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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7804/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7804/201t R.G. promossa da
(P.I..: ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato allegato all'atto introduttivo, Parte_2
dagli Avv.ti Andrea Netti, Gian Marco Peretti e Eleonora Netti presso il cui studio in
Macerata, Via Carducci n. 63 è elettivamente domiciliata
Attore
nei confronti di
( P.I.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, per mandato a margine Parte_3 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo Lonero e, successivamente dall'Avv. Luigi Colomba giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 18.5.2020 presso il cui studio, in Vasto (
CH), Via Brindisi n. 3
Convenuta
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. ( ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.10.2024, per l'Avv. Ludovica Calzecchi Oresti, in sostituzione degli Avv.ti Parte_1
Andrea Netti, Gian Marco Peretti e Eleonora Netti “ conclude come da memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. riportandosi alle proprie conclusioni anche istruttorie ed insistendo per l'inammissibilità della memoria di parte convenuta depositata
8.7.2024 in quanto non autorizzata ………”; per l'Avv. Colomba “ si riporta alle conclusioni già Controparte_1
rassegnate in atti anche in via istruttoria insistendo per il rinnovo o il richiamo del
Ctu per le motivazioni precedentemente espresse .”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2017, ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Perugia allegando Controparte_1
in punto di fatto:
- di aver sottoscritto con la società convenuta in data 07.01.2015 un contratto di appalto, della durata di un anno rinnovabile tacitamente per un ulteriore anno, per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti termici e di climatizzazione della propria filiale di San Salvo, destinata, in prevalenza, al deposito dei prodotti alimentari da distribuire ai clienti delle zone limitrofe;
- nell'ambito di detto contratto, aveva proposto nel Controparte_1 gennaio 2015 di apportare una modifica all'impianto “Rhoss”, modello
TCAE 4130, utilizzato come condizionatore d'aria fredda, al fine di renderlo fruibile anche come pompa di calore per il riscaldamento della filiale nel periodo invernale;
- nonostante l'acconto fosse stato anticipato già a febbraio 2015, la società convenuta completava detto intervento, il cui prezzo era stato concordato in complessivi € 1.865,00 oltre iva, solo nel giugno 2015 senza però procedere al dovuto collaudo dell'apparecchiatura modificata. Da quel momento e per tutto il periodo estivo, l'impianto era stato utilizzato solo come climatizzatore d'aria fredda;
pagina 2 di 19 - convertito in pompa d'aria calda per la stagione invernale, il macchinario aveva subìto, dopo appena venti giorni di utilizzo con questa funzione, una rottura talmente grave da richiedere, per le riparazioni, l'intervento di due tecnici della per sei giorni e costi per Controparte_1 complessivi € 4.394,00 oltre iva, regolarmente saldati dall'attrice;
- successivamente la convenuta si era resa irreperibile e, con il ritorno della stagione estiva, non aveva provveduto a convertire nuovamente il macchinario in condizionatore d'aria fredda, costringendo l'attrice a risolvere il contratto di appalto per la manutenzione;
- richiesto, quindi, l'intervento dell'assistenza della casa produttrice Pt_4
per procedere alla predetta conversione, i tecnici incaricati, in data
[...]
14.07.2016, avevano rilevato: i) il danneggiamento irreparabile del macchinario che non poteva e non doveva essere convertito in pompa d'aria calda. La conversione, qualora possibile, avrebbe dovuto essere effettuata da un centro autorizzato;
ii) che l'intervento aveva compromesso la conformità del macchinario alla normativa europea con perdita delle certificazioni;
iii) la mancata installazione di componenti di sicurezza, il mancato utilizzo di ricambi originali e la mancata esecuzione del collaudo;
- in ragione di ciò, i tecnici della casa madre avevano sconsigliato l'accensione e la conversione del macchinario per evitare rischi e ne avevano suggerito la sostituzione, tanto che l'attrice si era vista costretta, dovendo necessariamente preservare dal caldo la merce stoccata nel magazzino, ad acquistare un nuovo macchinario al prezzo di € 29.125,46 oltre iva, sopportando anche il costo di montaggio e collaudo per € 2.890,00;
- di aver denunciato i vizi e di aver richiesto il pagamento dei danni subìti alla convenuta la quale aveva invece sporto querela nei confronti del gestore della filiale di San Salvo per truffa, danneggiamento doloso e Pt_1
diffamazione a mezzo scritti;
pagina 3 di 19 - di aver tentato di risolvere la controversia in via bonaria invitando la convenuta a stipulare una negoziazione assistita, conclusa con un mancato accordo.
In punto di diritto la società attrice ha sostenuto:
I. la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione che ha esteso la detta responsabilità anche al caso in cui siano stati eseguiti interventi modificativi o riparativi successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, su cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, anche se parti secondarie o strumentali dell'edificio.
Ritenendo che ben possa essere considerato tale l'intervento della
[...]
volto a realizzare un'opera di miglioramento delle condizioni CP_1 di efficienza energetica dell'apparato termico della filiale di Parte_1
ha evidenziato come sussistano anche gli altri requisiti richiesti dalla disposizione in quanto: i) i vizi sono stati denunciati entro l'anno, ossia il
09.09.2016 e ii) è stato rispettato anche il termine per l'avvio dell'azione di responsabilità;
II. in via subordinata, la responsabilità ai sensi dell'art. 1667 c.c. in quanto l'opera appaltata è come se non fosse mai stata realizzata, consegnata e accettata poiché l'attrice non ha mai potuto utilizzarla in tutte le sue funzionalità. Il termine prescrizionale di cui al terzo comma del citato articolo non ha mai iniziato a decorrere e, pertanto, l'attrice può ancora esercitare il diritto di richiedere il risarcimento del danno. Anche qualora si ritenesse l'opera consegnata, di fatto la consegna è avvenuta nel dicembre 2015, ossia quando la convenuta ha apportato ulteriori modifiche affinché il macchinario potesse funzionare.
Ha poi quantificato il danno risarcibile in complessivi € 38.774,46 oltre iva, ossia i costi iniziali pagati alla convenuta per la modifica (€ 1.865,00 oltre iva), quelli pagati sempre alla convenuta per le successive riparazioni (€ 4.394,00 oltre iva), quelli per l'intervento dei tecnici della casa madre (€ 500,00) e infine, quelli per l'acquisto e il montaggio del macchinario sostitutivo (€ 32.015,46 oltre iva).
pagina 4 di 19 Alla luce di tali argomenti in punto di fatto e di diritto ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Nel merito, in via principale, accertata la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. di per i difetti e Controparte_1 per i vizi della modifica eseguita sull'unità mod. 4130 TCAE e, per l'effetto, Pt_4 per aver compromesso il funzionamento e la sicurezza dell'unità, altresì con grave pregiudizio per la funzionalità e per il godimento dell'immobile di Parte_1 presso San Salvo (CH), condannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da per l'importo di € 38.774,46 oltre IVA, o Parte_1
alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, entro i limiti dello scaglione di riferimento, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio;
Nel merito, in via subordinata, accertata la responsabilità di di cui all'art. 1667 c.c., Controparte_1 per i difetti e per i vizi della modifica eseguita sull'unità e, per l'effetto, per Pt_4 aver compromesso il funzionamento e la sicurezza dell'unità, nonché accertato che
l'opera realizzata dall'appaltatrice non è mai stata collaudata né consegnata all'odierna attrice, condannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da per l'importo di € 38.774,46 oltre IVA, o alla Parte_1
minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, entro i limiti dello scaglione di riferimento, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
1.2 Con comparsa depositata all'udienza del 08.05.2018 si è tardivamente costituita la quale ha esposto la propria versione dei fatti, Controparte_1
confutando quella avversaria, sostenendo in particolare:
- che oggetto del contratto di appalto, unilateralmente redatto da parte attrice, era la manutenzione e il controllo annuale di due pompe di calore marca e un Pt_4
impianto di refrigerazione marca Dorin/Luve. Pertanto, non era vero che l'impianto di cui si discute fosse stato fabbricato per funzionare solo come climatizzatore d'aria fredda;
semmai, era ad utilizzarlo a questo unico Pt_1
scopo;
pagina 5 di 19 - che la proposta di modificare l'impianto al fine di consentire lo sfruttamento delle pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti era stata condivisa da e i lavori erano stati eseguiti senza ritardo;
Parte_1
- di aver consegnato all'attrice, all'esito, il nuovo libretto dell'impianto modificato;
di aver inviato, anche dopo le ulteriori riparazioni, un preciso rapporto degli interventi eseguiti e di aver effettuato il collaudo;
- che, dopo la messa in funzione della pompa d'aria calda, eseguita a ottobre 2015, il macchinario aveva funzionato perfettamente sino a dicembre 2015 quando si era verificata un'avaria collegata alle valvole di espansione del circuito di refrigerazione, componenti estranee alle modifiche apportate. Eseguita l'ulteriore riparazione, il macchinario aveva ripreso a funzionare perfettamente;
- che a giugno 2016 aveva richiesto via messaggio whatsapp (“ Pt_1 Per_1 aspetto che mi avvisi quando vieni a fare l'intervento, inizia a fare caldo”, cfr. doc. 10 allegato alla comparsa) l'intervento di , responsabile Testimone_1
tecnico della per convertire il macchinario in Controparte_1
“modalità estiva”; questi, per non addebitare al cliente il costo della chiamata per un'operazione di fatto molto semplice, aveva fornito telefonicamente le istruzioni necessarie alla conversione;
il successivo messaggio whatsapp (“Non venire più giù”) era stato interpretato come la conferma che l'operazione era andata a buon fine;
- che la disdetta del contratto e la richiesta di risarcimento danni sono giunte inaspettate e che le motivazioni sono apparse pretestuose in quanto: i) non è vero che la modifica dell'impianto è stata unilateralmente decisa dalla convenuta;
ii) le modifiche erano pienamente rispondenti ai requisiti di legge;
iii) non vi era alcun rischio per il personale poiché il macchinario era collocato all'esterno e lontano dai locali di lavoro;
iv) non vi è rapporto di causalità tra le modifiche all'impianto e il guasto occorso a dicembre 2015; v) la certificazione CE, di durata decennale, era già scaduta al momento della modifica. Se avesse voluto avere una Pt_1
nuova certificazione, sarebbe bastato richiederla ad Controparte_1
pagina 6 di 19 - di non aver più potuto visionare l'impianto per cui è causa poiché l'attrice non aveva dato seguito alla richiesta di sopralluogo;
- di aver adempiuto correttamente al contratto di appalto eseguendo sempre gli interventi di manutenzione programmata in esso stabiliti;
- in merito alla relazione redatta dai tecnici della casa madre ha aggiunto Pt_4
che non ha alcun senso il riferimento al mancato utilizzo di ricambi originali, poiché la casa madre utilizza gli stessi ricambi montati da
[...]
, e che non è dato sapere in quali condizioni il macchinario è stato CP_1
presentato ai detti tecnici;
- che non è verosimile che nonostante la dichiarata esigenza di preservare Pt_1
i prodotti alimentari dal caldo estivo, avesse trascorso l'intera estate senza un impianto di climatizzazione funzionante (il preventivo per l'acquisto del nuovo macchinario è datata 27.08.2016). Più verosimile è che il macchinario modificato dalla convenuta abbia continuato a funzionare fino alla sostituzione con apparecchio nuovo e sicuramente più performante, i cui costi l'attrice avrebbe voluto indebitamente addebitare alla convenuta;
- che, qualora avesse permesso ad di visionare il Pt_1 Controparte_1
macchinario, questa avrebbe potuto attivare la copertura assicurativa.
Alla luce di tali argomenti in punto di fatto, ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
1.3 Espletati gli incombenti preliminari alla udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 8.5.2018 la causa è stata trattata con la concessione dei termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali, per quanto di rilevanza, le parti hanno aggiunto quanto segue.
Parte attrice, con prima memoria, ha riferito: - che il macchinario non era una pompa da calore e infatti, come emerge dal tenore della proposta di intervento redatta dalla convenuta in occasione del primo censimento dell'impianto (cfr. doc. 2 allegato alla citazione), era stata quest'ultima a proporre la modifica così che potesse funzionare
“sia da condizionatore che da pompa di calore”; - che l'entità dell'intervento modificativo necessitava, oltre che dell'autorizzazione della casa madre anche Pt_4
pagina 7 di 19 del rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 17/2010 come se il macchinario fosse stato appena immesso nel mercato (certificazione, dichiarazione di conformità, marcatura CE, fascicolo tecnico, libretto d'uso e manutenzione).
Con seconda memoria ha depositato ulteriore documentazione a sostegno, articolato prove orali e richiesto CTU tecnica volta ad accertare lo stato dell'impianto per cui è causa.
Parte convenuta, con la propria seconda memoria, ha precisato: - di non voler contestare la validità del contratto intercorso tra le parti;
- che la distinzione tra
“condizionatore” e “pompa di calore” è impropria e puramente terminologica in quanto il condizionatore è una pompa di calore che, tramite l'azione del gas refrigerante, genera freddo;
invertendo il flusso del gas mediante scambiatori termici, può generare caldo;
apportate le modifiche, il macchinario ha funzionato correttamente e senza intoppi (fatto salvo per l'avaria dovuta a uno sbalzo di tensione che ha compromesso termostato e dispositivi elettrici ed elettronici) sia per il raffrescamento che per il riscaldamento;
- che la risoluzione del contratto ad opera di era anteriore rispetto alla relazione dei tecnici Ha quindi articolato Pt_1 Pt_4 prove orali e CTU volta ad accertare l'astratta possibilità tecnica e la sostanziale correttezza e adeguatezza dell'intervento di modifica eseguito.
Ritenuta esaustiva l'istruttoria a seguito dell'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia differita a causa del mutamento del giudice assegnatario e della necessità di riorganizzare gli incombenti del ruolo per come si era modificato. Mutato nuovamente il Giudice Istruttore la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.10.2024, nella quale i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 8 di 19 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta in giudizio da parte dell'attrice è un'azione Parte_1 volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento posto in essere dalla società convenuta nella esecuzione del contratto di appalto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione presenti presso la propria filiale di San Salvo ( CH).
In particolare la società attrice ha agito quale creditore in senso sostanziale allegando l'altrui inadempimento, di talchè essa è gravata dal solo onere istruttorio relativo alla esistenza del titolo in forza del quale ha agito, insistendo viceversa su controparte l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la ricorrenza di altra causa estintiva della obbligazione. Ritiene, quindi, questo Giudice che l'attrice abbia assolto al proprio onere istruttorio atteso come risulti incontestata la conclusione di un contratto pagina 9 di 19 d'appalto di servizi tra le due società datato 7.1.2015 per effetto del quale
[...]
ha assunto l'incarico ( art 2 del contratto di appalto) di provvedere al CP_1
censimento, alla esecuzione dei controlli periodici ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'aggiornamento della documentazione di legge delle apparecchiature e degli impianti termici in funzione presso la filiale della Parte_1
( doc. 1 fascicolo di parte attrice e doc. 1 fascicolo della convenuta).
