si indicano in almeno in € 230.225,91, come risulta dalla perizia di parte del Dott. o Persona_1 quel più o quel meno che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali creditori dalla data della perizia;
con condanna della parte convenuta alla refusione della stessa a parte attrice dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori per la violazione della legge 287 del 1990. Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
ove si tenga conto L'avere parte attrice tentata la conciliazione alla quale la nemmeno si è presentata.” CP_2
Si è costituita in giudizio la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito: il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva e di titolarità della dedotta obbligazione restitutoria per l'asserito pagamento indebito, in ordine ai rapporti chiusi prima del 22.11.2015 (conto 91403 e conti tecnici 300128 e 382007), data in cui si è formalizzata la cessione del ramo di azienda da Controparte_8
in risoluzione all'ente , poi
[...] Controparte_10 Controparte_11
e quindi incorporata da a sua volta fusa per incorporazione in;
il
[...] CP_2 Controparte_4 difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità della obbligazione, limitatamente al periodo temporale successivo al 21.02.2021, di , che non ha incorporato per fusione ma ha Controparte_4 CP_3 ceduto a quest'ultima la filiale presso cui è attivo il conto corrente;
il difetto di competenza per materia del giudice adito in ordine alla azione di nullità delle fideiussioni prestate a favore della ditta Parte_1
trattandosi di competenza funzionale per materia della sezione specializzata in materia di
[...] pagina 2 di 19 imprese del Tribunale di Roma;
l'improponibilità di qualsivoglia domanda di condanna, non essendo azionabile il saldo, ancorché ricalcolato, del rapporto bancario, sino a quando non sia disposta la sua chiusura;
la prescrizione del diritto e della azione restitutoria in ordine ai pagamenti (e/o alle rimesse solutorie) poste in essere anteriormente al 09/12/2008 (ovvero al decennio che precede la interruzione della prescrizione del 10.12.2018).
Nel merito, la convenuta ha poi contestato le risultanze L'elaborato peritale allegato da parte attrice e ha dedotto l'infondatezza delle avverse deduzioni.
Sulla scorta di tali eccezioni, ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa richiesta respinta, in via preliminare respingere la domanda e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità della obbligazione dedotta a carico di con riferimento ai Controparte_4 rapporti, oggetto di causa, chiusi anteriormente al 22 novembre 2015 per tutte le ragioni in atti illustrate;
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità della obbligazione dedotta a carico di con riferimento al rapporto di conto 978 per il periodo successivo Controparte_4 al 21.02.2021, stante la cessione della filiale da a con decorrenza 22/02/2021, CP_2 CP_3
in via preliminare dichiarare il difetto di competenza funzionale e per materia del Tribunale adito in merito alla domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990 prestate a favore della ditta , per essere funzionalmente Parte_1 competente la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Roma,
in via preliminare dichiarare la improcedibilità della domanda di condanna per tutto quanto in atti illustrato,
in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto e della azione ex adverso svolta, per tutti i pagamenti (o rimesse) richiesti in ripetizione, posti in essere anteriormente al decennio che precede la interruzione della prescrizione del 13.12.2018, e quindi anteriormente al 12.12.2008,
nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto meglio illustrato in atti, in ogni caso con esclusione di debenza di interessi attivi, stante la buona fede L'accipiens ex art. 2033 c.c., e, in subordine la di loro prescrizione ex art. 2948 comma IV c.c.
Con vittoria di spese e di onorari”
All'udienza del 10.01.2022, il Tribunale, su istanza di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in causa di Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.05.2022, si è costituita in giudizio Controparte_3
Anch'essa, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione e titolarità L'obbligazione restitutoria per l'assunto pagamento indebito rispetto ai rapporti chiusi prima del 22.11.2015, data in cui è stata formalizzata la cessione del ramo d'azienda da del Lazio in Controparte_8 risoluzione all'ente e del Sempre in via preliminare, ha Controparte_10 CP_10 pagina 3 di 19 eccepito: il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità L'obbligazione relativamente al rapporto di conto corrente n. 978, in quanto il relativo contenzioso è escluso dalla cessione di ramo d'azienda bancaria del 19.2.2021; l'improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la nullità L'atto di citazione;
l'inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione degli indebiti;
la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati anteriormente al 12.12.2008.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza delle domande avanzate. Controparte_3
ha dunque chiesto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda Controparte_3 ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibili, improponibili, o come meglio, e, in ogni caso infondate, tutte le domande svolte dagli attori e Parte_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle per tutti i motivi Pt_2 Controparte_3 distesamente esposti in comparsa.
Chiede, in ogni caso, che sia ordinata l'estromissione di in ragione del difetto di Controparte_3 legittimazione passiva con riguardo ai rapporti bancari estinti e/o con riguardo al rapporto n. 978 (ora n. 42119146) anche per il periodo successivo al 19/02/2021, in ragione L'esclusione dal Compendio Aziendale ceduto del c.d. “Contenzioso GO KS” prevista dall'art.
3.1.6 del contratto di cessione del 19/02/2021.
Vinte le spese le competenze di lite”.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, a cura del dott.
Persona_2
La prima relazione peritale è stata depositata in data 4.8.2023 e successivamente due volte integrata, sia in considerazione dei chiarimenti richiesti sulla base delle osservazioni formulate da parte attrice, sia in considerazione della comunicazione del 17/07/2024, proveniente da e indirizzata alla CP_3 [...]
alla quale il CTU aveva fatto riferimento a pagina 11 della relazione integrativa Controparte_6 del 11/11/2024, ed esibita da parte attrice in udienza (poi depositata in data 28.1.2025). Con tale lettera ha comunicato lo storno in favore della ditta correntista degli interessi applicati negli anni CP_3 compresi tra il 2015 e il 2018 e dunque dopo la presentazione della domanda di ammissione al Concordato Preventivo.
La relazione peritale definitiva è stata depositata in data 26.4.2025.
All'udienza del 29.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte attrice ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Perché piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, previa reiezione delle contestazioni della convenuta e della chiamata in causa, condannare: - Relativamente alla , per quanto di sua spettanza, dichiarare l'invalidità e CP_12 la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte attrice, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione nei conti CP_2
pagina 4 di 19 correnti n. 978, ed altri eventuali collegati, oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla convenuta nei conti correnti della;
Parte_3 dichiarare, qualora risultasse anche dalla C.T.U. che la AN convenuta ha applicato nei conti correnti della Effettivi Globali (T.E.G.) che hanno Parte_4 superato la soglia degli interessi usurari per cui la AN dovrà essere condannata all'espunzione in favore della titolare del conto, ex art. 1815 C.C., di tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla
[...] poi e adesso fusa con nei Controparte_8 CP_3 Controparte_1 conti correnti della stessa dal 1985 al 2021; determinare tutte quelle somme indebitamente percepite dalla in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo di tutti i conti correnti intrattenuti fra CP_2 le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base L'intera documentazione relativa a detti rapporti di conto corrente;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda condannare la e la , ora fuse in , alla Controparte_9 CP_3 Controparte_1 espunzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nei propri conti correnti nella somma che risulta dalla CTU;
- dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori per la violazione della legge 287 del 1990. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 93 cpc. e refusione dele spese di CTU e CTP;
- Relativamente alla per quanto occorre possa nei confronti della e /o in via Controparte_3 CP_3 solidale con la e, comunque, per quanto di sua spettanza, a sentir dichiarare: Controparte_1
- l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte attrice, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione nei CP_2 conti correnti n. 978, n. ed altri eventuali collegati, oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla convenuta nei conti correnti della
[...]
; dichiarare, qualora risultasse anche dalla C.T.U. che la AN convenuta ha Parte_3 applicato nei conti correnti della Effettivi Globali Parte_4
(T.E.G.) che hanno superato la soglia degli interessi usurari per cui la AN dovrà essere condannata all'espunzione in favore della titolare del conto, ex art. 1815 C.C., di tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla poi e adesso fusa con Controparte_8 CP_3
nei conti correnti della stessa dal 1985 al 2021; determinare tutte quelle somme Controparte_1 indebitamente percepite dalla in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo di tutti i conti CP_2 correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base L'intera documentazione relativa a detti rapporti di conto corrente;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda condannare la e la Controparte_9 CP_3 ora fuse in , alla espunzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse Controparte_1 nei propri conti correnti nella somma che risulta dalla CTU - con condanna della parte convenuta alla refusione della stessa a parte attrice dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori per la violazione della legge 287 del 1990; e, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva, per quanto attiene alle fideiussioni a prima chiamata, non essendo queste cedibili con la cessione del
pagina 5 di 19 credito; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art, 93 cpc e refusione dele spese di CTU e CTP”
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, ogni avversa richiesta respinta, in via preliminare respingere la domanda e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità della obbligazione dedotta a carico di
con riferimento ai rapporti, oggetto di causa, chiusi anteriormente al 22 novembre Controparte_4
2015 per tutte le ragioni in atti illustrate;
in via preliminare, in ordine alle pretese restitutorie relative al conto 978 (salvo quanto ulteriormente eccepito e dedotto) accertarsi e limitare la responsabilità di alle pretese restitutorie Controparte_4 basate su atti, fatti o omissioni verificatisi sino al 10/05/2017, stante la cessione della filiale da
[...]
a ed a norma di contratto di cessione del ramo di azienda a favore di (cfr. CP_2 CP_3 CP_3 contratto di cessione art.
2.6 e 3.1.6. produzione ); CP_3
in via preliminare dichiarare il difetto di competenza funzionale e per materia del Tribunale adito in merito alla domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990 prestate a favore della ditta , per essere funzionalmente Parte_1 competente la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Roma,
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e di interesse ad agire degli attori in relazione alla fideiussione prestata dalla società a favore della CP_5 Controparte_13 ed il difetto di legittimazione ad agire e/o di titolarità della azione del dott.
[...] [...]
per la domanda di ripetizione in ordine ai rapporti di conto intestati alla ditta Pt_2 [...]
; Parte_1
in via preliminare dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della domanda per il rapporto di conto corrente in essere (978) e nel quale è subentrata , per non essere lo stesso Controparte_14 stato chiuso e per tutto quanto in atti illustrato,
in via preliminare dichiarare e accertare la prescrizione del diritto e della azione ex adverso svolta, per tutti i pagamenti (o rimesse) richiesti in ripetizione, (o per le accertate annotazioni) poste in essere anteriormente al decennio che precede la interruzione della prescrizione del 13.12.2018, e quindi anteriormente al 12.12.2008,
nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto meglio illustrato in atti,
in ogni caso con esclusione di debenza di interessi attivi, stante la buona fede L'accipiens ex art. 2033 c.c., e, in subordine la di loro prescrizione ex art. 2948 comma IV c.c.
Con vittoria di spese e di onorari.”
ha così concluso: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda Controparte_3 ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibili, improponibili, o come meglio, e, in ogni
pagina 6 di 19 caso infondate, tutte le domande svolte dagli attori e Parte_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle per tutti i motivi Pt_2 Controparte_3 distesamente esposti in comparsa.
Chiede, in ogni caso, che sia ordinata l'estromissione di in ragione del difetto di Controparte_3 legittimazione passiva con riguardo ai rapporti bancari estinti e/o con riguardo al rapporto n. 978 (ora n. 42119146) anche per il periodo successivo al 19/02/2021, in ragione L'esclusione dal Compendio Aziendale ceduto del c.d. “Contenzioso GO KS” prevista dall'art.
3.1.6 del contratto di cessione del 19/02/2021.
Vinte le spese le competenze di lite”.
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Roma Sezione Specializzata in materia di Imprese sollevata da parte convenuta e parte terza chiamata in relazione alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus prestate da e Controparte_5 Parte_2
Gli attori hanno adito questo Tribunale per sentire accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus in questione, assumendo, in particolare, che dette fideiussioni includono clausole che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 ritenuto dalla AN d'Italia contenente disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. n. 287 del 1990, art. 2, co.2, lett. a).
Parte attrice ha pertanto allegato la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
L'art. 33 co. 2 l. n. 287/1990 prevede, per quanto qui rileva, che “Le azioni di nullità” relative “alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV” della medesima legge sono devolute alle Sezioni specializzate in materia di impresa. Nel titolo I della legge in questione è inserito l'art. 2, invocato dagli attori a sostegno della richiesta di declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus, il quale dispone che sono nulle ad ogni effetto le intese fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Ai sensi L'art. 3, d. lgs. n. 168 del 2003, inoltre, le sezioni specializzate sono competenti (per quanto qui rileva) in materia di: “c) controversie di cui alla l. 10 ottobre 1990, n. 287,art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust L'Unione Europea”.
Ancora, ai sensi L'art. 3 co. 3 del medesimo d. lgs. n. 168/2003 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
A sua volta, l'art. 4, co. 1-ter, d. lgs. n. 168 cit. reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale
“per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di pagina 7 di 19 seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata)”.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, co. 2, l.n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust L'Unione europea “attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità L'intesa vietata” (Cass. sez. VI, 10marzo 2021, n. 6523).
In relazione a tale domanda deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Arezzo essendo competente la Sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Roma.
Vanno adesso esaminate le altre eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.
ha eccepito l'improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice per il mancato Controparte_3 esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nei suoi confronti.
Al riguardo, giova osservare che l'art. 5, co. 2 del d.lgs. 28/2010 dispone che: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
Ritiene il Tribunale che obbligo di esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge non riguarda le domande che vengono rivolte al terzo chiamato in causa, non operando per tali domande la mediazione come condizione di procedibilità.
Le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, difatti, costituiscono una deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; dunque, non possono essere interpretate in senso estensivo.
Ebbene, il dato testuale prevede che l'eccezione di improcedibilità venga sollevata dal convenuto. Il termine “convenuto” si riferisce univocamente al destinatario L'atto di citazione originariamente promosso dall'attore, e non include i terzi chiamati in causa.
Tra l'altro, l'ipotesi di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile ed eccessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, incompatibile con il principio della ragionevole durata dello stesso.
Alla luce di quanto detto, l'eccezione in esame deve essere rigettata.
pagina 8 di 19 e hanno entrambe eccepito il difetto di legittimazione passiva o Controparte_4 CP_3 comunque di titolarità dal lato passivo del rapporto per quanto concerne le domande aventi ad oggetto i rapporti di conto corrente n. 91403, nonché i rapporti collegati n. 300138 e 382007 sull'assunto secondo cui, a seguito della sottoposizione di AN PO L'UR e del a Controparte_8 procedura di amministrazione straordinaria e poi a liquidazione coatta amministrativa, sarebbero stati trasferiti in favore di e del (e quindi a e Controparte_10 CP_10 CP_2 successivamente ad ) solo i rapporti contrattuali in essere alla data della cessione (22 Controparte_4 novembre 2015) e rispetto ai quali alla medesima data era già pendente un giudizio. Poiché tali rapporti per stessa deduzione di parte attrice erano cessati prima del novembre 2015, non vi sarebbe mai stata alcuna cessione in favore L'Ente Ponte e per l'effetto nemmeno e sono Controparte_4 CP_3 subentrate nei relativi rapporti.
L'eccezione è fondata, così come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (ex multis recentemente Corte Appello Firenze sent. 1639/24)
È pacifico che a seguito alla sottoposizione di del alla Controparte_8 Controparte_8 procedura di amministrazione straordinaria ex artt. 70, co. 1, lett. b) e 98 d.lgs. 385/1993, la AN D'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015 (approvato con d.l. 183/2015 del 22 novembre 2015 –il cui testo è integralmente confluito nella l. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto, ai sensi L'art. 32 del d.lgs. 180/2015, l'avvio della procedura di risoluzione della Controparte_8
Quest'ultima poi, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta
[...] amministrativa ai sensi L'art. 38, co. 3, del d.lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993
Con il medesimo d.l. 183/2015 è stata costituita, tra le altre, la Controparte_10 per lo svolgimento L'attività di 'Ente ponte' ai sensi L'art. 42 del d. lgs. 180/2015. La
[...] disposizione da ultimo citata ha disposto che in favore degli 'enti ponte' fossero “trasferite azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività o passività delle banche in risoluzione”.
Il successivo art. 43 co. 4, d. lgs. n. 180 cit. ha precisato che “fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la AN d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione”.
In applicazione di tale previsione, la AN d'Italia, nel provvedimento del 22 novembre 2015 ha definito l'ambito L'azienda bancaria ceduta alla stabilendo che la cessione CP_10 ricomprendeva tutti i diritti, le attività e le passività costituenti la azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi, per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, “(…) i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso”, purché “in essere alla data di efficacia della cessione (…)”.
Come già osservato nella giurisprudenza di merito citata il provvedimento della AN d'Italia richiama le “attività e le passività costituenti l'azienda bancaria” al momento della cessione, “i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi” in essere in quel momento. L'azienda, quale complesso pagina 9 di 19 funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio L'impresa comprende gli elementi che ne fanno parte in un dato momento storico e tali non sono, conseguentemente, le posizioni contrattuali esaurite al momento della cessione e per le quali non sono neppure pendenti giudizi attivi e passivi.
Risultano, dunque, inclusi nel perimetro della cessione solo i rapporti contrattuali in essere alla data della cessione e i giudizi attivi e passivi già pendenti alla data della cessione (anche aventi ad oggetto rapporti bancari chiusi).
Nel caso di specie, il conto n. 91403 e i rapporti collegati sono stati chiusi il 30.06.2012 (circostanza non contestata) e il giudizio è stato introdotto nel 2021.
Pertanto, non sussiste la legittimazione passiva di e in Controparte_4 Controparte_3 relazione alle domande aventi ad oggetto tali rapporti.
Va adesso esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per il Controparte_1 rapporto n. 978, relativamente al periodo successivo al 21.02.2021.
Nella prospettazione di essa può rispondere in ordine alle pretese restitutorie Controparte_1 sino al 21.02.2021 e non anche per il periodo successivo, posto che la filiale di Castiglion Fibocchi presso cui era in essere il rapporto n. 978 è stata ceduta da a Nella Controparte_2 Controparte_3 memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. Intesa ha parzialmente modificato le conclusioni sul punto sulla base delle difese svolte da escludendo la propria legittimazione passiva per il periodo CP_3 successivo al 10.5.2017.
Per contro, ha eccepito che, trattandosi di rapporto bancario sorto anteriormente al Controparte_3
10.05.2017, il contenzioso relativo al rapporto de quo rientra nel c.d. “contenzioso GO KS”, che, in ottemperanza alle previsioni del contratto di cessione di ramo d'azienda del 19.11.2021, è escluso dal compendio aziendale ceduto. Secondo la prospettazione di il contenzioso per cui è causa CP_3 origina dalla stipula del contratto di conto corrente del 1985 ed è pertanto espressamente escluso dall'oggetto della cessione;
inoltre, sulla base delle allegazioni contenute nella citazione, gli addebiti illegittimi sono avvenuti tra il 1985 e il 2019 e quindi in epoca precedente alla cessione. Pertanto, ad avviso di non sussiste la propria legittimazione passiva anche in ordine al rapporto n. Controparte_3
978.
In proposito, va osservato che, a mezzo del contratto di cessione di ramo d'azienda bancario ex art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, stipulato il 19.02.2021, ha ceduto a la Controparte_2 Controparte_3 filiale di Castiglion Fibocchi, presso cui era in essere ed è tuttora in essere il rapporto n. 978.
Il contratto di cessione, all'art.
2.6 prevede che: “Fermo restando quanto previsto negli Accordi tra le Parti e le esclusioni di cui al successivo Articolo 3, tutti i beni, i diritti, le passività e i rapporti (attivi e passivi), anche Contenziosi, di pertinenza del Ramo d' compresa qualsiasi ragione e Parte_5 pretesa (anche di danni), azione, difesa ed eccezione sostanziali e processuali (attive e passive), passività (di qualunque natura, anche per impegni di firma) ed effetti negativi, inerenti o comunque accessori ai diritti e/o rapporti trasferiti ( e ciò a prescindere dalla loro rilevabilità o meno dai libri
pagina 10 di 19 contabili), o anche a rapporti estinti a suo tempo intrattenuti con una o più Filiali Cedute se relativi a clienti che abbiano, alla Data di Efficacia, rapporti in essere con Filiali Cedute.
Pertanto, la Cessionaria subentrerà in qualunque “Contenzioso”- per tale intendendosi CP_3 qualunque contezioso attivo e passivo (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, qualunque azione, reclamo, esposto, domanda riconvenzionale, difesa, eccezione, procedimento o processo, anche arbitrale), di qualsiasi natura (civile, anche per responsabilità civile da reato, penale o amministrativa), pregresso, pendente, potenziale, minacciato o possibile, promosso o promuovibile da qualunque soggetto pubblico o privato, avanti qualsiasi Autorità (giurisdizionale o meno, inclusa la AN d'Italia, e di natura anche arbitrale, inclusi l'Arbitro ANrio e Finanziaro e l'Arbitro delle Controversie Finanziarie), organismo di mediazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, con esclusione del Contenzioso GO KS (come di seguito definito)- che sia relativo a, si origini da, o Contr sia comunque connesso ai rapporti inclusi nel Ramo d'Azienda ovvero a rapporti estinti a suo tempo intrattenuti con una o più Filiali Cedute (fermo quanto indicato alla successiva lettera (b), e cià a prescindere dalla loro rilevabilità o meno nei libri contabili, essendo inteso che la Cessionaria subentrerà altresì nelle relative poisizioni e situazioni giuridiche sostanziali.” CP_3
L'art.
3.1 dispone che: “Fermo restando quanto previsto dagli Accordi tra le Parti, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 2 o dalla normativa applicabile, rimangono espressamente in capo Contr alla Cedente oggetto della presente Cessione esclusivamente e tassativamente i seguenti beni, diritti, passività e rapporti (attivi e passivi), anche contenziosi, ancorché di pertinenza delle Filiali Cedute (i “Beni e Rapporti Esclusi”):
3.1.6. Il Contenzioso originato da fatti, atti od omissioni occorsi prima del 10 maggio 2017 ed avente ad oggetto rapporti intrattenuti con Controparte_15
(così come con , (così
[...] Controparte_15 Controparte_10 come , (così Controparte_16 Controparte_17 come con e/o loro rispettive controllate da clienti Controparte_18
o ex clienti delle Filiali Cedute ( il “Contenzioso GO KS”)- ancorché lo stesso sia, in tutto o in parte, promosso da clienti delle Filiali Cedute e relativo a rapporti sorti presso le Filiali Cedute, anche a seguito di collocamento di strumenti finanziari attraverso le stesse- e le passività presenti e future del Contenzioso GO KS.”
Ad avviso del Tribunale, a prescindere dall'interpretazione del contratto di cessione, con CP_3 la quale al momento della domanda – e anche all'attualità -, è intrattenuto il rapporto per cui è causa, è legittimata passiva rispetto all'azione di accertamento negativo esperita dall'attore e d'altra parta
[...]
non ha contestato di essere passivamente legittimata per il periodo precedente alla cessione, o CP_4 quantomeno per il periodo precedente al 10.5.2017.
In relazione alla domanda di accertamento negativo avente ad oggetto il rapporto di conto n. 978 sia la convenuta che la terza chiamata sono pertanto fornite di legittimazione passiva e risulta assorbito l'esame L'eccezione per quanto riguarda la domanda di condanna, posto che con riguardo a tale ultima domanda, occorre richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione L'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al pagina 11 di 19 saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. 13586/24).
Dunque, nel caso di specie, trattandosi di conto corrente ancora aperto, né né CP_3 [...]
possono essere condannate alla restituzione di alcun importo. CP_4
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità e di inammissibilità delle domande proposte da parte attrice per genericità sollevata da in quanto la lettura combinata Controparte_3 L'atto di citazione e delle relazioni tecniche di parte consente di individuare con precisione le domande avanzate, tanto è vero che la stessa ha potuto compiutamente apprestare le CP_3 proprie difese nel merito.
Venendo adesso al merito della controversia, parte attrice ha instaurato l'odierno giudizio al fine di far accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici trimestrali, spese non documentate e interessi usurari;
mancata indicazione L'isc/taeg nel rapporto di conto corrente n. 978, aperto nel 1985 e ancora in essere.
Così delimitato l'oggetto della controversia, devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal
“cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla AN in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito (accertamento negativo) incombe all'attore fornire la prova non solo L'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui
“Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti L'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato L'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla AN a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero L'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
pagina 12 di 19 Ne consegue che la parte attrice era, innanzitutto, gravata L'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali e gli estratti conto.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n.978-9 e i relativi estratti conto dal 1986 al 2019 (con sporadiche lacune).
Ciò detto, al fine di accertare l'eventuale addebito di interessi illegittimi sul rapporto di conto corrente, occorre prendere in considerazione le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. Persona_2
Le valutazioni del predetto CTU, laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
Quanto all'illegittima applicazione di interessi anatocistici nei rapporti di conto corrente, giova osservare che, a partire dal 1999, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore che, con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 T.U.B. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 T.U.B. prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio L'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi L'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
In definitiva, attraverso tale modifica, è stato riconosciuto l'anatocismo bancario, assicurandogli una fonte legale ed è stato delegato il CICR all'emanazione delle disposizioni integrative. In particolare, al CICR è stato assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere.
Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
pagina 13 di 19 Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1°luglio».
La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma L'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 – l'art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
La Corte di Cassazione ha recentemente statuito al riguardo “In ragione della pronuncia di incostituzionalità L'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima L'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 L'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto L'art. 2 della predetta delibera” (Cass. 9140/20).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, va ricordato che la stessa, per essere valida ed efficace, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità, ossia deve prevedere chiaramente sia il tasso della commissione, che i criteri e la periodicità del calcolo. Nel caso di c.m.s. del tutto priva di tali requisiti, la relativa clausola sarà affetta da nullità per indeterminatezza L'oggetto ex art. 1346 c.c. e conseguentemente gli addebiti andranno decurtati (cfr. ex multis, Cass. sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).
Riguardo alla censura attinente l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, per il tramite della c.d. clausola “uso su piazza”, occorre osservare che l'art. 1284 c.c. al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. pagina 14 di 19 L'art. 4 l. n. 154/1992 (il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'art. 117 TUB) ha poi stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del d. l.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicché, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Per quanto concerne i contratti stipulati prima della entrata in vigore della Legge n. 154/1992, la giurisprudenza è costante nell'estendere tale nullità anche ai predetti, in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale. In questo caso, il tasso sostitutivo applicabile è costituito dal tasso legale ex art.1284, terzo comma c.c.
Avendo parte convenuta e parte terza chiamata tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse annotate su conto corrente in epoca più risalente di un decennio rispetto alla data di notifica L'atto interruttivo della prescrizione, è stato chiesto al ctu di calcolare anche le competenze prescritte.
Al riguardo, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore L'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione o di accertamento negativo soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle pagina 15 di 19 singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.
Va altresì evidenziato che le verifiche in ordine alle competenze prescritte devono essere effettuate all'esito degli altri accertamenti demandati e quindi sui saldi rettificati e non sulla base dei saldi di cui agli estratti conto;
ciò conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 9141/20).
In ordine alla prova L'esistenza di un contratto di apertura di credito che rende configurabili rimesse meramente ripristinatorie – escluse della prescrizione - , va osservato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione L'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), L'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti L'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26897/24).
Quanto alle modalità con le quali il correntista può assolvere all'onere probatorio, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima L'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma L'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. 34997/23).
pagina 16 di 19 Sul punto il ctu ha chiarito che “Il fido presunto è stato rilevato dalla lettura degli estratti conto che riportano indicazioni specifiche del fido o riconducibili allo stesso come, ad esempio, dalle basi di calcolo della CMS”.
Ebbene, rispetto al contratto di conto corrente n. 978, il consulente tecnico, nel primo elaborato peritale del 4.08.2023, in attuazione dei principi sopra esposti e dei quesiti formulati, verificato che il contratto risulta sottoscritto nel 1985, ma che non risultano pattuite le condizioni applicate al rapporto, ha proceduto a stornare dagli estratti conto gli addebiti per interessi passivi, commissione massimo scoperto, altre commissioni e spese a qualsiasi titolo addebitate, con eccezione delle imposte e tasse, e gli accrediti per interessi attivi, rideterminando pertanto il saldo rettificato al netto di tali addebiti/accrediti.
Inoltre, in ossequio al punto 2, lett. a) del quesito, ha conteggiato gli interessi passivi e attivi sui saldi rettificati applicando il tasso legale, via via vigente e senza nessuna forma di capitalizzazione.
Successivamente, ha calcolato le competenze prescritte fornendo una duplice opzione, la prima con la quale ha individuato le rimesse solutorie sulla base dei saldi risultanti dagli estratti conto;
la seconda con la quale ha individuato le rimesse solutorie all'esito dei conteggi volti a eliminare le competenze illegittimamente addebitate e quindi sui saldi rettificati.
Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di recepire le conclusioni cui è pervenuto il ctu con la seconda opzione.
Le ulteriori conclusioni cui è pervenuto il CTU in risposta alle osservazioni del ctp di parte convenuta non possono essere condivise in quanto tengono conto della capitalizzazione degli interessi in epoca successiva al 30.6.2000 in ragione della effettiva pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi praticata dalla AN. Invero, come già sopra ampiamente argomentato, per il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, per i contratti stipulati prima L'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto L'art. 2 della predetta delibera, pattuizione che nel caso di specie non è documentata e prima ancora non è allegata.
All'esito degli accertamenti svolti il CTU ha verificato che il saldo del conto corrente n. 978 alla data del 28/06/2019 è pari a 4.111,76 a credito del correntista a fronte di un saldo risultante dagli estratti conto a debito del correntista di € 77.309,25.
Va precisato che tale accertamento, recepito dal Tribunale, non tiene conto di documentazione sopravvenuta prodotta in corso di causa.
In specie, risulta che in data 17.7.2024 ha proceduto allo storno degli “interessi erroneamente CP_3 contabilizzati” nel periodo 2015-2016-2017-2018 quindi nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della ditta correntista procedendo al rimborso di €uro 26.972,65, come dalla citata contabile del 03/09/2024 (documentazione prodotta in data 28.1.2025 e in pagina 17 di 19 allegato 2 alle Osservazioni del dott. – ctp di parte attrice – alla relazione peritale Per_1 integrativa depositata in data 11.11.2024)
Ritiene il Tribunale che di tale documentazione non debba tenersi conto in quanto relativa ad un periodo successivo rispetto alla data di accertamento del saldo del conto oggetto del presente processo (28.6.2019); sarebbe dunque illogico acquisire solo tale documentazione contabile e non tutti gli estratti conto dal 2019 al 2024.
Va peraltro evidenziato come dalla relazione integrativa depositata dal ctu è emerso che abbia CP_3 proceduto al rimborso di € 26.972, 65 per interessi non dovuti nel periodo 2015 – 2018 ma che gli interessi effettivamente addebitati in tale periodo come risultanti dagli estratti conto ammontino a soli € 12.190,91 con la conseguenza che per la differenza il ctu è dovuto ricorrere ad ipotesi e non ad elementi contabili univoci ( “..Pertanto tale rimessa a favore del correntista è difficilmente inquadrabile come effettivo “rimborso”, quale restituzione di una somma precedentemente acquisita dalla banca, in quanto quest'ultima non risulta che abbia acquisito alcunché di tali interessi. Più ragionevolmente tale rimessa può essere considerata come pagamento delle posizioni di debito/credito tra banca e correntista, accertate anche con questa perizia. Lo scrivente pertanto propone di considerare tale importo quale voce di credito a favore della nella determinazione e CP_2 regolazione dei rapporti dare/avere tra istituto di credito e correntista…”)
I risultati L'elaborato peritale depositato in data 26.4.2025 non appaiono pertanto recepibili.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
In ragione L'esito complessivo del giudizio, stante la parziale fondatezza della domanda di accertamento negativo in relazione a un rapporto di conto corrente e l'infondatezza delle ulteriori domande, le spese sono poste a carico di e per metà e compensate per la Controparte_4 CP_3 restante metà. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e L'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 – 260.000,00 parametri medi tutte le fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore L'avv. PE MA dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, già liquidate con separati decreti, sono poste a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma in ordine alla domanda relativa alla nullità delle fideiussioni;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e relativamente Controparte_4 Controparte_3 alle domande aventi ad oggetto i rapporti n. 91403, n. 300138 e 382007;
pagina 18 di 19 - accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n. 978, alla data del 28/06/2019 è pari a 4.111,76 a credito del correntista;
-compensa per metà le spese di lite tra parte attrice e e condanna Controparte_4 Controparte_4 alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà che si liquida in € 7.050,00 da distrarsi
[...] in favore L'avv. PE MA dichiaratosi antistatario;
- compensa per metà le spese di lite tra parte attrice e e condanna Controparte_3 Controparte_3 alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà che si liquida in € 7.050,00 da distrarsi in favore L'Avv. PE MA dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna.
Arezzo, 19/11/2025
Il Giudice
RI SI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1735/2021 promossa da:
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
PE MA, MA IN MA e FR LA
PARTE ATTRICE contro
(quale incorporante per fusione , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Brilli
PARTE CONVENUTA nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Matteo Tassi
PARTE TERZA AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_4 rappresentando che la prima, quale titolare di ditta individuale, ha stipulato con AN PO L'UR e del Lazio Soc. Coop. S.r.l. il contratto di conto corrente n. 978, aperto nel 1985 e ancora in essere, il contratto di conto corrente n. 91403, aperto il 30.09.2009 e chiuso il 30.06.2012; nonché i rapporti collegati n. 300138 e 382007; rapporti in relazione ai quali sono stati corrisposti negli anni importi non dovuti in favore della e da questa illecitamente pretesi. In specie, da una perizia CP_2 econometrica svolta ed avente ad oggetto i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, è emerso che la AN ha applicato illegittimamente interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, pagina 1 di 19 interessi anatocistici trimestrali, interessi usurari e spese non pattuite;
inoltre non è stato indicato nei contratti l'isc/taeg.
