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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2531/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. D'ANNIBALLE DENISE Parte_1
APPELLANTE contro
(CF con il patrocinio dell'Avv. ZEI CP_1 C.F._1
C.F._2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1151/2024 emessa dal Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
In data 21/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso, il sig. come sopra rappresentato e difeso Ricorre Parte_1 alla Corte d'appello adita affinché, espletati i provvedimenti di rito, Voglia accogliere le seguenti
pagina 1 di 8 Conclusioni in riforma della sentenza n. 1151/24 del 14.11.24 emessa dal Tribunale di Lucca, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che non vi sono presupposti per disporre un assegno divorzile in favore della SI.ra . CP_1
In subordine, disporre un assegno divorzile in favore della SI.ra nella minor misura CP_1 di euro 250 mensili, con annuale rivalutazione ISTAT.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata :
CONCLUSIONI “Si chiede il rigetto dell'appello proposto e la conferma della Sentenza n. 151/2024 emessa dal Tribunale di Lucca, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di causa, onorari e competenze del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Lucca con sentenza n.1151/2024 pronunciava, su ricorso proposto da per vedersi accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con , così di seguito: CP_1
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.10.1982 a OR
(LU) tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
02.12.1961, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno 1982, parte II, serie A, atto n. 117.
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile, la somma di euro € 750,00 mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
- Compensa le spese processuali”
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di primo grado rilevava sussistenti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato nel 1982
a OR, poiché dalle more del giudizio emergeva pacificamente che la convivenza tra le parti si era interrotta – senza mai ricostituirsi nel corso degli anni – a partire dal 2014 e che le stesse avevano provveduto alla divisione al 50% di quanto depositato nel conto cointestato e che la quota dei proventi aziendali spettanti ad entrambi, era pari a € 1.500,00 mensili per ciascuno, con prosecuzione dei rapporti limitatamente alla sfera relativa all'attività dell'impresa familiare.
pagina 2 di 8 Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla nella costituzione in giudizio ai CP_1 sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., il primo giudicante ne assumeva l'ammissibilità stante la sperequazione tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti. Infatti, emergeva dalle produzioni di causa che il percepiva nel 2022 un reddito pari a 18.885,00 €; nel 2021 Per_1 di € 25.128,00; nel 2020 di € 23.867,00; nel 2021 acquistava la quota di proprietà della moglie e otteneva piena proprietà della casa coniugale sita in via Fonda, versando alla stessa il corrispettivo di € 130.000,00, oltre ad essere proprietario di altri immobili;
sempre con atto notarile, nel 2013, vendeva al fratello della resistente l'immobile sito a Viareggio, in via Aurelia
Nord n. 83, al prezzo di € 170.000,00, successivamente versando complessivi € 150.000,00 alla figlia, a mezzo bonifici bancari, tutti con la causale di “bonifico per la Controparte_2 ristrutturazione immobile di ”; nel 2022 la si cancellava dall'impresa Controparte_2 CP_1 familiare e pertanto tutti i proventi dell'attività di impresa da quel momento venivano percepiti per intero dal ricorrente.
Per quanto concerne parte resistente, la stessa aveva partecipato all'impresa familiare quale collaboratrice sin dalla sua costituzione, nel 2007 e, a partire dal 2014, anno della separazione di fatto, ricavava un compenso nella misura fissa di € 1.500,00 mensili, percepito sino al novembre 2021 e, per il 2022, solamente nel mese di giugno, tant'è che il reddito complessivo della appariva come di seguito: pari ad € 23.027,00 nel 2020, di € 14.443,00 nel 2021 e CP_1 di € 7.147,00 nel 2022, avendo in tali anni ridotto la quota di partecipazione all'impresa familiare dal 49% al 35% ed infine al 20%, fino ad arrivare alla cancellazione dal 31.12.2022; risultava disoccupata dal gennaio 2023, in quanto a seguito della cancellazione dall'impresa familiare, la stessa non aveva più svolto attività lavorativa nonché gravata da una rata mensile di circa 1.200,00 euro a seguito di mutuo, contratto nel 2020 per importo pari a € 191.871,27, per l'acquisto di una casa (ha dovuto reperire una nuova abitazione dopo aver ceduto al la propria quota parte dell'abitazione familiare) Per_1
Il Giudice di primo grado, al fine di chiarire la condizione economico-patrimoniale della resistente, dava atto del fatto che, nell'anno 2014, in conseguenza della liquidazione del deposito titoli di cui al conto corrente cointestato n. 0000004864980 acceso presso IT S.p.A., posta in essere in ragione della separazione di fatto dei coniugi, la stessa, al pari del resistente, ebbe a ricevere l'importo di € 177.527,51, corrispondente al 50% del valore dei depositi.
Accertato lo squilibrio patrimoniale tra le parti, il Giudice di prime cure, nel rilevare l'attuale impossibilità, per la resistente, di mantenersi autonomamente, nonché l'incapacità della stessa di reperire mezzi adeguati allo scopo, così articolava sul punto il proprio iter argomentativo
“seppur questa potrà eventualmente ottenere, nelle competenti sedi giudiziarie, la liquidazione della propria quota dell'impresa familiare, è comunque, ad oggi – e le valutazioni che in questa sede si effettuano non possono che tenere conto della situazione attuale e non futura, peraltro incerta - priva di occupazione e con scarse possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Ed
pagina 3 di 8 infatti la resistente ha oggi 63 anni ed ha sempre lavorato nell'impresa di famiglia: circostanze, queste, che portano ad escludere che la stessa possa, in futuro, trovare occupazioni da cui trarre redditi adeguati a consentirle il proprio autonomo mantenimento, sicché, in definitiva, la sua condizione di inoccupazione lavorativa non è presumibilmente destinata a cambiare.
D'altra parte, occorre considerare il contributo fornito dalla stessa alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, durante gli oltre 40 anni di matrimonio e nei
15 anni in cui la resistente ha prestato il proprio apporto nell'impresa familiare costituita nel 2007,
(nel 2020 ancora per il 49%), contribuendo a creare quel valore di “avviamento” del quale oggi beneficia in via esclusiva il ricorrente”
Sulla base dei suddetti rilievi, la causa veniva decisa come da dispositivo.
II. Avverso tale decisione propone reclamo il lamentando la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art 5 L. n. 898/70 e artt. 115 e 116 c.p.c.
i. Per l'odierno appellante, il Giudice di prime cure ha errato nell'assumere che parte appellata non sarebbe in grado di mantenersi economicamente poiché, come emerso nitidamente dagli atti, è stata quest'ultima – di propria iniziativa - a non voler più partecipare all'impresa familiare per potersi dedicare ai nipoti;
tale scelta unilaterale non può ricadere sul ricorrente il quale, per contro, vi continua a lavorare con grosse difficoltà legate ai debiti accumulati, alle fideiussioni solo dallo stesso prestate a fronte del calo del fatturato, come emerso dalle dichiarazioni dei redditi.
Al contrario la ha dimostrato di avere ampie disponibilità finanziarie che derivano CP_1 dall'impegno assunto e perseverato con l'acquisto immobiliare effettuato nel 2021 per circa
390.000,00 euro. Infatti, ancora oggi è gravata da un mutuo di euro 1200,00 mensili per ulteriori 11 anni: il primo giudicante, sul punto, doveva tener conto del fatto che anch'essa è stata una scelta autonoma in quanto la stessa convenuta poteva continuare ad abitare nella casa coniugale, versando la cifra di 130.000,00 euro al comparante.
Pertanto, Il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto valutare indice di floridità finanziaria il fatto che la SI.ra nel 2021 ha acquistato all'asta un immobile del valore di euro 390.000,00, CP_1 versando euro 200.000,00 in un'unica soluzione, accollandosi un mutuo importante a 60 anni ed invece ha considerato solo gravosa la rata del mutuo ipotecario contratto, di euro 1200,00 mensili, derivanti da un acquisto oggettivamente ultroneo e sconsiderato ove non si abbiano ampie disponibilità finanziarie.
ii. Il lamenta, inoltre, errato l'assunto secondo il quale la debba ancora Parte_1 CP_1 ottenere un riconoscimento per il contributo alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, in quanto la stessa ha già avuto modo di percepire oltre 300.000,00 euro nel corso degli anni: nel 2014 ha potuto beneficiare del trasferimento avvenuto in suo favore di quanto esistente sul conto cointestato e sul Deposito titoli cointestato presso IT S.p.A. pari a 180.000,00
pagina 4 di 8 euro e, nel 2021, la ulteriore somma di euro 130.000,00 che ha versato (e che Parte_1 dunque non ha più) per rilevare la quota del 50% della casa coniugale che aveva generosamente intestato alla coniuge nonostante fosse bene personale, ereditato dal padre.
Questa difesa ritiene che il contributo alla conduzione della vita comune sia stato ampiamente remunerato nel 2014.
iii. Infine, il Giudice di primo grado, nel ricostruire i fatti di causa, ha erroneamente valutato come indice di floridità finanziaria la donazione effettuata dal comparente alla figlia del CP_2 corrispettivo ricavato dalla vendita di un proprio immobile personale giacché, in presenza di una situazione reddituale chiaramente contenuta, al limite della sussistenza, avrebbe dovuto valutare che, con detto gesto di liberalità verso la figlia, il subiva un ulteriore Parte_1 depauperamento immobiliare personale in favore della stessa, che così ha potuto acquistare un immobile;
sempre nel corso del giudizio di primo grado non è stato valutato, nell'assetto economico-finanziario delle parti, tutti i risparmi che la ha chiaramente accumulato CP_1 avendo deciso nel 2021, quando già era molto ridotta, la sua partecipazione all'impresa familiare, di acquistare un immobile dal valore così elevato ovvero che all'udienza presidenziale del febbraio 2022, quando la stessa era già quasi del tutto assente dalla impresa familiare, non ha formulato alcuna domanda relativa all'assegno divorzile così confermando di avere già acquisito una tranquillità economico-finanziaria.
III. con comparsa di risposta la eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, CP_1 limitandosi a richiamare passaggi della sentenza di primo grado sia a riprova della tempestività della richiesta di assegno divorzile avanzata, che della fondatezza giuridico-sostanziale di tale richiesta.
Le parti sono comparse davanri alla Corte alla udienza del 21 marzo 2025 e hanno concluso come in atti.
La impugnazione deve essere decisa con accoglimento della domanda avanzata in via subordinata dal limitando l'assegno divorzile ad € 250 mensili. Parte_1
Si premette che le parti, , nato a [...] il [...] (ricorrente Parte_1 in primo grado) e , nata a [...] il [...] (resistente in primo grado), CP_1 in data 10.10.1982 contrassero matrimonio concordatario in OR, in regime di comunione dei beni fino al 27.03.2017;-dall'unione è nata in data [...] la figlia CP_2 economicamente indipendente;
in data 08.09.2020 le parti proponevano ricorso al Tribunale di
Lucca per la pronuncia di separazione personale degli stessi;
separazione che veniva omologata con provvedimento n. 2089/20 del 20.10.2020 richiamando il contenuto della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 16.07.2020, dove le parti si accordavano per la vendita dell'immobile – adibito ad abitazione familiare e dal 2014 ad uso esclusivo della – sito in via Fonda (in CP_1
OR) con divisione a metà del ricavato della vendita.
pagina 5 di 8 In data 02.09.2021 il presentava ricorso al Tribunale di Lucca per ottenere pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di procedere secondo gli accordi alla vendita della casa coniugale, alla divisione dei beni mobili siti all'interno della stessa, senza la disposizione di un assegno divorzile avendo i coniugi risorse proprie;
con comparsa di risposta la si costituiva richiedendo il rigetto della domanda attrice CP_1 asserendo che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non sarebbe mai venuta meno e non richiedendo alcun assegno divorzile (richiesto successivamente nelle memorie chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile mensile di 1500,00 euro).
La SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DELLE PARTI quale emergente dagli atti appare essere la seguente:
1)Parte appellante:
- titolare dell'impresa familiare costituita nel 2007 esercente l'attività di Commercio ingrosso e dettaglio pezzi di ricambio Motocicli e Biciclette (DOC. 5).
- Dagli atti risulta essere proprietario della casa familiare, dopo aver acquistato la quota parte della (la casa era in comproprietà al 50%) per la cifra di 130.000 euro così come da DOC CP_1
12 (atto notarile del 22.11.21). Fino a quel momento e dal 2014 era in affitto e pagava un canone di locazione di 670,00 euro circa.