[...]
Entrambe le società hanno, poi, allegato in giudizio la relazione tecnico-descrittiva datata 19.1.2015 con la quale la società convenuta ha rilevato che il macchinario veniva utilizzato dall'attrice solamente per il condizionamento dell'aria Pt_4
proponendo quindi una modifica del funzionamento di detta macchina per consentirne l'utilizzo anche come pompa di calore con un vantaggio in termini di efficienza energetica ( doc.ti 2 fascicolo dell'attrice e della convenuta). Risulta in atti che nella stessa data del 27.1.2015 la convenuta abbia predisposto il preventivo n.
08/15 con la specifica dei lavori e delle forniture necessarie per l'intervento tecnico suggerito, accettato da parte della ( doc.ti 3 fascicolo dell'attrice e Parte_1
della convenuta) e che lo stesso sia stato eseguito dalla convenuta e oggetto delle fatture n. 13 del 3.2.2015 e n. 69 del 30.6.2015 regolarmente pagate dalla società attrice ( doc.ti 6 e 7 fascicolo dell'attrice).
Risulta, inoltre, che la società convenuta abbia effettuato in data 22.12.2015 lavori e forniture sul medesimo macchinario per un importo di euro 4.394,00 oltre iva ( doc. 8 fascicolo dell'attrice) in quanto dopo 20 giorni dalla conversione da freddo a caldo aveva cessato di funzionare.
Con ordinanza riservata del 8.2.2019 è stata quindi disposta CTU sull'unità di condizionamento dell'aria Rhoss modello TCAE al fine di verificarne lo stato e se la modificazione operata dalla società convenuta fosse consentita e posta in essere a regola d'arte con determinazione degli eventuali costi necessari al ripristino.
Il Ctu incaricato, dopo l'ispezione e la verifica della unità di condizionamento e della documentazione di causa ha riferito che “ …….la Convenuta, nell'effettuare le operazioni di modifica al circuito frigorifero dell'unità solo freddo TCAE 4130 per la conversione in pompa di calore non abbia pienamente rispettato la specifica di
pagina 10 di 19 montaggio (allegato n. 03 pag. 03) in quanto al momento del sopralluogo Pt_4
non risultavano essere stati installati i seguenti componenti:
a. ricevitori di liquido (RL nello schema);
b. separatori di liquido (SL nello schema);
c. capillari di iniezione gas (capillare per iniez. di gas nello schema);
d. valvole solenoidi (VS nello schema);
e. trasduttori di pressione (TP nello schema)”
Il Ctu ha, quindi, ritenuto che “…. le modifiche effettuate da parte Convenuta alla macchina frigorifera oggetto di perizia non possono essere senza dubbio ricondotte ad una mera manutenzione straordinaria del macchinario ma ad una profonda e radicale trasformazione dello stesso mediante la quale dall'originario funzionamento in solo raffreddamento è stato reso possibile anche il funzionamento in pompa di calore. Di fatto parte Convenuta, nell'effettuare le modifiche descritte ha realizzato un nuovo macchinario che nulla aveva più a che vedere con il preesistente facendo così decadere tutti i requisiti tecnologici e relative garanzie prestate dal costruttore originario. Parte Convenuta avrebbe dunque dovuto, al pari di qualsiasi altro fabbricante o suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio la macchina, rilasciare a parte CE tutte le necessarie certificazioni e tutti
i documenti previsti dal D. Lgs. n. 17/2010 (attuazione della Direttiva Macchine n.
2006/42/CE) ovvero un fascicolo tecnico composto da:
a. analisi dei rischi;
b. manuale di installazione uso e manutenzione;
c. dichiarazione di conformità;
d. etichetta CE;
e. progetti, disegni, relazioni di calcolo, schemi, foto e quant'altro possa illustrare in modo completo la macchina ed i suoi componenti
pagina 11 di 19 f. distinta base”
g. elenco dei fornitori;
h. procedure di controllo della produzione;
i. procedura di collaudo;
oltre a tutte le certificazioni riguardanti il rispetto della Direttiva 2014/35/UE (bassa tensione) e la Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) recepite con il
D.Lgs. 86/2016 oltre alla nuova Direttiva PED 2014/68/UE e al D.Lgs. 26/2016 di attuazione della stessa” Parte Convenuta ha ritenuto possibile agire in piena autonomia, secondo la propria esperienza, realizzando e mettendo in servizio un macchinario destinato alla climatizzazione degli edifici, che di fatto è risultato non conforme rispetto alle specifiche tecniche dichiarate nella documentazione emessa dal fabbricante”.
…….Per quanto attiene il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro seppur il macchinario a seguito della modifica effettuata da parte Convenuta risultasse non conforme e privo delle necessarie certificazioni previste dalla vigente normativa è senza dubbio possibile affermare che lo stesso, nelle condizioni in cui è risultato nel momento dello svolgimento delle operazioni peritali, non abbia costituito e, comunque, non costituisce un pericolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro…..”
L'ausiliario del Giudice ha quindi concluso la propria relazione affermando che “
L'unità RHOSS TCAE 4130 è una macchina che, nella versione originale è in grado di assolvere al funzionamento in solo raffreddamento ovvero in grado di produrre esclusivamente acqua refrigerata;
- Nessun altro intervento oltre a quelli descritti negli atti di causa e nella presente relazione è stato riscontrato dall'esame della macchina periziata………….. parte Convenuta ha effettuato le modifiche all'unità
RHOSS TCAE 4130 per il funzionamento in pompa di calore senza mai fornire a parte CE le dovute certificazioni e garanzie di legge previste per tale tipologia di apparecchiatura;
- si ritiene doveroso affermare che, le modifiche effettuate da parte
Convenuta, non hanno mai rappresentato un reale rischio per il personale impiegato
pagina 12 di 19 da né tanto meno per le cose appartenenti all'CE; - la modifica Parte_1
del macchinario così come realizzata da parte della Convenuta ha di fatto compromesso la conformità tecnica del macchinario esistente tanto da farne decadere completamente la sua validità; - l'anomalia di funzionamento del dicembre
2015, successiva agli interventi di modifica da parte della Convenuta del giugno
2015 è certamente riconducibile all'operato della stessa …..”. Alla luce delle predette conclusioni peritali che devono trovare condivisione essendo suffragate da ampia e motivata disamina e da approfonditi accertamenti tecnici e non ravvisandosi ragioni per discostarsene si deve ritenere che sussista da parte della convenuta un grave inadempimento alle obbligazioni previste dal contratto di appalto di manutenzione avendo proposto alla società attrice una modificazione del macchinario refrigerante in essere che una volta eseguito ne ha determinato la non conformità alle prescrizione della casa produttrice ed alle norme di legge, e a distanza di pochi mesi, nel passaggio alla fase del caldo, ha determinato la rottura del macchinario. Si deve inoltre considerare che anche il tecnico intervenuto su richiesta della società attrice in data 14.7.2016 aveva evidenziato come “ ogni modifica eseguita sulle unità va approvata e certificata da casa madre nonché eseguita da centri assistenza autorizzati dalla stessa Qualora così non fosse decadono tutte le specifiche di Pt_4 cui sopra ed in particolar modo quelle atte alla sicurezza delle persone” ( doc. 11 fascicolo dell'attrice). A tale riguardo si deve rilevare che la condotta di parte convenuta, la quale aveva contrattualmente assunto anche la qualifica di Terzo
Responsabile, ( art 5 contratto di appalto) abbia violato anche l'art. 15, comma 1 del
D.Lgs 17/2010 secondo il quale “ Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti ”.