Parte attrice ha allegato altresì la nullità per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni omnibus rilasciate da e a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_5 Parte_2 [...] nei confronti di AN PO L'UR e . Controparte_6 CP_7
Su tali basi, parte attrice ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, Dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte attrice, particolarmente in relazione alle clausole CP_2 di pattuizione nei conti correnti n. 978, n. ed altri eventuali collegati, oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla convenuta nei conti correnti della
[...]
; dichiarare, qualora risultasse anche dalla C.T.U. che la AN convenuta ha Parte_3 applicato nei conti correnti della Effettivi Globali Parte_4
(T.E.G.) che hanno superato la soglia degli interessi usurari per cui la AN dovrà essere condannata all'espunzione in favore della titolare del conto, ex art. 1815 C.C., di tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla poi e adesso fusa con Controparte_8 CP_3
nei conti correnti della stessa dal 1985 al 2021; determinare tutte quelle somme Controparte_1 indebitamente percepite dalla in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo di tutti i conti CP_2 correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base L'intera documentazione relativa a detti rapporti di conto corrente;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda condannare la e la Controparte_9 CP_3 ora fuse in , alla espunzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse Controparte_1 nei propri conti correnti nella somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, e, in ogni caso, che qui si indicano in almeno in € 230.225,91, come risulta dalla perizia di parte del Dott. o Persona_1 quel più o quel meno che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali creditori dalla data della perizia;
con condanna della parte convenuta alla refusione della stessa a parte attrice dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori per la violazione della legge 287 del 1990. Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
ove si tenga conto L'avere parte attrice tentata la conciliazione alla quale la nemmeno si è presentata.” CP_2
Si è costituita in giudizio la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito: il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva e di titolarità della dedotta obbligazione restitutoria per l'asserito pagamento indebito, in ordine ai rapporti chiusi prima del 22.11.2015 (conto 91403 e conti tecnici 300128 e 382007), data in cui si è formalizzata la cessione del ramo di azienda da Controparte_8
in risoluzione all'ente , poi
[...] Controparte_10 Controparte_11
e quindi incorporata da a sua volta fusa per incorporazione in;
il
[...] CP_2 Controparte_4 difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità della obbligazione, limitatamente al periodo temporale successivo al 21.02.2021, di , che non ha incorporato per fusione ma ha Controparte_4 CP_3 ceduto a quest'ultima la filiale presso cui è attivo il conto corrente;
il difetto di competenza per materia del giudice adito in ordine alla azione di nullità delle fideiussioni prestate a favore della ditta Parte_1
trattandosi di competenza funzionale per materia della sezione specializzata in materia di
[...] pagina 2 di 19 imprese del Tribunale di Roma;
l'improponibilità di qualsivoglia domanda di condanna, non essendo azionabile il saldo, ancorché ricalcolato, del rapporto bancario, sino a quando non sia disposta la sua chiusura;
la prescrizione del diritto e della azione restitutoria in ordine ai pagamenti (e/o alle rimesse solutorie) poste in essere anteriormente al 09/12/2008 (ovvero al decennio che precede la interruzione della prescrizione del 10.12.2018).
Nel merito, la convenuta ha poi contestato le risultanze L'elaborato peritale allegato da parte attrice e ha dedotto l'infondatezza delle avverse deduzioni.
Sulla scorta di tali eccezioni, ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa richiesta respinta, in via preliminare respingere la domanda e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità della obbligazione dedotta a carico di con riferimento ai Controparte_4 rapporti, oggetto di causa, chiusi anteriormente al 22 novembre 2015 per tutte le ragioni in atti illustrate;
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità della obbligazione dedotta a carico di con riferimento al rapporto di conto 978 per il periodo successivo Controparte_4 al 21.02.2021, stante la cessione della filiale da a con decorrenza 22/02/2021, CP_2 CP_3
in via preliminare dichiarare il difetto di competenza funzionale e per materia del Tribunale adito in merito alla domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990 prestate a favore della ditta , per essere funzionalmente Parte_1 competente la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Roma,
in via preliminare dichiarare la improcedibilità della domanda di condanna per tutto quanto in atti illustrato,
in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto e della azione ex adverso svolta, per tutti i pagamenti (o rimesse) richiesti in ripetizione, posti in essere anteriormente al decennio che precede la interruzione della prescrizione del 13.12.2018, e quindi anteriormente al 12.12.2008,
nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto meglio illustrato in atti, in ogni caso con esclusione di debenza di interessi attivi, stante la buona fede L'accipiens ex art. 2033 c.c., e, in subordine la di loro prescrizione ex art. 2948 comma IV c.c.
Con vittoria di spese e di onorari”
All'udienza del 10.01.2022, il Tribunale, su istanza di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in causa di Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.05.2022, si è costituita in giudizio Controparte_3
Anch'essa, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione e titolarità L'obbligazione restitutoria per l'assunto pagamento indebito rispetto ai rapporti chiusi prima del 22.11.2015, data in cui è stata formalizzata la cessione del ramo d'azienda da del Lazio in Controparte_8 risoluzione all'ente e del Sempre in via preliminare, ha Controparte_10 CP_10 pagina 3 di 19 eccepito: il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità L'obbligazione relativamente al rapporto di conto corrente n. 978, in quanto il relativo contenzioso è escluso dalla cessione di ramo d'azienda bancaria del 19.2.2021; l'improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la nullità L'atto di citazione;
l'inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione degli indebiti;
la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati anteriormente al 12.12.2008.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza delle domande avanzate. Controparte_3
ha dunque chiesto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda Controparte_3 ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibili, improponibili, o come meglio, e, in ogni caso infondate, tutte le domande svolte dagli attori e Parte_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle per tutti i motivi Pt_2 Controparte_3 distesamente esposti in comparsa.
Chiede, in ogni caso, che sia ordinata l'estromissione di in ragione del difetto di Controparte_3 legittimazione passiva con riguardo ai rapporti bancari estinti e/o con riguardo al rapporto n. 978 (ora n. 42119146) anche per il periodo successivo al 19/02/2021, in ragione L'esclusione dal Compendio Aziendale ceduto del c.d. “Contenzioso GO KS” prevista dall'art.
3.1.6 del contratto di cessione del 19/02/2021.
Vinte le spese le competenze di lite”.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, a cura del dott.
Persona_2
La prima relazione peritale è stata depositata in data 4.8.2023 e successivamente due volte integrata, sia in considerazione dei chiarimenti richiesti sulla base delle osservazioni formulate da parte attrice, sia in considerazione della comunicazione del 17/07/2024, proveniente da e indirizzata alla CP_3 [...]
alla quale il CTU aveva fatto riferimento a pagina 11 della relazione integrativa Controparte_6 del 11/11/2024, ed esibita da parte attrice in udienza (poi depositata in data 28.1.2025). Con tale lettera ha comunicato lo storno in favore della ditta correntista degli interessi applicati negli anni CP_3 compresi tra il 2015 e il 2018 e dunque dopo la presentazione della domanda di ammissione al Concordato Preventivo.
La relazione peritale definitiva è stata depositata in data 26.4.2025.
All'udienza del 29.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte attrice ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Perché piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, previa reiezione delle contestazioni della convenuta e della chiamata in causa, condannare: - Relativamente alla , per quanto di sua spettanza, dichiarare l'invalidità e CP_12 la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte attrice, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione nei conti CP_2
pagina 4 di 19 correnti n. 978, ed altri eventuali collegati, oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla convenuta nei conti correnti della;
Parte_3 dichiarare, qualora risultasse anche dalla C.T.U. che la AN convenuta ha applicato nei conti correnti della Effettivi Globali (T.E.G.) che hanno Parte_4 superato la soglia degli interessi usurari per cui la AN dovrà essere condannata all'espunzione in favore della titolare del conto, ex art. 1815 C.C., di tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla
[...] poi e adesso fusa con nei Controparte_8 CP_3 Controparte_1 conti correnti della stessa dal 1985 al 2021; determinare tutte quelle somme indebitamente percepite dalla in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo di tutti i conti correnti intrattenuti fra CP_2 le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base L'intera documentazione relativa a detti rapporti di conto corrente;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda condannare la e la , ora fuse in , alla Controparte_9 CP_3 Controparte_1 espunzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nei propri conti correnti nella somma che risulta dalla CTU;
- dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori per la violazione della legge 287 del 1990. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 93 cpc. e refusione dele spese di CTU e CTP;
- Relativamente alla per quanto occorre possa nei confronti della e /o in via Controparte_3 CP_3 solidale con la e, comunque, per quanto di sua spettanza, a sentir dichiarare: Controparte_1
- l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la e la parte attrice, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione nei CP_2 conti correnti n. 978, n. ed altri eventuali collegati, oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali uso su piazza, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e addebitate dalla convenuta nei conti correnti della
[...]
