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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Ida Policicchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio L'avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
e L'avv. SILVESTRI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA G. SPAZIANI, 41 37138 VERONA presso il difensore avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta, per le causali dedotte, nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 23.11.2021 per cui è causa, nonché il diritto L'attrice al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza dello stesso ed ammontanti a complessivi euro 7.900,00 oltre Iva di legge;
- conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento all'attrice dei danni causati e pertanto al pagamento nei suoi confronti della somma di complessivi euro 7.900,00 oltre iva di legge, ovvero di altra diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì L'evento all'effettivo soddisfo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e stragiudiziali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig.ra , conveniva in giudizio la società per Parte_2 CP_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, in data 23.11.2021 nel piazzale dello stabilimento di PE, dall'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –AC39200, di proprietà CP_2 L'attrice.
pagina 1 di 5 Allegava l'attrice:
- che il sig. , dipendente della per consentire le operazioni di Controparte_3 Parte_1 carico/scarico merci, provvedeva a parcheggiare l'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –
AC39200, di proprietà della predetta Società (v. doc. sub 1, fascicolo attrice), presso il piazzale dello stabilimento di PE (PR), quando il sig. , conducente della macchina CP_2 Controparte_4 operatrice Terberg targata ALB618, di proprietà e in uso alla Società agganciava il CP_1 semirimorchio Schmitz targato AC39200 e, in manovra di retromarcia, andava a collidere contro un muro, danneggiandolo nella parte posteriore (v. doc. sub 2 fascicolo attrice);
- che a causa ed in conseguenza della collisione, il semirimorchio riportava la rottura della sponda e il ripiegamento della barra posteriore;
- che, pertanto, l'attrice subiva un danno quantificabile in complessivi euro 7.900,00 oltre iva al 22%, pari alle spese della riparazione effettuata da Parte_3
- che azionata dalla convenuta la polizza stipulata con la Compagnia il Controparte_5
20.1.2022 (v. sub. doc. 7) comunicava di aver dato incarico al proprio fiduciario per la stima dei danni occorsi all'attrice, che venivano quantificati in complessivi euro 3.000,00 con proposta risarcitoria alla danneggiata di euro 1.500,00 omnia al netto della franchigia (doc. 7A), somma che veniva rifiutata dall'attrice.
Addebitando alla convenuta l'esclusiva responsabilità del sinistro, ai sensi degli artt. 2049, 2043, 2051
c.c., parte attrice chiedeva la condanna della stessa al risarcimento della somma di euro 7.900,00 oltre
Iva, rivalutazione e interessi.
In data 02.03.2023 il Giudice, visti gli atti della causa, fissava con decreto ex art. 168 bis comma 5
c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti del 24.05.2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi L'art. 127 c.p.c.. All'udienza di comparizione, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; assunte le prove orali, la CP_1 causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio e che, pertanto, la stessa meriti accoglimento.
Dall'espletata istruttoria orale e dai documenti prodotti, risulta provato che:
- in data 23.11.2021, il semirimorchio targato AC 39200 di proprietà L'attrice veniva lasciato in consegna dal sig. e dal sig. , integro e senza alcun tipo di Controparte_3 Parte_4 danno, nel piazzale dello stabilimento di PE al sig. CP_2 Controparte_4 dipendente della convenuta, perché venisse caricato;
- nel pomeriggio dello stesso giorno, quando il sig. e il sig. tornavano a riprendere il CP_3 Pt_4 semirimorchio presso lo stabilimento di PE, riscontravano danni alla sponda e CP_2 alla barra posteriore;
- il sig. , riferiva di aver urtato la parte posteriore del semirimorchio contro il Controparte_4 muro mentre lo movimentava, causando così i danni riscontrati, così come raffigurati sulle foto doc. n. 2, riconosciute dai testi ( v. deposizioni dei testi e – verbale di udienza del CP_3 Pt_4
18.12.2023);
- l'attrice per la riparazione del mezzo subiva un esborso di euro 9.638,00 ( Iva inclusa), somma che veniva corrisposta alla mediante bonifici L'importo di euro 4.819,00 Parte_3
pagina 2 di 5 cadauno, effettuati nelle date del 10.3.2022 e 7.4.2022; ( v. fattura n. 665 del 13.12.2021 sub. doc. n. 3 – v. bonifici bancari sub doc. 3/a e 3/b fascicolo attrice);
- la società tramite mail del 24.11.2021, denunciava il sinistro alla propria CP_1 compagnia assicuratrice rappresentando che l'TA Controparte_5 CP_4
mentre utilizzava il mezzo Terberg targato ALB618, di proprietà della convenuta, al
[...] fine di posizionare, all'interno del piazzale Barilla S.p.a. di PE, il semirimorchio targato AC39200, di proprietà L'attrice, lo danneggiava (v. sub doc. 4 fascicolo attrice).
