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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 29 settembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 4319/25
r.g.;
è presente l'avv. Ivana Di Marco in sostituzione dell'avv. Giannone che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4319/25 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da con sede in Modica, viale del Commercio, Zona ASI Parte_1
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa per mandato in atti dall'avv. Antonio Giannone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Ragusa, via Dante n.120/A;
- ricorrente -
contro con sede legale in Catania (CT) Corso delle Province n. 43 (c.f. e p. iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
per procura in atti, dall'Avv. Francesca Felice con studio in Catania, Via Gabriele
d'Annunzio n. 62;
- resistente -
pagina 2 di 5 In fatto ed in diritto
Con sfratto per morosità del 24 gennaio 2025 parte ricorrente esponeva quanto segue:
“con contratto di locazione di immobile ad uso diverso stipulato in data 31.08.2024, registrato in Modica in data 19.09.2024 n. 1646 serie 3T (doc. 1), Parte_1
ha concesso in locazione alla con sede legale in Catania, Corso delle
[...] Controparte_1
Province n. 43 (P.I. PEC: estratto da registro INIpec), in P.IVA_3 Email_1
persona del dell'amministratore e legale rappresentante , Controparte_2
nata a [...] il [...] ), l'unità immobiliare adibita ad C.F._1
attività di Agenzia Viaggi ad insegna “Axel Travel” sita in Tremestieri Etneo (CT), via
Marconi sn, all'interno della Galleria Commerciale “Le Ginestre”, distinta al N.C.E.U del comune di Tremestieri Etneo (CT) al foglio 5, part. 2778, sub. 38, classe 7, con rendita catastale di €. 959,37; che le parti hanno pattuito il canone annuo di € 9.495,00 oltre IVA, da corrispondersi in ratei mensili anticipati di € 791,25 ciascuno da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, oltre alle spese e gli oneri relativi alle parti comune quantificati in € 2.782,00 annui oltre IVA, da versarsi alla concedente nel medesimo termine di cui sopra in ratei mensili anticipati costanti di € 232,00; che la conduttrice si è resa inadempiente in relazione al pagamento dei canoni, oltre alle spese e gli oneri relativi alle parti comuni, delle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari ad € 2.496,12”.
L'intimata si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda di controparte.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 16 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito.
pagina 3 di 5 Nel merito, si rileva che parte resistente non ha provato il pagamento integrale dei canoni locativi in questione. Il contratto di locazione oggetto del contendere va in conseguenza risolto per grave inadempimento del conduttore. A tal proposito, si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass.
n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98).
L'immobile in questione è stato rilasciato il 14 aprile 2025 (circostanza pacifica in atti), per cui non va adottata alcuna statuizione di condanna al rilascio.
Tenuto poi conto del mancato pagamento dei canoni locativi e delle spese per le parti comuni indicati da parte ricorrente (pari a complessivi euro 1.248,06 mensili), va disposta la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro € 9.984,70 di cui in particolare: - € 3.744,40 mensilità luglio, agosto, settembre 2024; - € 6.240,30 mensilità dicembre 2024 – aprile 2025 (dovendosi escludere la mensilità di maggio 2025, in quanto l'immobile è stato rilasciato ad aprile 2025).
Spettano altresì a parte ricorrente gli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 4319/25 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento della resistente il contratto di locazione in questione;
2) condanna la resistente al pagamento di € 9.984,70 in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 100,00 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania il 29 settembre 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 29 settembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 4319/25
r.g.;
è presente l'avv. Ivana Di Marco in sostituzione dell'avv. Giannone che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4319/25 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da con sede in Modica, viale del Commercio, Zona ASI Parte_1
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa per mandato in atti dall'avv. Antonio Giannone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Ragusa, via Dante n.120/A;
- ricorrente -
contro con sede legale in Catania (CT) Corso delle Province n. 43 (c.f. e p. iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
per procura in atti, dall'Avv. Francesca Felice con studio in Catania, Via Gabriele
d'Annunzio n. 62;
- resistente -
pagina 2 di 5 In fatto ed in diritto
Con sfratto per morosità del 24 gennaio 2025 parte ricorrente esponeva quanto segue:
“con contratto di locazione di immobile ad uso diverso stipulato in data 31.08.2024, registrato in Modica in data 19.09.2024 n. 1646 serie 3T (doc. 1), Parte_1
ha concesso in locazione alla con sede legale in Catania, Corso delle
[...] Controparte_1
Province n. 43 (P.I. PEC: estratto da registro INIpec), in P.IVA_3 Email_1
persona del dell'amministratore e legale rappresentante , Controparte_2
nata a [...] il [...] ), l'unità immobiliare adibita ad C.F._1
attività di Agenzia Viaggi ad insegna “Axel Travel” sita in Tremestieri Etneo (CT), via
Marconi sn, all'interno della Galleria Commerciale “Le Ginestre”, distinta al N.C.E.U del comune di Tremestieri Etneo (CT) al foglio 5, part. 2778, sub. 38, classe 7, con rendita catastale di €. 959,37; che le parti hanno pattuito il canone annuo di € 9.495,00 oltre IVA, da corrispondersi in ratei mensili anticipati di € 791,25 ciascuno da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, oltre alle spese e gli oneri relativi alle parti comune quantificati in € 2.782,00 annui oltre IVA, da versarsi alla concedente nel medesimo termine di cui sopra in ratei mensili anticipati costanti di € 232,00; che la conduttrice si è resa inadempiente in relazione al pagamento dei canoni, oltre alle spese e gli oneri relativi alle parti comuni, delle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari ad € 2.496,12”.
L'intimata si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda di controparte.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 16 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito.
pagina 3 di 5 Nel merito, si rileva che parte resistente non ha provato il pagamento integrale dei canoni locativi in questione. Il contratto di locazione oggetto del contendere va in conseguenza risolto per grave inadempimento del conduttore. A tal proposito, si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass.
n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98).
L'immobile in questione è stato rilasciato il 14 aprile 2025 (circostanza pacifica in atti), per cui non va adottata alcuna statuizione di condanna al rilascio.
Tenuto poi conto del mancato pagamento dei canoni locativi e delle spese per le parti comuni indicati da parte ricorrente (pari a complessivi euro 1.248,06 mensili), va disposta la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro € 9.984,70 di cui in particolare: - € 3.744,40 mensilità luglio, agosto, settembre 2024; - € 6.240,30 mensilità dicembre 2024 – aprile 2025 (dovendosi escludere la mensilità di maggio 2025, in quanto l'immobile è stato rilasciato ad aprile 2025).
Spettano altresì a parte ricorrente gli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 4319/25 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento della resistente il contratto di locazione in questione;
2) condanna la resistente al pagamento di € 9.984,70 in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 100,00 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania il 29 settembre 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5