Sentenza breve 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 01/06/2022, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00920/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2022, proposto da
ON SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sanitaservice Asl Le S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione di Selezione dell'Avviso di selezione per l’assunzione di 159 unità di personale con contratto di lavoro subordinato, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Settimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Maria Pia Greco, Sabrina Barone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
degli effetti della graduatoria definitiva pubblicata in data 10.2.2022 relativa all'Avviso di selezione per l'assunzione di 159 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria A per lo svolgimento delle attività della società Sanitaservice s.r.l, approvata e pubblicata sul sito, nella parte in cui colloca il ricorrente nella posizione 675 con punti 66 anziché nella posizione effettivamente spettante in virtù dei titoli posseduti e non valutati dalle resistenti;
dei verbali della Commissione di valutazione (al momento non noti ma oggetto di specifica richiesta di accesso agli atti inviata dalla scrivente con pec del 17.02.22);
di ogni altro atto presupposto, ivi espressamente inclusa la Graduatoria provvisoria del 09.12.2021; nonché di ogni atto inerente, conseguente e comunque connesso, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza di altri atti del procedimento per cui si è avanzata formale istanza di accesso;
per l'accertamento e per la condanna in forma specifica – delle resistenti all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Sanitaservice Asl Le S.r.l. Unipersonale, Asl Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. M. Gabrieli Tommasi, in sostituzione dell'avv. M. Scafetta, per la parte ricorrente, e avv.ti D. Mastrolia e M. Settimo per le parti resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata in data 10.02.2022, relativa all’Avviso di selezione per l’assunzione di 159 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria A, per lo svolgimento delle attività della società SanitaService Asl Le s.r.l, nella parte in cui lo colloca nella posizione 675 con punti 66, anziché nella posizione effettivamente spettante in virtù dei titoli da lui posseduti, e non valutati dall’Amministrazione resistente.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione dell’art. 8 dell’avviso di selezione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, SanitaService Asl Le s.r.l. e Asl Lecce hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la giurisdizione devoluta al giudice ordinario. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 24.5.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. L’eccezione preliminare delle Amministrazioni resistenti, di difetto di giurisdizione dell’odierno giudicante, per essere la stessa devoluta all’AGO, è fondata.
2.1. In linea con precedenti pronunce di questo TAR in materia (cfr., tra le altre, sent. n. 425 del 2019, n. 1896 del 2018, nonché, da ultimo, sent. n. 1656/21), da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, va ribadito in questa sede che:
- già nella vigenza dell’art. 18, comma 2, del Decreto Legge n. 112 del 2008 (statuente - solo - che “ Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità ”), la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta, 8 giugno 2015, n. 2794) ha condivisibilmente ritenuto, “ ai fini della valutazione della giurisdizione in merito alla selezione di personale ”, che la suddetta disposizione - che “ si inserisce pur sempre nell’agire (jure privatorum) della società ” - è “ norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e che la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego da parte di società a partecipazione pubblica non è idonea a modificare la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che nel caso de quo non è riconducibile ad una pubblica Amministrazione ex art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa ” (in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 4 dicembre 2012, n. 6178; T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Quarta, 11 aprile 2016, n. 1016);
- le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sentenza 27 marzo 2017, n. 7759) hanno ritenuto che il citato art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “ non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette” (il riferimento è ai commi 1 e 2 dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008) “al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni ”;
- il suddetto art. 18 è stato - sì - abrogato, in parte qua , dalla recente riforma sulle società a partecipazione pubblica introdotta dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ma è stato sostanzialmente confermato (ribadendone i princìpi) dall’art. 19 del medesimo Decreto (“ Gestione del personale ”), il quale, dopo aver disposto che: “ Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi ” (comma 1), al comma 2 stabilisce che le stesse società disciplinino, “ con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”, sicché, anche a seguito della novella di cui al suddetto art. 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, va, quindi, affermato (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 marzo 2017, n. 7759) il seguente principio di diritto: “ le procedure seguite dalle società cosidette in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario ” (in termini, T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Prima, 29 maggio 2017, n. 745).
2.2. Tutto ciò detto, risulta doveroso affermare che, nella vicenda in trattazione, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura selettiva pubblica indetta da Società “ in house providing ” della A.S.L. Lecce.
3. Per tali ragioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO