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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 1323/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 28/10/2025, senza i termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to AMATO MARIA, come da Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to VIGLIOTTI PASQUALE, Controparte_1 come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 28/10/2025; Il
P.M. non ha rassegnato conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n.
69).
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente, ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 26/05/2014 con parte resistente;
- che dal matrimonio è nato un figlio, (il 24/11/2014); - che il resistente ha abbandonato la casa coniugale Per_1 lasciando la moglie ed il figlio privi di sostentamento economico;
- che il resistente intrattiene convivenza more uxorio con altra donna;
- di essere disoccupata e di svolgere lavori saltuari;
- che il resistente non ha mai corrisposto il mantenimento per il figlio e per la moglie, disinteressandosi completamente degli stessi;
- che il nucleo familiare è già attenzionato dagli assistenti sociali delegati;
- che il minore si rifiuta di vedere il padre.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunziarsi la separazione (con i necessari provvedimenti accessori), con addebito al resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il resistente, il quale contestate le avverse deduzioni, non si è opposto alla domanda di separazione.
All'esito dell'udienza del 05/07/2022, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo: l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
il diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
un assegno di mantenimento, a carico del resistente, in favore della moglie di € 100,00 mensili ed in favore del figlio minore di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In corso di giudizio è stata pronunciata sentenza parziale di separazione.
Acquisite le relazioni dei SS delegati, all'udienza del 28/10/2025, le parti hanno rassegnato conclusioni conformi nei seguenti termini:
- conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale (ovvero: affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo
2 conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
collocazione prevalente del minore presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
diritto di visita del padre, il quale terrà con sé il figlio minore il martedì dalle ore 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino alla domenica sera con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in
Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante
l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
obbligo del marito di corrispondere, a titolo di mantenimento, alla moglie l'assegno mensile di
€ 100,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
- obbligo del padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie);
- con le seguenti precisazioni: data di pagamento dell'assegno di mantenimento, sia in favore del figlio minore che in favore della moglie, da identificarsi con il giorno
10 di ogni mese;
- contatti telefonici tra padre e figlio, almeno una volta al giorno, alle ore 19:00, salvo diverso accordo tra le parti;
- compleanno e onomastico del minore ad anni alterni tra i genitori;
- diritto di visita del padre da esercitarsi due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e weekend alternati come già stabilito;
- sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per il minore.
I difensori hanno concluso per il recepimento delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti e all'esito la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Atteso che le conclusioni conformi rassegnate dalle parti in ordine alle statuizioni accessorie non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
3 Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il tribunale, nella controversia civile iscritta al n° 1323/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
b) dispone che il minore abbia la residenza privilegiata presso la madre;
c) assegna la casa coniugale alla madre;
d) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
e) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, alla ricorrente l'assegno mensile di € 100,00, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
f) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 350,00, da Per_1 versare entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
g) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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