; dichiarare, qualora risultasse anche dalla C.T.U. che la AN convenuta ha Parte_3 applicato nei conti correnti della Effettivi Globali Parte_4
(T.E.G.) che hanno superato la soglia degli interessi usurari per cui la AN dovrà essere condannata all'espunzione in favore della titolare del conto, ex art. 1815 C.C., di tutti gli interessi non dovuti addebitati dalla poi e adesso fusa con Controparte_8 CP_3
nei conti correnti della stessa dal 1985 al 2021; determinare tutte quelle somme Controparte_1 indebitamente percepite dalla in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo di tutti i conti CP_2 correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico – bancaria sulla base L'intera documentazione relativa a detti rapporti di conto corrente;
e per l'effetto, in accoglimento della domanda condannare la e la Controparte_9 CP_3 ora fuse in , alla espunzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse Controparte_1 nei propri conti correnti nella somma che risulta dalla CTU - con condanna della parte convenuta alla refusione della stessa a parte attrice dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori per la violazione della legge 287 del 1990; e, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva, per quanto attiene alle fideiussioni a prima chiamata, non essendo queste cedibili con la cessione del
pagina 5 di 19 credito; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art, 93 cpc e refusione dele spese di CTU e CTP”
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, ogni avversa richiesta respinta, in via preliminare respingere la domanda e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità della obbligazione dedotta a carico di
con riferimento ai rapporti, oggetto di causa, chiusi anteriormente al 22 novembre Controparte_4
2015 per tutte le ragioni in atti illustrate;
in via preliminare, in ordine alle pretese restitutorie relative al conto 978 (salvo quanto ulteriormente eccepito e dedotto) accertarsi e limitare la responsabilità di alle pretese restitutorie Controparte_4 basate su atti, fatti o omissioni verificatisi sino al 10/05/2017, stante la cessione della filiale da
[...]
a ed a norma di contratto di cessione del ramo di azienda a favore di (cfr. CP_2 CP_3 CP_3 contratto di cessione art.
2.6 e 3.1.6. produzione ); CP_3
in via preliminare dichiarare il difetto di competenza funzionale e per materia del Tribunale adito in merito alla domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990 prestate a favore della ditta , per essere funzionalmente Parte_1 competente la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Roma,
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e di interesse ad agire degli attori in relazione alla fideiussione prestata dalla società a favore della CP_5 Controparte_13 ed il difetto di legittimazione ad agire e/o di titolarità della azione del dott.
[...] [...]
per la domanda di ripetizione in ordine ai rapporti di conto intestati alla ditta Pt_2 [...]
; Parte_1
in via preliminare dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della domanda per il rapporto di conto corrente in essere (978) e nel quale è subentrata , per non essere lo stesso Controparte_14 stato chiuso e per tutto quanto in atti illustrato,
in via preliminare dichiarare e accertare la prescrizione del diritto e della azione ex adverso svolta, per tutti i pagamenti (o rimesse) richiesti in ripetizione, (o per le accertate annotazioni) poste in essere anteriormente al decennio che precede la interruzione della prescrizione del 13.12.2018, e quindi anteriormente al 12.12.2008,
nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto meglio illustrato in atti,
in ogni caso con esclusione di debenza di interessi attivi, stante la buona fede L'accipiens ex art. 2033 c.c., e, in subordine la di loro prescrizione ex art. 2948 comma IV c.c.
Con vittoria di spese e di onorari.”
ha così concluso: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda Controparte_3 ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibili, improponibili, o come meglio, e, in ogni
pagina 6 di 19 caso infondate, tutte le domande svolte dagli attori e Parte_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle per tutti i motivi Pt_2 Controparte_3 distesamente esposti in comparsa.
Chiede, in ogni caso, che sia ordinata l'estromissione di in ragione del difetto di Controparte_3 legittimazione passiva con riguardo ai rapporti bancari estinti e/o con riguardo al rapporto n. 978 (ora n. 42119146) anche per il periodo successivo al 19/02/2021, in ragione L'esclusione dal Compendio Aziendale ceduto del c.d. “Contenzioso GO KS” prevista dall'art.
3.1.6 del contratto di cessione del 19/02/2021.
Vinte le spese le competenze di lite”.
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Roma Sezione Specializzata in materia di Imprese sollevata da parte convenuta e parte terza chiamata in relazione alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus prestate da e Controparte_5 Parte_2
Gli attori hanno adito questo Tribunale per sentire accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus in questione, assumendo, in particolare, che dette fideiussioni includono clausole che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 ritenuto dalla AN d'Italia contenente disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. n. 287 del 1990, art. 2, co.2, lett. a).
Parte attrice ha pertanto allegato la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
L'art. 33 co. 2 l. n. 287/1990 prevede, per quanto qui rileva, che “Le azioni di nullità” relative “alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV” della medesima legge sono devolute alle Sezioni specializzate in materia di impresa. Nel titolo I della legge in questione è inserito l'art. 2, invocato dagli attori a sostegno della richiesta di declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus, il quale dispone che sono nulle ad ogni effetto le intese fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Ai sensi L'art. 3, d. lgs. n. 168 del 2003, inoltre, le sezioni specializzate sono competenti (per quanto qui rileva) in materia di: “c) controversie di cui alla l. 10 ottobre 1990, n. 287,art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust L'Unione Europea”.
Ancora, ai sensi L'art. 3 co. 3 del medesimo d. lgs. n. 168/2003 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
A sua volta, l'art. 4, co. 1-ter, d. lgs. n. 168 cit. reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale
“per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di pagina 7 di 19 seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata)”.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, co. 2, l.n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust L'Unione europea “attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità L'intesa vietata” (Cass. sez. VI, 10marzo 2021, n. 6523).
In relazione a tale domanda deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Arezzo essendo competente la Sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Roma.
Vanno adesso esaminate le altre eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.
ha eccepito l'improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice per il mancato Controparte_3 esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nei suoi confronti.
Al riguardo, giova osservare che l'art. 5, co. 2 del d.lgs. 28/2010 dispone che: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
Ritiene il Tribunale che obbligo di esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge non riguarda le domande che vengono rivolte al terzo chiamato in causa, non operando per tali domande la mediazione come condizione di procedibilità.
Le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, difatti, costituiscono una deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; dunque, non possono essere interpretate in senso estensivo.
Ebbene, il dato testuale prevede che l'eccezione di improcedibilità venga sollevata dal convenuto. Il termine “convenuto” si riferisce univocamente al destinatario L'atto di citazione originariamente promosso dall'attore, e non include i terzi chiamati in causa.
Tra l'altro, l'ipotesi di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile ed eccessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, incompatibile con il principio della ragionevole durata dello stesso.
Alla luce di quanto detto, l'eccezione in esame deve essere rigettata.
pagina 8 di 19 e hanno entrambe eccepito il difetto di legittimazione passiva o Controparte_4 CP_3 comunque di titolarità dal lato passivo del rapporto per quanto concerne le domande aventi ad oggetto i rapporti di conto corrente n. 91403, nonché i rapporti collegati n. 300138 e 382007 sull'assunto secondo cui, a seguito della sottoposizione di AN PO L'UR e del a Controparte_8 procedura di amministrazione straordinaria e poi a liquidazione coatta amministrativa, sarebbero stati trasferiti in favore di e del (e quindi a e Controparte_10 CP_10 CP_2 successivamente ad ) solo i rapporti contrattuali in essere alla data della cessione (22 Controparte_4 novembre 2015) e rispetto ai quali alla medesima data era già pendente un giudizio. Poiché tali rapporti per stessa deduzione di parte attrice erano cessati prima del novembre 2015, non vi sarebbe mai stata alcuna cessione in favore L'Ente Ponte e per l'effetto nemmeno e sono Controparte_4 CP_3 subentrate nei relativi rapporti.
L'eccezione è fondata, così come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (ex multis recentemente Corte Appello Firenze sent. 1639/24)
È pacifico che a seguito alla sottoposizione di del alla Controparte_8 Controparte_8 procedura di amministrazione straordinaria ex artt. 70, co. 1, lett. b) e 98 d.lgs. 385/1993, la AN D'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015 (approvato con d.l. 183/2015 del 22 novembre 2015 –il cui testo è integralmente confluito nella l. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto, ai sensi L'art. 32 del d.lgs. 180/2015, l'avvio della procedura di risoluzione della Controparte_8
Quest'ultima poi, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta
[...] amministrativa ai sensi L'art. 38, co. 3, del d.lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993
Con il medesimo d.l. 183/2015 è stata costituita, tra le altre, la Controparte_10 per lo svolgimento L'attività di 'Ente ponte' ai sensi L'art. 42 del d. lgs. 180/2015. La
[...] disposizione da ultimo citata ha disposto che in favore degli 'enti ponte' fossero “trasferite azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività o passività delle banche in risoluzione”.
Il successivo art. 43 co. 4, d. lgs. n. 180 cit. ha precisato che “fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la AN d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione”.
In applicazione di tale previsione, la AN d'Italia, nel provvedimento del 22 novembre 2015 ha definito l'ambito L'azienda bancaria ceduta alla stabilendo che la cessione CP_10 ricomprendeva tutti i diritti, le attività e le passività costituenti la azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi, per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, “(…) i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso”, purché “in essere alla data di efficacia della cessione (…)”.
Come già osservato nella giurisprudenza di merito citata il provvedimento della AN d'Italia richiama le “attività e le passività costituenti l'azienda bancaria” al momento della cessione, “i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi” in essere in quel momento. L'azienda, quale complesso pagina 9 di 19 funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio L'impresa comprende gli elementi che ne fanno parte in un dato momento storico e tali non sono, conseguentemente, le posizioni contrattuali esaurite al momento della cessione e per le quali non sono neppure pendenti giudizi attivi e passivi.
Risultano, dunque, inclusi nel perimetro della cessione solo i rapporti contrattuali in essere alla data della cessione e i giudizi attivi e passivi già pendenti alla data della cessione (anche aventi ad oggetto rapporti bancari chiusi).
Nel caso di specie, il conto n. 91403 e i rapporti collegati sono stati chiusi il 30.06.2012 (circostanza non contestata) e il giudizio è stato introdotto nel 2021.
Pertanto, non sussiste la legittimazione passiva di e in Controparte_4 Controparte_3 relazione alle domande aventi ad oggetto tali rapporti.
Va adesso esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per il Controparte_1 rapporto n. 978, relativamente al periodo successivo al 21.02.2021.
Nella prospettazione di essa può rispondere in ordine alle pretese restitutorie Controparte_1 sino al 21.02.2021 e non anche per il periodo successivo, posto che la filiale di Castiglion Fibocchi presso cui era in essere il rapporto n. 978 è stata ceduta da a Nella Controparte_2 Controparte_3 memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. Intesa ha parzialmente modificato le conclusioni sul punto sulla base delle difese svolte da escludendo la propria legittimazione passiva per il periodo CP_3 successivo al 10.5.2017.
Per contro, ha eccepito che, trattandosi di rapporto bancario sorto anteriormente al Controparte_3
10.05.2017, il contenzioso relativo al rapporto de quo rientra nel c.d. “contenzioso GO KS”, che, in ottemperanza alle previsioni del contratto di cessione di ramo d'azienda del 19.11.2021, è escluso dal compendio aziendale ceduto. Secondo la prospettazione di il contenzioso per cui è causa CP_3 origina dalla stipula del contratto di conto corrente del 1985 ed è pertanto espressamente escluso dall'oggetto della cessione;
inoltre, sulla base delle allegazioni contenute nella citazione, gli addebiti illegittimi sono avvenuti tra il 1985 e il 2019 e quindi in epoca precedente alla cessione. Pertanto, ad avviso di non sussiste la propria legittimazione passiva anche in ordine al rapporto n. Controparte_3
978.
In proposito, va osservato che, a mezzo del contratto di cessione di ramo d'azienda bancario ex art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, stipulato il 19.02.2021, ha ceduto a la Controparte_2 Controparte_3 filiale di Castiglion Fibocchi, presso cui era in essere ed è tuttora in essere il rapporto n. 978.
Il contratto di cessione, all'art.
2.6 prevede che: “Fermo restando quanto previsto negli Accordi tra le Parti e le esclusioni di cui al successivo Articolo 3, tutti i beni, i diritti, le passività e i rapporti (attivi e passivi), anche Contenziosi, di pertinenza del Ramo d' compresa qualsiasi ragione e Parte_5 pretesa (anche di danni), azione, difesa ed eccezione sostanziali e processuali (attive e passive), passività (di qualunque natura, anche per impegni di firma) ed effetti negativi, inerenti o comunque accessori ai diritti e/o rapporti trasferiti ( e ciò a prescindere dalla loro rilevabilità o meno dai libri
pagina 10 di 19 contabili), o anche a rapporti estinti a suo tempo intrattenuti con una o più Filiali Cedute se relativi a clienti che abbiano, alla Data di Efficacia, rapporti in essere con Filiali Cedute.
Pertanto, la Cessionaria subentrerà in qualunque “Contenzioso”- per tale intendendosi CP_3 qualunque contezioso attivo e passivo (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, qualunque azione, reclamo, esposto, domanda riconvenzionale, difesa, eccezione, procedimento o processo, anche arbitrale), di qualsiasi natura (civile, anche per responsabilità civile da reato, penale o amministrativa), pregresso, pendente, potenziale, minacciato o possibile, promosso o promuovibile da qualunque soggetto pubblico o privato, avanti qualsiasi Autorità (giurisdizionale o meno, inclusa la AN d'Italia, e di natura anche arbitrale, inclusi l'Arbitro ANrio e Finanziaro e l'Arbitro delle Controversie Finanziarie), organismo di mediazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, con esclusione del Contenzioso GO KS (come di seguito definito)- che sia relativo a, si origini da, o Contr sia comunque connesso ai rapporti inclusi nel Ramo d'Azienda ovvero a rapporti estinti a suo tempo intrattenuti con una o più Filiali Cedute (fermo quanto indicato alla successiva lettera (b), e cià a prescindere dalla loro rilevabilità o meno nei libri contabili, essendo inteso che la Cessionaria subentrerà altresì nelle relative poisizioni e situazioni giuridiche sostanziali.” CP_3
L'art.
3.1 dispone che: “Fermo restando quanto previsto dagli Accordi tra le Parti, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 2 o dalla normativa applicabile, rimangono espressamente in capo Contr alla Cedente oggetto della presente Cessione esclusivamente e tassativamente i seguenti beni, diritti, passività e rapporti (attivi e passivi), anche contenziosi, ancorché di pertinenza delle Filiali Cedute (i “Beni e Rapporti Esclusi”):
3.1.6. Il Contenzioso originato da fatti, atti od omissioni occorsi prima del 10 maggio 2017 ed avente ad oggetto rapporti intrattenuti con Controparte_15
(così come con , (così
[...] Controparte_15 Controparte_10 come , (così Controparte_16 Controparte_17 come con e/o loro rispettive controllate da clienti Controparte_18
o ex clienti delle Filiali Cedute ( il “Contenzioso GO KS”)- ancorché lo stesso sia, in tutto o in parte, promosso da clienti delle Filiali Cedute e relativo a rapporti sorti presso le Filiali Cedute, anche a seguito di collocamento di strumenti finanziari attraverso le stesse- e le passività presenti e future del Contenzioso GO KS.”
Ad avviso del Tribunale, a prescindere dall'interpretazione del contratto di cessione, con CP_3 la quale al momento della domanda – e anche all'attualità -, è intrattenuto il rapporto per cui è causa, è legittimata passiva rispetto all'azione di accertamento negativo esperita dall'attore e d'altra parta
[...]
non ha contestato di essere passivamente legittimata per il periodo precedente alla cessione, o CP_4 quantomeno per il periodo precedente al 10.5.2017.
In relazione alla domanda di accertamento negativo avente ad oggetto il rapporto di conto n. 978 sia la convenuta che la terza chiamata sono pertanto fornite di legittimazione passiva e risulta assorbito l'esame L'eccezione per quanto riguarda la domanda di condanna, posto che con riguardo a tale ultima domanda, occorre richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione L'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al pagina 11 di 19 saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. 13586/24).
Dunque, nel caso di specie, trattandosi di conto corrente ancora aperto, né né CP_3 [...]
possono essere condannate alla restituzione di alcun importo. CP_4
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità e di inammissibilità delle domande proposte da parte attrice per genericità sollevata da in quanto la lettura combinata Controparte_3 L'atto di citazione e delle relazioni tecniche di parte consente di individuare con precisione le domande avanzate, tanto è vero che la stessa ha potuto compiutamente apprestare le CP_3 proprie difese nel merito.
Venendo adesso al merito della controversia, parte attrice ha instaurato l'odierno giudizio al fine di far accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici trimestrali, spese non documentate e interessi usurari;
mancata indicazione L'isc/taeg nel rapporto di conto corrente n. 978, aperto nel 1985 e ancora in essere.
Così delimitato l'oggetto della controversia, devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal
“cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla AN in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito (accertamento negativo) incombe all'attore fornire la prova non solo L'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui
“Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti L'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato L'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla AN a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero L'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
pagina 12 di 19 Ne consegue che la parte attrice era, innanzitutto, gravata L'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali e gli estratti conto.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n.978-9 e i relativi estratti conto dal 1986 al 2019 (con sporadiche lacune).
