Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2025, proposto da
Geko Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto, Antonio Cosimo Cuppone, Andrea Zuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione n. 155 del 19.02.2025, notificata via PEC a GEKO GREEN S.r.l. in data 26.02.2025 (comunicazione SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0039443 del 26/02/2025, avente ad oggetto “GEKO GREEN S.R.L.- Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l`installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011)Pratica SUAP id. 10461461211-11072024-1007 Progetto: Realizzazione impianto fotovoltaico a terra Conclusione negativa”, con cui il Dirigente Area Funzionale 6: Sportello Unico Attività Produttive – servizio attività produttive - Agricoltura – Catasto del Comune di Nardò (LE) ha determinato di (i) approvare gli atti richiamati nella medesima Determinazione che, ancorché materialmente non allegati, ne formano parte integrante e sostanziale; (ii) concludere negativamente, in base al parere pervenuto dall’Amministrazione competente, il procedimento avente ad oggetto “Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile per realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, ubicato in Contrada Masseria Auletta, relativa all’immobile di cui al Fg. 48 Mapp. 97, 99, 103, 104, 105, proponente GEKO GREEN S.R.L…in quanto la proposta progettuale è valutata non conforme sia all’attuale strumento urbanistico vigente che al D. Lgs n. 99/2021 e s.m.i. (oltre che, come indicato dal PPTR vigente, “Per gli impianti su suolo, uno dei principali impatti ambientali è costituito dalla sottrazione di suolo, altrimenti occupato da vegetazione naturale o destinato ad uso agricolo”) (di seguito, anche “Diniego PAS);
b) del parere espresso dal Comune di Nardò - Area Funzionale 4.a – Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente – Servizi Ecologici – Demanio con nota del 14.10.2024, non trasmesso a GEKO GREEN S.r.l. ma riportato nella Determina n. 155 del 19.02.2025 di cui al precedente punto a), con cui la proposta progettuale di impianto fotovoltaico a terra della ricorrente (Pratica SUAP id. 10461461211-11072024-1007) è stata ritenuta non accoglibile;
c) per quanto occorrer possa, della nota REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0149562 del 23/10/2024, con cui il Comune di Nardò-Area Funzionale 6-Sportello unico Attività produttive ha comunicato a GEKO GREEN S.r.l. il motivo ostativo all’istanza di PAS per il progetto di impianto fotovoltaico di cui alla Pratica SUAP id. 10461461211-11072024-1007 (“Preavviso di diniego”;
d) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ai suddetti provvedimenti;
nonché per l’accertamento
del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di PAS presentata da GEKO GREEN S.r.l. in data 12.07.2024 per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra e delle relative opere connesse, di potenza pari a circa 11,30 MW di picco nel Comune di Nardò, di cui alla Pratica n° 10461461211-11072024-1007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società Geko Greeen s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. 155 del 19.02.2025 del Comune di Nardò, avente ad oggetto “ GEKO GREEN S.R.L.-Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l’installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011) Pratica SUAP id. 10461461211-11072024-1007 Progetto: Realizzazione impianto fotovoltaico a terra Conclusione negativa ”, e di tutti gli ulteriori atti in epigrafe indicati e, altresì, per l’accertamento del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di Pas di che trattasi.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)violazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, in combinato disposto con l’art. 22, commi 1 e 1- bis del D.lgs. n. 199/2021. Intervenuto perfezionamento della Pas per decorso del termine di legge.
2)illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione dell’art. 20, commi 1- bis e comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Violazione del principio di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Violazione dell’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003. Falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 43 delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Nardò approvato con DGR Puglia n. 345/2001.
3)illegittimità del diniego PAS. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
4)illegittimità del diniego PAS, del preavviso di diniego e del parere endoprocedimentale. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il Comune di Nardò, in data 15.05.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Nella camera di consiglio del 10.06.2025, il ricorso, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, è stato trattenuto in decisione, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il gravame è fondato nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Infondate sono, in primo luogo, le censure dedotte con il primo motivo di ricorso.
La giurisprudenza più recente in maniera pressocché pacifica, ha chiarito che la dichiarazione di inizio attività, prevista dall’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, ai fini dell’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili è un atto soggettivamente e oggettivamente privato riconducibile al genus della Scia, di cui all’art. 19 della Legge n. 241 del 1990 (Cons Stato, Ad. Plenaria 29 luglio 2011, n. 15; Cons. Stato, Sez. IV, 04.01.2023, n. 130).
In ragione di tale qualificazione, ne consegue che “ l’Amministrazione, anche successivamente al decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 28/2011, può adottare, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990. provvedimenti inibitori “in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies ” (Cons. Stato sopra citato; id TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 07.06.2024, n. 758).
È di tutta evidenza, pertanto, che trattandosi di una fattispecie riconducibile al genus della segnalazione certificata di inizio attività, l’inerzia o la tardività dell’azione amministrativa non è tale da determinare, contrariamente all’assunto attoreo, la formazione di alcun provvedimento tacito per silentium ma ha unicamente l’effetto di rendere lecita l’attività privata dichiarata.
E per le medesime ragioni, come già rilevato in analoga questione da questa Sezione di TAR, “ il decorso del termine previsto dall’art. 6 d.lgs. 28/2011 - come nella specie - non comporta l’automatica illegittimità degli eventuali atti di carattere inibitorio adottati dall’Amministrazione, potendo quest’ultima comunque intervenire nelle forme dell’autotutela come previsto dallo stesso art. 19 l. 241/1990 ”. (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 29.04.2025, n. 758).
Sul punto, il Collegio, ritiene comunque di poter prescindere dalla valutazione in ordine alla qualificabilità o meno del gravato provvedimento quale esercizio dei poteri di cui all’art. 19, co. 3 e 4, l. 241/1990, risultando, in ogni caso, fondate e meritevoli di condivisione le censure sollevate con il secondo e il quarto motivo di ricorso.
L’art. 20, comma 1- bis , del D.lgs. n. 199/2021, introdotto dall’art. 5, c.1, del DL n. 63/2024, consente l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, non solo - come ritenuto nel caso in esame dal Comune - nelle aree di cui alla lett. a) ivi indicata ma anche in quelle di cui al comma 8, lettera c-ter), n. 2), ossia “ le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento ”.
Tanto induce il Collegio a ritenere non idonee le ragioni ostative addotte dal Comune di Nardò a fondamento del diniego di che trattasi; limitandosi le stesse, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, ad una lettura parziaria delle norme di riferimento.
Il Comune infatti, non si sarebbe dovuto limitare al mero richiamo, in parte motiva, all’art. 20, comma 1- bis , del D.lgs. n. 199/2021 ma avrebbe dovuto valutare la riconducibilità o meno dell’istanza presentata dalla ricorrente alla luce della norma richiamata che tra le aree idonee include, come sopra detto, anche quelle di cui al comma 8, lett. c- ter n. 2; e ciò avuto riguardo all’effettiva localizzazione del progetto per come rappresentato nelle tavole allegate alla Pas di che trattasi.
Del pari, fondate sono le censure con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego con specifico riferimento alla dedotta incompatibilità del progetto con le disposizioni del PPTR e, più in generale, sotto il profilo paesaggistico.
Per quanto in atti, l’area scelta dalla ricorrente per la localizzazione della struttura non risulta inclusa in una zona sottoposta a tutela da parte del PPTR; il che rende evidente l’irrilevanza del richiamo alle disposizioni di tutela previste dal richiamato strumento di pianificazione (v. relazione tecnica descrittiva ambientale e tavola sulla vincolistica a corredo della pas, pag. 5, all. 4 al ricorso).
Condivisibili sono anche le censure sollevate sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Sul punto, come chiarito più volte da questa Sezione, il richiamo alla normativa di riferimento non può precludere a priori, la qualificazione dell’area di impianto in termini di inidoneità; “ dovendosi invece procedere, ad una valutazione della singola fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabile ” (TAR Lecce, Sez. I, sentenza n. 204 del 10.2.2025, TAR Lecce, sez. I, 29.04.2025, n. 758).
E nella specie, il Comune si è opposto alla realizzazione del progetto con motivazione generale, avulsa da qualsivoglia valutazione concreta della proposta progettuale presentata dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso è fondato nei termini esposti, con conseguente annullamento della determinazione del Comune di Nardò n. 155 del 19.02.2025 e con assorbimento delle restanti questioni proposte.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione esaminata e della fondatezza solo parziale delle censure sollevate dalla ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione del Comune di Nardò n. 155 del 19.02.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO