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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente:
TRA nata a [...] Parte_1
Paolo/SP – Brasile il 15.05.1978, C.F. , per sé e unitamente a C.F._1 [...] nato a [...]/SC – Brasile il 09.09.1978, C.F. , in qualità Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata a [...]/SP – Brasile il
[...] Parte_1
06.03.2023, C.F. ; C.F._3
nata a [...]/SP – Brasile Parte_3 il 22.06.2005, C.F. ; C.F._4
nata a [...]/SP – Parte_4
Brasile l'11.11.1971, C.F. ; C.F._5 nata a Controparte_1
Itapetininga/SP – Brasile il 17.09.1993, C.F. ; C.F._6 nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_2
01.03.1990, C.F. ; C.F._7 nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_3
15.01.1972, C.F. ; C.F._8
nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_4
01.02.1977, C.F. ; C.F._9
nato a [...]/SP – Brasile il Parte_5
21.01.2000, C.F. , per sé e, unitamente a C.F._10 Parte_6
nata a [...]/SP – Brasile il 27.06.2001, C.F. ,
[...] C.F._11 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nato a [...]/SP – Brasile Persona_2 Parte_3 il 31.12.2021, C.F. ; C.F._12 nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_5
20.06.1954, C.F. ; C.F._13 nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_6
06.07.1952, C.F. ; C.F._14
1 nata a [...]/SP – Brasile Controparte_7 il 17.02.1973, C.F. ; C.F._15
nato a [...]/SP – Brasile il 06.09.1976, Controparte_8
C.F. , per sé e, unitamente a C.F._16 Controparte_9
nata a [...]/SP – Brasile il 03.04.1979, C.F. , in qualità di
[...] C.F._17 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
nato a [...]/DF – Brasile il 17.12.2011, C.F. Controparte_10
, e C.F._18 Parte_7 nata a [...]/SP – Brasile il 28.08.2018, C.F. ; C.F._19
nato a [...]/SP – Brasile il 17.02.1986, Controparte_11
C.F. , per sé e, unitamente a nata a [...]é dos C.F._20 Controparte_12
Campos/SP – Brasile il 02.11.1982, C.F. , in qualità di genitori esercenti la C.F._21 responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_3 [...]
nata a [...]/SP – Brasile il 10.07.2012, C.F. ; CP_3 C.F._22
nata a [...]/SP – Brasile il 10.10.1983, Controparte_13
C.F. , per sé e, unitamente a nato C.F._23 Controparte_14
a Santos/SP – Brasile il 24.11.1986, C.F. , in qualità di genitori esercenti la C.F._24 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Persona_4
Paolo/SP – Brasile il 22.03.2021, C.F. ; C.F._25
Controparte_15 nata a [...]/SP – Brasile il 15.01.1951, C.F. ; C.F._26
nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_16
06.10.1975, C.F. ; C.F._27
nato a [...]/SP – Brasile il Parte_8
20.09.2002, C.F. ; C.F._28 tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv.
Carlofernando Parisi, del foro di Catanzaro, che li rappresenta e difende in virtù di procura notarile tradotta apostillata e autenticata;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_17
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34 domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato Controparte_17
2 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di:
a. (o o o Persona_5 Persona_5 Persona_6 Per_7
o o , cittadino italiano, nato a
[...] Persona_8 Persona_8
Mandatoriccio, Comune in Provincia di Cosenza (CS) il 10.03.1865 (Doc. 02), il quale non si è mai naturalizzato (Doc.52), figlio di e che in Persona_9 Persona_10 data 15.01.1887, si univa in matrimonio con (Doc. 03); Persona_11
b. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 15.01.1898, o Persona_12 [...]
(Doc. 04); R_3
c. o , in data 18.05.1920, si univa in matrimonio con Persona_12 Persona_13 [...]
(Doc. 05); R_4
d. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 14.07.1921 o Persona_15
(Doc. 06) ed in data 26.12.1923 (Doc. 07); Persona_16 Persona_17
e. o in data 25.05.1940, si univa in matrimonio con Persona_15 Persona_16 [...]
o e prendeva il nome di Persona_18 Persona_19 Persona_20
(Doc. 08);
[...]
f. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 01.03.1943 Persona_21
(Doc. 09), in data 25.11.1944 (Doc. 10)
[...] Persona_22 ed in data 30.12.1953 (Doc. 11); Persona_23
g. , in data 20.05.1972, si univa in matrimonio con Persona_21 [...] che prendeva il nome di , per poi Persona_24 Persona_25 divorziare, in data 20.05.2002, e riprendere il nome da nubile (Doc. 12);
h. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 06.10.1975 Controparte_16
“ricorrente” (Doc. 13) ed in data 01.02.1977
[...] Controparte_4
“ricorrente” (Doc. 14);
[...]
i. , in data 19.07.2002, si univa in matrimonio con Controparte_16
(Doc. 15); Parte_9
j. , in data 24.10.1970, si univa in matrimonio con Persona_22
che prendeva il nome di Persona_26 Persona_27
(Doc. 16);
k. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 15.01.1972, Controparte_3
(Doc. 17);
l. , in data 09.08.2006, si univa in matrimonio con Controparte_3 CP_18
e prendeva il nome di “ricorrente”
[...] Controparte_3
(Doc. 18);
m. , in data 08.01.1983, si univa in matrimonio con Persona_23 [...]
(Doc. 19); Controparte_19
n. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 10.10.1983 Controparte_13
“ricorrente” (Doc. 20) ed in data 17.02.1986
[...] CP_11 Controparte_11
“ricorrente” (Doc. 21);
3 o. , in data 16.06.2012, si univa in matrimonio con Controparte_13 [...]
e prendeva il nome di Persona_28 Persona_29 per poi divorziare in data 14.04.2014, e riprendere il nome da nubile (Doc. 22);
p. Dall'unione di e nasceva CP_13 Controparte_11 Controparte_14 in Brasile, in data 22.03.2021, “ricorrente” (Doc. 23); Persona_4
q. Dall'unione di e nasceva in Brasile, Controparte_11 Controparte_12 in data 10.07.2012, “ricorrente” (Doc. 24); Persona_30
r. in data 28.12.1948, si univa in matrimonio con Persona_31 Persona_32
che prendeva il nome di per poi divorziare, in
[...] Parte_10 data 27.11.1981, e riprendere il nome da nubile (Doc. 25);
s. Dalla loro unione nascevano in Brasile quattro figli: in data 19.11.1949
[...]
(Doc. 26), in data 15.01.1951 Parte_11 Controparte_15
(Doc. 27), in data 06.07.1952 “ricorrente”
[...] Controparte_6
(Doc. 28) ed in data 20.06.1954 “ricorrente” (Doc. Controparte_5
29);
t. in data 26.01.1974, si univa in matrimonio Parte_11 con e prendeva il nome di Persona_33 Parte_12
(Doc. 30);
[...]
u. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 06.09.1976 Controparte_8
“ricorrente” (Doc. 31) ed in data 15.05.1978
[...] Persona_34
(Doc. 32);
[...] Par v. Pericles , in data 23.09.2006, si univa in matrimonio con Controparte_8 [...] che prendeva il nome di Controparte_9 Controparte_9
(Doc. 33);
w. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 17.12.2011
[...]
“ricorrente” (Doc. 34) ed in data 28.08.2018 Controparte_10 [...]
“ricorrente” (Doc.35); Parte_7
x. in data 17.12.2016, si univa in Persona_34 matrimonio e prendeva il nome di Parte_2 Persona_34
“ricorrente” (Doc. 36);
[...] Parte_1
y. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in 06.03.2023, Parte_13
“ricorrente” (Doc. 37);
[...]
z. in data 10.07.1970, si univa in matrimonio CP_15 Controparte_15 Parte_11 con che prendeva il nome di Persona_35 CP_15 CP_15 [...]
“ricorrente” (Doc. 38); CP_15 aa. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 11.11.1971
[...]
“ricorrente” (Doc. 39) ed in data 17.02.1973 Parte_4 [...]
(Doc. 40); Parte_14 bb. , in data 22.11.1997, si univa in matrimonio Parte_4 con e prendeva il nome di Persona_36 Persona_37
per poi divorziare, in data 31.10.2019, e riprendere il nome da nubile (Doc. 41);
[...] cc. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 21.01.2000
[...]
“ricorrente” (Doc. 42), in data 20.09.2002 Parte_5 Parte_8
4 “ricorrente” (Doc. 43) ed in data 22.06.2005 Parte_3 Parte_3
“ricorrente” (Doc. 44);
[...] dd. Dall'unione di e Parte_5 Pt_6 Parte_6 Pt_6
nasceva in Brasile, in data 31.12.2021,
[...] Persona_38
“ricorrente” (Doc. 45);
[...] ee. , in data 28.11.1998, si univa in matrimonio CP_7 Parte_4 con e prendeva il nome di Persona_39 Controparte_7
“ricorrente” (Doc. 46);
[...] ff. in data 12.01.1990, si univa in matrimonio con Controparte_6 che prendeva il nome di Parte_15 Parte_16
(Doc. 47);
[...] gg. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 17.09.1993, Controparte_1
“ricorrente” (Doc. 48);
[...] hh. in data 23.09.1983, si univa in matrimonio con Controparte_5
che prendeva il nome di Persona_40 Persona_41
(Doc. 49);
[...]
ii. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 01.03.1990, Controparte_2
“ricorrente” (Doc. 50);
[...]
Il si è costituito in giudizio contestando la domanda di cittadinanza, Controparte_17 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 12/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato il [...] a Mandatoriccio, in [...], per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
In via generale, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-
Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d.
“Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli del 5.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali
5 del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro Persona_5 rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (cfr. allegato in atti).
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U.,
n. 4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione
6 di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità. Come detto, l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza al figlio Persona_5 [...] R_ Per_
che, a sua volta, l'ha trasmessa, oltre che al figlio , anche alla figlia R_2
(nata in data [...]), ascendenti degli odierni ricorrenti, circostanza che, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3
e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
7 Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 (oppure nati da matrimonio contratto prima di tale data) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Pt_17
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. Pt_18
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_17 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di: nata a [...] Parte_1
Paolo/SP – Brasile il 15.05.1978; nata a [...] Parte_13
Paolo/SP – Brasile il 06.03.2023;
nata a [...]/SP – Brasile il Parte_3
22.06.2005;
8 nata a [...]/SP – Parte_4
Brasile l'11.11.1971; ata a Itapetininga/SP Controparte_1
– Brasile il 17.09.1993; nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_2
01.03.1990; nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_3
15.01.1972;
nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_4
01.02.1977;
nato a [...]/SP – Brasile il Parte_5
21.01.2000;
nato a [...]/SP – Persona_38
Brasile il 31.12.2021; nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_5
20.06.1954; nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_6
06.07.1952;
nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_7
17.02.1973;
nato a [...]/SP – Brasile il 06.09.1976; Controparte_8
nato a [...]/DF – Brasile Controparte_10 il 17.12.2011;
nata a [...]/SP – Parte_7
Brasile il 28.08.2018;
nato a [...]/SP – Brasile il 17.02.1986; Controparte_11
nata a [...]/SP – Brasile il 10.07.2012; Persona_30
nata a [...]/SP – Brasile il 10.10.1983; Controparte_13 CP_3 nata a [...]/SP – Brasile il 22.03.2021; Persona_4
nata a Controparte_15
Angatuba/SP – Brasile il 15.01.1951;
nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_16
06.10.1975;
nato a [...]/SP – Brasile il Parte_8
20.09.2002;
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 12.3.2025 Il Giudice
Pietro Caré
9