Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. AT Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
COLLEFERRO (RM), il 30/06/1977, residente in [...]16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
BAROSSO MAURO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 14/06/1982, residente in [...]16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
BAROSSO MAURO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno specificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 31/10/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1873/2024 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GE il
31/10/2004 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
2. L'affido della figlia minore sarà condiviso tra i genitori con Per_1
collocazione presso il padre;
anche il figlio AT vivrà con il padre;
3. La casa coniugale sita in Genova Via Hector Berlioz n. 39/5 in comproprietà tra i coniugi resta assegnata al Sig. quest'ultimo Parte_1 nell'interesse dei figli, collocati presso di lui, il quale pagherà integralmente le restanti rate del mutuo n. OE53048424639 (contratto n. rep. 7781 – racc. n.
6628) accesso su Banca Intesa Sanpaolo spa;
4. Il suindicato immobile, non ancora ceduto, verrà trasferito integralmente in favore del Sig. senza alcun corrispettivo ma con l'integrale Parte_1 accollo da parte di quest'ultimo del anzidetto mutuo n. OE53048424639
(contratto n. rep. 7781 – racc. n. 6628) accesso su Banca Intesa Sanpaolo spa per il relativo acquisto ed il cui residuo ammonta a circa € 100.000,00. Le spese per il relativo trasferimento saranno a carico del 50% tra le parti;
5. La Sig.ra si impegna pertanto e si obbliga a trasferire a Parte_2
titolo 2 gratuito al Sig. la relativa quota di proprietà (nella misura del Pt_1
50%) dell'immobile (già casa familiare) sito in Genova Via Hector Berlioz n.
39/5;
6. Nel caso in cui, successivamente all'avvenuto trasferimento in favore del Sig. della quota di proprietà della Sig.ra dell'immobile Parte_1 Pt_2 sito in Genova, Via H. Berlioz n. 39/5, di cui al punto che precede, quest'ultimo dovesse vendere a terzi il suddetto immobile ad un prezzo superiore ad €
135.000,00, il Sig. si impegna e si obbliga a corrispondere in favore Pt_1
della Sig.ra il 50% della ulteriore somma ottenuta (rispetto Parte_2 ad € 135.000,00);
7. I coniugi dichiarano di essere, allo stato attuale, entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a qualunque richiesta reciproca di contributo a titolo di mantenimento;
8. I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarano altresì di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione;
3 9. Le parti assumeranno congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative ai figli e, in tal senso, si obbligano ed impegnano al dialogo aperto ed alla massima e più leale collaborazione e nel pieno rispetto delle rispettive figure genitoriali
10. Il regime di visita materno sarà libero e più ampio possibile così da consentire ai figli di poter godere della figura materna con modalità costanti, regolari e significative;
in ragione del suindicato regime di visita, la Sig.ra non dovrà corrispondere al marito alcuna somma a titolo di Pt_2
contribuzione al mantenimento dei figli collocati presso il padre, in quanto la stessa dovrà direttamente sostenere tutte le spese necessarie al mantenimento dei figli durante la di loro collocazione e/o frequentazione presso la madre;
11. La madre sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli
(intendendosi come tali quelle mediche, non coperte dal SSN e scolastiche) provvedendo a rimborsare al Sig. quanto da esso anticipato per le Pt_1 causali di cui sopra, a fronte dell'esibizione delle relative pezze giustificative
(secondo le “Linee 8 Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Genova e dalla Corte d'appello di Genova);
12. L'autovettura Citroen Picasso tg. FH742ZW di proprietà del Sig. Pt_1 rimarrà in capo allo stesso ma l'utilizzo sarà il seguente, salvo modifiche a seconda delle necessità familiari del padre: dal lunedì sino al venerdì, durante l'orario lavorativo sarà in uso della Sig.ra successivamente rientrerà Pt_2
nella disponibilità del Sig. i fine settimana in uso al Sig. Pt_1 Pt_1
Tutte le spese relative alla gestione della suindicata vettura saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
13. I coniugi, se non già effettuato, si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso Banca Intesa Sanpaolo con numero 09642411, con suddivisione del saldo presente nella misura del 50%; in ogni caso, una volta suddiviso il saldo dello stesso la Sig.ra non potrà più utilizzare e/o Pt_2
operare sul predetto conto;
14. Qualora non ancora corrisposta, il Sig. si impegna a corrispondere Pt_1
in favore della Sig.ra il 30% della somma che lo stesso percepirà da Pt_2
a titolo di liquidazione e conseguente alle dimissioni dallo stesso CP_1
formalizzate in data 04/12/2023;
4 15. Gli esponenti dichiarano di aver regolato tutti i rapporti di debito e credito e pertanto di nulla da avere pretendere reciprocamente, ad eccezione delle pattuizioni ivi contenute.
16. Ciascun coniuge presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge e/o del figlio minore”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 408, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 31.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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