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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2024, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione della Giudice del Lavoro e in persona della G.O.T. dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 12810 del
2023 R.G..L. promossa
DA
CF Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. SCIANNA ANTONINO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Rosaria
Ciancimino resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'08/07/2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di luglio 2023.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 23/10/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione
1 alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato il consulente della prima fase del procedimento, la causa veniva decisa all'udienza dell'08/07/2024;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (indennità di accompagnamento) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal mese di luglio 2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso per ATP
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'08/07/2024
La G.O.T.
Dott.ssa Antonella Di Maio
2
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione della Giudice del Lavoro e in persona della G.O.T. dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 12810 del
2023 R.G..L. promossa
DA
CF Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. SCIANNA ANTONINO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Rosaria
Ciancimino resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'08/07/2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di luglio 2023.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 23/10/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione
1 alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato il consulente della prima fase del procedimento, la causa veniva decisa all'udienza dell'08/07/2024;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (indennità di accompagnamento) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal mese di luglio 2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso per ATP
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'08/07/2024
La G.O.T.
Dott.ssa Antonella Di Maio
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