TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
118/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. IA DA Presidente
dott. EF AG Giudice Relatore
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da Pt_1
ed , rappresentati e difesi come in atti;
[...] Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 10/01/2025 ed Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale ed successivo scioglimento del matrimonio contratto in Cadelbosco di Sopra (RE) il 02/12/2006;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
12/09/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte) ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
ed in Cadelbosco di Sopra (RE) il 02/12/2006, trascritto Parte_2
nella parte I serie / n. 13 del Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) per l'anno 2006 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 28/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
EF AG IA DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. IA DA Presidente
dott. EF AG Giudice Relatore
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da Pt_1
ed , rappresentati e difesi come in atti;
[...] Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 10/01/2025 ed Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale ed successivo scioglimento del matrimonio contratto in Cadelbosco di Sopra (RE) il 02/12/2006;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
12/09/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte) ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
ed in Cadelbosco di Sopra (RE) il 02/12/2006, trascritto Parte_2
nella parte I serie / n. 13 del Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) per l'anno 2006 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 28/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
EF AG IA DA