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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. VA FERRERO Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. DR RA PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA DANTE, 8 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO presso lo studio dell'avv.
SCALI GIORGETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VALORI VITTORIO ) VIA DANTE, 8 56029 SANTA C.F._2
CROCE SULL'ARNO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
NIRONE, 10 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. LOVISATTI SILVIA, che lo pagina 1 di 8 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LEO GIOVANNI
( ) VIA CORNAGGIA, 10 20123 MILANO;
C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._5
NIRONE, 10 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. LOVISATTI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LEO GIOVANNI
( ) VIA CORNAGGIA, 10 20123 MILANO;
C.F._4
APPELLATI
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 437/2025, pubblicata il 20.01.2025, riformare integralmente la suddetta sentenza e, conseguentemente, accogliere le domande tutte formulate dalla Sig.ra nell'atto di citazione Parte_3 introduttivo del giudizio di I grado, che di seguito vengono integralmente ritrascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, annullare il testamento olografo datato 07/04/2015 redatto dalla Sig,ra , Parte_4 pubblicato dal Notaio in data 06/10/2020 per i motivi tutti indicati nella premessa del Persona_1 presente atto.”. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese di CTU, e con conseguente condanna dei Sigg. e al rimborso a favore della Sig.ra delle CP_1 Parte_2 Pt_3 spese di CTU dalla stessa corrisposte al Dott. (€ 610,00#) e condanna del Sig. a Per_2 Parte_2 restituire alla Sig.ra la somma di € 21.031,04#, oltre interessi legali dal momento Parte_3 del pagamento (20.02.2025) al saldo, dalla stessa corrisposto al Sig. per effetto Parte_2 dell'impugnata sentenza, a titolo di condanna al pagamento di spese di lite e spese di CTP. In ogni caso, con riduzione della somma riconosciuta ai Sigg. nell'impugnata sentenza a titolo di Pt_2 rimborso delle spese di CTP (€ 4.880,00#) in un importo sensibilmente inferiore a quello liquidato in sentenza, per i motivi tutti indicati nel motivo di appello sub C) e con conseguente condanna del Sig. alla restituzione alla Sig.ra di quanto da lui percepito in eccesso, con Parte_2 Parte_3 interessi legali dal momento del pagamento (20.02.2025) al saldo. In via istruttoria l'appellante C O N C L U D E insistendo, per quanto dedotto al motivo di appello sub B), nell' ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nel giudizio di I grado e non ammesse, e cioè: pagina 2 di 8
CTU grafica volta ad accertare l'inesistenza della capacità naturale della Sig.ra Parte_4
al momento della stesura del testamento olografo in oggetto;
[...]
• rinnovazione della CTU medica per tutti i motivi esposti nell'istanza di rinnovo della CTU depositata in data 15.09.2023, da effettuarsi mediante con un Collegio medico comprendente un medico specializzato in Geriatria;
• in caso di ammissione delle prove orali di controparte, a cui la Sig.ra si è opposta per tutti i Pt_3 motivi già indicati nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 depositata in data 27.06.2022 nel giudizio di I grado, ammettersi l'appellante alla prova contraria ivi indicata.
Per e CP_1 Parte_2
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, contraris rejectis, previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso:
➢ accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza manifesta della domanda di annullamento del testamento impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado;
di conseguenza
➢ ex art. 348-bis c.p.c. disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c.;
➢ e per l'effetto e, comunque, in ogni caso (quindi anche se ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c.) confermare integralmente la sentenza n. 437/2025 del Tribunale di Milano, resa nel procedimento RG n. 48518/2021 in data 14 gennaio 2025 e notificata alle parti il giorno 20 gennaio 2025. In via subordinata, solo all'occorrenza:
➢ ammettere i seguenti capitoli di prova, con i testi indicati:
1. Vero che negli anni della adolescenza viveva stabilmente in casa della nonna, Signora Parte_2
avendo lasciato quella della madre, signora Parte_4 Pt_3 Teste: domiciliato in via Vittor Pisani, 20 e residente in [...] Testimone_2 Pozzuoli 2.
2.Vero che nel mese di maggio 2015 ha incontrato Sua sorella, Signora la Parte_4 quale la informò di avere disposto di tutti i suoi beni a favore dei nipoti, e come Pt_2 CP_1 da Sua volontà ripetutamente manifestata. Si rammostra al teste il doc. 2bis di parte convenuta. Teste: residente in [...]. Testimone_3
3.Vero che il 6 dicembre 2021 ho reso la dichiarazione di cui al doc. 2 delle parti convenute, che mi si rammostra, ricordando di avere incontrato mia sorella nel maggio 2015 e che in quell'occasione mi aveva riferito di voler nominare suoi eredi i nipoti e Pt_2 CP_1 Teste: residente in [...]. Testimone_3
4.Vero che il documento 17 avvers., che si rammostra al teste, è stato da lei sottoscritto, su richiesta della Signora senza conoscerne il contenuto;
Pt_3 Teste: BE SH EM, residente in [...].
5.Vero che il documento 18 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stato da Lei sottoscritto, su richiesta della Signora senza conoscere il contenuto;
Pt_3 Teste: BE SH EM, residente in [...].
6.Vero che il documento 19 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stato da Lei sottoscritto, su richiesta della Signora senza conoscerne il contenuto;
Pt_3 pagina 3 di 8
Teste: BE SH EM, residente in [...].
7.Vero che il doc. 9 di parte convenuta, che si rammostra al teste è stato da Lei sottoscritto e redatto con l'aiuto materiale di un terzo, perché Lei non sa scrivere correttamente in lingua italiana;
si chiede altresì alla teste di confermare la corrispondenza al vero di quanto riportato nel testo di cui al doc. 10. Teste: BE SH EM, residente in [...];
➢ respingere le richieste istruttorie di controparte In ogni caso:
➢ con vittoria delle spese di lite e onorari dei due gradi di giudizio;
➢con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha impugnato il testamento olografo della madre - Parte_3 Parte_4 deceduta il 20.7.2020- datato 7.4.2015 e pubblicato il 6.10.2020, con il quale la medesima aveva istituito eredi universali i nipoti e , devolvendo la quota di legittima alla CP_1 Parte_2 figlia con obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di donazione in eccedenza rispetto alla stessa, deducendone l'incapacità di intendere e volere all'epoca della redazione dello stesso.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 437/25 pubblicata in data 19.1.2025, ha rigettato la domanda. In particolare, il tribunale ha condiviso le conclusioni della ctu disposta sulla documentazione medica della de cuius del periodo luglio- ottobre 2015 prodotta dall'attrice. Sulla base della stessa, il ctu aveva ritenuto che la de cuius “presentasse un quadro di decadimento cognitivo di grado lieve- moderato (in particolare, deficit di memoria episodica, deficit di orientamento temporo-spaziale e rallentamento ideo-motorio)”. Aveva, altresì, reputato che, probabilmente, ne soffrisse anche al momento della redazione del testamento in forma lieve. “Tuttavia per la limitatezza e la parzialità dei domini compromessi (memoria ed orientamento) si può affermare che la signora Parte_4 alla data del 07/04/2015 fosse capace di intendere e di volere e, in particolare, in grado di autodeterminarsi e di comprendere le conseguenze dei propri atti”.
3. ha proposto appello articolato in tre motivi: Pt_3
3.1 Con il primo motivo censura l'adesione acritica del tribunale alle conclusioni del ctu che si pongono in contraddizione con la copiosa documentazione prodotta dall'appellante da cui si evinceva -diversamente da quanto ritenuto dal ctu- che la de cuius si trovava in condizioni di incapacità di intendere e volere al momento della redazione del testamento. In particolare, contraddicono le conclusioni del ctu: i) il parere psichiatrico del dott. del Persona_3 16.11.2015, da cui risultava che la de cuius non era consapevole di aver donato in data 7.9.2015 alcuni immobili ai nipoti e richiamando, in proposito, la documentazione CP_1 Parte_2 clinica del ricovero presso la clinica Columbus del 2012 in cui la de cuius risultava “non sempre collaborante” e i consensi informati alle procedure di colonscopia e gastroscopia del 5.10.2012, firmati dalla figlia appellante, ritenuti sintomatici dell'incapacità della madre di prestare il consenso-; ii) la scheda sanitaria dell'ospedale di Trento, in cui era stata ricoverata nel luglio pagina 4 di 8 2015, che descriveva la paziente come “orientata a tratti” e il coevo esame MMSE somministrato dal dott. che riportava un punteggio di 10,4 corrispondente a un quadro di demenza Per_4 grave;
iii) le relazioni del dott. del 12.10.2015, quella della neuropsicologa dott.ssa Per_5
del 15.10.2015 e quella del dott. del 16.10.2015 che Persona_6 Persona_7 attestavano la presenza di significativi deficit cognitivi che coinvolgevano primariamente la memoria episodica e l'orientamento temporale;
iv) la sottoposizione della de cuius a amministrazione di sostegno con decreto del 4.4.2016. Inoltre, secondo l'appellante, sono illogiche le repliche del ctu alle osservazioni del ctp dell'appellante recepite acriticamente dal tribunale nella sentenza. In particolare, laddove il ctu ha presunto l'inattendibilità del risultato del test del dott. e laddove ha svalutato la sottoscrizione del consenso informato da parte Per_4 della figlia della de cuius con riferimento ai trattamenti sanitari del 2012. Infine, secondo l'appellante, corroboravano la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento dell'atto, le anomalie nella grafia e del linguaggio del testamento sintomatiche del fatto che il contenuto dello stesso sia stato dettato o ricopiato da altro scritto;
3.2 Con il secondo motivo chiede la rinnovazione della ctu in ordine alla capacità di testare unitamente alla perizia grafica sul testamento già chiesta in primo grado e negata dal tribunale;
3.3 Con il terzo motivo chiede la riduzione delle spese di lite e della ctp degli appellati.
4. e hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 I primi due motivi -strettamente connessi- sono infondati.
Il ctu ha risposto puntualmente e esaustivamente a tutti i rilievi del ctp di parte appellante che vengono riproposti con il primo motivo di appello. In proposito si osserva quanto segue. In merito al consenso informato firmato dalla figlia della de cuius durante il ricovero della medesima alla clinica Columbus nel 2012 -posto a fondamento delle conclusioni del parere del dott. l'appellante omette di precisare che il ctu, nella risposta all'osservazione del ctp, Per_3 aveva rilevato che i consensi informati erano tre, di cui uno sottoscritto solo dalla de cuius, uno solo dalla figlia e uno da entrambe. Sicchè, secondo il ctu, non si desumere che la sottoscrizione del consenso informato da parte della figlia sia sintomatico della incapacità di intendere e volere della de cuius. Infatti, come ha rilevato il ctu, se la de cuius fosse stata incapace di prestare il consenso, i sanitari avrebbero fatto firmare tutti e tre i moduli di consenso informato alla sola figlia e non uno alla sola de cuius. Inoltre, diversamente da quanto affermato nel motivo di appello, il ctu -con argomentazione ripresa e arricchita dal tribunale- ha disatteso, con argomentazione logica e congruente alle risultanze documentale il risultato del test MMSE pari a 10,4 -corrispondente a deficit grave– somministrato dal geriatra dott. durante il ricovero a Trento nel luglio 2015 -dato più Per_4
pagina 5 di 8 prossimo al periodo di redazione del testamento avvenuto in data 7.4.2015 e posto anch'esso a fondamento delle conclusioni del dott. recepite dal ctp di parte appellante-. Per_3 Infatti, lo stesso dott. con referto del 20.8.2015, all'atto delle dimissioni della de cuius Per_4 dall'ospedale di Trento, disattendeva l'esito del test, posto che diagnosticava alla medesima, al momento delle dimissioni, un deficit cognitivo moderato. Il ctu spiegava che il dott. aveva disatteso il risultato del test dal medesimo Per_4 somministrato di 10,4/30, in quanto ritenuto non attendibile: “non prendendo in considerazione il test, ritenuto non attendibile, perché, a parere del CTU, somministrato in un momento in cui la paziente, proveniente da un lungo ricovero e da una lunga sofferenza per i postumi fratturati, non aveva collaborato a sufficienza. Infatti nei manuali per la somministrazione del test è specificato: “E' importante che al momento del test il soggetto si trovi in stato di piena lucidità; in caso contrario è opportuno praticare l'esame in altra circostanza” - -pag. 3 supplemento di ctu del 6.11.2023-. La conclusione del ctu è corretta in quanto riscontrato da dati obiettivi. Infatti, il 15.10.2015, la de cuius, nel medesimo test somministrato dalla neuropsicologa dott.ssa da parte appellante- otteneva il punteggio di 19,3 -corrispondente a deficit Persona_8 moderato- e il 16.11.2015, nel test somministrato dallo psichiatra dott. quello di 17,4 - Per_9 deficit moderato-. Occorre anche precisare che entrambi i test erano stati somministrati a richiesta dell'appellante nel contesto di relazione sanitarie finalizzate ad annullare le donazioni disposte dalla de cuius nel settembre 2015. Si evince che entrambi i test di parte, somministrati in epoca successiva, confermavano la valutazione del dott. di deficit cognitivo moderato che disattendeva l'esito del test dal Per_4 medesimo praticato – “Questo a riprova che la valutazione del Dott. fosse corretta. Inoltre è Per_4 inverosimile che un deficit cognitivo in un soggetto anziano possa miglior po” -ctu 6.11.2023-. La valutazione di deficit cognitivo moderato del dott. era anche riscontrata dalle Per_4 valutazioni dello stato di coscienza durante il ricovero a Trento: “La valutazione dello stato di coscienza della periziata, più vicina al suddetto periodo, viene effettuato nel ricovero ospedaliero a Trento nel cui foglio di dimissione del 20/07/2015 la paziente è descritta “vigile, collaborante, orientata” mentre nella relazione infermieristica del 21/07/2015 risulta;
“orientata a tratti” - pag. 6 ctu-. Infine, non è significativa della sussistenza dell'incapacità di testare la nomina dell'amministrazione di sostegno, in quanto intervenuta in data 6.4.2016, a un anno dalla redazione del testamento, e non privava la beneficiaria della capacità di fare testamento. Altresì irrilevante l'incertezza del segno grafico, compatibile con l'età avanzata della de cuius al momento della redazione del testamento -89 anni- e l'uso del termine “esquisivamente” anziché esclusivamente, essendo comunque chiaro il significativo e espressione di genuinità del documento. Infine, i termini usati nel testamento sono compatibili con il livello culturale della de cuius, essendo peraltro un concetto semplice quello espresso nel testamento di lasciare alla figlia solo quanto la legge le riserva. Quindi, alla luce di quanto esposto è logico e congruente con le risultanze documentali il giudizio del ctu che ha ritenuto la de cuius capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento: “soprattutto sulla base delle valutazioni delle funzioni cognitive effettuate a partire dal 20/07/2015 si rileva che la signora presentasse un quadro di Parte_4
pagina 6 di 8 decadimento cognitivo di grado lieve-moderato (in particolare, deficit di memoria episodica, deficit di orientamento temporo-spaziale e rallentamento ideo-motorio). Trattandosi di patologia cronica ad inizio subdolo ad evoluzione tendenzialmente lenta ed ingravescente è assai verosimile che già ne soffrisse, possibilmente in forma lieve, nel periodo marzo-aprile 2015. Tuttavia per la limitatezza e la parzialità dei domini compromessi (memoria ed orientamento) si può affermare che la signora alla data Parte_4 del 07/04/2015 fosse capace di intendere e di volere e, in particolare, in grado di autodeterminarsi e di comprendere le conseguenze dei propri atti” -pag.6 ctu, sottolineatura aggiunta-. Infatti, ciò che rileva ai fini dell'annullamento del testamento, è la sussistenza dell'incapacità assoluta del testatore, nel caso di specie da escludersi alla luce di quanto esposto -ex plurimis, Cass. n. 3934 del 19/02/2018 In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo-..
1.2 Il terzo motivo è infondato.
L'appellante chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite unicamente in ragione dell'accoglimento del proprio appello -circostanza non verificatasi-. Inoltre, si duole della condanna al pagamento delle spese del ctp degli appellati liquidate dal tribunale in € 4.880 -sulla base di quanto documentato-. Infatti, l'appellante reputa tale importo eccessivo, soprattutto se rapportato al compenso liquidato in favore del ctu pari a € 1.000. Il tribunale ha ritenuto di non escluderne la ripetizione in quanto ha reputato che le spese per il ctp non fossero eccessive o superflue “in quanto del tutto congrue rispetto al valore della causa e necessarie per lo svolgimento delle difese strettamente tecniche che hanno interessato la fase istruttoria della controversia” -pag. 8 sentenza-. Il motivo d'appello non scalfisce la condivisibile ratio della decisione del tribunale, in quanto in parte generico e in parte fondato sul confronto della liquidazione del ctu che segue diversi criteri vincolati in quanto incarico di natura pubblicistica.
2. secondo il principio della soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese del Pt_3 presente grado di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di media complessità, in complessivi € 8.470,00 - di cui € 2.518 per studio;
€ 1.665 per la fase introduttiva;
€ 4.287 per la fase decisoria-. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in quanto non si reputa che l'appello sia stato proposto con colpa grave -né tantomeno con malafede-, avendo la parte esercitato, tramite lo stesso, i propri diritti di difesa.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 437/25 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.1.2025;
3. condanna a pagare a e a le spese del presente Parte_3 CP_1 Parte_2 grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.470,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
[...] DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 12.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR RA IR VA FE
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