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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi, 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259003248131000 203,82 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 10020259003248131000 riferito alla somma di € 281,68 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativo alla cartella di pagamento n.
10020240023413483/000 notificata in data 26.8.2024 dall'Agenzia delle Dogane di Salerno.
In particolare, ha dedotto: la nullità della notifica per mancata identificazione del soggetto notificante, e l'omessa notifica della cartella presupposta.
ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento presupposta, precisando che essa non è stata emessa dall'Agenzia delle Dogane, ma da essa agenzia di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Va innanzitutto chiarito che dalla documentazione prodotta dalla resistente, risulta che la cartella presupposta
è stata notificata a mezzo posta raccomandata in data 26-08-2024 a mani proprie della ricorrente e ritirata allo sportello delle Poste_1, spedita al suo indirizzo attuale di Roccapiemonte (SA) Indirizzo_3. Quanto alla identificazione del soggetto notificante, è sufficiente rilevare che tanto sull'atto di sollecito impugnato, quanto sulla raccomandata con cui è stata notificata la cartella risulta chiaramente indicato il mittente nell'Agenzia della Riscossione di Salerno;
anche tale doglianza va, pertanto, disattesa.
Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controlarte, che liquida in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi, 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259003248131000 203,82 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 10020259003248131000 riferito alla somma di € 281,68 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativo alla cartella di pagamento n.
10020240023413483/000 notificata in data 26.8.2024 dall'Agenzia delle Dogane di Salerno.
In particolare, ha dedotto: la nullità della notifica per mancata identificazione del soggetto notificante, e l'omessa notifica della cartella presupposta.
ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento presupposta, precisando che essa non è stata emessa dall'Agenzia delle Dogane, ma da essa agenzia di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Va innanzitutto chiarito che dalla documentazione prodotta dalla resistente, risulta che la cartella presupposta
è stata notificata a mezzo posta raccomandata in data 26-08-2024 a mani proprie della ricorrente e ritirata allo sportello delle Poste_1, spedita al suo indirizzo attuale di Roccapiemonte (SA) Indirizzo_3. Quanto alla identificazione del soggetto notificante, è sufficiente rilevare che tanto sull'atto di sollecito impugnato, quanto sulla raccomandata con cui è stata notificata la cartella risulta chiaramente indicato il mittente nell'Agenzia della Riscossione di Salerno;
anche tale doglianza va, pertanto, disattesa.
Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controlarte, che liquida in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti.