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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Monocratico Onorario, avv. Carla Di Stefano, a pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 42/2021 di R.G. promossa
DA
(C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanna Rita Del GNe e Carmine Barone
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Fosse n. 4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indennità di malattia - lesioni personali - azione di surroga.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso riportandosi alle note di trattazione scritta del 13.04.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221; devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa. Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_1
conveniva in giudizio il SI. al fine di sentirlo condannare al rimborso in Controparte_1 suo favore della somma di € 5.700,00 versata alla Burgo Group S.p.A. a titolo di indennità di malattia in favore del lavoratore dipendente, GN , nato il Persona_1
18/06/1974 a Balsorano ed ivi residente in [...], rimasto assente dal lavoro per il periodo dal 16/04/2016 al 15/07/2016, a causa delle lesioni da questi subite a seguito dell'aggressione perpetrata a suo danno dal GN . Controparte_1
Più in particolare, l'attrice esponeva che il Tribunale Penale di Avezzano, con sentenza n.
132/2019, pubblicata il 12/02/2019 (formula esecutiva rilasciata in data 09/07/2019), aveva condannato l'odierno convenuto alla pena di anni 1, mesi 2 e giorni 15 di reclusione, per il reato di lesioni personali commesso in danno del GN . Persona_1
Nello specifico, deduceva:
- che il giorno 16/04/2016 il SI. veniva aggredito presso la propria Persona_1
abitazione dal GN;
Controparte_1
- che la predetta aggressione, perpetrata mediante l'utilizzo di un decespugliatore a lama, procurava al GN ferite da taglio ad entrambe le braccia, tali da rendersi Persona_1 necessario l'immediato trasporto presso il Pronto Soccorso di Sora;
- che in virtù di detto episodio il GN sporgeva regolare denuncia- Persona_1
querela ai danni del GN a seguito della quale veniva aperto il Controparte_1
procedimento penale R.G.N.R. n. 775/2016, conclusosi con la summenzionata sentenza di condanna;
- che in conseguenza delle lesioni riportate, il GN , dipendente della Persona_1
Burgo Group S.p.A., rimaneva assente dal lavoro dal 16/04/2016 al 15/07/2016;
- che il GN , in data 14/06/2016, provvedeva ad inoltrare all' Persona_1 Pt_1
regolare denuncia di malattia;
- che in virtù dell'assenza dal lavoro l' corrispondeva alla Burgo Group S.p.A. a Pt_1
titolo di indennità di malattia in favore del lavoratore dipendente GN la Persona_1 somma complessiva di importo pari ad € 5.700,00;
- che seguivano regolari lettere di diffida e messa in mora da parte dell' nei Pt_1
confronti del GN a titolo di surroga delle somme corrisposte per la Controparte_1
malattia in favore del GN;
Persona_1
- che dette richieste rimanevano inevase.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la responsabilità del convenuto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G.42 / 2021 - pagina 2 di 4
nella causazione delle lesioni a danno del SI. , condannare Persona_1 CP_1
sopra generalizzato, a pagare all' , in
[...] Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di surrogazione ex artt. 1916 c.c., la somma di euro 5.700,00 oltre spese ed interessi dal 19/10/2016 al saldo”.
Nessuno si costituiva per il convenuto, pur se ritualmente evocato in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Esperito nelle more del giudizio il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita con esito negativo, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte attrice e l'espletamento della prova testimoniale.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 26/05/2021 e del 13/04/2022, l' Pt_1 documentava l'intervenuto versamento in suo favore ad opera del SI. Controparte_1 della complessiva somma di importo pari ad € 3.100,00.
Fatte precisare le conclusioni all'udienza al 06/12/2024, venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 20/02/2025.
La domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo va osservato che l'indennità di malattia consiste in una prestazione previdenziale erogata in favore del dipendente per ogni giorno di assenza dal lavoro, anticipata dal datore di lavoro che successivamente ne riceve il rimborso ad opera dell' che a sua volta diviene titolare del diritto di surroga nei confronti di eventuali Pt_1
terzi responsabili.
Ciò premesso, si rileva che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione surrogatoria.
Dall'istruttoria di causa, infatti, è stato ampiamente provato:
- l'infortunio occorso al GN in conseguenza delle lesioni subite a Persona_1 seguito dell'aggressione del 16/04/2016;
- l'assenza da lavoro del SI. a causa di detto evento per il periodo dal Persona_1
16/04/2016 al 15/07/2016;
- l'avvenuto rimborso in favore della Burgo Group S.p.A. - datore di lavoro del GN
- ad opera dell' per complessivi € 5.700,00 a titolo di indennità di Persona_1 Pt_1
malattia;
- la responsabilità della causazione della malattia occorsa al GN in Persona_1
capo al GN;
Controparte_1
- l'avvenuto versamento in favore dell' della somma complessiva di importo pari Pt_1 ad € 3.100,00 ad opera del GN . Controparte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G.42 / 2021 - pagina 3 di 4
Dirimenti a tal fine sono risultati gli accertamenti svolti in sede penale ed in particolare, la sussistenza del fatto di reato, la sua illiceità penale e l'affermazione di responsabilità a carico del GN . Controparte_1
Parimenti dirimente è risultata la documentazione prodotta da parte attrice (cfr. all.ti 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione e segnatamente la denuncia-querela del GN
la sentenza n. 132/2019 del Tribunale Penale di Avezzano, il report certificati di Per_1
Par malattia, il mod. 1 denuncia di infortunio del GN i calcoli indennità di Per_1
malattia, le raccomandate a.r. del 19/10/2016 e del 22/02/2018) al pari della testimonianza resa dal lavoratore GN all'udienza del 07/07/2023, il Persona_1 quale, oltre a confermare l'infortunio in conseguenza dell'aggressione subita dal GN
, confermava anche l'assenza dal lavoro per il periodo dal 16/04/2016 al Controparte_1
15/07/2016.
Alla luce di quanto precede, pertanto, il GN , tenuto conto delle Controparte_1 somme già versate, deve essere condannato al rimborso in favore dell' della Pt_1 rimanente somma di importo pari ad € 2.600,00 (€ 5.700,00 - € 3.100,00), oltre interessi legali a far data della messa in mora del 19/10/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda proposta dall' e per Parte_1
l'effetto condanna il GN al rimborso in suo favore della minor somma Controparte_1 di importo pari ad € 2.600,00, oltre interessi legali a far data della messa in mora del
19/10/2016;
- condanna il GN al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
quantificate in € 264,00 per esborsi, € Parte_1
1.500,00 per onorario, oltre oneri di legge IVA e CPA come per legge.
Avezzano il 12/06/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G.42 / 2021 - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Monocratico Onorario, avv. Carla Di Stefano, a pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 42/2021 di R.G. promossa
DA
(C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanna Rita Del GNe e Carmine Barone
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Fosse n. 4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indennità di malattia - lesioni personali - azione di surroga.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso riportandosi alle note di trattazione scritta del 13.04.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221; devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa. Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_1
conveniva in giudizio il SI. al fine di sentirlo condannare al rimborso in Controparte_1 suo favore della somma di € 5.700,00 versata alla Burgo Group S.p.A. a titolo di indennità di malattia in favore del lavoratore dipendente, GN , nato il Persona_1
18/06/1974 a Balsorano ed ivi residente in [...], rimasto assente dal lavoro per il periodo dal 16/04/2016 al 15/07/2016, a causa delle lesioni da questi subite a seguito dell'aggressione perpetrata a suo danno dal GN . Controparte_1
Più in particolare, l'attrice esponeva che il Tribunale Penale di Avezzano, con sentenza n.
132/2019, pubblicata il 12/02/2019 (formula esecutiva rilasciata in data 09/07/2019), aveva condannato l'odierno convenuto alla pena di anni 1, mesi 2 e giorni 15 di reclusione, per il reato di lesioni personali commesso in danno del GN . Persona_1
Nello specifico, deduceva:
- che il giorno 16/04/2016 il SI. veniva aggredito presso la propria Persona_1
abitazione dal GN;
Controparte_1
- che la predetta aggressione, perpetrata mediante l'utilizzo di un decespugliatore a lama, procurava al GN ferite da taglio ad entrambe le braccia, tali da rendersi Persona_1 necessario l'immediato trasporto presso il Pronto Soccorso di Sora;
- che in virtù di detto episodio il GN sporgeva regolare denuncia- Persona_1
querela ai danni del GN a seguito della quale veniva aperto il Controparte_1
procedimento penale R.G.N.R. n. 775/2016, conclusosi con la summenzionata sentenza di condanna;
- che in conseguenza delle lesioni riportate, il GN , dipendente della Persona_1
Burgo Group S.p.A., rimaneva assente dal lavoro dal 16/04/2016 al 15/07/2016;
- che il GN , in data 14/06/2016, provvedeva ad inoltrare all' Persona_1 Pt_1
regolare denuncia di malattia;
- che in virtù dell'assenza dal lavoro l' corrispondeva alla Burgo Group S.p.A. a Pt_1
titolo di indennità di malattia in favore del lavoratore dipendente GN la Persona_1 somma complessiva di importo pari ad € 5.700,00;
- che seguivano regolari lettere di diffida e messa in mora da parte dell' nei Pt_1
confronti del GN a titolo di surroga delle somme corrisposte per la Controparte_1
malattia in favore del GN;
Persona_1
- che dette richieste rimanevano inevase.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la responsabilità del convenuto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G.42 / 2021 - pagina 2 di 4
nella causazione delle lesioni a danno del SI. , condannare Persona_1 CP_1
sopra generalizzato, a pagare all' , in
[...] Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di surrogazione ex artt. 1916 c.c., la somma di euro 5.700,00 oltre spese ed interessi dal 19/10/2016 al saldo”.
Nessuno si costituiva per il convenuto, pur se ritualmente evocato in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Esperito nelle more del giudizio il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita con esito negativo, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte attrice e l'espletamento della prova testimoniale.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 26/05/2021 e del 13/04/2022, l' Pt_1 documentava l'intervenuto versamento in suo favore ad opera del SI. Controparte_1 della complessiva somma di importo pari ad € 3.100,00.
Fatte precisare le conclusioni all'udienza al 06/12/2024, venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 20/02/2025.
La domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo va osservato che l'indennità di malattia consiste in una prestazione previdenziale erogata in favore del dipendente per ogni giorno di assenza dal lavoro, anticipata dal datore di lavoro che successivamente ne riceve il rimborso ad opera dell' che a sua volta diviene titolare del diritto di surroga nei confronti di eventuali Pt_1
terzi responsabili.
Ciò premesso, si rileva che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione surrogatoria.
Dall'istruttoria di causa, infatti, è stato ampiamente provato:
- l'infortunio occorso al GN in conseguenza delle lesioni subite a Persona_1 seguito dell'aggressione del 16/04/2016;
- l'assenza da lavoro del SI. a causa di detto evento per il periodo dal Persona_1
16/04/2016 al 15/07/2016;
- l'avvenuto rimborso in favore della Burgo Group S.p.A. - datore di lavoro del GN
- ad opera dell' per complessivi € 5.700,00 a titolo di indennità di Persona_1 Pt_1
malattia;
- la responsabilità della causazione della malattia occorsa al GN in Persona_1
capo al GN;
Controparte_1
- l'avvenuto versamento in favore dell' della somma complessiva di importo pari Pt_1 ad € 3.100,00 ad opera del GN . Controparte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G.42 / 2021 - pagina 3 di 4
Dirimenti a tal fine sono risultati gli accertamenti svolti in sede penale ed in particolare, la sussistenza del fatto di reato, la sua illiceità penale e l'affermazione di responsabilità a carico del GN . Controparte_1
Parimenti dirimente è risultata la documentazione prodotta da parte attrice (cfr. all.ti 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione e segnatamente la denuncia-querela del GN
la sentenza n. 132/2019 del Tribunale Penale di Avezzano, il report certificati di Per_1
Par malattia, il mod. 1 denuncia di infortunio del GN i calcoli indennità di Per_1
malattia, le raccomandate a.r. del 19/10/2016 e del 22/02/2018) al pari della testimonianza resa dal lavoratore GN all'udienza del 07/07/2023, il Persona_1 quale, oltre a confermare l'infortunio in conseguenza dell'aggressione subita dal GN
, confermava anche l'assenza dal lavoro per il periodo dal 16/04/2016 al Controparte_1
15/07/2016.
Alla luce di quanto precede, pertanto, il GN , tenuto conto delle Controparte_1 somme già versate, deve essere condannato al rimborso in favore dell' della Pt_1 rimanente somma di importo pari ad € 2.600,00 (€ 5.700,00 - € 3.100,00), oltre interessi legali a far data della messa in mora del 19/10/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda proposta dall' e per Parte_1
l'effetto condanna il GN al rimborso in suo favore della minor somma Controparte_1 di importo pari ad € 2.600,00, oltre interessi legali a far data della messa in mora del
19/10/2016;
- condanna il GN al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
quantificate in € 264,00 per esborsi, € Parte_1
1.500,00 per onorario, oltre oneri di legge IVA e CPA come per legge.
Avezzano il 12/06/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G.42 / 2021 - pagina 4 di 4