Ciò detto, al fine di accertare l'eventuale addebito di interessi illegittimi sul rapporto di conto corrente, occorre prendere in considerazione le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. Persona_2
Le valutazioni del predetto CTU, laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
Quanto all'illegittima applicazione di interessi anatocistici nei rapporti di conto corrente, giova osservare che, a partire dal 1999, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore che, con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 T.U.B. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 T.U.B. prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio L'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi L'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
In definitiva, attraverso tale modifica, è stato riconosciuto l'anatocismo bancario, assicurandogli una fonte legale ed è stato delegato il CICR all'emanazione delle disposizioni integrative. In particolare, al CICR è stato assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere.
Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
pagina 13 di 19 Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1°luglio».
La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma L'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 – l'art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
La Corte di Cassazione ha recentemente statuito al riguardo “In ragione della pronuncia di incostituzionalità L'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima L'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 L'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto L'art. 2 della predetta delibera” (Cass. 9140/20).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, va ricordato che la stessa, per essere valida ed efficace, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità, ossia deve prevedere chiaramente sia il tasso della commissione, che i criteri e la periodicità del calcolo. Nel caso di c.m.s. del tutto priva di tali requisiti, la relativa clausola sarà affetta da nullità per indeterminatezza L'oggetto ex art. 1346 c.c. e conseguentemente gli addebiti andranno decurtati (cfr. ex multis, Cass. sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).
Riguardo alla censura attinente l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, per il tramite della c.d. clausola “uso su piazza”, occorre osservare che l'art. 1284 c.c. al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. pagina 14 di 19 L'art. 4 l. n. 154/1992 (il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'art. 117 TUB) ha poi stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del d. l.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicché, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Per quanto concerne i contratti stipulati prima della entrata in vigore della Legge n. 154/1992, la giurisprudenza è costante nell'estendere tale nullità anche ai predetti, in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale. In questo caso, il tasso sostitutivo applicabile è costituito dal tasso legale ex art.1284, terzo comma c.c.
Avendo parte convenuta e parte terza chiamata tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse annotate su conto corrente in epoca più risalente di un decennio rispetto alla data di notifica L'atto interruttivo della prescrizione, è stato chiesto al ctu di calcolare anche le competenze prescritte.
Al riguardo, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore L'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione o di accertamento negativo soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle pagina 15 di 19 singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.
Va altresì evidenziato che le verifiche in ordine alle competenze prescritte devono essere effettuate all'esito degli altri accertamenti demandati e quindi sui saldi rettificati e non sulla base dei saldi di cui agli estratti conto;
ciò conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 9141/20).
In ordine alla prova L'esistenza di un contratto di apertura di credito che rende configurabili rimesse meramente ripristinatorie – escluse della prescrizione - , va osservato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione L'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), L'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti L'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26897/24).
Quanto alle modalità con le quali il correntista può assolvere all'onere probatorio, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima L'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma L'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. 34997/23).
pagina 16 di 19 Sul punto il ctu ha chiarito che “Il fido presunto è stato rilevato dalla lettura degli estratti conto che riportano indicazioni specifiche del fido o riconducibili allo stesso come, ad esempio, dalle basi di calcolo della CMS”.
Ebbene, rispetto al contratto di conto corrente n. 978, il consulente tecnico, nel primo elaborato peritale del 4.08.2023, in attuazione dei principi sopra esposti e dei quesiti formulati, verificato che il contratto risulta sottoscritto nel 1985, ma che non risultano pattuite le condizioni applicate al rapporto, ha proceduto a stornare dagli estratti conto gli addebiti per interessi passivi, commissione massimo scoperto, altre commissioni e spese a qualsiasi titolo addebitate, con eccezione delle imposte e tasse, e gli accrediti per interessi attivi, rideterminando pertanto il saldo rettificato al netto di tali addebiti/accrediti.
Inoltre, in ossequio al punto 2, lett. a) del quesito, ha conteggiato gli interessi passivi e attivi sui saldi rettificati applicando il tasso legale, via via vigente e senza nessuna forma di capitalizzazione.
Successivamente, ha calcolato le competenze prescritte fornendo una duplice opzione, la prima con la quale ha individuato le rimesse solutorie sulla base dei saldi risultanti dagli estratti conto;
la seconda con la quale ha individuato le rimesse solutorie all'esito dei conteggi volti a eliminare le competenze illegittimamente addebitate e quindi sui saldi rettificati.
Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di recepire le conclusioni cui è pervenuto il ctu con la seconda opzione.
Le ulteriori conclusioni cui è pervenuto il CTU in risposta alle osservazioni del ctp di parte convenuta non possono essere condivise in quanto tengono conto della capitalizzazione degli interessi in epoca successiva al 30.6.2000 in ragione della effettiva pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi praticata dalla AN. Invero, come già sopra ampiamente argomentato, per il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, per i contratti stipulati prima L'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto L'art. 2 della predetta delibera, pattuizione che nel caso di specie non è documentata e prima ancora non è allegata.
All'esito degli accertamenti svolti il CTU ha verificato che il saldo del conto corrente n. 978 alla data del 28/06/2019 è pari a 4.111,76 a credito del correntista a fronte di un saldo risultante dagli estratti conto a debito del correntista di € 77.309,25.
Va precisato che tale accertamento, recepito dal Tribunale, non tiene conto di documentazione sopravvenuta prodotta in corso di causa.
In specie, risulta che in data 17.7.2024 ha proceduto allo storno degli “interessi erroneamente CP_3 contabilizzati” nel periodo 2015-2016-2017-2018 quindi nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della ditta correntista procedendo al rimborso di €uro 26.972,65, come dalla citata contabile del 03/09/2024 (documentazione prodotta in data 28.1.2025 e in pagina 17 di 19 allegato 2 alle Osservazioni del dott. – ctp di parte attrice – alla relazione peritale Per_1 integrativa depositata in data 11.11.2024)
Ritiene il Tribunale che di tale documentazione non debba tenersi conto in quanto relativa ad un periodo successivo rispetto alla data di accertamento del saldo del conto oggetto del presente processo (28.6.2019); sarebbe dunque illogico acquisire solo tale documentazione contabile e non tutti gli estratti conto dal 2019 al 2024.
Va peraltro evidenziato come dalla relazione integrativa depositata dal ctu è emerso che abbia CP_3 proceduto al rimborso di € 26.972, 65 per interessi non dovuti nel periodo 2015 – 2018 ma che gli interessi effettivamente addebitati in tale periodo come risultanti dagli estratti conto ammontino a soli € 12.190,91 con la conseguenza che per la differenza il ctu è dovuto ricorrere ad ipotesi e non ad elementi contabili univoci ( “..Pertanto tale rimessa a favore del correntista è difficilmente inquadrabile come effettivo “rimborso”, quale restituzione di una somma precedentemente acquisita dalla banca, in quanto quest'ultima non risulta che abbia acquisito alcunché di tali interessi. Più ragionevolmente tale rimessa può essere considerata come pagamento delle posizioni di debito/credito tra banca e correntista, accertate anche con questa perizia. Lo scrivente pertanto propone di considerare tale importo quale voce di credito a favore della nella determinazione e CP_2 regolazione dei rapporti dare/avere tra istituto di credito e correntista…”)
I risultati L'elaborato peritale depositato in data 26.4.2025 non appaiono pertanto recepibili.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
In ragione L'esito complessivo del giudizio, stante la parziale fondatezza della domanda di accertamento negativo in relazione a un rapporto di conto corrente e l'infondatezza delle ulteriori domande, le spese sono poste a carico di e per metà e compensate per la Controparte_4 CP_3 restante metà. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e L'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 – 260.000,00 parametri medi tutte le fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore L'avv. PE MA dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, già liquidate con separati decreti, sono poste a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma in ordine alla domanda relativa alla nullità delle fideiussioni;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e relativamente Controparte_4 Controparte_3 alle domande aventi ad oggetto i rapporti n. 91403, n. 300138 e 382007;
pagina 18 di 19 - accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n. 978, alla data del 28/06/2019 è pari a 4.111,76 a credito del correntista;
-compensa per metà le spese di lite tra parte attrice e e condanna Controparte_4 Controparte_4 alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà che si liquida in € 7.050,00 da distrarsi
[...] in favore L'avv. PE MA dichiaratosi antistatario;
- compensa per metà le spese di lite tra parte attrice e e condanna Controparte_3 Controparte_3 alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà che si liquida in € 7.050,00 da distrarsi in favore L'Avv. PE MA dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna.
Arezzo, 19/11/2025
Il Giudice
RI SI
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