Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 27/03/2026, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05840/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15834 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo, Maria Libera De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento, pronunciato in data 29.09.2025 e notificato in pari data (avente ad oggetto l'esito prove attitudinali e la comunicazione relativa al verbale n. -OMISSIS- SEL. di prot. - Codice Concorso: CAR 25 - -OMISSIS-”) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Attitudinali ha espresso giudizio definitivo di inidoneità nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, nell'ambito del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE (indetto con Bando di concorso N. 167/1-4-2024 CC di prot., pubblicato InPA - PORTALE DEL RECLUTAMENTO, 06 GIUGNO 2025), dichiarandola esclusa dal concorso;
- del verbale n. -OMISSIS- SEL. di prot. - Codice Concorso: CAR 25 - -OMISSIS-” con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, ha espresso giudizio definitivo di inidoneità nei confronti della scrivente, -OMISSIS-, nell'ambito del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, (indetto con Bando di concorso N. 167/1-4-2024 CC di prot., pubblicato InPA - PORTALE DEL RECLUTAMENTO, 06 GIUGNO 2025);
- di tutti gli atti istruttori sottesi ai due provvedimenti, anche se non indicati nello stesso nonché di quelli mai comunicati o resi noti al ricorrente, tra cui, ove e per quanto occorra, del raccoglitore delle prove attitudinali CONCORSO CAR 25 N. -OMISSIS- SEL e della documentazione ivi contenuta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 24/02/2026:
- della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) (VFP/VFI) del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE (indetto con Bando di concorso N. 167/1-4-2024 CC di prot., pubblicato InPA – PORTALE DEL RECLUTAMENTO, 06 GIUGNO 2025) pubblicate sul sito dell’amministrazione in data 28.11.2025;
- ove e per quanto occorra, della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) (bilinguisti). (Cfr All. 2)
- di tutti gli atti consequenziali e presupposti, tra i quali: il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 167/11-2-2024 CC, Roma 17.11.2025 nella parte in cui approva le graduatorie finali, dichiara i vincitori e dispone la rimodulazione/devoluzione dei posti; i verbali n. 42 e 43 del 10.11.2025 in ogni caso, graduatorie pubblicate, incluse: la graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) (VFP/VFI) e la graduatoria relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) (bilinguisti); la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri della graduatoria finale e/o del decreto di approvazione, in data 28.11.2025; l’avviso del 28.11.2025 relativo all’incorporamento del 145° corso – 1° ciclo, ove e per quanto occorra, quale atto consequenziale che rende attuale l’urgenza e dà esecuzione alle graduatorie impugnate; ove e per quanto occorra, il decreto di modifica al bando e il relativo avviso relativo al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (145° corso) del Ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri pubblicato sul sito dell’amministrazione in dato 29.12.2025; ogni altro atto contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non cognito e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. LU TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale indicata in epigrafe adottato all’esito del giudizio di inidoneità riportato nell’ambito degli accertamenti attitudinali; nel dettaglio, la competente Commissione attribuiva a parte ricorrente una valutazione di inidoneità con riguardo all’area “Comportamentale” e a quella di “Assunzione del Ruolo”.
Parte ricorrente ritiene che il giudizio della Commissione sia viziato per le seguenti ragioni.
a) La motivazione dell’atto sarebbe apparente, stereotipata e apodittica; invero, dalla lettura del verbale non si comprenderebbero le ragioni sottese al giudizio di inidoneità, non avendo l’Amministrazione specificatamente dedotto quali fossero le inclinazioni caratteriali ostative al superamento del concorso. Il giudizio della Commissione contrasterebbe inoltre con le risposte fornite da parte ricorrente ai quesiti contenuti nel cd. raccoglitore delle prove attitudinali, che, al contrario, si appalesano del tutto razionali ed equilibrate;
b) L’Amministrazione non avrebbe in alcun modo valorizzato la pregressa esperienza di parte ricorrente; quest’ultima, infatti, era già un militare e nel corso della sua esperienza non è mai stata rilevata nel suo operato alcuna criticità né le è stata mai contestata alcuna immaturità.
c) L’atto impugnato sarebbe poi affetto dal vizio di contraddittorietà, essendo stata parte ricorrente giudicata idonea agli accertamenti attitudinali svolti in procedure concorsuali per il reclutamento di personale nell’Esercito Italiano, svoltesi poco tempo prima rispetto al concorso controverso.
Parte ricorrente ha formulato istanza cautelare e istanza di oscuramento dei dati personali.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione, tra cui una relazione tecnica predisposta dall’Ufficio Selezione Personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la quale è stata dedotta la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
3. Con motivi aggiunti ritualmente notificati all’Amministrazione resistente e ad almeno un controinteressato, parte ricorrente ha provveduto ad impugnare la graduatoria di merito nelle more approvata.
Con la prima censura, parte ricorrente ha contestato la graduatoria per illegittimità derivata.
Con la seconda censura, invece, parte ricorrente ritiene che la graduatoria sia affetta da vizi propri per violazione dell’art. 703, comma 1-bis, cod. ord. mil.; invero, l’Amministrazione non avrebbe motivato circa i presupposti per la devoluzione dei posti non coperti per insufficienza di candidati idonei in categorie riservatarie verso altra categoria.
Parte ricorrente ha formulato istanza cautelare e istanza di oscuramento dei dati personali.
4. Alla camera di consiglio del 18/03/2026, come risulta dal relativo verbale, è stato dato avviso di possibile definizione del giudizio in forma semplificata; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sussistendone i presupposti di legge.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.
6.1 Il Collegio rileva, in primo luogo, che, secondo la granitica giurisprudenza amministrativa, il giudizio di inidoneità riportato nell’ambito degli accertamenti attitudinali di un concorso pubblico costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale, riservata agli organi competenti dell’Amministrazione, la quale non è sindacabile in sede giurisdizionale, se non per ragioni di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza e/o errore su elementi di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 949, nella quale è stato ribadito che “ le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito al possesso in capo ai candidati dei prescritti requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento nell’Arma dei carabinieri, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, di tipo tecnico, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto […] al giudizio d’inidoneità psico-fisica all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, espresso dalla competente commissione, non è in alcun modo consentito al giudice amministrativo sovrapporre una propria diversa valutazione, ostandovi i noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione e suoi ausiliari; in sostanza, quando non emergono dalla documentazione tecnico-amministrativa macroscopiche lacune o incongruenze, non vi è spazio per un intervento dell’organo giurisdizionale che, una volta esclusa la fondatezza dell’originaria doglianza di carente motivazione, ribalti le conclusioni raggiunte all’esito della verifica attitudinale” ) .
6.2 In secondo luogo, deve essere rilevato che, nella specifica materia degli accertamenti attitudinali, il Consiglio di Stato ha altresì ricordato come l’accertamento dei requisiti di natura attitudinale “ eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell'indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici… L'attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità e in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che…investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima. […] In altri termini…“la valutazione psicoattitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l'attitudine del soggetto chiamato all'espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una Forza di Polizia e che, a tal fine, ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull'attitudine dell'aspirante” (cfr.: Cons. Stato I, parere 30 gennaio 2022, n. 189).
6.3 Sempre in via generale, deve essere ricordato che gli accertamenti d’idoneità psico-fisica-attitudinale, condotti in sede concorsuale, sono caratterizzati dal “principio di attualità”, con conseguente irrilevanza del superamento delle prove attitudinali in altre procedure concorsuali (cfr. TAR Lazio, I-bis, 26 giugno 2023, n. 10753 secondo cui “…il giudizio di idoneità o non idoneità attitudinale scaturisce dalla performance prodotta dal candidato nel momento in cui viene sottoposto alle prove, altrimenti risulterebbe disatteso il principio di equità e parità di trattamento verso tutti i concorrenti, che è alla base delle procedure concorsuali. Il fatto che l’istante abbia superato le prove attitudinali del precedente concorso è irrilevante ai fini del presente ricorso. Sebbene il Dott. […] abbia superato le stesse prove nel concorso precedente resta il fatto che egli non ha ottenuto, nella selezione per cui è causa, il punteggio minimo della valutazione complessiva previsto dal bando, il giorno in cui era chiamato a svolgere le prove insieme agli altri candidati e di fronte ai valutatori, che sono “garanti della procedura selettiva verso tutti i cittadini concorrenti, ovvero la commissione per gli accertamenti attitudinali prevista dall’art. 8 del bando” ) e ininfluenza dei precedenti di carriera positivi per il candidato che già abbia prestato servizio nelle Forze Armate (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, ordinanza n. 3157/2024 secondo cui “non assume rilievo decisivo la precedente esperienza nelle Forze Armate, essendosi affermato che: “...dal servizio prestato presso l’Esercito Italiano e dagli apprezzabili precedenti riportati in tale occasione, non può automaticamente conseguire il possesso dell’idoneità attitudinale quale allievo carabiniere, posto che i due status (quello di carabiniere e quello di militare volontario dell'Esercito) sono diversi, così come sono distinte le finalità istituzionali e i compiti richiesti a ciascuna delle figure militari indicate. Del resto, per la qualifica di carabiniere si richiede una specificità non riconducibile al ruolo svolto dal volontario di ferma nell’Esercito e, quindi, si applica un criterio rigoroso di valutazione della sussistenza dei requisiti psico-attitudinali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5541/2011)” ).
7. Ciò premesso, con particolare riferimento alle censure formulate da parte ricorrente, il Collegio rileva quanto segue.
7.1 L’iter di selezione attitudinale in questione prevede i seguenti step: la fase preliminare di somministrazione e correzione delle prove attitudinali (test di comportamento tipico e questionario informativo), la fase di valutazione degli atti contenuti all'interno del "Raccoglitore prove attitudinali", il colloquio collegiale di verifica con la Commissione Attitudinale (composta da Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, un Ufficiale Perito Selettore, un Ufficiale Psicologo e un Presidente che riveste un grado superiore ai primi due) e, da ultimo, l'espressione del giudizio attitudinale definitivo da parte della Commissione. Le Norme Tecniche, pertanto, delineano una procedura di selezione in cui sono chiamati ad esprimersi sul candidato più figure professionali e nella quale il colloquio finale non riveste più importanza delle precedenti prove. Per la definizione del giudizio finale, infatti, viene presa in esame tutta la condotta e la performance poste in essere dal candidato nell'arco dello svolgimento dell'intera procedura di selezione; più nello specifico, la Commissione (prima che avvenga il colloquio con il candidato) si riunisce per l'esame preliminare del "protocollo testologico", ovvero delle prove somministrate all'aspirante, e in tale circostanza l'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test somministrati e del questionario informativo, esprimendo una valutazione che costituisce una sintesi di tutti gli elementi e degli indici che emergono dalle diverse prove testologiche, finalizzata a formare una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale.
In definitiva, il Collegio ritiene che la selezione attitudinale si sia basata su un metodo scientifico consolidato (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 1454 del 06/06/2026) e, almeno in parte, su dati oggettivi desunti dalle risposte date dal candidato nei test che gli sono stati somministrati; alcune criticità desumibili dai test somministrati, in alcune delle aree di valutazione, hanno poi trovato conferma anche nel colloquio dinnanzi alla Commissione che le ha puntualmente verbalizzate.
7.2 Quanto alla dedotta carenza di adeguata motivazione (utilizzo di frasi stereotipate e non collegate a riscontri oggettivi), il Collegio, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale prima esposto, non può che rilevare che l’Amministrazione, nell’ampia discrezionalità tecnica di cui è titolare, ha adeguatamente e articolatamente motivato il giudizio di inidoneità, esponendo in maniera chiara e pienamente intelleggibile gli elementi che hanno fatto ritenere insussistente, nel momento in cui gli accertamenti sono stati effettuati, l’idoneità attitudinale del candidato.
Il Collegio, invero, non ravvisa contraddittorietà né tra i giudizi dei membri della Commissione né tra giudizio finale e quanto è emerso dai test somministrati e dal questionario informativo; come detto, infatti, le risultanze dei test sono state sottoposte al vaglio della Commissione che, dopo avere intervistato il candidato, ha ritenuto che gli elementi sintomatici rivelati dai test hanno trovato conferma nelle risposte e negli atteggiamenti del candidato durante il colloquio. Non può, peraltro, prescindersi, dall’inevitabile aspetto valutativo di questo tipo di indagine che, per quanto opinabile, ha visto il concorrere di diverse professionalità ed il confronto delle diverse posizioni all’interno di un contesto collegiale, nel quale le valutazioni appaiono tutte convergere nel senso dell’inidoneità del candidato, con giudizio congruamente motivato mediante le aggettivazioni usate.
7.3 Infine, in applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale che valorizza il cd. “principio di attualità”, devono essere considerare ininfluenti sia il superamento delle prove attitudinali in altre procedure concorsuali che i precedenti di carriera positivi ottenuti da parte ricorrente nel corso della sua esperienza nell’Esercito.
7.4 Per tutte le ragioni esposte, quindi, il ricorso introduttivo deve essere respinto perché infondato.
8. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene che la graduatoria impugnata non possa ritenersi viziata per illegittimità derivata, stante l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo; quanto alla seconda censura, il Collegio rileva che la stessa si appalesa inammissibile per carenza d’interesse perché, essendo parte ricorrente definitivamente stata dichiarata inidonea e quindi esclusa dalla procedura concorsuale, ella non otterrebbe alcuna utilità dall’eventuale accertamento della fondatezza della doglianza.
Anche i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti perché infondati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
LU TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TA | NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.