In materia di appalto la Corte di Cassazione ritiene che “ l'appaltatore ha il preciso obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d'arte assicurando
pagina 13 di 19 al committente un'opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ed è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell'opera” (Cass. 21 maggio 2012 n. 8016). Per quanto concerne poi la differenza tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato la Corte di Cassazione ha osservato come “Le obbligazioni, siano esse "di risultato" o "di mezzi", sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione "di mezzi" il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti” ( Cass. 4876/2014).
La società attrice ha richiamato l'applicazione dell'art. 1669 c.c ed in subordine dell'art 1667 c.c. A tale proposito si deve ritenere che l'art 1669 c.c, concernente la responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, non possa essere applicato all'appalto di servizi atteso che la responsabilità in parola presuppone che il contratto abbia ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata mentre nessun dubbio sussiste per l'applicazione della disciplina per le difformità e vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 c.c.
Si deve, inoltre, osservare che “la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio”
(Cass. civ., Sez. II, 11 novembre 1988, n. 6077) e deve essere eccepita dal convenuto con la comparsa di costituzione in giudizio a norma dell'art. 167, comma secondo,
c.p.c.” (cfr Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18078; nonché l'ordinanza n.
5931/2016 della Sezione IV). Nel caso di specie la società convenuta si è costituita tardivamente in giudizio e pertanto l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, inammissibilmente declinata per la prima volta nella comparsa conclusionale, non può essere esaminata. Peraltro, deve ulteriormente rilevarsi come, anche l'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c. non escluderebbe comunque il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità per inadempimento. Come
pagina 14 di 19 chiarito dalla giurisprudenza infatti “la comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art.
1667 cod. civ.” (Cass.8103/2006) .
La domanda risarcitoria proposta dalla società attrice deve, quindi, trovare accoglimento.
Per quanto concerne la determinazione del quantum risarcitorio si osserva che il danno patrimoniale contrattuale - ai sensi dell'art. 1223 c.c."...coincide con la perdita
o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato...." (Cass. 26.09.2016 n. 18832). La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “ in tema di appalto il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatoli, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato;
ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte; mentre, se oggetto dell'appalto sia l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento
pagina 15 di 19 non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l'originario oggetto dell'appalto viene ricompreso (cfr.
Cass. 6.11.2012, n. 19103; cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4839, secondo cui, tra l'altro, neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito salvo il diritto alla eventuale rivalutazione monetaria)” (Cass. 4161/2015). Si deve, inoltre, considerare che secondo quanto disposto dall'art 1668 c.c , nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento, il committente è legittimato a richiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi, senza previo esperimento di azione di condanna all'esecuzione specifica, in tal caso il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione, né il committente può chiedere a tale titolo la restituzione del prezzo pagato ( Cass. 6009/2012; Cass. 5496/2002; Cass. 644/1999; Cass. 4606/1981; Cass.
1386/1979).
Alla luce dei suindicati principi di diritto si deve ritenere che l'acclarato inadempimento della società convenuta debba essere valorizzato e quantificato nella misura ritenuta congrua dal CTU per il ripristino del macchinario di proprietà della società attrice di euro 1800,00 comprensivo dei costi per i materiali, per la ricarica gas e per la manodopera. La società attrice ha, inoltre, diritto di essere risarcita dell'importo di euro 4.394,00 corrisposto alla convenuta a fronte dell'intervento di riparazione indicato nella fattura n. 162 del 22.12.2015 ( doc. 8 fascicolo dell'attrice) in quanto come condivisibilmente accertato dal CTU “…..i costi per il ripristino dell'unità a seguito della rottura intervenuta nel dicembre 2015 avrebbero dovuto essere totalmente a carico di parte Convenuta;
per i motivi sopra esposti infatti, il guasto è senza dubbio riconducibile ad una non completa e non conforme esecuzione delle operazioni di modifica dalla stessa effettuate nel giugno 2015. Parte Convenuta avrebbe quindi dovuto ripristinare il funzionamento della macchina a sue totali spese
pagina 16 di 19 o alternativamente, attivare la copertura assicurativa prevista dalla polizza
[...]
n. 030.058.0000920259 allegata agli atti di causa ……”. CP_2
La società attrice ha, infine, diritto di essere risarcita del costo sostenuto per la verifica sullo stato di funzionamento del macchinario per cui è causa e per la conversione richiesto al tecnico autorizzato da parte della società produttrice Pt_4 per euro 500,00 ( doc. 18 fascicolo dell'attrice). Non può essere invece
[...] riconosciuto l'ulteriore complessivo importo di euro 32.015,46 oltre iva sostenuto dall'attrice per l'acquisto, la istallazione ed il collaudo di un nuovo macchinario in sostituzione di quello per cui è causa ( doc.ti 12 e 13 fascicolo dell'attrice). Il CTU nel corso della propria verifica peritale effettuata il 24.9.2019, dopo aver riattivato la macchina, ha infatti accertato che “….sia gli elementi statici che quelli dinamici installati a bordo macchina non avevano subito danneggiamenti ed erano tutti ancora funzionanti”. La scelta di parte attrice di ricorrere all'acquisto di un macchinario nuovo, in grado di svolgere regolarmente la funzione inverno/estate, per quanto sopra osservato, non può essere posto a carico della società convenuta, ancorchè inadempiente ai propri obblighi contrattuali, atteso che il vecchio macchinario con gli interventi di ripristino individuati e quantificati dal CTU poteva essere nuovamente regolarmente utilizzato esclusivamente per la funzione estiva come avvenuto prima dell'intervento eseguito dalla società convenuta, considerato che per quanto accertato anche dal CTU “ …. l'esborso economico sostenuto da parte
CE ha rappresentato circa il 20% (venti percento) del costo totale dell'investimento sostenuto successivamente per l'acquisto ed il montaggio di una nuova macchina, più efficiente e certamente dotata di tutte le necessarie certificazioni rese dal produttore”. Secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, come precedente osservato, il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale deve ristabilire l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito
(inadempienza) non si fosse verificato, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta (cfr. Cass.
15.4.1980, n. 2458). La compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione pagina 17 di 19 della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (cfr. Cass. 6.12.1995, n. 12578, ove, sulla scorta dell'affermato principio, si puntualizza che, nel caso in cui il committente, in seguito all'inadempimento del contratto d'appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall'appaltatore, con il compimento di un'opera di maggior pregio, in virtù dell'impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno per l'inadempimento non s'estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti).
In parziale accoglimento della domanda proposta in giudizio dalla società attrice deve, pertanto, essere condannata al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di euro 6.694,00 (1800+4.394+500) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze delle relative fatture al pagamento. Sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.
L'accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., comporta che la società convenuta deve essere condannata a rimborsare alla società attrice le spese di lite, tenuto conto del valore della controversia, nonché del parziale accoglimento della domanda attorea ritenuta fondata per la minor somma di cui sopra, comprensive di quelle inerenti la Ctu, che vengono liquidate per come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successivi aggiornamenti sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405).
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) accerta e dichiara l'inadempimento di parte convenuta Controparte_1
[...]
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice dell'importo di euro 6.694,00 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria, secondo le modalità di conteggio indicate in motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, in assenza di notula, in € 552,950 per spese esenti ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7804/201t R.G. promossa da
(P.I..: ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato allegato all'atto introduttivo, Parte_2
dagli Avv.ti Andrea Netti, Gian Marco Peretti e Eleonora Netti presso il cui studio in
Macerata, Via Carducci n. 63 è elettivamente domiciliata
Attore
nei confronti di
( P.I.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, per mandato a margine Parte_3 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo Lonero e, successivamente dall'Avv. Luigi Colomba giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 18.5.2020 presso il cui studio, in Vasto (
CH), Via Brindisi n. 3
Convenuta
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. ( ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.10.2024, per l'Avv. Ludovica Calzecchi Oresti, in sostituzione degli Avv.ti Parte_1
Andrea Netti, Gian Marco Peretti e Eleonora Netti “ conclude come da memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. riportandosi alle proprie conclusioni anche istruttorie ed insistendo per l'inammissibilità della memoria di parte convenuta depositata
8.7.2024 in quanto non autorizzata ………”; per l'Avv. Colomba “ si riporta alle conclusioni già Controparte_1
rassegnate in atti anche in via istruttoria insistendo per il rinnovo o il richiamo del
Ctu per le motivazioni precedentemente espresse .”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2017, ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Perugia allegando Controparte_1
in punto di fatto:
- di aver sottoscritto con la società convenuta in data 07.01.2015 un contratto di appalto, della durata di un anno rinnovabile tacitamente per un ulteriore anno, per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti termici e di climatizzazione della propria filiale di San Salvo, destinata, in prevalenza, al deposito dei prodotti alimentari da distribuire ai clienti delle zone limitrofe;
- nell'ambito di detto contratto, aveva proposto nel Controparte_1 gennaio 2015 di apportare una modifica all'impianto “Rhoss”, modello
TCAE 4130, utilizzato come condizionatore d'aria fredda, al fine di renderlo fruibile anche come pompa di calore per il riscaldamento della filiale nel periodo invernale;
- nonostante l'acconto fosse stato anticipato già a febbraio 2015, la società convenuta completava detto intervento, il cui prezzo era stato concordato in complessivi € 1.865,00 oltre iva, solo nel giugno 2015 senza però procedere al dovuto collaudo dell'apparecchiatura modificata. Da quel momento e per tutto il periodo estivo, l'impianto era stato utilizzato solo come climatizzatore d'aria fredda;
pagina 2 di 19 - convertito in pompa d'aria calda per la stagione invernale, il macchinario aveva subìto, dopo appena venti giorni di utilizzo con questa funzione, una rottura talmente grave da richiedere, per le riparazioni, l'intervento di due tecnici della per sei giorni e costi per Controparte_1 complessivi € 4.394,00 oltre iva, regolarmente saldati dall'attrice;
- successivamente la convenuta si era resa irreperibile e, con il ritorno della stagione estiva, non aveva provveduto a convertire nuovamente il macchinario in condizionatore d'aria fredda, costringendo l'attrice a risolvere il contratto di appalto per la manutenzione;
- richiesto, quindi, l'intervento dell'assistenza della casa produttrice Pt_4
per procedere alla predetta conversione, i tecnici incaricati, in data
[...]
14.07.2016, avevano rilevato: i) il danneggiamento irreparabile del macchinario che non poteva e non doveva essere convertito in pompa d'aria calda. La conversione, qualora possibile, avrebbe dovuto essere effettuata da un centro autorizzato;
ii) che l'intervento aveva compromesso la conformità del macchinario alla normativa europea con perdita delle certificazioni;
iii) la mancata installazione di componenti di sicurezza, il mancato utilizzo di ricambi originali e la mancata esecuzione del collaudo;
- in ragione di ciò, i tecnici della casa madre avevano sconsigliato l'accensione e la conversione del macchinario per evitare rischi e ne avevano suggerito la sostituzione, tanto che l'attrice si era vista costretta, dovendo necessariamente preservare dal caldo la merce stoccata nel magazzino, ad acquistare un nuovo macchinario al prezzo di € 29.125,46 oltre iva, sopportando anche il costo di montaggio e collaudo per € 2.890,00;
- di aver denunciato i vizi e di aver richiesto il pagamento dei danni subìti alla convenuta la quale aveva invece sporto querela nei confronti del gestore della filiale di San Salvo per truffa, danneggiamento doloso e Pt_1
diffamazione a mezzo scritti;
pagina 3 di 19 - di aver tentato di risolvere la controversia in via bonaria invitando la convenuta a stipulare una negoziazione assistita, conclusa con un mancato accordo.
In punto di diritto la società attrice ha sostenuto:
I. la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione che ha esteso la detta responsabilità anche al caso in cui siano stati eseguiti interventi modificativi o riparativi successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, su cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, anche se parti secondarie o strumentali dell'edificio.
Ritenendo che ben possa essere considerato tale l'intervento della
[...]
volto a realizzare un'opera di miglioramento delle condizioni CP_1 di efficienza energetica dell'apparato termico della filiale di Parte_1
ha evidenziato come sussistano anche gli altri requisiti richiesti dalla disposizione in quanto: i) i vizi sono stati denunciati entro l'anno, ossia il
09.09.2016 e ii) è stato rispettato anche il termine per l'avvio dell'azione di responsabilità;
II. in via subordinata, la responsabilità ai sensi dell'art. 1667 c.c. in quanto l'opera appaltata è come se non fosse mai stata realizzata, consegnata e accettata poiché l'attrice non ha mai potuto utilizzarla in tutte le sue funzionalità. Il termine prescrizionale di cui al terzo comma del citato articolo non ha mai iniziato a decorrere e, pertanto, l'attrice può ancora esercitare il diritto di richiedere il risarcimento del danno. Anche qualora si ritenesse l'opera consegnata, di fatto la consegna è avvenuta nel dicembre 2015, ossia quando la convenuta ha apportato ulteriori modifiche affinché il macchinario potesse funzionare.
Ha poi quantificato il danno risarcibile in complessivi € 38.774,46 oltre iva, ossia i costi iniziali pagati alla convenuta per la modifica (€ 1.865,00 oltre iva), quelli pagati sempre alla convenuta per le successive riparazioni (€ 4.394,00 oltre iva), quelli per l'intervento dei tecnici della casa madre (€ 500,00) e infine, quelli per l'acquisto e il montaggio del macchinario sostitutivo (€ 32.015,46 oltre iva).
pagina 4 di 19 Alla luce di tali argomenti in punto di fatto e di diritto ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Nel merito, in via principale, accertata la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. di per i difetti e Controparte_1 per i vizi della modifica eseguita sull'unità mod. 4130 TCAE e, per l'effetto, Pt_4 per aver compromesso il funzionamento e la sicurezza dell'unità, altresì con grave pregiudizio per la funzionalità e per il godimento dell'immobile di Parte_1 presso San Salvo (CH), condannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da per l'importo di € 38.774,46 oltre IVA, o Parte_1
alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, entro i limiti dello scaglione di riferimento, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio;
Nel merito, in via subordinata, accertata la responsabilità di di cui all'art. 1667 c.c., Controparte_1 per i difetti e per i vizi della modifica eseguita sull'unità e, per l'effetto, per Pt_4 aver compromesso il funzionamento e la sicurezza dell'unità, nonché accertato che
l'opera realizzata dall'appaltatrice non è mai stata collaudata né consegnata all'odierna attrice, condannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da per l'importo di € 38.774,46 oltre IVA, o alla Parte_1
minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, entro i limiti dello scaglione di riferimento, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
1.2 Con comparsa depositata all'udienza del 08.05.2018 si è tardivamente costituita la quale ha esposto la propria versione dei fatti, Controparte_1
confutando quella avversaria, sostenendo in particolare:
- che oggetto del contratto di appalto, unilateralmente redatto da parte attrice, era la manutenzione e il controllo annuale di due pompe di calore marca e un Pt_4
impianto di refrigerazione marca Dorin/Luve. Pertanto, non era vero che l'impianto di cui si discute fosse stato fabbricato per funzionare solo come climatizzatore d'aria fredda;
semmai, era ad utilizzarlo a questo unico Pt_1
scopo;
pagina 5 di 19 - che la proposta di modificare l'impianto al fine di consentire lo sfruttamento delle pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti era stata condivisa da e i lavori erano stati eseguiti senza ritardo;
Parte_1
- di aver consegnato all'attrice, all'esito, il nuovo libretto dell'impianto modificato;
di aver inviato, anche dopo le ulteriori riparazioni, un preciso rapporto degli interventi eseguiti e di aver effettuato il collaudo;
- che, dopo la messa in funzione della pompa d'aria calda, eseguita a ottobre 2015, il macchinario aveva funzionato perfettamente sino a dicembre 2015 quando si era verificata un'avaria collegata alle valvole di espansione del circuito di refrigerazione, componenti estranee alle modifiche apportate. Eseguita l'ulteriore riparazione, il macchinario aveva ripreso a funzionare perfettamente;
- che a giugno 2016 aveva richiesto via messaggio whatsapp (“ Pt_1 Per_1 aspetto che mi avvisi quando vieni a fare l'intervento, inizia a fare caldo”, cfr. doc. 10 allegato alla comparsa) l'intervento di , responsabile Testimone_1
tecnico della per convertire il macchinario in Controparte_1
“modalità estiva”; questi, per non addebitare al cliente il costo della chiamata per un'operazione di fatto molto semplice, aveva fornito telefonicamente le istruzioni necessarie alla conversione;
il successivo messaggio whatsapp (“Non venire più giù”) era stato interpretato come la conferma che l'operazione era andata a buon fine;
- che la disdetta del contratto e la richiesta di risarcimento danni sono giunte inaspettate e che le motivazioni sono apparse pretestuose in quanto: i) non è vero che la modifica dell'impianto è stata unilateralmente decisa dalla convenuta;
ii) le modifiche erano pienamente rispondenti ai requisiti di legge;
iii) non vi era alcun rischio per il personale poiché il macchinario era collocato all'esterno e lontano dai locali di lavoro;
iv) non vi è rapporto di causalità tra le modifiche all'impianto e il guasto occorso a dicembre 2015; v) la certificazione CE, di durata decennale, era già scaduta al momento della modifica. Se avesse voluto avere una Pt_1
nuova certificazione, sarebbe bastato richiederla ad Controparte_1
pagina 6 di 19 - di non aver più potuto visionare l'impianto per cui è causa poiché l'attrice non aveva dato seguito alla richiesta di sopralluogo;
- di aver adempiuto correttamente al contratto di appalto eseguendo sempre gli interventi di manutenzione programmata in esso stabiliti;
- in merito alla relazione redatta dai tecnici della casa madre ha aggiunto Pt_4
che non ha alcun senso il riferimento al mancato utilizzo di ricambi originali, poiché la casa madre utilizza gli stessi ricambi montati da
[...]
, e che non è dato sapere in quali condizioni il macchinario è stato CP_1
presentato ai detti tecnici;
- che non è verosimile che nonostante la dichiarata esigenza di preservare Pt_1
i prodotti alimentari dal caldo estivo, avesse trascorso l'intera estate senza un impianto di climatizzazione funzionante (il preventivo per l'acquisto del nuovo macchinario è datata 27.08.2016). Più verosimile è che il macchinario modificato dalla convenuta abbia continuato a funzionare fino alla sostituzione con apparecchio nuovo e sicuramente più performante, i cui costi l'attrice avrebbe voluto indebitamente addebitare alla convenuta;
- che, qualora avesse permesso ad di visionare il Pt_1 Controparte_1
macchinario, questa avrebbe potuto attivare la copertura assicurativa.
Alla luce di tali argomenti in punto di fatto, ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
1.3 Espletati gli incombenti preliminari alla udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 8.5.2018 la causa è stata trattata con la concessione dei termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali, per quanto di rilevanza, le parti hanno aggiunto quanto segue.
Parte attrice, con prima memoria, ha riferito: - che il macchinario non era una pompa da calore e infatti, come emerge dal tenore della proposta di intervento redatta dalla convenuta in occasione del primo censimento dell'impianto (cfr. doc. 2 allegato alla citazione), era stata quest'ultima a proporre la modifica così che potesse funzionare
“sia da condizionatore che da pompa di calore”; - che l'entità dell'intervento modificativo necessitava, oltre che dell'autorizzazione della casa madre anche Pt_4
pagina 7 di 19 del rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 17/2010 come se il macchinario fosse stato appena immesso nel mercato (certificazione, dichiarazione di conformità, marcatura CE, fascicolo tecnico, libretto d'uso e manutenzione).
Con seconda memoria ha depositato ulteriore documentazione a sostegno, articolato prove orali e richiesto CTU tecnica volta ad accertare lo stato dell'impianto per cui è causa.
Parte convenuta, con la propria seconda memoria, ha precisato: - di non voler contestare la validità del contratto intercorso tra le parti;
- che la distinzione tra
“condizionatore” e “pompa di calore” è impropria e puramente terminologica in quanto il condizionatore è una pompa di calore che, tramite l'azione del gas refrigerante, genera freddo;
invertendo il flusso del gas mediante scambiatori termici, può generare caldo;
apportate le modifiche, il macchinario ha funzionato correttamente e senza intoppi (fatto salvo per l'avaria dovuta a uno sbalzo di tensione che ha compromesso termostato e dispositivi elettrici ed elettronici) sia per il raffrescamento che per il riscaldamento;
- che la risoluzione del contratto ad opera di era anteriore rispetto alla relazione dei tecnici Ha quindi articolato Pt_1 Pt_4 prove orali e CTU volta ad accertare l'astratta possibilità tecnica e la sostanziale correttezza e adeguatezza dell'intervento di modifica eseguito.
Ritenuta esaustiva l'istruttoria a seguito dell'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia differita a causa del mutamento del giudice assegnatario e della necessità di riorganizzare gli incombenti del ruolo per come si era modificato. Mutato nuovamente il Giudice Istruttore la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.10.2024, nella quale i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 8 di 19 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta in giudizio da parte dell'attrice è un'azione Parte_1 volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento posto in essere dalla società convenuta nella esecuzione del contratto di appalto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione presenti presso la propria filiale di San Salvo ( CH).
In particolare la società attrice ha agito quale creditore in senso sostanziale allegando l'altrui inadempimento, di talchè essa è gravata dal solo onere istruttorio relativo alla esistenza del titolo in forza del quale ha agito, insistendo viceversa su controparte l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la ricorrenza di altra causa estintiva della obbligazione. Ritiene, quindi, questo Giudice che l'attrice abbia assolto al proprio onere istruttorio atteso come risulti incontestata la conclusione di un contratto pagina 9 di 19 d'appalto di servizi tra le due società datato 7.1.2015 per effetto del quale
[...]
ha assunto l'incarico ( art 2 del contratto di appalto) di provvedere al CP_1
censimento, alla esecuzione dei controlli periodici ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'aggiornamento della documentazione di legge delle apparecchiature e degli impianti termici in funzione presso la filiale della Parte_1
( doc. 1 fascicolo di parte attrice e doc. 1 fascicolo della convenuta).
[...]
Entrambe le società hanno, poi, allegato in giudizio la relazione tecnico-descrittiva datata 19.1.2015 con la quale la società convenuta ha rilevato che il macchinario veniva utilizzato dall'attrice solamente per il condizionamento dell'aria Pt_4
proponendo quindi una modifica del funzionamento di detta macchina per consentirne l'utilizzo anche come pompa di calore con un vantaggio in termini di efficienza energetica ( doc.ti 2 fascicolo dell'attrice e della convenuta). Risulta in atti che nella stessa data del 27.1.2015 la convenuta abbia predisposto il preventivo n.
08/15 con la specifica dei lavori e delle forniture necessarie per l'intervento tecnico suggerito, accettato da parte della ( doc.ti 3 fascicolo dell'attrice e Parte_1
della convenuta) e che lo stesso sia stato eseguito dalla convenuta e oggetto delle fatture n. 13 del 3.2.2015 e n. 69 del 30.6.2015 regolarmente pagate dalla società attrice ( doc.ti 6 e 7 fascicolo dell'attrice).
Risulta, inoltre, che la società convenuta abbia effettuato in data 22.12.2015 lavori e forniture sul medesimo macchinario per un importo di euro 4.394,00 oltre iva ( doc. 8 fascicolo dell'attrice) in quanto dopo 20 giorni dalla conversione da freddo a caldo aveva cessato di funzionare.
Con ordinanza riservata del 8.2.2019 è stata quindi disposta CTU sull'unità di condizionamento dell'aria Rhoss modello TCAE al fine di verificarne lo stato e se la modificazione operata dalla società convenuta fosse consentita e posta in essere a regola d'arte con determinazione degli eventuali costi necessari al ripristino.
Il Ctu incaricato, dopo l'ispezione e la verifica della unità di condizionamento e della documentazione di causa ha riferito che “ …….la Convenuta, nell'effettuare le operazioni di modifica al circuito frigorifero dell'unità solo freddo TCAE 4130 per la conversione in pompa di calore non abbia pienamente rispettato la specifica di
pagina 10 di 19 montaggio (allegato n. 03 pag. 03) in quanto al momento del sopralluogo Pt_4
non risultavano essere stati installati i seguenti componenti:
a. ricevitori di liquido (RL nello schema);
b. separatori di liquido (SL nello schema);
c. capillari di iniezione gas (capillare per iniez. di gas nello schema);
d. valvole solenoidi (VS nello schema);
e. trasduttori di pressione (TP nello schema)”
Il Ctu ha, quindi, ritenuto che “…. le modifiche effettuate da parte Convenuta alla macchina frigorifera oggetto di perizia non possono essere senza dubbio ricondotte ad una mera manutenzione straordinaria del macchinario ma ad una profonda e radicale trasformazione dello stesso mediante la quale dall'originario funzionamento in solo raffreddamento è stato reso possibile anche il funzionamento in pompa di calore. Di fatto parte Convenuta, nell'effettuare le modifiche descritte ha realizzato un nuovo macchinario che nulla aveva più a che vedere con il preesistente facendo così decadere tutti i requisiti tecnologici e relative garanzie prestate dal costruttore originario. Parte Convenuta avrebbe dunque dovuto, al pari di qualsiasi altro fabbricante o suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio la macchina, rilasciare a parte CE tutte le necessarie certificazioni e tutti
i documenti previsti dal D. Lgs. n. 17/2010 (attuazione della Direttiva Macchine n.
2006/42/CE) ovvero un fascicolo tecnico composto da:
a. analisi dei rischi;
b. manuale di installazione uso e manutenzione;
c. dichiarazione di conformità;
d. etichetta CE;
e. progetti, disegni, relazioni di calcolo, schemi, foto e quant'altro possa illustrare in modo completo la macchina ed i suoi componenti
pagina 11 di 19 f. distinta base”
g. elenco dei fornitori;
h. procedure di controllo della produzione;
i. procedura di collaudo;
oltre a tutte le certificazioni riguardanti il rispetto della Direttiva 2014/35/UE (bassa tensione) e la Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) recepite con il
D.Lgs. 86/2016 oltre alla nuova Direttiva PED 2014/68/UE e al D.Lgs. 26/2016 di attuazione della stessa” Parte Convenuta ha ritenuto possibile agire in piena autonomia, secondo la propria esperienza, realizzando e mettendo in servizio un macchinario destinato alla climatizzazione degli edifici, che di fatto è risultato non conforme rispetto alle specifiche tecniche dichiarate nella documentazione emessa dal fabbricante”.
…….Per quanto attiene il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro seppur il macchinario a seguito della modifica effettuata da parte Convenuta risultasse non conforme e privo delle necessarie certificazioni previste dalla vigente normativa è senza dubbio possibile affermare che lo stesso, nelle condizioni in cui è risultato nel momento dello svolgimento delle operazioni peritali, non abbia costituito e, comunque, non costituisce un pericolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro…..”
L'ausiliario del Giudice ha quindi concluso la propria relazione affermando che “
L'unità RHOSS TCAE 4130 è una macchina che, nella versione originale è in grado di assolvere al funzionamento in solo raffreddamento ovvero in grado di produrre esclusivamente acqua refrigerata;
- Nessun altro intervento oltre a quelli descritti negli atti di causa e nella presente relazione è stato riscontrato dall'esame della macchina periziata………….. parte Convenuta ha effettuato le modifiche all'unità
RHOSS TCAE 4130 per il funzionamento in pompa di calore senza mai fornire a parte CE le dovute certificazioni e garanzie di legge previste per tale tipologia di apparecchiatura;
- si ritiene doveroso affermare che, le modifiche effettuate da parte
Convenuta, non hanno mai rappresentato un reale rischio per il personale impiegato
pagina 12 di 19 da né tanto meno per le cose appartenenti all'CE; - la modifica Parte_1
del macchinario così come realizzata da parte della Convenuta ha di fatto compromesso la conformità tecnica del macchinario esistente tanto da farne decadere completamente la sua validità; - l'anomalia di funzionamento del dicembre
2015, successiva agli interventi di modifica da parte della Convenuta del giugno
2015 è certamente riconducibile all'operato della stessa …..”. Alla luce delle predette conclusioni peritali che devono trovare condivisione essendo suffragate da ampia e motivata disamina e da approfonditi accertamenti tecnici e non ravvisandosi ragioni per discostarsene si deve ritenere che sussista da parte della convenuta un grave inadempimento alle obbligazioni previste dal contratto di appalto di manutenzione avendo proposto alla società attrice una modificazione del macchinario refrigerante in essere che una volta eseguito ne ha determinato la non conformità alle prescrizione della casa produttrice ed alle norme di legge, e a distanza di pochi mesi, nel passaggio alla fase del caldo, ha determinato la rottura del macchinario. Si deve inoltre considerare che anche il tecnico intervenuto su richiesta della società attrice in data 14.7.2016 aveva evidenziato come “ ogni modifica eseguita sulle unità va approvata e certificata da casa madre nonché eseguita da centri assistenza autorizzati dalla stessa Qualora così non fosse decadono tutte le specifiche di Pt_4 cui sopra ed in particolar modo quelle atte alla sicurezza delle persone” ( doc. 11 fascicolo dell'attrice). A tale riguardo si deve rilevare che la condotta di parte convenuta, la quale aveva contrattualmente assunto anche la qualifica di Terzo
Responsabile, ( art 5 contratto di appalto) abbia violato anche l'art. 15, comma 1 del
D.Lgs 17/2010 secondo il quale “ Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti ”.
In materia di appalto la Corte di Cassazione ritiene che “ l'appaltatore ha il preciso obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d'arte assicurando
pagina 13 di 19 al committente un'opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ed è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell'opera” (Cass. 21 maggio 2012 n. 8016). Per quanto concerne poi la differenza tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato la Corte di Cassazione ha osservato come “Le obbligazioni, siano esse "di risultato" o "di mezzi", sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione "di mezzi" il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti” ( Cass. 4876/2014).
La società attrice ha richiamato l'applicazione dell'art. 1669 c.c ed in subordine dell'art 1667 c.c. A tale proposito si deve ritenere che l'art 1669 c.c, concernente la responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, non possa essere applicato all'appalto di servizi atteso che la responsabilità in parola presuppone che il contratto abbia ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata mentre nessun dubbio sussiste per l'applicazione della disciplina per le difformità e vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 c.c.
Si deve, inoltre, osservare che “la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio”
(Cass. civ., Sez. II, 11 novembre 1988, n. 6077) e deve essere eccepita dal convenuto con la comparsa di costituzione in giudizio a norma dell'art. 167, comma secondo,
c.p.c.” (cfr Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18078; nonché l'ordinanza n.
5931/2016 della Sezione IV). Nel caso di specie la società convenuta si è costituita tardivamente in giudizio e pertanto l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, inammissibilmente declinata per la prima volta nella comparsa conclusionale, non può essere esaminata. Peraltro, deve ulteriormente rilevarsi come, anche l'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c. non escluderebbe comunque il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità per inadempimento. Come
pagina 14 di 19 chiarito dalla giurisprudenza infatti “la comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art.
1667 cod. civ.” (Cass.8103/2006) .
La domanda risarcitoria proposta dalla società attrice deve, quindi, trovare accoglimento.
Per quanto concerne la determinazione del quantum risarcitorio si osserva che il danno patrimoniale contrattuale - ai sensi dell'art. 1223 c.c."...coincide con la perdita
o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato...." (Cass. 26.09.2016 n. 18832). La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “ in tema di appalto il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatoli, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato;
ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte; mentre, se oggetto dell'appalto sia l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento
pagina 15 di 19 non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l'originario oggetto dell'appalto viene ricompreso (cfr.
Cass. 6.11.2012, n. 19103; cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4839, secondo cui, tra l'altro, neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito salvo il diritto alla eventuale rivalutazione monetaria)” (Cass. 4161/2015). Si deve, inoltre, considerare che secondo quanto disposto dall'art 1668 c.c , nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento, il committente è legittimato a richiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi, senza previo esperimento di azione di condanna all'esecuzione specifica, in tal caso il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione, né il committente può chiedere a tale titolo la restituzione del prezzo pagato ( Cass. 6009/2012; Cass. 5496/2002; Cass. 644/1999; Cass. 4606/1981; Cass.
1386/1979).
Alla luce dei suindicati principi di diritto si deve ritenere che l'acclarato inadempimento della società convenuta debba essere valorizzato e quantificato nella misura ritenuta congrua dal CTU per il ripristino del macchinario di proprietà della società attrice di euro 1800,00 comprensivo dei costi per i materiali, per la ricarica gas e per la manodopera. La società attrice ha, inoltre, diritto di essere risarcita dell'importo di euro 4.394,00 corrisposto alla convenuta a fronte dell'intervento di riparazione indicato nella fattura n. 162 del 22.12.2015 ( doc. 8 fascicolo dell'attrice) in quanto come condivisibilmente accertato dal CTU “…..i costi per il ripristino dell'unità a seguito della rottura intervenuta nel dicembre 2015 avrebbero dovuto essere totalmente a carico di parte Convenuta;
per i motivi sopra esposti infatti, il guasto è senza dubbio riconducibile ad una non completa e non conforme esecuzione delle operazioni di modifica dalla stessa effettuate nel giugno 2015. Parte Convenuta avrebbe quindi dovuto ripristinare il funzionamento della macchina a sue totali spese
pagina 16 di 19 o alternativamente, attivare la copertura assicurativa prevista dalla polizza
[...]
n. 030.058.0000920259 allegata agli atti di causa ……”. CP_2
La società attrice ha, infine, diritto di essere risarcita del costo sostenuto per la verifica sullo stato di funzionamento del macchinario per cui è causa e per la conversione richiesto al tecnico autorizzato da parte della società produttrice Pt_4 per euro 500,00 ( doc. 18 fascicolo dell'attrice). Non può essere invece
[...] riconosciuto l'ulteriore complessivo importo di euro 32.015,46 oltre iva sostenuto dall'attrice per l'acquisto, la istallazione ed il collaudo di un nuovo macchinario in sostituzione di quello per cui è causa ( doc.ti 12 e 13 fascicolo dell'attrice). Il CTU nel corso della propria verifica peritale effettuata il 24.9.2019, dopo aver riattivato la macchina, ha infatti accertato che “….sia gli elementi statici che quelli dinamici installati a bordo macchina non avevano subito danneggiamenti ed erano tutti ancora funzionanti”. La scelta di parte attrice di ricorrere all'acquisto di un macchinario nuovo, in grado di svolgere regolarmente la funzione inverno/estate, per quanto sopra osservato, non può essere posto a carico della società convenuta, ancorchè inadempiente ai propri obblighi contrattuali, atteso che il vecchio macchinario con gli interventi di ripristino individuati e quantificati dal CTU poteva essere nuovamente regolarmente utilizzato esclusivamente per la funzione estiva come avvenuto prima dell'intervento eseguito dalla società convenuta, considerato che per quanto accertato anche dal CTU “ …. l'esborso economico sostenuto da parte
CE ha rappresentato circa il 20% (venti percento) del costo totale dell'investimento sostenuto successivamente per l'acquisto ed il montaggio di una nuova macchina, più efficiente e certamente dotata di tutte le necessarie certificazioni rese dal produttore”. Secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, come precedente osservato, il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale deve ristabilire l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito
(inadempienza) non si fosse verificato, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta (cfr. Cass.
15.4.1980, n. 2458). La compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione pagina 17 di 19 della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (cfr. Cass. 6.12.1995, n. 12578, ove, sulla scorta dell'affermato principio, si puntualizza che, nel caso in cui il committente, in seguito all'inadempimento del contratto d'appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall'appaltatore, con il compimento di un'opera di maggior pregio, in virtù dell'impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno per l'inadempimento non s'estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti).
In parziale accoglimento della domanda proposta in giudizio dalla società attrice deve, pertanto, essere condannata al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di euro 6.694,00 (1800+4.394+500) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze delle relative fatture al pagamento. Sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.
L'accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., comporta che la società convenuta deve essere condannata a rimborsare alla società attrice le spese di lite, tenuto conto del valore della controversia, nonché del parziale accoglimento della domanda attorea ritenuta fondata per la minor somma di cui sopra, comprensive di quelle inerenti la Ctu, che vengono liquidate per come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successivi aggiornamenti sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405).
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) accerta e dichiara l'inadempimento di parte convenuta Controparte_1
[...]
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice dell'importo di euro 6.694,00 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria, secondo le modalità di conteggio indicate in motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, in assenza di notula, in € 552,950 per spese esenti ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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