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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 319/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 319/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 7.11.2024, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza di questo Ufficio del 16.04.2024, ritualmente comunicata alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente depositate dalle parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BONAPARTE FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. POLLIFRONE IU (pec:
Email_1
appellata nonché nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
); C.F._3
appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri – solo danni a cose;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato nelle date dell'8-10-11.03.2022, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 22.10.2021, non notificata, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere la condanna in solido delle controparti al risarcimento dei danni da circolazione stradale.
A supporto dell'esperita impugnazione, l'odierna appellante, in relazione al giudizio di primo grado, esponeva che: con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio la società e per ottenerne la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura AT ND, tg. DU-
SZ896, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 27.01.2016, alle ore 16:00 circa, in agro del Comune di Benestare (RC), Via Ferrandello;
che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo, il veicolo Mercedes “Classe A”, tg. DD355JF, di proprietà di ma Controparte_2
condotto nell'occorso da (ed assicurato per la RCA obbligatoria dalla Controparte_3 [...]
polizza n. 2015/207685 valevole fino al 29.01.2016), nel transitare sulla Via Controparte_4
Ferrandello in direzione “mare-monti”, invadeva l'opposta corsia di marcia, proprio nel momento
2 in cui sopraggiungeva con direzione opposta l'autovettura AT ND, tg. DU-SZ896, di proprietà dell'allora attrice, ma condotta da che quest'ultimo, per evitare un impatto Controparte_5 frontale con l'altro veicolo, effettuava una manovra d'emergenza sterzando sulla destra, perdendo tuttavia il controllo dell'auto e terminando la propria corsa contro delle “luminarie arcate” poste nel piazzale sito al margine destro della carreggiata;
che il veicolo, a seguito dell'urto, riportava danni nella parte anteriore stimati in € 3.650,00 oltre IVA;
che i conducenti dei veicoli coinvolti compilavano e sottoscrivevano congiuntamente il modulo CAI;
che, stante la mancata adesione della compagnia assicurativa all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e decorsi i termini per ottenere l'adesione degli altri convenuti, la aveva adito l'autorità Pt_1
giudiziaria, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nel suddetto incidente, da quantificarsi in € 3.650,00 oltre IVA, oltre “alla somma dovuta per il deprezzamento della macchina ed il fermo macchina da valutarsi in via equitativa”.
Innanzi al primo giudice si costituiva soltanto la compagnia in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an, sia del quantum debeatur. In particolare, la compagnia contestava la dinamica del sinistro evidenziando che, in mancanza di scontro tra i veicoli, la riferita circostanza per cui il conducente della AT ND avesse perso il controllo dell'auto da lui condotta indizierebbe nel senso di un superamento da parte sua dei limiti di velocità; inoltre, ha segnalato la mancata collaborazione nella fase stragiudiziale delle parti coinvolte nel sinistro, nonché che un simile incidente in cui era rimasta coinvolta la vettura di - condotta in quell'occasione da Controparte_2 Per_1
, ossia il proprietario delle luminarie danneggiate nella vicenda de qua - si fosse verificato
[...]
appena un mese prima di quello oggetto del presente giudizio. Con riferimento al quantum eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa in quanto il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro era pari ad € 2.550,00.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale e, all'esito, veniva disposta una consulenza tecnico-modale finalizzata all'accertamento ed alla stima dei danni;
durante il primo sopralluogo, svolto in data 9.03.2019, emergeva che la AT ND di parte attrice era stata venduta.
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “1) Rigetta la domanda;
2) “Condanna l'attrice al pagamento elle spese di lite che, già compensate in misura
3 della metà, liquida in complessivi € 602,50 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge ed oltre le spese di CTU liquidate come da separato decreto e compensate in pari misura”.
Con il proposto gravame, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, indicando quale unico e onnicomprensivo motivo di censura l'“erroneo convincimento del Giudice che basa la propria decisione sul presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio, ai sensi dell'art.
2697 c.c., dell'odierno appellante”.
All'uopo eccepiva che la sentenza dovesse essere riformata “nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto di dover rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla perché, a suo dire, Pt_1
l'istruttoria non avrebbe consentito di dissipare i numerosi dubbi in merito alla dinamica dell'evento e, pertanto, non può pervenirsi neanche ad un sereno convincimento in termini di responsabilità parimenti concorrente di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro”, osservando che il teste avesse narrato con dovizia di particolari la dinamica del sinistro così Testimone_1
come prospettata dall'allora parte attrice e che, a suo dire, dette dichiarazioni erano state confermate dal c.t.u.
Ha pertanto chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse accertato e dichiarato il proprio diritto
“ad essere risarcita di tutti i danni da lei subiti nell'incidente occorsole il 27.01.2016”, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento “della somma di € 2.637,42 + Iva, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il
Giudice riterrà equo stabilire”, il tutto con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.08.2022 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, la compagnia assicurativa evidenziava che correttamente il primo giudice aveva rigettato l'avversa domanda in ragione della mancata dimostrazione della dinamica dell'evento, osservando tuttavia che la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata anche per ulteriori ragioni, essendo a suo dire risultato inattendibile il teste escusso, per aver offerto una descrizione della dinamica del sinistro incoerente con lo stato dei luoghi rappresentato dal c.t.u. e riprodotto nelle foto versate in atti;
inoltre, contestava gli esiti della c.t.u., per non aver il consulente tenuto conto della deposizione del teste escusso;
infine –
4 ribadito che il sinistro, ove si fosse effettivamente verificato, avrebbe avuto come causa determinante la velocità del conducente della ND non commisurata allo stato dei luoghi, atteso che costui avrebbe perso il controllo del mezzo – eccepiva la mancata prova del quantum debeatur, insistendo per il rigetto dell'appello, il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa subiva plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, da ultimo – disposta, nelle more, la riassegnazione a questo Giudice a far data dal
25.01.2024 – il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, all'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei confronti di e , questi ultimi non si sono costituiti nel Controparte_2 Controparte_3
presente grado di giudizio e devono, pertanto, essere dichiarati contumaci.
Sempre in via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, ovvero non ha formato oggetto di riproposizione ex art. 346 c.p.c., o non dipende dai capi impugnati della sentenza (ex artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di
5 giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, pur dovendosi procedere ad una parziale correzione della motivazione della sentenza gravata, l'appello non merita accoglimento.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di ritenendo che l'istruttoria espletata non Parte_1
avesse consentito di dissipare i numerosi dubbi in merito alla dinamica dell'evento, non potendosi neppure pervenire “ad un sereno convincimento in termini di responsabilità parimenti concorrente di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro”.
L'appellante ha impugnato detto capo della sentenza, chiedendone la riforma per aver invece compiutamente offerto innanzi al primo giudice la prova della dinamica del sinistro per il tramite della deposizione testimoniale di inoltre, ha evidenziato che il c.t.u. avrebbe Testimone_1
confermato la deposizione del teste, ricostruendo la dinamica del sinistro e stimando i danni riportati dal veicolo della . L'appellato, invece, ha eccepito l'inattendibilità del teste escusso, Pt_1
evidenziando che il c.t.u. avrebbe espressamente dichiarato di non aver tenuto in conto le dichiarazioni del teste.
Orbene, spetta al giudice del gravame di merito operare una rivalutazione del complessivo compendio istruttorio in atti.
In via preliminare, occorre evidenziare che la prova dell'evento e della sua dinamica possa ritenersi sufficientemente raggiunta, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria espletata innanzi al primo giudice.
L'odierna parte appellante-attrice in primo grado ha infatti allegato che in data 27.01.2016, alle ore
16:00 circa, in agro del Comune di Benestare (RC), mentre il veicolo Mercedes “Classe A”, tg.
DD355JF, di proprietà di ma condotto nell'occorso da si Controparte_2 Controparte_3
trovava a transitare sulla Via Ferrandello (direzione “mare-monti”), lo stesso invadeva l'opposta corsia di marcia, proprio nel momento in cui sopraggiungeva con direzione opposta l'autovettura
AT ND, tg. DU-SZ896, di proprietà della , ma condotta da e che Pt_1 Controparte_5 quest'ultimo, per evitare un impatto frontale con l'altro veicolo, effettuava una manovra d'emergenza sterzando sulla destra, perdendo tuttavia il controllo dell'auto e terminando la propria corsa contro delle “luminarie arcate” poste nel piazzale sito al margine destro della carreggiata.
6 Detta ricostruzione è stata ampiamente confermata dal teste il quale ha Testimone_1 dichiarato “ho assistito ad un incidente a fine gennaio di un anno fa, l'incidente avveniva nel pomeriggio tra le 15.00 e le 16.00 a Benestare, nella strada che porta dal cimitero alle varie frazioni di Benestare. Io transitavo su quella strada per recarmi nella C/da Russellina, e mi precedeva una AT ND di colore nero condotta da un uomo e senza altre persone a bordo. In quel frangente sopraggiungeva una macchina dall'opposta direzione tipo Mercedes classe “A” anch'essa di colore scuro, che essendo il tratto di strada percorso una semi curva invadeva
l'opposta corsia, tanto che la ND sterzava verso destra per evitare l'urto così andando ad impattare contro degli addobbi per l'illuminazione per eventi festivi. Preciso che sulla destra rispetto alla posizione della ND si trovava un capannone, e nel piazzale antistante lo stesso vi si trovavano accatastati gli addobbi di cui ho detto prima e la AT ND finiva contro di essi …
Io provenivo da un tratto con una curva a gomito superata la quale, avevo la visuale libera fino alla successiva curva, nel tratto ricompreso tra queste due curve vi era la semicurva a cui ho fatto prima riferimento. La semicurva volgeva a destra rispetto alla direzione di marcia della Mercedes ed a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia. Riconosco nella foto che mi viene esibita ed allegata al fascicolo di parte convenuta e datata 31.03.2016 il luogo dell'incidente ed indico nel punto segnalato con la freccia il mio punto di arrivo nel momento in cui ho assistito all'incidente.
Rispetto alla foto io ho visto frontalmente l'invasione dell'altra carreggiata da parte della
Mercedes in un punto che non so indicare con precisione ma comunque in prossimità o davanti al capannone raffigurato sulla destra nella foto” (cfr. verbale d'udienza del 3.04.2017, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
La compagnia assicurativa, sin dall'udienza successiva all'escussione del testimone e, poi, con le note conclusive innanzi al primo giudice, nonché con la comparsa di costituzione in appello, ha contestato l'attendibilità del teste, sul presupposto che lo stesso avrebbe dichiarato che la
Mercedes “uscendo dalla curva avrebbe invaso la corsia opposta”, creando un intralcio o una turbativa alla circolazione altrui che avrebbe indotto la perdita di controllo e la fuoriuscita dalla sede stradale da parte del conducente della ND, sebbene dalle foto dei luoghi allegate alla comparsa di costituzione emergesse che la curva, rispetto alla direzione di marcia della Mercedes, risultasse “posizionata solo successivamente e giammai prima del punto di collisione” della Pt_2
7
[...] con le luminarie, “senza che possa ipotizzarsi, in quella condizione di tempo e di luogo descritta, alcuna area di ipotetica interferenza tra le traiettorie descritte delle autovetture”.
Le contestazioni dell'appellata non colgono tuttavia nel segno.
Il teste non ha mai dichiarato che la turbativa cagionata dal conducente della Mercedes si sia verificata all'uscita della semicurva, bensì soltanto che “essendo il tratto di strada percorso una semi curva”, la Mercedes “invadeva l'opposta corsia, tanto che la ND sterzava verso destra per evitare l'urto così andando ad impattare contro degli addobbi per l'illuminazione per eventi festivi”. Inoltre, il teste ha precisato che lui, alla guida dietro la AT ND, aveva la visuale libera fino alla successiva curva e che nel tratto ricompreso tra queste due curve vi era la semicurva;
ha peraltro riconosciuto - nella foto allegata al fascicolo di parte convenuta e datata 31.03.2016 - il luogo dell'incidente, indicando “nel punto segnalato con la freccia il mio punto di arrivo nel momento in cui ho assistito all'incidente”. Ha altresì riferito, rispetto alla foto, di aver visto frontalmente l'invasione dell'altra carreggiata da parte della Mercedes “in un punto che non so indicare con precisione ma comunque in prossimità o davanti al capannone raffigurato sulla destra nella foto”.
Nessuna incongruenza, pertanto, può riscontrarsi nella deposizione del testimone, il quale – contrariamente a quanto riferito dalla compagnia assicurativa – non ha dichiarato che la turbativa si sarebbe verificata all'uscita della semicurva, bensì “in prossimità o davanti” al capannone mostrato nella foto (cfr. foto allegate anche alla comparsa di costituzione in appello).
Il narrato del teste deve considerarsi del tutto attendibile, in quanto – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea – risulta munito di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziato ed esente da contraddizioni, non essendo peraltro emersi motivi per ritenere che il dichiarante fosse mosso da un intento compiacente nei confronti dell'allora parte attrice, sicché le deposizioni da lui rese costituiscono piena prova circa gli accadimenti riferiti.
Peraltro, dette dichiarazioni risultano riscontrate dalle fotografie in atti.
In particolare, dalla comparazione tra le fotografie mostrate al teste e quelle allegate alla c.t.u. espletata in primo grado (cfr. foto alle pagine 6 e 7 della c.t.u.) è possibile ritenere che, rispetto al punto in cui il teste ha indicato di essersi trovato al momento in cui è sopraggiunto sui luoghi ed ha assistito all'incidente (segnalato con una freccia sulla fotografia datata “31/03/2016 18:40”), lo
8 stesso abbia effettivamente potuto vedere il momento in cui la Mercedes, accentrandosi rispetto al proprio senso di marcia, ha invaso l'opposta corsia sulla quale stava transitando la AT ND, in prossimità del capannone posto sulla destra della carreggiata rispetto al senso di marcia monti- mare percorso dalla ND e dal testimone.
L'ulteriore contestazione mossa dall'appellata per cui il teste “non poteva vedere la curva successiva (in realtà si tratta di un rettilineo essendo la curva successiva posta a circa 400 mt)”, risulta del resto smentita dalla ricostruzione dei luoghi riportata nella relazione di consulenza, ove si legge che “il tratto curvilineo indicato come luogo del sinistro, secondo la direttrice di marcia monti-mare, è preceduto e seguito da tratti rettilinei aventi, rispettivamente, una lunghezza pari a
m 45,00 circa e m 90,00 circa. Lo sviluppo del tratto curvilineo oggetto del sinistro è pari ad una lunghezza di circa 26 metri” (cfr. pag. 5 della c.t.u.).
Dalle considerazioni che precedono discende che neppure l'ulteriore rilievo avanzato dall'appellata – ossia che il c.t.u., ing. , abbia espressamente dichiarato nella Persona_2
risposta alle osservazioni alla consulenza di non aver considerato le dichiarazioni rese dai testi o da altre parti interessate, sicché il consulente non avrebbe rappresentato la dinamica reale emersa in giudizio, limitandosi ad indicare e a simulare con l'utilizzo del software “PC-Crash” una dinamica meramente ipotetica – coglie davvero nel segno atteso che, ferma restando la censurabile mancata disamina da parte del c.t.u. delle deposizioni del teste (alle quali, comunque, non Tes_1
v'era alcuno specifico riferimento nei quesiti demandati al c.t.u. dal primo giudice, il quale si è limitato a menzionare “gli atti di causa”), in ogni caso la ricostruzione dell'evento operata dal c.t.u., compendiata nella relazione versata in atti e nei video ad essa allegati, risulta suffragata dai rilievi planimetrici e fotografici eseguiti sui luoghi dal professionista e dalla documentazione in atti;
inoltre, ed in maniera assorbente, detta ricostruzione risulta pienamente compatibile con le propalazioni del teste Il c.t.u., infatti, ha rilevato che “il sinistro, per come è stato Tes_1
prospettato, ha avuto la sua evoluzione in corrispondenza di tratto di strada curvilineo in Località
Ferrandello del Comune di Benestare e, più precisamente, nella zona antistante il capannone della In considerazione delle caratteristiche (condizioni plano-altimetriche Parte_3
e larghezza della carreggiata stradale) del tratto di strada indicato come luogo del sinistro, e considerate le vetture rimaste coinvolte nello stesso (AT ND e Mercedes Classe A), è stato eseguito con l'ausilio del software PC-CRASH simulazione dell'evento per cui è causa. In base
9 alla simulazione eseguita, risulta che il sinistro, verosimilmente, si è potuto verificare per come prospettato in atti (cfr planimetria e filmati dell'evento allegate alla presente). Nella simulazione del sinistro tramite il suddetto software, ovviamente, si è tenuto conto del fatto che la Mercedes
Classe A non ha urtato la AT ND e che la prima vettura, nell'impegnare il tratto curvilineo secondo la direttrice, mare-monti, abbia invaso la semicarreggiata di spettanza della AT ND.
Da quanto è stato possibile ricostruire tramite il software PC-CRASH, il sinistro si è potuto verificare secondo le seguenti modalità. La vettura AT ND - tg DU-SZ896, condotta dal Sig.
percorreva la strada comunale che dalla S.P. 2 conduce alle C.de Cillaro, Controparte_5
Armerà e Russellina del Comune di Benestare, secondo la direttrice di marcia monti-mare.
Quando la AT ND è arrivata in C.da Ferrandello all'altezza del capannone della
[...]
provenendo dalla direttrice di marcia opposta, mare-monti, è sopraggiunta la Parte_3
vettura Mercedes Classe A - tg DD355JF, condotta dal Sig. , conducente della Controparte_3
Mercedes Classe A, molto verosimilmente, nell'impegnare il tratto curvilineo indicato come luogo del sinistro, per questi in salita e volgente verso destra, deve aver accentrato la propria traiettoria andando cost ad invadere la semicarreggiata di pertinenza della AT ND. Il conducente della
AT ND, Sig. percepita la presenza della Mercedes Classe A su parte della Controparte_5
propria semicarreggiata di competenza, ha deviato la propria traiettoria verso il margine destro della strada, rispetto alla direzione tenuta (monti-mare), e così facendo è andato a terminare con la parte frontale della AT ND contro le luminarie che si trovavano disposte sul piazzale del capannone della La probabile dinamica del sinistro in precedenza descritta, Parte_3
come già riferito, è stata eseguita con il software PC-CRASH ed in base alla simulazione effettuata risulta compatibile con le condizioni oggettive del tratto di strada indicato come luogo del sinistro. Allegate alla presente vi sono n. 3 filmati e planimetria con la rappresentazione della sopra descritta probabile dinamica del sinistro” (cfr. pag. 9 e 10 della relazione di c.t.u.).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che in giudizio sia emersa piena prova sia del fatto storico oggetto di causa, sia della sua dinamica, dettagliatamente ricostruita dal teste sicché è necessario correggere la motivazione della sentenza resa dal Tes_1 primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che “l'istruttoria non ha consentito di dissipare i numerosi dubbi fin qui esposti in merito alla dinamica dell'evento”, essendo stata invece ampiamente offerta la dimostrazione della dinamica dell'occorso.
10 Tanto premesso, è a questo punto necessario analizzare tutti gli elementi istruttori in atti, al fine di pervenire all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda de qua.
In tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co.1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
Ed invero, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n.
477/2003; Cass. civ., Sez. 3, n. 33483/2024: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
Tale prova liberatoria deve essere necessariamente fornita, a meno che sia provata la colpa esclusiva di uno dei conducenti nel determinare il danno (cfr. nello stesso senso Tribunale Napoli,
n. 4420/2023). Infatti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla
11 presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, co.2 c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto
- e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
La più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di sinistro stradale senza collisione
(c.d. turbativa stradale) ha peraltro condivisibilmente statuito che “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art 2054, c. 2, c.c., è applicabile, di regola, solo quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche in assenza di collisione è consentito applicare estensivamente la suddetta norma, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, n. 19282/2022).
Nel caso in esame, pur essendo pacifico che tra i due veicoli non vi sia stata collisione, le parti si sono reciprocamente addossate la responsabilità dell'occorso: ed infatti, l'allora parte attrice ha imputato la responsabilità per i danni riportati alla propria vettura alla condotta del conducente del veicolo Mercedes Classe A, tg. DD355JF, il quale, nel transitare in direzione mare-monti sulla Via
Ferrandello, sita in agro del Comune di Benestare (RC), ha invaso la corsia di marcia opposta – così cagionando l'evento-turbativa – proprio nel momento in cui sopraggiungeva con direzione opposta l'autovettura AT ND, tg. DU-SZ896, condotta da che, per evitare Controparte_5
l'impatto frontale con la Mercedes, ha effettuato una manovra di emergenza sterzando sulla sua destra, così perdendo il controllo del veicolo e terminando la marcia contro delle “luminarie arcate” poste al margine della carreggiata.
La compagnia assicurativa ha eccepito che la responsabilità dei danni patiti fosse da imputare esclusivamente alla condotta improvvida dell' conducente della ND (all'epoca dei fatti) CP_5
di proprietà dell'odierna appellante, osservando che la causa determinante del sinistro (comunque contestato nell'an) fosse “la velocità non commisurata allo stato dei luoghi e/o comunque la imperizia del conducente dell'autovettura di proprietà dell'attrice che avrebbe perso il controllo di tale mezzo. Non vi sono dubbi che il conducente di un'autovettura che avesse proceduto ad una andatura adeguata e nel rispetto degli obblighi di perizia e prudenza previsti dalle norme di cui
12 agli artt. 141 e 142 c.d.s, anche in caso di ostacolo improvviso, non avrebbe avuto alcuna difficoltà, nello stato di tempo e di luogo descritti, ad arrestarsi o, comunque, non avrebbe perso il controllo del mezzo nei termini e con le conseguenze descritte addirittura andando a collidere” con le luminarie.
Orbene, ritiene questo Giudice che, se è pur vero che fu il conducente della Mercedes Classe A ad innescare la serie causale che diede origine all'incidente, è altresì vero che il conducente della AT
ND procedeva con andatura di certo non moderata, così come può dedursi dalla circostanza che lo stesso abbia perso il controllo del mezzo da lui condotto, senza riuscire a frenarlo in tempo prima di impattare sulle luminarie poste al margine destro della carreggiata, nel piazzale antistante il capannone.
Pertanto, la condotta di guida posta in essere dal conducente della ND ha concorso senza dubbio nella produzione del sinistro in quanto non è stata affatto adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente, tenuto conto dell'andamento curvilineo del tratto stradale.
Ne deriva che detta condotta ha di certo favorito l'incidente, sicché va affermata la responsabilità concorrente del conducente della AT ND nella produzione del danno.
Infatti, se il conducente della ND avesse mantenuto una velocità moderata, accorgendosi del sopraggiungere della Mercedes Classe A – la quale aveva invaso la contrapposta corsia di marcia – avrebbe avuto la possibilità di rallentare ed accostarsi, anziché sterzare sulla destra ed impattare contro le luminarie accatastate al bordo della carreggiata.
Deve, perciò, dichiararsi – in riforma della sentenza gravata – che la responsabilità dell'incidente de quo è ascrivibile, in misura pari e concorrente, al comportamento di guida di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda oggetto di causa.
Tuttavia, l'odierna parte appellante non ha offerto sufficienti elementi probatori per quantificare i danni patiti dal proprio veicolo, per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, merita osservarsi che in primo grado l'attrice aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in occasione dell'evento dedotto in lite, da quantificarsi in € 3.650,00 + IVA, oltre
“alla somma dovuta per il deprezzamento della macchina ed il fermo macchina da valutarsi in via equitativa”.
A sostegno di detta pretesa, sebbene nell'indice degli allegati venivano indicati un “preventivo dell'importo di € 1.450,00 + IVA rilasciato da “Autocarrozzeria Domenico Musolino”” ed un
13 “preventivo dell'importo di € 2.200,00 + IVA per pezzi di ricambio”, solo il primo dei due preventivi risulta ritualmente depositato nel fascicolo di parte di primo grado (allegato all'atto di appello).
La compagnia assicurativa, d'altra parte, sin dal primo grado di giudizio ha prodotto una perizia effettuata dal proprio fiduciario, , in data 23.03.2016 nella quale l'importo delle Persona_3 riparazioni veniva stimato in € 2.632,47 oltre IVA.
Il c.t.u., non avendo potuto visionare la AT ND in quanto la stessa era stata nelle more venduta
(come da dichiarazione resa dal procuratore della durante il primo sopralluogo, in data Pt_1
9.03.2019), ha rilevato – sulla scorta delle fotografie versate in atti – che detto veicolo avesse riportato danni solo “alla parte frontale a seguito dell'urto indiretto contro le luminarie contro le quali è andata a terminare”. Pertanto, rilevato che “tra gli allegati contenuti nei fascicoli delle parti, vi è anche copia dell'elaborato di perizia redatto dal Geom. (fiduciario Persona_3
della , che in data 23/03/2016 ha eseguito rilievo e stima dei danni Controparte_6 riportati dalla stessa”, ha concluso affermando che l'importo di € 2.632,47, IVA esclusa, indicato nell'elaborato di perizia del fiduciario della compagnia assicurativa risultasse del tutto congruo.
Tuttavia, ha poi aggiunto che “la AT ND di parte attrice è stata immatricolata per la prima volta il 28/03/2007, per cui, al momento del sinistro, 27/01/2016, la vettura poteva avere un possibile valore commerciale pari a € 2.500,00. In considerazione del possibile valore commerciale della vettura al momento del sinistro, pertanto, la riparazione risultava essere antieconomica” (cfr. pag. 11 della relazione).
Nell'atto di appello la ha circoscritto la propria pretesa risarcitoria chiedendo che, in riforma Pt_1
della sentenza impugnata, la compagnia assicurativa fosse condannata al pagamento in proprio favore “della somma di € 2.637,42 + Iva, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire”.
La domanda risarcitoria non può tuttavia essere accolta, atteso che nel corso del giudizio di primo grado e, nello specifico, durante il primo sopralluogo da parte del c.t.u. (al quale era stato demandato, tra l'altro, di accertare i danni subiti dall'autovettura dell'attrice in conseguenza del sinistro) è emerso che la vettura danneggiata fosse stata alienata.
14 Si rammenta che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 10196/2022).
Nella fattispecie, innanzi al primo giudice la aveva allegato che, a seguito dell'urto contro le Pt_1 luminarie, la AT ND aveva riportato danni nella parte anteriore “quantificabili in € 3.650,00 +
IVA (come da documentazione allegata)”, chiedendo pertanto la condanna delle controparti al pagamento di detta somma.
Detta domanda, essendo volta ad ottenere le somme necessarie ad effettuare la riparazione del veicolo, deve essere qualificata come richiesta di risarcimento in forma specifica.
Tuttavia, il c.t.u. ha evidenziato che la congrua stima del costo delle riparazioni effettuata dal fiduciario della compagnia assicurativa (avente ad oggetto i pezzi di ricambio, la manodopera per la carrozzeria, la manodopera meccanica ed il materiale di consumo) – globalmente pari ad €
3.211,61 IVA inclusa – pur essendo ex se inferiore rispetto a quanto chiesto in giudizio dall'allora parte attrice, fosse comunque antieconomica rispetto al valore commerciale del veicolo al tempo del sinistro, quantificato in € 2.500,00.
Ben potendosi condividere la valutazione del c.t.u. sull'antieconomicità della riparazione, che indurrebbe a limitare il risarcimento per equivalente entro la soglia del valore commerciale dell'autovettura al tempo del sinistro (dovendosi ovviamente considerare, a monte, il concorso di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro), tuttavia la domanda risarcitoria proposta dalla non può essere accolta, non essendo possibile sulla scorta della documentazione in atti Pt_1
calcolare la differenza di valore del veicolo prima e dopo la lesione.
Ed invero, nel caso di vendita del relitto, la corresponsione del risarcimento dovrebbe avere ad oggetto una somma pari alla differenza di valore del bene prima del sinistro, ossia il valore di mercato del veicolo, e dopo la lesione, che tenga conto del ricavato della vendita (cfr. in tal senso
Tribunale Torino, n. 5074/2023).
15 Nella fattispecie, dall'importo totale del risarcimento, che non potrebbe superare la somma di €
1.250,00 (pari alla metà del valore commerciale del veicolo al tempo del sinistro, per come stimato dal c.t.u., in ragione della concorrente responsabilità nella causazione dell'evento del conducente della AT ND), dovrebbe infatti essere decurtato il ricavato della vendita.
Tuttavia, nessuna documentazione è stata prodotta per attestare la somma ricavata dalla della Pt_1
vendita della AT ND sicché, in difetto di adeguata allegazione e prova da parte dell'odierna appellante, deve ritenersi non sufficientemente provato il quantum debeatur, non essendo possibile procedere al computo del danno differenziale.
Né a detta carenza probatoria è possibile rimediare con una liquidazione equitativa del risarcimento, pure chiesta dall'appellante.
Ed invero, “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. civ., Sez. 3, n.
31546/2018).
Nella fattispecie, ben avrebbe potuto la parte appellante dimostrare documentalmente l'importo ricavato dalla vendita della AT ND sicché deve ritenersi che, in difetto, il Giudice non possa sostituirsi alla parte che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
La mancata prova da parte dell'odierna appellante in ordine al quantum del risarcimento richiesto avrebbe reso del tutto superflua la rinnovazione della c.t.u. per rimediare al dichiarato mancato esame da parte del consulente della deposizione del teste non potendo in ogni caso Tes_1 pervenirsi ad una pronuncia di accoglimento della domanda attorea (e, quindi, dell'appello) a causa del deficit probatorio in cui la è incorsa. Pt_1
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma – sia pure con le correzioni supra apportate – della sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 22.10.2021.
Con riferimento alle spese di lite – premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della
16 sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 33412/2024) – le stesse, per il presente grado di giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna di alla rifusione delle spese nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00, parametri tra i minimi e i medi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della modalità semplificata della decisione, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.200,00.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite in relazione ai rapporti tra, da un lato,
e, dall'altro, e , in ragione della contumacia Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
di questi ultimi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara contumacia di e di;
Controparte_2 Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma – sia pure con le correzioni apportate in parte motiva – la sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 22.10.2021;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_1
1.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge, se dovute;
17 - nulla sulle spese di lite in relazione ai rapporti tra, da un lato, e, dall'altro, Parte_1
e , in ragione della contumacia di questi ultimi;
Controparte_2 Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 30/01/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
18
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 319/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 7.11.2024, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza di questo Ufficio del 16.04.2024, ritualmente comunicata alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente depositate dalle parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BONAPARTE FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. POLLIFRONE IU (pec:
Email_1
appellata nonché nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
); C.F._3
appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri – solo danni a cose;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato nelle date dell'8-10-11.03.2022, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 22.10.2021, non notificata, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere la condanna in solido delle controparti al risarcimento dei danni da circolazione stradale.
A supporto dell'esperita impugnazione, l'odierna appellante, in relazione al giudizio di primo grado, esponeva che: con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio la società e per ottenerne la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura AT ND, tg. DU-
SZ896, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 27.01.2016, alle ore 16:00 circa, in agro del Comune di Benestare (RC), Via Ferrandello;
che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo, il veicolo Mercedes “Classe A”, tg. DD355JF, di proprietà di ma Controparte_2
condotto nell'occorso da (ed assicurato per la RCA obbligatoria dalla Controparte_3 [...]
polizza n. 2015/207685 valevole fino al 29.01.2016), nel transitare sulla Via Controparte_4
Ferrandello in direzione “mare-monti”, invadeva l'opposta corsia di marcia, proprio nel momento
2 in cui sopraggiungeva con direzione opposta l'autovettura AT ND, tg. DU-SZ896, di proprietà dell'allora attrice, ma condotta da che quest'ultimo, per evitare un impatto Controparte_5 frontale con l'altro veicolo, effettuava una manovra d'emergenza sterzando sulla destra, perdendo tuttavia il controllo dell'auto e terminando la propria corsa contro delle “luminarie arcate” poste nel piazzale sito al margine destro della carreggiata;
che il veicolo, a seguito dell'urto, riportava danni nella parte anteriore stimati in € 3.650,00 oltre IVA;
che i conducenti dei veicoli coinvolti compilavano e sottoscrivevano congiuntamente il modulo CAI;
che, stante la mancata adesione della compagnia assicurativa all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e decorsi i termini per ottenere l'adesione degli altri convenuti, la aveva adito l'autorità Pt_1
giudiziaria, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nel suddetto incidente, da quantificarsi in € 3.650,00 oltre IVA, oltre “alla somma dovuta per il deprezzamento della macchina ed il fermo macchina da valutarsi in via equitativa”.
Innanzi al primo giudice si costituiva soltanto la compagnia in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an, sia del quantum debeatur. In particolare, la compagnia contestava la dinamica del sinistro evidenziando che, in mancanza di scontro tra i veicoli, la riferita circostanza per cui il conducente della AT ND avesse perso il controllo dell'auto da lui condotta indizierebbe nel senso di un superamento da parte sua dei limiti di velocità; inoltre, ha segnalato la mancata collaborazione nella fase stragiudiziale delle parti coinvolte nel sinistro, nonché che un simile incidente in cui era rimasta coinvolta la vettura di - condotta in quell'occasione da Controparte_2 Per_1
, ossia il proprietario delle luminarie danneggiate nella vicenda de qua - si fosse verificato
[...]
appena un mese prima di quello oggetto del presente giudizio. Con riferimento al quantum eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa in quanto il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro era pari ad € 2.550,00.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale e, all'esito, veniva disposta una consulenza tecnico-modale finalizzata all'accertamento ed alla stima dei danni;
durante il primo sopralluogo, svolto in data 9.03.2019, emergeva che la AT ND di parte attrice era stata venduta.
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “1) Rigetta la domanda;
2) “Condanna l'attrice al pagamento elle spese di lite che, già compensate in misura
3 della metà, liquida in complessivi € 602,50 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge ed oltre le spese di CTU liquidate come da separato decreto e compensate in pari misura”.
Con il proposto gravame, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, indicando quale unico e onnicomprensivo motivo di censura l'“erroneo convincimento del Giudice che basa la propria decisione sul presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio, ai sensi dell'art.
2697 c.c., dell'odierno appellante”.
All'uopo eccepiva che la sentenza dovesse essere riformata “nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto di dover rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla perché, a suo dire, Pt_1
l'istruttoria non avrebbe consentito di dissipare i numerosi dubbi in merito alla dinamica dell'evento e, pertanto, non può pervenirsi neanche ad un sereno convincimento in termini di responsabilità parimenti concorrente di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro”, osservando che il teste avesse narrato con dovizia di particolari la dinamica del sinistro così Testimone_1
come prospettata dall'allora parte attrice e che, a suo dire, dette dichiarazioni erano state confermate dal c.t.u.
Ha pertanto chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse accertato e dichiarato il proprio diritto
“ad essere risarcita di tutti i danni da lei subiti nell'incidente occorsole il 27.01.2016”, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento “della somma di € 2.637,42 + Iva, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il
Giudice riterrà equo stabilire”, il tutto con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.08.2022 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, la compagnia assicurativa evidenziava che correttamente il primo giudice aveva rigettato l'avversa domanda in ragione della mancata dimostrazione della dinamica dell'evento, osservando tuttavia che la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata anche per ulteriori ragioni, essendo a suo dire risultato inattendibile il teste escusso, per aver offerto una descrizione della dinamica del sinistro incoerente con lo stato dei luoghi rappresentato dal c.t.u. e riprodotto nelle foto versate in atti;
inoltre, contestava gli esiti della c.t.u., per non aver il consulente tenuto conto della deposizione del teste escusso;
infine –
4 ribadito che il sinistro, ove si fosse effettivamente verificato, avrebbe avuto come causa determinante la velocità del conducente della ND non commisurata allo stato dei luoghi, atteso che costui avrebbe perso il controllo del mezzo – eccepiva la mancata prova del quantum debeatur, insistendo per il rigetto dell'appello, il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa subiva plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, da ultimo – disposta, nelle more, la riassegnazione a questo Giudice a far data dal
25.01.2024 – il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, all'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei confronti di e , questi ultimi non si sono costituiti nel Controparte_2 Controparte_3
presente grado di giudizio e devono, pertanto, essere dichiarati contumaci.
Sempre in via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, ovvero non ha formato oggetto di riproposizione ex art. 346 c.p.c., o non dipende dai capi impugnati della sentenza (ex artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di
5 giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, pur dovendosi procedere ad una parziale correzione della motivazione della sentenza gravata, l'appello non merita accoglimento.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di ritenendo che l'istruttoria espletata non Parte_1
avesse consentito di dissipare i numerosi dubbi in merito alla dinamica dell'evento, non potendosi neppure pervenire “ad un sereno convincimento in termini di responsabilità parimenti concorrente di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro”.
L'appellante ha impugnato detto capo della sentenza, chiedendone la riforma per aver invece compiutamente offerto innanzi al primo giudice la prova della dinamica del sinistro per il tramite della deposizione testimoniale di inoltre, ha evidenziato che il c.t.u. avrebbe Testimone_1
confermato la deposizione del teste, ricostruendo la dinamica del sinistro e stimando i danni riportati dal veicolo della . L'appellato, invece, ha eccepito l'inattendibilità del teste escusso, Pt_1
evidenziando che il c.t.u. avrebbe espressamente dichiarato di non aver tenuto in conto le dichiarazioni del teste.
Orbene, spetta al giudice del gravame di merito operare una rivalutazione del complessivo compendio istruttorio in atti.
In via preliminare, occorre evidenziare che la prova dell'evento e della sua dinamica possa ritenersi sufficientemente raggiunta, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria espletata innanzi al primo giudice.
L'odierna parte appellante-attrice in primo grado ha infatti allegato che in data 27.01.2016, alle ore
16:00 circa, in agro del Comune di Benestare (RC), mentre il veicolo Mercedes “Classe A”, tg.
DD355JF, di proprietà di ma condotto nell'occorso da si Controparte_2 Controparte_3
trovava a transitare sulla Via Ferrandello (direzione “mare-monti”), lo stesso invadeva l'opposta corsia di marcia, proprio nel momento in cui sopraggiungeva con direzione opposta l'autovettura
AT ND, tg. DU-SZ896, di proprietà della , ma condotta da e che Pt_1 Controparte_5 quest'ultimo, per evitare un impatto frontale con l'altro veicolo, effettuava una manovra d'emergenza sterzando sulla destra, perdendo tuttavia il controllo dell'auto e terminando la propria corsa contro delle “luminarie arcate” poste nel piazzale sito al margine destro della carreggiata.
6 Detta ricostruzione è stata ampiamente confermata dal teste il quale ha Testimone_1 dichiarato “ho assistito ad un incidente a fine gennaio di un anno fa, l'incidente avveniva nel pomeriggio tra le 15.00 e le 16.00 a Benestare, nella strada che porta dal cimitero alle varie frazioni di Benestare. Io transitavo su quella strada per recarmi nella C/da Russellina, e mi precedeva una AT ND di colore nero condotta da un uomo e senza altre persone a bordo. In quel frangente sopraggiungeva una macchina dall'opposta direzione tipo Mercedes classe “A” anch'essa di colore scuro, che essendo il tratto di strada percorso una semi curva invadeva
l'opposta corsia, tanto che la ND sterzava verso destra per evitare l'urto così andando ad impattare contro degli addobbi per l'illuminazione per eventi festivi. Preciso che sulla destra rispetto alla posizione della ND si trovava un capannone, e nel piazzale antistante lo stesso vi si trovavano accatastati gli addobbi di cui ho detto prima e la AT ND finiva contro di essi …
Io provenivo da un tratto con una curva a gomito superata la quale, avevo la visuale libera fino alla successiva curva, nel tratto ricompreso tra queste due curve vi era la semicurva a cui ho fatto prima riferimento. La semicurva volgeva a destra rispetto alla direzione di marcia della Mercedes ed a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia. Riconosco nella foto che mi viene esibita ed allegata al fascicolo di parte convenuta e datata 31.03.2016 il luogo dell'incidente ed indico nel punto segnalato con la freccia il mio punto di arrivo nel momento in cui ho assistito all'incidente.
Rispetto alla foto io ho visto frontalmente l'invasione dell'altra carreggiata da parte della
Mercedes in un punto che non so indicare con precisione ma comunque in prossimità o davanti al capannone raffigurato sulla destra nella foto” (cfr. verbale d'udienza del 3.04.2017, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
La compagnia assicurativa, sin dall'udienza successiva all'escussione del testimone e, poi, con le note conclusive innanzi al primo giudice, nonché con la comparsa di costituzione in appello, ha contestato l'attendibilità del teste, sul presupposto che lo stesso avrebbe dichiarato che la
Mercedes “uscendo dalla curva avrebbe invaso la corsia opposta”, creando un intralcio o una turbativa alla circolazione altrui che avrebbe indotto la perdita di controllo e la fuoriuscita dalla sede stradale da parte del conducente della ND, sebbene dalle foto dei luoghi allegate alla comparsa di costituzione emergesse che la curva, rispetto alla direzione di marcia della Mercedes, risultasse “posizionata solo successivamente e giammai prima del punto di collisione” della Pt_2
7
[...] con le luminarie, “senza che possa ipotizzarsi, in quella condizione di tempo e di luogo descritta, alcuna area di ipotetica interferenza tra le traiettorie descritte delle autovetture”.
Le contestazioni dell'appellata non colgono tuttavia nel segno.
Il teste non ha mai dichiarato che la turbativa cagionata dal conducente della Mercedes si sia verificata all'uscita della semicurva, bensì soltanto che “essendo il tratto di strada percorso una semi curva”, la Mercedes “invadeva l'opposta corsia, tanto che la ND sterzava verso destra per evitare l'urto così andando ad impattare contro degli addobbi per l'illuminazione per eventi festivi”. Inoltre, il teste ha precisato che lui, alla guida dietro la AT ND, aveva la visuale libera fino alla successiva curva e che nel tratto ricompreso tra queste due curve vi era la semicurva;
ha peraltro riconosciuto - nella foto allegata al fascicolo di parte convenuta e datata 31.03.2016 - il luogo dell'incidente, indicando “nel punto segnalato con la freccia il mio punto di arrivo nel momento in cui ho assistito all'incidente”. Ha altresì riferito, rispetto alla foto, di aver visto frontalmente l'invasione dell'altra carreggiata da parte della Mercedes “in un punto che non so indicare con precisione ma comunque in prossimità o davanti al capannone raffigurato sulla destra nella foto”.
Nessuna incongruenza, pertanto, può riscontrarsi nella deposizione del testimone, il quale – contrariamente a quanto riferito dalla compagnia assicurativa – non ha dichiarato che la turbativa si sarebbe verificata all'uscita della semicurva, bensì “in prossimità o davanti” al capannone mostrato nella foto (cfr. foto allegate anche alla comparsa di costituzione in appello).
Il narrato del teste deve considerarsi del tutto attendibile, in quanto – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea – risulta munito di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziato ed esente da contraddizioni, non essendo peraltro emersi motivi per ritenere che il dichiarante fosse mosso da un intento compiacente nei confronti dell'allora parte attrice, sicché le deposizioni da lui rese costituiscono piena prova circa gli accadimenti riferiti.
Peraltro, dette dichiarazioni risultano riscontrate dalle fotografie in atti.
In particolare, dalla comparazione tra le fotografie mostrate al teste e quelle allegate alla c.t.u. espletata in primo grado (cfr. foto alle pagine 6 e 7 della c.t.u.) è possibile ritenere che, rispetto al punto in cui il teste ha indicato di essersi trovato al momento in cui è sopraggiunto sui luoghi ed ha assistito all'incidente (segnalato con una freccia sulla fotografia datata “31/03/2016 18:40”), lo
8 stesso abbia effettivamente potuto vedere il momento in cui la Mercedes, accentrandosi rispetto al proprio senso di marcia, ha invaso l'opposta corsia sulla quale stava transitando la AT ND, in prossimità del capannone posto sulla destra della carreggiata rispetto al senso di marcia monti- mare percorso dalla ND e dal testimone.
L'ulteriore contestazione mossa dall'appellata per cui il teste “non poteva vedere la curva successiva (in realtà si tratta di un rettilineo essendo la curva successiva posta a circa 400 mt)”, risulta del resto smentita dalla ricostruzione dei luoghi riportata nella relazione di consulenza, ove si legge che “il tratto curvilineo indicato come luogo del sinistro, secondo la direttrice di marcia monti-mare, è preceduto e seguito da tratti rettilinei aventi, rispettivamente, una lunghezza pari a
m 45,00 circa e m 90,00 circa. Lo sviluppo del tratto curvilineo oggetto del sinistro è pari ad una lunghezza di circa 26 metri” (cfr. pag. 5 della c.t.u.).
Dalle considerazioni che precedono discende che neppure l'ulteriore rilievo avanzato dall'appellata – ossia che il c.t.u., ing. , abbia espressamente dichiarato nella Persona_2
risposta alle osservazioni alla consulenza di non aver considerato le dichiarazioni rese dai testi o da altre parti interessate, sicché il consulente non avrebbe rappresentato la dinamica reale emersa in giudizio, limitandosi ad indicare e a simulare con l'utilizzo del software “PC-Crash” una dinamica meramente ipotetica – coglie davvero nel segno atteso che, ferma restando la censurabile mancata disamina da parte del c.t.u. delle deposizioni del teste (alle quali, comunque, non Tes_1
v'era alcuno specifico riferimento nei quesiti demandati al c.t.u. dal primo giudice, il quale si è limitato a menzionare “gli atti di causa”), in ogni caso la ricostruzione dell'evento operata dal c.t.u., compendiata nella relazione versata in atti e nei video ad essa allegati, risulta suffragata dai rilievi planimetrici e fotografici eseguiti sui luoghi dal professionista e dalla documentazione in atti;
inoltre, ed in maniera assorbente, detta ricostruzione risulta pienamente compatibile con le propalazioni del teste Il c.t.u., infatti, ha rilevato che “il sinistro, per come è stato Tes_1
prospettato, ha avuto la sua evoluzione in corrispondenza di tratto di strada curvilineo in Località
Ferrandello del Comune di Benestare e, più precisamente, nella zona antistante il capannone della In considerazione delle caratteristiche (condizioni plano-altimetriche Parte_3
e larghezza della carreggiata stradale) del tratto di strada indicato come luogo del sinistro, e considerate le vetture rimaste coinvolte nello stesso (AT ND e Mercedes Classe A), è stato eseguito con l'ausilio del software PC-CRASH simulazione dell'evento per cui è causa. In base
9 alla simulazione eseguita, risulta che il sinistro, verosimilmente, si è potuto verificare per come prospettato in atti (cfr planimetria e filmati dell'evento allegate alla presente). Nella simulazione del sinistro tramite il suddetto software, ovviamente, si è tenuto conto del fatto che la Mercedes
Classe A non ha urtato la AT ND e che la prima vettura, nell'impegnare il tratto curvilineo secondo la direttrice, mare-monti, abbia invaso la semicarreggiata di spettanza della AT ND.
Da quanto è stato possibile ricostruire tramite il software PC-CRASH, il sinistro si è potuto verificare secondo le seguenti modalità. La vettura AT ND - tg DU-SZ896, condotta dal Sig.
percorreva la strada comunale che dalla S.P. 2 conduce alle C.de Cillaro, Controparte_5
Armerà e Russellina del Comune di Benestare, secondo la direttrice di marcia monti-mare.
Quando la AT ND è arrivata in C.da Ferrandello all'altezza del capannone della
[...]
provenendo dalla direttrice di marcia opposta, mare-monti, è sopraggiunta la Parte_3
vettura Mercedes Classe A - tg DD355JF, condotta dal Sig. , conducente della Controparte_3
Mercedes Classe A, molto verosimilmente, nell'impegnare il tratto curvilineo indicato come luogo del sinistro, per questi in salita e volgente verso destra, deve aver accentrato la propria traiettoria andando cost ad invadere la semicarreggiata di pertinenza della AT ND. Il conducente della
AT ND, Sig. percepita la presenza della Mercedes Classe A su parte della Controparte_5
propria semicarreggiata di competenza, ha deviato la propria traiettoria verso il margine destro della strada, rispetto alla direzione tenuta (monti-mare), e così facendo è andato a terminare con la parte frontale della AT ND contro le luminarie che si trovavano disposte sul piazzale del capannone della La probabile dinamica del sinistro in precedenza descritta, Parte_3
come già riferito, è stata eseguita con il software PC-CRASH ed in base alla simulazione effettuata risulta compatibile con le condizioni oggettive del tratto di strada indicato come luogo del sinistro. Allegate alla presente vi sono n. 3 filmati e planimetria con la rappresentazione della sopra descritta probabile dinamica del sinistro” (cfr. pag. 9 e 10 della relazione di c.t.u.).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che in giudizio sia emersa piena prova sia del fatto storico oggetto di causa, sia della sua dinamica, dettagliatamente ricostruita dal teste sicché è necessario correggere la motivazione della sentenza resa dal Tes_1 primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che “l'istruttoria non ha consentito di dissipare i numerosi dubbi fin qui esposti in merito alla dinamica dell'evento”, essendo stata invece ampiamente offerta la dimostrazione della dinamica dell'occorso.
10 Tanto premesso, è a questo punto necessario analizzare tutti gli elementi istruttori in atti, al fine di pervenire all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda de qua.
In tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co.1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
Ed invero, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n.
477/2003; Cass. civ., Sez. 3, n. 33483/2024: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
Tale prova liberatoria deve essere necessariamente fornita, a meno che sia provata la colpa esclusiva di uno dei conducenti nel determinare il danno (cfr. nello stesso senso Tribunale Napoli,
n. 4420/2023). Infatti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla
11 presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, co.2 c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto
- e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
La più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di sinistro stradale senza collisione
(c.d. turbativa stradale) ha peraltro condivisibilmente statuito che “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art 2054, c. 2, c.c., è applicabile, di regola, solo quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche in assenza di collisione è consentito applicare estensivamente la suddetta norma, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, n. 19282/2022).
Nel caso in esame, pur essendo pacifico che tra i due veicoli non vi sia stata collisione, le parti si sono reciprocamente addossate la responsabilità dell'occorso: ed infatti, l'allora parte attrice ha imputato la responsabilità per i danni riportati alla propria vettura alla condotta del conducente del veicolo Mercedes Classe A, tg. DD355JF, il quale, nel transitare in direzione mare-monti sulla Via
Ferrandello, sita in agro del Comune di Benestare (RC), ha invaso la corsia di marcia opposta – così cagionando l'evento-turbativa – proprio nel momento in cui sopraggiungeva con direzione opposta l'autovettura AT ND, tg. DU-SZ896, condotta da che, per evitare Controparte_5
l'impatto frontale con la Mercedes, ha effettuato una manovra di emergenza sterzando sulla sua destra, così perdendo il controllo del veicolo e terminando la marcia contro delle “luminarie arcate” poste al margine della carreggiata.
La compagnia assicurativa ha eccepito che la responsabilità dei danni patiti fosse da imputare esclusivamente alla condotta improvvida dell' conducente della ND (all'epoca dei fatti) CP_5
di proprietà dell'odierna appellante, osservando che la causa determinante del sinistro (comunque contestato nell'an) fosse “la velocità non commisurata allo stato dei luoghi e/o comunque la imperizia del conducente dell'autovettura di proprietà dell'attrice che avrebbe perso il controllo di tale mezzo. Non vi sono dubbi che il conducente di un'autovettura che avesse proceduto ad una andatura adeguata e nel rispetto degli obblighi di perizia e prudenza previsti dalle norme di cui
12 agli artt. 141 e 142 c.d.s, anche in caso di ostacolo improvviso, non avrebbe avuto alcuna difficoltà, nello stato di tempo e di luogo descritti, ad arrestarsi o, comunque, non avrebbe perso il controllo del mezzo nei termini e con le conseguenze descritte addirittura andando a collidere” con le luminarie.
Orbene, ritiene questo Giudice che, se è pur vero che fu il conducente della Mercedes Classe A ad innescare la serie causale che diede origine all'incidente, è altresì vero che il conducente della AT
ND procedeva con andatura di certo non moderata, così come può dedursi dalla circostanza che lo stesso abbia perso il controllo del mezzo da lui condotto, senza riuscire a frenarlo in tempo prima di impattare sulle luminarie poste al margine destro della carreggiata, nel piazzale antistante il capannone.
Pertanto, la condotta di guida posta in essere dal conducente della ND ha concorso senza dubbio nella produzione del sinistro in quanto non è stata affatto adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente, tenuto conto dell'andamento curvilineo del tratto stradale.
Ne deriva che detta condotta ha di certo favorito l'incidente, sicché va affermata la responsabilità concorrente del conducente della AT ND nella produzione del danno.
Infatti, se il conducente della ND avesse mantenuto una velocità moderata, accorgendosi del sopraggiungere della Mercedes Classe A – la quale aveva invaso la contrapposta corsia di marcia – avrebbe avuto la possibilità di rallentare ed accostarsi, anziché sterzare sulla destra ed impattare contro le luminarie accatastate al bordo della carreggiata.
Deve, perciò, dichiararsi – in riforma della sentenza gravata – che la responsabilità dell'incidente de quo è ascrivibile, in misura pari e concorrente, al comportamento di guida di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda oggetto di causa.
Tuttavia, l'odierna parte appellante non ha offerto sufficienti elementi probatori per quantificare i danni patiti dal proprio veicolo, per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, merita osservarsi che in primo grado l'attrice aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in occasione dell'evento dedotto in lite, da quantificarsi in € 3.650,00 + IVA, oltre
“alla somma dovuta per il deprezzamento della macchina ed il fermo macchina da valutarsi in via equitativa”.
A sostegno di detta pretesa, sebbene nell'indice degli allegati venivano indicati un “preventivo dell'importo di € 1.450,00 + IVA rilasciato da “Autocarrozzeria Domenico Musolino”” ed un
13 “preventivo dell'importo di € 2.200,00 + IVA per pezzi di ricambio”, solo il primo dei due preventivi risulta ritualmente depositato nel fascicolo di parte di primo grado (allegato all'atto di appello).
La compagnia assicurativa, d'altra parte, sin dal primo grado di giudizio ha prodotto una perizia effettuata dal proprio fiduciario, , in data 23.03.2016 nella quale l'importo delle Persona_3 riparazioni veniva stimato in € 2.632,47 oltre IVA.
Il c.t.u., non avendo potuto visionare la AT ND in quanto la stessa era stata nelle more venduta
(come da dichiarazione resa dal procuratore della durante il primo sopralluogo, in data Pt_1
9.03.2019), ha rilevato – sulla scorta delle fotografie versate in atti – che detto veicolo avesse riportato danni solo “alla parte frontale a seguito dell'urto indiretto contro le luminarie contro le quali è andata a terminare”. Pertanto, rilevato che “tra gli allegati contenuti nei fascicoli delle parti, vi è anche copia dell'elaborato di perizia redatto dal Geom. (fiduciario Persona_3
della , che in data 23/03/2016 ha eseguito rilievo e stima dei danni Controparte_6 riportati dalla stessa”, ha concluso affermando che l'importo di € 2.632,47, IVA esclusa, indicato nell'elaborato di perizia del fiduciario della compagnia assicurativa risultasse del tutto congruo.
Tuttavia, ha poi aggiunto che “la AT ND di parte attrice è stata immatricolata per la prima volta il 28/03/2007, per cui, al momento del sinistro, 27/01/2016, la vettura poteva avere un possibile valore commerciale pari a € 2.500,00. In considerazione del possibile valore commerciale della vettura al momento del sinistro, pertanto, la riparazione risultava essere antieconomica” (cfr. pag. 11 della relazione).
Nell'atto di appello la ha circoscritto la propria pretesa risarcitoria chiedendo che, in riforma Pt_1
della sentenza impugnata, la compagnia assicurativa fosse condannata al pagamento in proprio favore “della somma di € 2.637,42 + Iva, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de qua, col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire”.
La domanda risarcitoria non può tuttavia essere accolta, atteso che nel corso del giudizio di primo grado e, nello specifico, durante il primo sopralluogo da parte del c.t.u. (al quale era stato demandato, tra l'altro, di accertare i danni subiti dall'autovettura dell'attrice in conseguenza del sinistro) è emerso che la vettura danneggiata fosse stata alienata.
14 Si rammenta che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 10196/2022).
Nella fattispecie, innanzi al primo giudice la aveva allegato che, a seguito dell'urto contro le Pt_1 luminarie, la AT ND aveva riportato danni nella parte anteriore “quantificabili in € 3.650,00 +
IVA (come da documentazione allegata)”, chiedendo pertanto la condanna delle controparti al pagamento di detta somma.
Detta domanda, essendo volta ad ottenere le somme necessarie ad effettuare la riparazione del veicolo, deve essere qualificata come richiesta di risarcimento in forma specifica.
Tuttavia, il c.t.u. ha evidenziato che la congrua stima del costo delle riparazioni effettuata dal fiduciario della compagnia assicurativa (avente ad oggetto i pezzi di ricambio, la manodopera per la carrozzeria, la manodopera meccanica ed il materiale di consumo) – globalmente pari ad €
3.211,61 IVA inclusa – pur essendo ex se inferiore rispetto a quanto chiesto in giudizio dall'allora parte attrice, fosse comunque antieconomica rispetto al valore commerciale del veicolo al tempo del sinistro, quantificato in € 2.500,00.
Ben potendosi condividere la valutazione del c.t.u. sull'antieconomicità della riparazione, che indurrebbe a limitare il risarcimento per equivalente entro la soglia del valore commerciale dell'autovettura al tempo del sinistro (dovendosi ovviamente considerare, a monte, il concorso di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro), tuttavia la domanda risarcitoria proposta dalla non può essere accolta, non essendo possibile sulla scorta della documentazione in atti Pt_1
calcolare la differenza di valore del veicolo prima e dopo la lesione.
Ed invero, nel caso di vendita del relitto, la corresponsione del risarcimento dovrebbe avere ad oggetto una somma pari alla differenza di valore del bene prima del sinistro, ossia il valore di mercato del veicolo, e dopo la lesione, che tenga conto del ricavato della vendita (cfr. in tal senso
Tribunale Torino, n. 5074/2023).
15 Nella fattispecie, dall'importo totale del risarcimento, che non potrebbe superare la somma di €
1.250,00 (pari alla metà del valore commerciale del veicolo al tempo del sinistro, per come stimato dal c.t.u., in ragione della concorrente responsabilità nella causazione dell'evento del conducente della AT ND), dovrebbe infatti essere decurtato il ricavato della vendita.
Tuttavia, nessuna documentazione è stata prodotta per attestare la somma ricavata dalla della Pt_1
vendita della AT ND sicché, in difetto di adeguata allegazione e prova da parte dell'odierna appellante, deve ritenersi non sufficientemente provato il quantum debeatur, non essendo possibile procedere al computo del danno differenziale.
Né a detta carenza probatoria è possibile rimediare con una liquidazione equitativa del risarcimento, pure chiesta dall'appellante.
Ed invero, “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. civ., Sez. 3, n.
31546/2018).
Nella fattispecie, ben avrebbe potuto la parte appellante dimostrare documentalmente l'importo ricavato dalla vendita della AT ND sicché deve ritenersi che, in difetto, il Giudice non possa sostituirsi alla parte che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
La mancata prova da parte dell'odierna appellante in ordine al quantum del risarcimento richiesto avrebbe reso del tutto superflua la rinnovazione della c.t.u. per rimediare al dichiarato mancato esame da parte del consulente della deposizione del teste non potendo in ogni caso Tes_1 pervenirsi ad una pronuncia di accoglimento della domanda attorea (e, quindi, dell'appello) a causa del deficit probatorio in cui la è incorsa. Pt_1
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma – sia pure con le correzioni supra apportate – della sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 22.10.2021.
Con riferimento alle spese di lite – premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della
16 sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 33412/2024) – le stesse, per il presente grado di giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna di alla rifusione delle spese nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00, parametri tra i minimi e i medi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della modalità semplificata della decisione, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.200,00.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite in relazione ai rapporti tra, da un lato,
e, dall'altro, e , in ragione della contumacia Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
di questi ultimi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara contumacia di e di;
Controparte_2 Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma – sia pure con le correzioni apportate in parte motiva – la sentenza n. 804/2021 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il 22.10.2021;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_1
1.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge, se dovute;
17 - nulla sulle spese di lite in relazione ai rapporti tra, da un lato, e, dall'altro, Parte_1
e , in ragione della contumacia di questi ultimi;
Controparte_2 Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 30/01/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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