Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Candido, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Caterina Santanoceto e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che: con lettera raccomandata n. 66482712977-7 del 31.03.2023, ricevuta in data 26.04.2023, CP_ l sede di Maglie comunicava al deducente la decadenza “con decorrenza 02/23, dal diritto al reddito di cittadinanza relativo alla domanda di Protocollo n. INPS-RDC-2022- 6235233 presentata in data 28/07/2022 per la seguente motivazione: mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)” con successive lettere raccomandate n. 66483007818-0, relativa alla domanda prot. n. INPS-RDC-2019-556891, n. 66483007819-1, relativa alla domanda prot. n. INPS-RDC-2020- 3682585, e n. 66483007820-3, relativa alla domanda prot. n. INPS-RDC-2022- 6235233, datate 13.04.2023 e ricevute tutte il 10.05.2023, l resistente richiedeva all'odierno istante di CP_2 restituire la somma di, rispettivamente, €. 6.356,36, €. 8.557,48 ed €. 3.209,02, riscosse a titolo di Reddito di cittadinanza “per la seguente motivazione: comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.” deducendo la illegittimità dei succitati provvedimenti e l'insussistenza dei presupposti a fondamento della pretesa restitutoria azionata, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: 1) Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di decadenza dal diritto al reddito di cittadinanza comunicato con lettera raccomandata del 31.03.2023, n. 66482712977- CP_ 7, dall – sede di Maglie, per violazione dell'art. 3 co. 8 D.L n. 4/2019; 2) Accertare e dichiarare la illegittimità delle richieste di restituzione delle somme di €. CP_ 6.356,36, €. 8.577,48 ed €. 3.209,02 formulate nei confronti del ricorrente dall con i provvedimenti/lettere del 13.04.2023, raccomandate n. 66483007818-0, n. 66483007819-1 e n. 66483007820-3, a titolo di ripetizione di indebito;
3) Riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione del Reddito di Cittadinanza a far data dalla revoca e sino alla naturale scadenza dell'agosto 2023;
4) Per l'effetto, condannare l al pagamento dei ratei scaduti pari ad oggi a €. CP_1
5.296,95. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in particolare ha evidenziato che: “in seguito alla PEC da parte della G.F. di Otranto del 17.3.2023, …, l'istituto è venuto a conoscenza del fatto che il
6. In data 15.12.2020 il Sig. presenta nuova domanda con data decorrenza gennaio 2021, ma dalle Pt_1 indagini svolte dalla senza comunicazioni unilav Controparte_3 presso il cantiere edile sito in Otranto alla via pioppi n 62 e così per la domanda presentata in data 28.7.2022 con decorrenza settembre 2022 sempre omettendo di comunicare con il modello RDC-COM ESTESO il reddito derivante da tale lavoro.
7. Ciò comportava ex art. 3 del D.L. n. 4/2019, la decadenza del beneficio e la conseguente revoca ex tunc”) e ha concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
La normativa di riferimento della presente controversia si rinviene nelle diposizioni di cui agli art. 4, commi 8, 9 e 11, e 7, commi 4 e 5, del D. L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L.n. 26/2019, il cui testo giova riportare nel testo vigente nell'arco temporale che qui rileva. Art. 3 … 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite CP_1 dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. 9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta CP_1 giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 … 11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. … Art. 7 …
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
… h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9 …
Tanto premesso, dalla nota informativa del 17.3.2023 della Guardia di Finanza di Otranto in atti segnatamente risulta che in occasione di un accesso ispettivo eseguito presso un cantiere edile in Otranto, viale Pioppi, era stata rinvenuta la presenza del
“intento ad effettuare lavori di ristrutturazione del vano bagno, mediante Pt_1
l'utilizzo di una smerigliatrice elettrica”.
Inoltre, dalla stessa nota informativa risulta che Come già in parte anticipato, l'art. 7 dappresso citato prevede un rigoroso regime decadenziale (cui conseguono la revoca retroattiva della prestazione e l'obbligo di restituzione da parte del titolare del reddito di cittadinanza di quanto precedentemente ricevuto in maniera indebita) correlato, secondo la previsione di ordine generale di cui al comma 4, alla omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, ovvero, secondo la specifica casistica contenuta nel comma successivo, al fatto che uno dei componenti del nucleo familiare che percepisce il Rdc non effettui le comunicazioni previste, a pena di decadenza dal beneficio, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, dall'articolo 3, comma 9, o venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 bis D.L. n. 510/96, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui allo stesso articolo 3, comma 9. A fronte di tale puntualizzazione, occorre, in senso favorevole alla tesi attorea, rilevare come le prestazioni lavorative rese dal alle dipendenze dell'azienda Pt_1 agricola siano state debitamente denunciate (tramite l'inoltro dei relativi modelli Pt_3
UNILAV) da parte del datore di lavoro, con il corollario che è, per ciò solo, da escludere che possa nel caso ricorrere l'ipotesi sanzionatoria di cui al precitato comma 5, lettera h). Né vi è, al contempo, modo di ritenere che, in riferimento alle vicende lavorative che vengono in rilievo, possa operare la previsione sanzionatoria (relativa alla “omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito”) di cui al precedente comma 4, dovendosi raccordare la stessa al fatto che l'art. 3, comma 8, dappresso virgolettato si limiti a prevedere che “l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto”, CP_1 senza al contempo significativamente prescrivere alcuna decadenza (ciò al contrario di quanto espressamente indicato, al comma 9, in relazione all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
nonché a differenza di quanto originariamente previsto dallo stesso art. 3, comma 8, nel testo poi modificato in sede di conversione: “l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il CP_1 tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”), nonché al fatto che il successivo comma 11 preveda l'obbligo di comunicare all'ente erogatore ogni variazione patrimoniale purché la stessa comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). In ragione di quanto dappresso evidenziato, dovendosi ritenere che, in relazione alle domande di RDC presentate in data 27.3.2019 e in data 15.12.2020, non operi il regime decadenziale applicato dall' è correlativamente da escludere che il sia CP_1 Pt_1 tenuto alla restituzione degli importi di euro 6.356,36 ed euro 8.557,48, erogati in rapporto alle medesime domande. Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento alla parte residua della domanda. In ragione di quanto direttamente accertato dai militari della Guardia di Finanza di Otranto in occasione dell' accesso ispettivo dappresso citato (allorché era stata verificata la presenza del “intento ad effettuare lavori di ristrutturazione del vano Pt_1 bagno, mediante l'utilizzo di una smerigliatrice elettrica”) e del contenuto delle dichiarazioni in tale occasione rilasciate dallo stesso è del tutto evidente che Pt_1 ricorra nel caso l'ipotesi - specificatamente sanzionata con il regime decadenziale dappresso descritto - di cui alla succitata lettera h), che, appunto, considera il caso del percettore di reddito di cittadinanza che (come verificatosi per il viene Pt_1 trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 bis D.L. n. 510/96. Correlativamente, la revoca retroattiva della prestazione disposta dall' (in relazione al reddito di cittadinanza oggetto della domanda CP_1 presentata dal in data 28.7.2022) è da considerare pienamente legittima, con Pt_1 conseguente diritto dell'istituto previdenziale a recuperare l'importo di euro 3.209,02, in relazione ad essa erogato. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.10.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal Pt_1 le somme di euro 6.356,36 ed euro 8.577,48, chieste in ripetizione dall' con note del CP_1
13.4.2023; rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite. Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma