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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 873/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Nola (NA), alla Via Pietro Vivenzio, 28, presso l'avvocato Carmine Romano (Codice Fiscale: ) che li C.F._1 rappresenta e difende
Ricorrente
E
, in persona del lrpt, c.f. , la quale CP_1 CP_2 C.F._2 elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro
Resistente
E
, in persona del lrpt, rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_3
Genny Perna, C.F. ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._3 studio legale sito in San Giuseppe Vesuviano (Na) al Viale Orazio n. 20
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.1.2022 i ricorrenti hanno dedotto che nella seconda metà di gennaio 2022 hanno ricevuto una intimazione di pagamento, in solido con la
(cancellata in data 24.05.2017) e di cui, prima il Controparte_4 sig. , poi e, infine, il sig. Parte_1 Parte_2 Pt_3
, sono stati soci accomandatari.
[...]
Hanno dunque proposto opposizione avverso le seguenti cartelle:
- : 07120030074940503503, che si assume notificata Parte_1 in data 07.05.2003, per l'importo di euro 2.344,64;
07120040047740107503, che si assume notificata in data 16.12.2004, per l'importo di euro 7.005,51;
1 - : 07120030074940503502, che si assume Parte_2 notificata in data 07.05.2003, per l'importo di euro 2.344,64; 07120040047740107502 – 16.12.2004 – 7.005,51;
- : che si assume notificata in Parte_3 PartitaIVA_1 data del 07.05.2003, per l'importo di euro 2.344,64;
07120040047740107501, che si assume notificata in data del
16.12.2004, per l'importo di euro 7.005,51; 07120110251573332501, che si assume notificata in data del 17.01.2013, per l'importo di euro 460,29;
07120130052444425501, che si assume notificata in data del
26.09.2013, per l'importo di euro 505,25. Hanno censurato l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza ex art. 25 D.P.R.
602/1973 e la prescrizione sopravvenuta, e così concluso: «Voglia il Tribunale adito, sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate/intimazione di pagamento, fissare l'udienza di comparizione delle parti, compiacersi di: - accertare l'omessa notifica delle cartelle e, comunque, degli atti a queste prodromici e, quindi, lo spirare del termine decadenziale dell'azione impositiva ovvero la prescrizione, anche, sopravvenuta della pretesa creditoria vantata dai prefati ruoli e, per l'effetto, dichiarare nulle le cartelle richiamate in ruolo e, cosi, la relativa intimazione di pagamento, con conseguente ordine di cancellazione;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.».
Si sono costituiti l e l , eccependo l'inammissibilità della domanda e CP_1 CP_3
(in particolare l ) l'assenza di prescrizione in ragione della notifica di CP_3 numerosi atti interruttivi.
All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
In limine va dichiarata la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto destinatari, quali obbligati in solido con la società (cancellata dal Controparte_4
Registro delle Imprese nell'anno 2017; cfr al. 6 fasc. ric.), delle intimazioni di pagamento opposte.
Ciò premesso, in adesione del principio della “trattazione della ragione più liquida” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e
5805 del 2017), osserva il giudicante che con note del 27.11.2024 il procuratore di parte ricorrente ha prodotto le Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022 a opera di relativamente alle Parte_2 cartelle nn. 07120030074940503502 e 07120040047740107502; altresì è stato provato il pagamento di diversi ratei.
Come noto, il comma 236 dell'art. 1 della suddetta legge prescrive: «236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della
2 dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.».
Sul punto, ha chiarito la Suprema Corte che «in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L.
n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative CP_3 scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta» (Cass. civile , sez. trib. ,
11/09/2024 , n. 24431).
Ne discende, pertanto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle suddette cartelle.
Tale pronuncia si estende altresì alle cartelle nn. 07120030074940503503 e
07120040047740107503, formate nei confronti di , e alle Parte_1 cartelle nn. 07120030074940503501 e 07120040047740107501, formate nei confronti di , aventi a oggetto lo stesso debito contributivo Parte_3
(come agevolmente verificabile dagli atti di causa), per il quale i ricorrenti rispondevano in solido.
Quanto alle cartelle nn. 07120110251573332501 e 07120130052444425501, formate nei confronti del solo (ruoli anni 2011 e 2012), relative Pt_3 all'omesso pagamento di premi per il complessivo importo di € 460,29 ed CP_1
€ 505,25 (accessori inclusi), va osservato che i commi dal 222 al 230 della
Legge 197/2022 prevedono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a
1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun
3 interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire in relazione all'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio
- costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n.
10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese").
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua.
Il riconoscimento del debito e l'adesione al sistema di definizione agevolata da un lato e la definizione della "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo dall'altro giustificano la compensazione delle spese di lite (Cass. n.
5160/2022; Cass. n. 2828/2024).
PQM
Il Tribunale:
4 - Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio di impugnazione delle cartelle nn. 07120110251573332501 e
07120130052444425501;
- Dichiara nella restante parte l'estinzione del giudizio;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 23.1.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 873/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Nola (NA), alla Via Pietro Vivenzio, 28, presso l'avvocato Carmine Romano (Codice Fiscale: ) che li C.F._1 rappresenta e difende
Ricorrente
E
, in persona del lrpt, c.f. , la quale CP_1 CP_2 C.F._2 elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro
Resistente
E
, in persona del lrpt, rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_3
Genny Perna, C.F. ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._3 studio legale sito in San Giuseppe Vesuviano (Na) al Viale Orazio n. 20
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.1.2022 i ricorrenti hanno dedotto che nella seconda metà di gennaio 2022 hanno ricevuto una intimazione di pagamento, in solido con la
(cancellata in data 24.05.2017) e di cui, prima il Controparte_4 sig. , poi e, infine, il sig. Parte_1 Parte_2 Pt_3
, sono stati soci accomandatari.
[...]
Hanno dunque proposto opposizione avverso le seguenti cartelle:
- : 07120030074940503503, che si assume notificata Parte_1 in data 07.05.2003, per l'importo di euro 2.344,64;
07120040047740107503, che si assume notificata in data 16.12.2004, per l'importo di euro 7.005,51;
1 - : 07120030074940503502, che si assume Parte_2 notificata in data 07.05.2003, per l'importo di euro 2.344,64; 07120040047740107502 – 16.12.2004 – 7.005,51;
- : che si assume notificata in Parte_3 PartitaIVA_1 data del 07.05.2003, per l'importo di euro 2.344,64;
07120040047740107501, che si assume notificata in data del
16.12.2004, per l'importo di euro 7.005,51; 07120110251573332501, che si assume notificata in data del 17.01.2013, per l'importo di euro 460,29;
07120130052444425501, che si assume notificata in data del
26.09.2013, per l'importo di euro 505,25. Hanno censurato l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza ex art. 25 D.P.R.
602/1973 e la prescrizione sopravvenuta, e così concluso: «Voglia il Tribunale adito, sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate/intimazione di pagamento, fissare l'udienza di comparizione delle parti, compiacersi di: - accertare l'omessa notifica delle cartelle e, comunque, degli atti a queste prodromici e, quindi, lo spirare del termine decadenziale dell'azione impositiva ovvero la prescrizione, anche, sopravvenuta della pretesa creditoria vantata dai prefati ruoli e, per l'effetto, dichiarare nulle le cartelle richiamate in ruolo e, cosi, la relativa intimazione di pagamento, con conseguente ordine di cancellazione;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.».
Si sono costituiti l e l , eccependo l'inammissibilità della domanda e CP_1 CP_3
(in particolare l ) l'assenza di prescrizione in ragione della notifica di CP_3 numerosi atti interruttivi.
All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
In limine va dichiarata la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto destinatari, quali obbligati in solido con la società (cancellata dal Controparte_4
Registro delle Imprese nell'anno 2017; cfr al. 6 fasc. ric.), delle intimazioni di pagamento opposte.
Ciò premesso, in adesione del principio della “trattazione della ragione più liquida” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e
5805 del 2017), osserva il giudicante che con note del 27.11.2024 il procuratore di parte ricorrente ha prodotto le Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022 a opera di relativamente alle Parte_2 cartelle nn. 07120030074940503502 e 07120040047740107502; altresì è stato provato il pagamento di diversi ratei.
Come noto, il comma 236 dell'art. 1 della suddetta legge prescrive: «236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della
2 dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.».
Sul punto, ha chiarito la Suprema Corte che «in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L.
n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative CP_3 scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta» (Cass. civile , sez. trib. ,
11/09/2024 , n. 24431).
Ne discende, pertanto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle suddette cartelle.
Tale pronuncia si estende altresì alle cartelle nn. 07120030074940503503 e
07120040047740107503, formate nei confronti di , e alle Parte_1 cartelle nn. 07120030074940503501 e 07120040047740107501, formate nei confronti di , aventi a oggetto lo stesso debito contributivo Parte_3
(come agevolmente verificabile dagli atti di causa), per il quale i ricorrenti rispondevano in solido.
Quanto alle cartelle nn. 07120110251573332501 e 07120130052444425501, formate nei confronti del solo (ruoli anni 2011 e 2012), relative Pt_3 all'omesso pagamento di premi per il complessivo importo di € 460,29 ed CP_1
€ 505,25 (accessori inclusi), va osservato che i commi dal 222 al 230 della
Legge 197/2022 prevedono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a
1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun
3 interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire in relazione all'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio
- costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n.
10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese").
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua.
Il riconoscimento del debito e l'adesione al sistema di definizione agevolata da un lato e la definizione della "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo dall'altro giustificano la compensazione delle spese di lite (Cass. n.
5160/2022; Cass. n. 2828/2024).
PQM
Il Tribunale:
4 - Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio di impugnazione delle cartelle nn. 07120110251573332501 e
07120130052444425501;
- Dichiara nella restante parte l'estinzione del giudizio;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 23.1.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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