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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 462 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 08.01.2025
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Taranto in Via Dei Mille n. 3, presso e nello studio dell'Avv.
Filotico Cinzia, che lo rappresenta e difende in virtù dell'originario mandato in calce al ricorso;
- APPELLANTE -
E
-(C.F. Controparte_1
)in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D; CP_1
-APPELLATO- All'udienza dell' 08.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.640/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da , nei Parte_1
CP_ confronti dell' diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'iscrizione
CP_ d'ufficio presso la gestione separata coltivatori diretti effettuata dall' nei propri confronti per l'anno 2012 .
CP_ Condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l' in persona del legale rappresentante,concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONI
L'appellante censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art.2 e 3 L.n.9\1963 per la qualificazione di coltivatore diretto.
L'appello è infondato.
Ebbene, il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorate presso la società agricola Orto Jonica negli anni dal 2012 al 2015 delle quali, chiedeva altresì accertarsi lo svolgimento dell'attività lavorativa disconosciuta, con conseguente reiscrizione negli elenchi dei
CP_ lavoratori agricoli e dichiarazione di illegittimità delle somme richieste dall' in restituzione in seguito alla predetta cancellazione.
2 Sosteneva inoltre di condurre al 50% con la propria moglie i Parte_1
diversi fondi agricoli di cui risultava proprietario, per cui riteneva ingiustificata la
CP_ propria iscrizione negli elenchi dei coltivatori di diretti operata d'ufficio dall'
CP_ Assumeva,invece, l' che le giornate asseritamente lavorate come dipendente in agricoltura, non erano mai state accreditate, per gli effetti della accertata prevalenza del lavoro autonomo svolto in agricoltura rispetto a quello svolto come OTD.
CP_ Il Tribunale, rigettava la domanda, ritenendo fondati e provati gli assunti dell' in relazione alla qualità di coltivatore diretto del ricorrente.
Anche in sede di gravame, l'appellante ripropone le stesse argomentazioni già
sostenute in precedenza;
in particolare, contesta la qualificazione la qualifica di
CP_ coltivatore diretto in virtù del numero di giornate accreditategli dall' come CD,
ossia 142 – 166 , ribadendo che esse andavano ripartite al 50% con il lavoro svolto anche dalla propria moglie.
Per lo stesso motivo della ripartizione al 50% del lavoro, contesta la abitualità del lavoro autonomo, per il fatto di aver svolto ogni anno circa 102 o 103 giornate come
OTD.
Ritiene errata la individuazione della maggior fonte di guadagno nel lavoro autonomo, poiché svolto al 50% con la moglie.
In realtà, sia negli atti di causa che negli atti introduttivi dei due gradi del giudizio,non vi è prova di quanto affermato dal ricorrente.
CP_ In effetti,l' invece, attesta che la sospensione ed il successivo blocco della Ds
Agr proveniva da una verifica per accertamenti relativi ad attività autonoma svolta in agricoltura, disposta dalla Direzione Generale con messaggio n. 015122 del
22/07/2011 e chiarimenti dello stesso con messaggio n. 18713 del 03/10/2011.
Nei confronti del ricorrente veniva accertato che la domanda di Ds Agr relativa all'anno 2016, veniva presentata corredata da una autocertificazione di conduzione
3 terreni. Nella documentazione si fa riferimento a terreni con superficie di Ha 2.03 di vigneto ed Ha 0.53 di oliveto.
Dalla superficie delle colture dichiarate scaturisce un fabbisogno lavorativo annuo in proprio di 142 giornate. Dal sistema informatico AGEA, è stato possibile accertare che il Sig. per gli anni dal 2012 al 2017 svolgeva attività agricola Parte_1
con P.Iva su terreni con estensione superiore rispetto a quanto P.IVA_2
dichiarato in autocertificazione e cioè Ha 2.46 circa di vigneto ed Ha 0.51 di oliveto.
Dalla superficie ettaro/colturale innanzi esposta scaturisce un fabbisogno lavorativo annuo di 166 giornate in proprio come attività autonoma.
Considerato che l'obbligo di iscrizione come lavoratore autonomo agricolo scatta con il requisito minimo delle 104 giornate e reddito, verificato che il Sig. Parte_1
effettuava meno di 151 giornate per gli anni dal 2012 al 2017 come
[...]
bracciante agricolo (circ. 177/2003 sulla prevalenza e compatibilità), lo stesso correttamente veniva iscritto d'ufficio quale coltivatore diretto, e pertanto per gli anni in questione non gli veniva riconosciuto il trattamento di disoccupazione agricola ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1049/70.
La prova dell'attività lavorativa autonoma svolta e,comunque, mai negata dal ricorrente è contenuta nel fascicolo AGEA,ovvero trattasi di dati ed informazioni che il lavoratore stesso fornisce e già verificate dagli organismi competenti e che se contraddette o disconosciute darebbero sicuramente luogo alla restituzione di quanto percepito ed integrerebbero nello stesso tempo ipotesi di reato.
La sentenza appellata è altresì chiara anche sotto il profilo della prevalenza laddove motiva evidenziando che le 142 - 166 giornate di lavoro autonomo sono superiori a quelle annualmente svolte dal ricorrente come OTD e che ,pertanto, di conseguenza,
il lavoro autonomo deve ritenersi prevalente su quello subordinato.
Dunque, alla luce di quanto su esposto, privi di fondamenta risultano i motivi di appello.
4 Spese di giudizio del presente grado compensate per la diversa qualità delle parti e per la natura delle questioni involte.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Spese di lite del presente grado compensate.
Taranto, 08.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 462 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 08.01.2025
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Taranto in Via Dei Mille n. 3, presso e nello studio dell'Avv.
Filotico Cinzia, che lo rappresenta e difende in virtù dell'originario mandato in calce al ricorso;
- APPELLANTE -
E
-(C.F. Controparte_1
)in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D; CP_1
-APPELLATO- All'udienza dell' 08.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.640/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da , nei Parte_1
CP_ confronti dell' diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'iscrizione
CP_ d'ufficio presso la gestione separata coltivatori diretti effettuata dall' nei propri confronti per l'anno 2012 .
CP_ Condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l' in persona del legale rappresentante,concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONI
L'appellante censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art.2 e 3 L.n.9\1963 per la qualificazione di coltivatore diretto.
L'appello è infondato.
Ebbene, il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorate presso la società agricola Orto Jonica negli anni dal 2012 al 2015 delle quali, chiedeva altresì accertarsi lo svolgimento dell'attività lavorativa disconosciuta, con conseguente reiscrizione negli elenchi dei
CP_ lavoratori agricoli e dichiarazione di illegittimità delle somme richieste dall' in restituzione in seguito alla predetta cancellazione.
2 Sosteneva inoltre di condurre al 50% con la propria moglie i Parte_1
diversi fondi agricoli di cui risultava proprietario, per cui riteneva ingiustificata la
CP_ propria iscrizione negli elenchi dei coltivatori di diretti operata d'ufficio dall'
CP_ Assumeva,invece, l' che le giornate asseritamente lavorate come dipendente in agricoltura, non erano mai state accreditate, per gli effetti della accertata prevalenza del lavoro autonomo svolto in agricoltura rispetto a quello svolto come OTD.
CP_ Il Tribunale, rigettava la domanda, ritenendo fondati e provati gli assunti dell' in relazione alla qualità di coltivatore diretto del ricorrente.
Anche in sede di gravame, l'appellante ripropone le stesse argomentazioni già
sostenute in precedenza;
in particolare, contesta la qualificazione la qualifica di
CP_ coltivatore diretto in virtù del numero di giornate accreditategli dall' come CD,
ossia 142 – 166 , ribadendo che esse andavano ripartite al 50% con il lavoro svolto anche dalla propria moglie.
Per lo stesso motivo della ripartizione al 50% del lavoro, contesta la abitualità del lavoro autonomo, per il fatto di aver svolto ogni anno circa 102 o 103 giornate come
OTD.
Ritiene errata la individuazione della maggior fonte di guadagno nel lavoro autonomo, poiché svolto al 50% con la moglie.
In realtà, sia negli atti di causa che negli atti introduttivi dei due gradi del giudizio,non vi è prova di quanto affermato dal ricorrente.
CP_ In effetti,l' invece, attesta che la sospensione ed il successivo blocco della Ds
Agr proveniva da una verifica per accertamenti relativi ad attività autonoma svolta in agricoltura, disposta dalla Direzione Generale con messaggio n. 015122 del
22/07/2011 e chiarimenti dello stesso con messaggio n. 18713 del 03/10/2011.
Nei confronti del ricorrente veniva accertato che la domanda di Ds Agr relativa all'anno 2016, veniva presentata corredata da una autocertificazione di conduzione
3 terreni. Nella documentazione si fa riferimento a terreni con superficie di Ha 2.03 di vigneto ed Ha 0.53 di oliveto.
Dalla superficie delle colture dichiarate scaturisce un fabbisogno lavorativo annuo in proprio di 142 giornate. Dal sistema informatico AGEA, è stato possibile accertare che il Sig. per gli anni dal 2012 al 2017 svolgeva attività agricola Parte_1
con P.Iva su terreni con estensione superiore rispetto a quanto P.IVA_2
dichiarato in autocertificazione e cioè Ha 2.46 circa di vigneto ed Ha 0.51 di oliveto.
Dalla superficie ettaro/colturale innanzi esposta scaturisce un fabbisogno lavorativo annuo di 166 giornate in proprio come attività autonoma.
Considerato che l'obbligo di iscrizione come lavoratore autonomo agricolo scatta con il requisito minimo delle 104 giornate e reddito, verificato che il Sig. Parte_1
effettuava meno di 151 giornate per gli anni dal 2012 al 2017 come
[...]
bracciante agricolo (circ. 177/2003 sulla prevalenza e compatibilità), lo stesso correttamente veniva iscritto d'ufficio quale coltivatore diretto, e pertanto per gli anni in questione non gli veniva riconosciuto il trattamento di disoccupazione agricola ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1049/70.
La prova dell'attività lavorativa autonoma svolta e,comunque, mai negata dal ricorrente è contenuta nel fascicolo AGEA,ovvero trattasi di dati ed informazioni che il lavoratore stesso fornisce e già verificate dagli organismi competenti e che se contraddette o disconosciute darebbero sicuramente luogo alla restituzione di quanto percepito ed integrerebbero nello stesso tempo ipotesi di reato.
La sentenza appellata è altresì chiara anche sotto il profilo della prevalenza laddove motiva evidenziando che le 142 - 166 giornate di lavoro autonomo sono superiori a quelle annualmente svolte dal ricorrente come OTD e che ,pertanto, di conseguenza,
il lavoro autonomo deve ritenersi prevalente su quello subordinato.
Dunque, alla luce di quanto su esposto, privi di fondamenta risultano i motivi di appello.
4 Spese di giudizio del presente grado compensate per la diversa qualità delle parti e per la natura delle questioni involte.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Spese di lite del presente grado compensate.
Taranto, 08.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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