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione L'art. 2049 c.c., che statuisce la responsabilità del c.d. “preponente” per i danni cagionati a terzi dai suoi “preposti” nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2049
c.c., il nesso cd. di occasionalità necessaria tra la condotta posta in essere dal lavoratore e le mansioni a lui affidate.
Tale meccanismo opera come una presunzione, applicabile tutte le volte in cui il comportamento illecito del lavoratore rientri in astratto nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze a lui assegnate.
Inoltre, per i danni arrecati a terzi, non è richiesto, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, un vincolo di dipendenza, “essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro L'organizzazione e delle finalità L'impresa gestita dal preponente, e prescindendosi dalla colpa del preponente, in quanto la responsabilità è imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale” . ( v. Cass. 6325/2010 )
Si tratta dunque di un caso di “responsabilità oggettiva”, perché fondata su un criterio di imputazione che prescinde da una valutazione di riprovevolezza (in termini di colpa e di dolo) della condotta del soggetto, che la legge indica come responsabile.
Nel caso di specie risultano provati l'evento storico, il rapporto di preposizione tra la società convenuta e l'TA , il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dello stesso e le Controparte_4 mansioni affidategli, il rapporto di causalità tra l'evento e il danno patrimoniale patito dalla parte attrice.
Infatti, i documenti prodotti e le testimonianze rese nel corso del presente giudizio, sono elementi sufficienti a fornire la suddetta prova.
Nello specifico, l'attrice ha provveduto a fornire prova documentale della proprietà del mezzo danneggiato, attraverso la produzione della carta di circolazione dello stesso (v. sub doc. 1/A fascicolo attrice); ha, altresì, provato il rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dall'TA
alle dipendenze della società convenuta e l'evento dannoso nonchè il legame Controparte_4 eziologico tra la condotta L'TA e il danneggiamento del mezzo. Controparte_4
Particolarmente rilevanti in tal senso sono le risultanze delle prove orali, in quanto i testi e CP_3 Pt_4 hanno riferito di aver lasciato in data 23.11.2021 il semirimorchio targato AC39200 integro presso il cortile dello stabilimento di PE e di averne constatato i danni nel pomeriggio al CP_2 momento del ritiro del mezzo;
hanno riferito le dichiarazioni L'TA , dipendente Controparte_4 della convenuta, che, a richiesta di spiegazioni, ha riconosciuto di aver causato i danni al semirimorchio durante la movimentazione dello stesso.
pagina 3 di 5 La dinamica suddetta, la qualità di dipendente della L'TA , il rapporto CP_1 Controparte_4 di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate allo stesso e l'evento dannoso si evincono anche dalla denuncia di sinistro inoltrata in data 24.11.2021 via mail dalla convenuta alla propria compagnia assicuratrice (v. sub doc. 4 fascicolo attrice). Controparte_5
Per tali motivi la convenuta è da ritenersi responsabile ai sensi all'art. 2049 c.c. e deve essere tenuta a risarcire i danni subiti dall'attrice.
Con riferimento al quantum debeatur, l'attrice ha fornito prova del danno subito dal mezzo di proprietà mediante la produzione delle foto del mezzo, della perizia estimativa effettuata dal geom.
[...]
della fattura della riparazione n. 665/ 2021, emessa dalla dei bonifici relativi Per_1 Parte_3 al pagamento della somma di euro 9.638,00, corrispondente al costo della riparazione ( v. all. sub. 10,
3, 3/A, 3/B) .
Dalla perizia di stima si evince che il valore di mercato del mezzo danneggiato è pari ad euro 7.000,00 mentre il costo della riparazione è risultato essere pari a euro 7.900,00 oltre Iva.
Tale costo viene ritenuto congruo e risarcibile anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la possibilità di riparare il veicolo anche se il costo è superiore al valore commerciale dello stesso purché non ne consegua un arricchimento per il danneggiato. (cfr. Cass. Civ.
Sez. III Ord. n. 10686/2023).
Nel caso di specie, considerato che il costo della riparazione supera di poco il valore di mercato del mezzo, si ritiene che dalla stessa non consegua un aumento del valore del mezzo e un indebito arricchimento per il danneggiato.
Alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene il Tribunale che il credito L'attrice debba essere liquidato nella complessiva somma di euro 7.900,00 oltre Iva, tale somma rivalutata a oggi è pari ad euro
8.636,00 ( arrotondati), al netto di Iva.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore L'attrice la somma complessiva di euro 8.636,00 (al netto di Iva) espressa in moneta attuale.
Sugli importi liquidati in favore L'attrice devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento L'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. N. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione L'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulla somma devalutata alla data del fatto illecito, rivalutata annualmente secondo la variazione L'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU., appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1126 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, L'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali calcolati sulle somme sopra liquidate, in favore L'attrice con le seguenti modalità: sulle somme liquidate devalutate all'epoca del fatto illecito e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici Istat dalla data del fatto illecito fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere alla parte attrice le spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D. M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto L'attività espletata e del valore del decisum. pagina 4 di 5 La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 8.636,00 (al netto di iva) oltre interessi come specificato in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in euro 264,00 per esborsi, euro 5.077,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 31 dicembre 2024 Il Giudice
dott. Teresa Ida Policicchio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Ida Policicchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio L'avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
e L'avv. SILVESTRI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA G. SPAZIANI, 41 37138 VERONA presso il difensore avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta, per le causali dedotte, nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 23.11.2021 per cui è causa, nonché il diritto L'attrice al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza dello stesso ed ammontanti a complessivi euro 7.900,00 oltre Iva di legge;
- conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento all'attrice dei danni causati e pertanto al pagamento nei suoi confronti della somma di complessivi euro 7.900,00 oltre iva di legge, ovvero di altra diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì L'evento all'effettivo soddisfo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e stragiudiziali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig.ra , conveniva in giudizio la società per Parte_2 CP_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, in data 23.11.2021 nel piazzale dello stabilimento di PE, dall'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –AC39200, di proprietà CP_2 L'attrice.
pagina 1 di 5 Allegava l'attrice:
- che il sig. , dipendente della per consentire le operazioni di Controparte_3 Parte_1 carico/scarico merci, provvedeva a parcheggiare l'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –
AC39200, di proprietà della predetta Società (v. doc. sub 1, fascicolo attrice), presso il piazzale dello stabilimento di PE (PR), quando il sig. , conducente della macchina CP_2 Controparte_4 operatrice Terberg targata ALB618, di proprietà e in uso alla Società agganciava il CP_1 semirimorchio Schmitz targato AC39200 e, in manovra di retromarcia, andava a collidere contro un muro, danneggiandolo nella parte posteriore (v. doc. sub 2 fascicolo attrice);
- che a causa ed in conseguenza della collisione, il semirimorchio riportava la rottura della sponda e il ripiegamento della barra posteriore;
- che, pertanto, l'attrice subiva un danno quantificabile in complessivi euro 7.900,00 oltre iva al 22%, pari alle spese della riparazione effettuata da Parte_3
- che azionata dalla convenuta la polizza stipulata con la Compagnia il Controparte_5
20.1.2022 (v. sub. doc. 7) comunicava di aver dato incarico al proprio fiduciario per la stima dei danni occorsi all'attrice, che venivano quantificati in complessivi euro 3.000,00 con proposta risarcitoria alla danneggiata di euro 1.500,00 omnia al netto della franchigia (doc. 7A), somma che veniva rifiutata dall'attrice.
Addebitando alla convenuta l'esclusiva responsabilità del sinistro, ai sensi degli artt. 2049, 2043, 2051
c.c., parte attrice chiedeva la condanna della stessa al risarcimento della somma di euro 7.900,00 oltre
Iva, rivalutazione e interessi.
In data 02.03.2023 il Giudice, visti gli atti della causa, fissava con decreto ex art. 168 bis comma 5
c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti del 24.05.2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi L'art. 127 c.p.c.. All'udienza di comparizione, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; assunte le prove orali, la CP_1 causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio e che, pertanto, la stessa meriti accoglimento.
Dall'espletata istruttoria orale e dai documenti prodotti, risulta provato che:
- in data 23.11.2021, il semirimorchio targato AC 39200 di proprietà L'attrice veniva lasciato in consegna dal sig. e dal sig. , integro e senza alcun tipo di Controparte_3 Parte_4 danno, nel piazzale dello stabilimento di PE al sig. CP_2 Controparte_4 dipendente della convenuta, perché venisse caricato;
- nel pomeriggio dello stesso giorno, quando il sig. e il sig. tornavano a riprendere il CP_3 Pt_4 semirimorchio presso lo stabilimento di PE, riscontravano danni alla sponda e CP_2 alla barra posteriore;
- il sig. , riferiva di aver urtato la parte posteriore del semirimorchio contro il Controparte_4 muro mentre lo movimentava, causando così i danni riscontrati, così come raffigurati sulle foto doc. n. 2, riconosciute dai testi ( v. deposizioni dei testi e – verbale di udienza del CP_3 Pt_4
18.12.2023);
- l'attrice per la riparazione del mezzo subiva un esborso di euro 9.638,00 ( Iva inclusa), somma che veniva corrisposta alla mediante bonifici L'importo di euro 4.819,00 Parte_3
pagina 2 di 5 cadauno, effettuati nelle date del 10.3.2022 e 7.4.2022; ( v. fattura n. 665 del 13.12.2021 sub. doc. n. 3 – v. bonifici bancari sub doc. 3/a e 3/b fascicolo attrice);
- la società tramite mail del 24.11.2021, denunciava il sinistro alla propria CP_1 compagnia assicuratrice rappresentando che l'TA Controparte_5 CP_4
mentre utilizzava il mezzo Terberg targato ALB618, di proprietà della convenuta, al
[...] fine di posizionare, all'interno del piazzale Barilla S.p.a. di PE, il semirimorchio targato AC39200, di proprietà L'attrice, lo danneggiava (v. sub doc. 4 fascicolo attrice).
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione L'art. 2049 c.c., che statuisce la responsabilità del c.d. “preponente” per i danni cagionati a terzi dai suoi “preposti” nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2049
c.c., il nesso cd. di occasionalità necessaria tra la condotta posta in essere dal lavoratore e le mansioni a lui affidate.
Tale meccanismo opera come una presunzione, applicabile tutte le volte in cui il comportamento illecito del lavoratore rientri in astratto nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze a lui assegnate.
Inoltre, per i danni arrecati a terzi, non è richiesto, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, un vincolo di dipendenza, “essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro L'organizzazione e delle finalità L'impresa gestita dal preponente, e prescindendosi dalla colpa del preponente, in quanto la responsabilità è imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale” . ( v. Cass. 6325/2010 )
Si tratta dunque di un caso di “responsabilità oggettiva”, perché fondata su un criterio di imputazione che prescinde da una valutazione di riprovevolezza (in termini di colpa e di dolo) della condotta del soggetto, che la legge indica come responsabile.
Nel caso di specie risultano provati l'evento storico, il rapporto di preposizione tra la società convenuta e l'TA , il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dello stesso e le Controparte_4 mansioni affidategli, il rapporto di causalità tra l'evento e il danno patrimoniale patito dalla parte attrice.
Infatti, i documenti prodotti e le testimonianze rese nel corso del presente giudizio, sono elementi sufficienti a fornire la suddetta prova.
Nello specifico, l'attrice ha provveduto a fornire prova documentale della proprietà del mezzo danneggiato, attraverso la produzione della carta di circolazione dello stesso (v. sub doc. 1/A fascicolo attrice); ha, altresì, provato il rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dall'TA
alle dipendenze della società convenuta e l'evento dannoso nonchè il legame Controparte_4 eziologico tra la condotta L'TA e il danneggiamento del mezzo. Controparte_4
Particolarmente rilevanti in tal senso sono le risultanze delle prove orali, in quanto i testi e CP_3 Pt_4 hanno riferito di aver lasciato in data 23.11.2021 il semirimorchio targato AC39200 integro presso il cortile dello stabilimento di PE e di averne constatato i danni nel pomeriggio al CP_2 momento del ritiro del mezzo;
hanno riferito le dichiarazioni L'TA , dipendente Controparte_4 della convenuta, che, a richiesta di spiegazioni, ha riconosciuto di aver causato i danni al semirimorchio durante la movimentazione dello stesso.
pagina 3 di 5 La dinamica suddetta, la qualità di dipendente della L'TA , il rapporto CP_1 Controparte_4 di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate allo stesso e l'evento dannoso si evincono anche dalla denuncia di sinistro inoltrata in data 24.11.2021 via mail dalla convenuta alla propria compagnia assicuratrice (v. sub doc. 4 fascicolo attrice). Controparte_5
Per tali motivi la convenuta è da ritenersi responsabile ai sensi all'art. 2049 c.c. e deve essere tenuta a risarcire i danni subiti dall'attrice.
Con riferimento al quantum debeatur, l'attrice ha fornito prova del danno subito dal mezzo di proprietà mediante la produzione delle foto del mezzo, della perizia estimativa effettuata dal geom.
[...]
della fattura della riparazione n. 665/ 2021, emessa dalla dei bonifici relativi Per_1 Parte_3 al pagamento della somma di euro 9.638,00, corrispondente al costo della riparazione ( v. all. sub. 10,
3, 3/A, 3/B) .
Dalla perizia di stima si evince che il valore di mercato del mezzo danneggiato è pari ad euro 7.000,00 mentre il costo della riparazione è risultato essere pari a euro 7.900,00 oltre Iva.
Tale costo viene ritenuto congruo e risarcibile anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la possibilità di riparare il veicolo anche se il costo è superiore al valore commerciale dello stesso purché non ne consegua un arricchimento per il danneggiato. (cfr. Cass. Civ.
Sez. III Ord. n. 10686/2023).
Nel caso di specie, considerato che il costo della riparazione supera di poco il valore di mercato del mezzo, si ritiene che dalla stessa non consegua un aumento del valore del mezzo e un indebito arricchimento per il danneggiato.
Alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene il Tribunale che il credito L'attrice debba essere liquidato nella complessiva somma di euro 7.900,00 oltre Iva, tale somma rivalutata a oggi è pari ad euro
8.636,00 ( arrotondati), al netto di Iva.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore L'attrice la somma complessiva di euro 8.636,00 (al netto di Iva) espressa in moneta attuale.
Sugli importi liquidati in favore L'attrice devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento L'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. N. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione L'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulla somma devalutata alla data del fatto illecito, rivalutata annualmente secondo la variazione L'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU., appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1126 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, L'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali calcolati sulle somme sopra liquidate, in favore L'attrice con le seguenti modalità: sulle somme liquidate devalutate all'epoca del fatto illecito e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici Istat dalla data del fatto illecito fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere alla parte attrice le spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D. M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto L'attività espletata e del valore del decisum. pagina 4 di 5 La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 8.636,00 (al netto di iva) oltre interessi come specificato in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in euro 264,00 per esborsi, euro 5.077,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 31 dicembre 2024 Il Giudice
dott. Teresa Ida Policicchio
pagina 5 di 5