Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
1843 2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 24.01.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del pro – tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc, dalla Dott.ssa Teresa Cassano
Resistente
OGGETTO: graduatoria selezione interna di progressione economica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2024, il ricorrente, dipendente del Controparte_1
con la qualifica di funzionario, Area III, fascia economica F1 del CCNL
[...]
Funzioni Centrali chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere un maggior punteggio nell'ambito della procedura di selezione interna finalizzata alla copertura di n.8896 posti nella fascia economica immediatamente superiore;
conseguentemente attribuirsi una diversa posizione in graduatoria con il riconoscimento delle relative differenze retributive;
chiedeva, inoltre, accertare e dichiarare la violazione dell'art 6 dell'Accordo del 22.03.23 e dell'art. 3, co. 2, dell'Avviso del 21.9.2023 in relazione all'indebito inserimento, all'interno della graduatoria dei vincitori della progressione economica orizzontale, del personale già beneficiario di passaggi di Area ex art. 21 quater, co.1, DL 83/2015 conv. in L.
132/2015, con conseguente pregiudizio in danno del ricorrente in ordine alla propria collocazione nella suddetta graduatoria.
in via subordinata chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, attesa l'attribuzione in favore del ricorrente, già in sede stragiudiziale, del maggior punteggio richiesto con conseguente utile collocazione in graduatoria.
All'udienza del 24.01.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite;
il insisteva per la CP_1 compensazione delle spese.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che, da un lato, il 19 gennaio 2024 scadevano i termini per la presentazione di osservazioni da parte dei candidati e che alla data di proposizione del ricorso (21.01.2024) erano ancora in corso le procedure di valutazione da parte dell'amministrazione, dall'altro che, il provvedimento con il quale l'amministrazione ha attribuito un maggior punteggio rispetto a quello originariamente assegnato, è successivo alla data di proposizione del ricorso ed esattamente dell'1.03.2024 (cfr. allegati parte resistente relazione del DG
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e del Personale -
m_dg.DOG.25/06/2024.0011123.ID del 25.06.2024), le spese del presente giudizio sono compensate in misura di 2/3 e per la restante parte sono poste a carico dell'amministrazione convenuta e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte ricorrente che liquida in € 400,00 così compensate per i 2/3 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 24.01.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli