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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 203/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAZZOLA STEFANO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA/ resistente
OGGETTO: Prestazione:
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 11/5/2023 il ricorrente ha evocato davanti al T ribunale di Tempio Pausania -giudice del lavoro l' per chiedere: 1) accertare e dichiarare il diritto del CP_1
ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ex art 1 legge
222/84 dalla data della revoca s ino alla data del 30. 11.2016, così come accer tato dal Decreto di Omologa R.G. 8/2018 res o dal Tr ibunale di Tempio Pausania in data 02/11/2022, o in quella data veriore accertanda;
2) per l'effetto condannar e
l' , in Controparte_2
persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato presso l'agenzia di Olbia dell'Istituto, via Caduti del Lavoro n.
29, a corrispondere al ricorrente le somme a tale titolo dovute, con interessi di legge fino al saldo;
3) con vittor ia di spese e competenze del giudizio da distrars i in favore del procuratore costituito.
Ha dedotto di essere già titolare di assegno ordinario di invalidità, e di avere presentato domanda alla competente Sede di Olbia per ottenere la conferma dell'assegno CP_1
ordinario di invalidità n. 34023056 IOART, previsto dalla legge
222/84 con successive modificazioni ed integrazioni;
Ha affermato che con lettera del 20.08.2014 l' gli aveva CP_1
comunicato la reiezione della predetta domanda in quanto “ quest'ufficio ha revisionato la pensione di cui Lei è titolare e non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222)”; avverso tale comunicazione, nei termini di legge, aveva promosso ricorso al Comitato
Provinciale , che con Delibera del 09.12.2014, notificata in CP_1
data 07.01.2015, aveva respinto il ricorso in quanto “il ricorrente è stato riconosciuto NON INVALIDO”;
Pag. 2 di 5 Ha dedotto che l' aveva successivamente riconosciuto il CP_1
diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (cat. IO numero 15033057) a decorrere dal 01.12.2016, quindi in data
07/01/2018 aveva depos itato il ricorso ex art 445 bis c.p.c. al fine di “accertare che il ricorrente, sin dalla data della revoca, o da quella successiva eventualmente accertanda, sino alla data del 30.11.2016 era invalido con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e che, pertanto, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della L.
222/84 anche per tale periodo”;
Ha da ultimo espos to che in data 02/11/2022 il Giudice aveva emesso il Decreto di Omologa con il quale aveva dichiarato che
“parte ricorrente si trova, a partire dalla data della prima domanda amministrativa presentata all' nelle condizioni CP_1
sanitarie proprie della seguente prestazione: assegno di invalidità ex lege n. 222/1984”; nonostante il termine previsto dalla predetta norma fosse scaduto, la prestazione ancora non era stata liquidata.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato quanto dedotto CP_1
dal ricorrente precisando che il aveva nel frattempo Pt_1
presentato una nuova domanda di che era stata accolta e Parte_2
che ris ultava attualmente in pagamento (IO 15033057 avente decorrenza 01.12.2016) e che sulla base delle verifiche degli accrediti di prestazioni effettuati a favore del ricorrente il dovuto doveva essere corretto, in quanto la prestazione a suo
Pag. 3 di 5 tempo revocata risultava essere stata regolarmente pagata nei mesi di agosto e settembre 2014.
Ha chiesto:”-all'esito delle verifiche disposte in via esecutiva, dichiarare la cessaz ione della materia del contendere -con compens azione dei compensi di lite
Dopo vari rinvii, per la verifica del pagamento, all'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere , con vittoria di spese in quanto la pres tazione era stata liquidata dopo la notifica del ricorso;
L' ha insistito per la cessazione della materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese
La causa istruita con documenti all'udienza odierna è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese legali è necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del depos ito del ricorso non vi era stata la liquidazione dell'assegno, ma che ciò è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, e che verosimilmente il ricorso avrebbe
Pag. 4 di 5 avuto esito positivo, sussistono gli estremi per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l a pagare CP_1
in favore del ricorrente le spese di lite nella misura del 50% che liquida in euro 2.000,00 da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Mazzola
14/01/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 203/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAZZOLA STEFANO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA/ resistente
OGGETTO: Prestazione:
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 11/5/2023 il ricorrente ha evocato davanti al T ribunale di Tempio Pausania -giudice del lavoro l' per chiedere: 1) accertare e dichiarare il diritto del CP_1
ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ex art 1 legge
222/84 dalla data della revoca s ino alla data del 30. 11.2016, così come accer tato dal Decreto di Omologa R.G. 8/2018 res o dal Tr ibunale di Tempio Pausania in data 02/11/2022, o in quella data veriore accertanda;
2) per l'effetto condannar e
l' , in Controparte_2
persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato presso l'agenzia di Olbia dell'Istituto, via Caduti del Lavoro n.
29, a corrispondere al ricorrente le somme a tale titolo dovute, con interessi di legge fino al saldo;
3) con vittor ia di spese e competenze del giudizio da distrars i in favore del procuratore costituito.
Ha dedotto di essere già titolare di assegno ordinario di invalidità, e di avere presentato domanda alla competente Sede di Olbia per ottenere la conferma dell'assegno CP_1
ordinario di invalidità n. 34023056 IOART, previsto dalla legge
222/84 con successive modificazioni ed integrazioni;
Ha affermato che con lettera del 20.08.2014 l' gli aveva CP_1
comunicato la reiezione della predetta domanda in quanto “ quest'ufficio ha revisionato la pensione di cui Lei è titolare e non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222)”; avverso tale comunicazione, nei termini di legge, aveva promosso ricorso al Comitato
Provinciale , che con Delibera del 09.12.2014, notificata in CP_1
data 07.01.2015, aveva respinto il ricorso in quanto “il ricorrente è stato riconosciuto NON INVALIDO”;
Pag. 2 di 5 Ha dedotto che l' aveva successivamente riconosciuto il CP_1
diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (cat. IO numero 15033057) a decorrere dal 01.12.2016, quindi in data
07/01/2018 aveva depos itato il ricorso ex art 445 bis c.p.c. al fine di “accertare che il ricorrente, sin dalla data della revoca, o da quella successiva eventualmente accertanda, sino alla data del 30.11.2016 era invalido con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e che, pertanto, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della L.
222/84 anche per tale periodo”;
Ha da ultimo espos to che in data 02/11/2022 il Giudice aveva emesso il Decreto di Omologa con il quale aveva dichiarato che
“parte ricorrente si trova, a partire dalla data della prima domanda amministrativa presentata all' nelle condizioni CP_1
sanitarie proprie della seguente prestazione: assegno di invalidità ex lege n. 222/1984”; nonostante il termine previsto dalla predetta norma fosse scaduto, la prestazione ancora non era stata liquidata.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato quanto dedotto CP_1
dal ricorrente precisando che il aveva nel frattempo Pt_1
presentato una nuova domanda di che era stata accolta e Parte_2
che ris ultava attualmente in pagamento (IO 15033057 avente decorrenza 01.12.2016) e che sulla base delle verifiche degli accrediti di prestazioni effettuati a favore del ricorrente il dovuto doveva essere corretto, in quanto la prestazione a suo
Pag. 3 di 5 tempo revocata risultava essere stata regolarmente pagata nei mesi di agosto e settembre 2014.
Ha chiesto:”-all'esito delle verifiche disposte in via esecutiva, dichiarare la cessaz ione della materia del contendere -con compens azione dei compensi di lite
Dopo vari rinvii, per la verifica del pagamento, all'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere , con vittoria di spese in quanto la pres tazione era stata liquidata dopo la notifica del ricorso;
L' ha insistito per la cessazione della materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese
La causa istruita con documenti all'udienza odierna è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese legali è necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del depos ito del ricorso non vi era stata la liquidazione dell'assegno, ma che ciò è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, e che verosimilmente il ricorso avrebbe
Pag. 4 di 5 avuto esito positivo, sussistono gli estremi per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l a pagare CP_1
in favore del ricorrente le spese di lite nella misura del 50% che liquida in euro 2.000,00 da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Mazzola
14/01/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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