Articolo 21 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 agosto 1971
Art. 21. (Decorrenza benefici)

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella C, detratto l'importo del soppresso assegno integrativo gia' previsto dall' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e assorbito nella tabella stessa, verranno cosi' corrisposti:
a) per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria:
50 per cento dal 1 luglio 1971;
50 per cento dal 1 luglio 1972;
b) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª:
30 per cento dal 1 luglio 1971;
30 per cento dal 1 luglio 1972;
40 per cento dal 1 luglio 1973.
L'assegno speciale annuo per gli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita' di cui allo articolo 2, l'aumento dell'assegno complementare e dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento di cui agli articoli 1, secondo comma, e 5 della presente legge verranno corrisposti nella misura del 50 per cento dal 1 luglio 1971 e per il rimanente 50 per cento dal 1 luglio 1972.
Le maggiori misure dell'aumento d'integrazione di cui all'articolo 6 e dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F allegata alla presente legge sono concesse a decorrere dal 1 luglio 1971.
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla presente legge verranno corrisposti nelle seguenti misure percentuali ed alle decorrenze sottoindicate: 40 per cento dal 1 luglio 1971;
20 per cento dal 1 luglio 1972;
40 per cento dal 1 luglio 1973.
L'indennita' speciale annua per le vedove e per gli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' accordata, ad istanza di parte, dall'anno 1971.
Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A ed E, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla Direzione provinciale del tesoro, nella cui competenza rientra l'adozione dei relativi provvedimenti.
Se la domanda e' presentata dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Entrata in vigore il 27 agosto 1971