- in data 01.08.2023 vende l'immobile sito a Viareggio, in via Aurelia Nord n. 83(al fratello della
, al prezzo di € 170.000,00, successivamente versando complessivi € 150.000,00 alla CP_1 figlia,
- DICHIARAZIONE REDDITI: nell'anno 2017, un reddito complessivo pari ad € 25.116,00; nel
2018, di € 20.696,00; nel 2019 di € 20.750,00; nel 2020 di € 23.867,00; nel 2021 di €
25.128,00; nel 2022 di € 18.885,00.
- dichiara di percepire dall'attività familiare un compenso di 1500 euro mensili
- nel 2014 riceve l'importo pari 177.527,44 euro a seguito della separazione di fatto, proveniente dal conto corrente cointestato n. 0000004864980 acceso presso IT S.p.A. (pari al 50% del valore dei depositi) (doc. 24-33)
2)Parte appellata
- lavorava fino a giugno 2022 presso l'impresa familiare, percependo un ricavo mensile di
1500,00 euro;
attualmente è disoccupata.
- nel 2021 il le ha versato 130.000 euro per la cessione del 50% della casa familiare. Parte_1
Attualmente risulta proprietaria di un immobile, sempre in OR, acquistato all'asta alla cifra di 390.000 euro (accendendo un muto di 190.000 euro per 15 anni con rata mensile di
1200 euro)
- DICHIARAZIONE REDDITI: reddito complessivo pari a € 23.027,00 nel 2020; € 14.443,00 nel
2021; € 7.147,00 nel 2022 (pari importo nel 2023)
pagina 6 di 8 - nel 2014 riceve l'importo pari 177.527,44 euro a seguito della separazione di fatto, proveniente dal conto corrente cointestato n. 0000004864980 acceso presso IT S.p.A. (pari al 50% del valore dei depositi).
A verbale il ha dichiarato di essere ulteriormente proprietario di un fondo ad uso Parte_1 magazzino.
Ritiene la Corte che a fronte delle allegazioni che precedono, l'importo stabilito dal Tribunale sia eccessivamente oneroso e non equo.
Se è vero che la ha cessato l'attività lavorativa da cui traeva il suo reddito mensile di € CP_1
1500, ciò ha fatto sulla base di una scelta personale, posto che la attività era da lei sempre stata esercitata, anche dopo la separazione tra gli stessi e che l'ex marito benchè più anziano ha continuato ad esercitarla: trattasi pertanto di una scelta personale e non di una imposizione oggettiva, scelta che ha portato ad escludere un suo introito fino al maturarsi della pensione.
Sempre scelta personale è stato l'acquisto di una casa di un valore elevato ( circa 400.000 € ) e che la costringe ad un esborso per rata di mutuo mensile alta ( € 1200 ). Ella, titolare di somme di denaro rispettabili, derivanti dalla divisione di fondi comuni e dalla liquidazione della quota di comproprietà dell'immobile (ut supra) , poteva soddisfare la sua esigenza abitativa, peraltro quale unica abitante dell'immobile, con cifre assai minori che le comportassero un impegno economico mensile, o nullo e assai più ridotto. Tale scelta o non è stata oculata o può dalla stessa essere sostenuta, ma certamente non è imputabile e deve essere sostenuta dal Parte_1
Né a carico dello stesso può porsi l'avere aiutato la figlia nell'acquisto di un immobile, evidentemente in una ottica di aiuto familiare che sarà stata condivisa anche dalla CP_1 dovendosi tuttavia valutare che ciò ha comportato per lui, un depauperamento.
Egli svolge una attività dalla quale trae un reddito non contestato di € 1500, d'altra parte verosimile visto l'oggetto sociale. Vive in casa di proprietà che ha dovuto tuttavia acquistare pro quota e si ripete, ha aiutato economicamente la figlia tramite vendita di altro immobile.
Pare quindi che gli spostamenti mobiliari dal alla abbiano tenuto in conto Parte_1 CP_1 della sua partecipazione alla vita familiare e alla creazione di ricchezza comune e che la sua attuale condizione di disoccupazione non possa gravare nella misura indicata sul per Parte_1 le ragioni che si sono poste.
Si considera pertanto equo un assegno divorzile pari a € 250 mensili oltre rivalutazione Istat come da sentenza di I grado.
Le spese di lite devono essere rideterminate e vanno, atteso l'esito della lite ( il solo in Parte_1 questa sede ha avanzato domanda subordinata ) compensate per un mezzo, ponendo il residuo mezzo a carico della liquidato come in dispositivo valore indeterminabile complessità CP_1 bassa ai minimi di tariffa, esclusa la fase istruttoria e dimidiata la fase decisoria nel giudizio di appello.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sull'appello proposto da ei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1151/2024 emessa dal Tribunale di Lucca, CP_1 determina in € 250 mensili l'assegno divorzile a favore della a carico del CP_1 Parte_1
Fermo il resto.
Compensa tra le parti ½ delle spese di lite di entrambi i gradi.
Pone il residuo mezzo a carico di e lo liquida in € 1650 per il I grado, € 1400 per il CP_1
II grado per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Firenze, camera di consiglio del 21 marzo 2025
La Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2531/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. D'ANNIBALLE DENISE Parte_1
APPELLANTE contro
(CF con il patrocinio dell'Avv. ZEI CP_1 C.F._1
C.F._2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1151/2024 emessa dal Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
In data 21/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso, il sig. come sopra rappresentato e difeso Ricorre Parte_1 alla Corte d'appello adita affinché, espletati i provvedimenti di rito, Voglia accogliere le seguenti
pagina 1 di 8 Conclusioni in riforma della sentenza n. 1151/24 del 14.11.24 emessa dal Tribunale di Lucca, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che non vi sono presupposti per disporre un assegno divorzile in favore della SI.ra . CP_1
In subordine, disporre un assegno divorzile in favore della SI.ra nella minor misura CP_1 di euro 250 mensili, con annuale rivalutazione ISTAT.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata :
CONCLUSIONI “Si chiede il rigetto dell'appello proposto e la conferma della Sentenza n. 151/2024 emessa dal Tribunale di Lucca, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di causa, onorari e competenze del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Lucca con sentenza n.1151/2024 pronunciava, su ricorso proposto da per vedersi accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con , così di seguito: CP_1
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.10.1982 a OR
(LU) tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
02.12.1961, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno 1982, parte II, serie A, atto n. 117.
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile, la somma di euro € 750,00 mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
- Compensa le spese processuali”
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di primo grado rilevava sussistenti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato nel 1982
a OR, poiché dalle more del giudizio emergeva pacificamente che la convivenza tra le parti si era interrotta – senza mai ricostituirsi nel corso degli anni – a partire dal 2014 e che le stesse avevano provveduto alla divisione al 50% di quanto depositato nel conto cointestato e che la quota dei proventi aziendali spettanti ad entrambi, era pari a € 1.500,00 mensili per ciascuno, con prosecuzione dei rapporti limitatamente alla sfera relativa all'attività dell'impresa familiare.
pagina 2 di 8 Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla nella costituzione in giudizio ai CP_1 sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., il primo giudicante ne assumeva l'ammissibilità stante la sperequazione tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti. Infatti, emergeva dalle produzioni di causa che il percepiva nel 2022 un reddito pari a 18.885,00 €; nel 2021 Per_1 di € 25.128,00; nel 2020 di € 23.867,00; nel 2021 acquistava la quota di proprietà della moglie e otteneva piena proprietà della casa coniugale sita in via Fonda, versando alla stessa il corrispettivo di € 130.000,00, oltre ad essere proprietario di altri immobili;
sempre con atto notarile, nel 2013, vendeva al fratello della resistente l'immobile sito a Viareggio, in via Aurelia
Nord n. 83, al prezzo di € 170.000,00, successivamente versando complessivi € 150.000,00 alla figlia, a mezzo bonifici bancari, tutti con la causale di “bonifico per la Controparte_2 ristrutturazione immobile di ”; nel 2022 la si cancellava dall'impresa Controparte_2 CP_1 familiare e pertanto tutti i proventi dell'attività di impresa da quel momento venivano percepiti per intero dal ricorrente.
Per quanto concerne parte resistente, la stessa aveva partecipato all'impresa familiare quale collaboratrice sin dalla sua costituzione, nel 2007 e, a partire dal 2014, anno della separazione di fatto, ricavava un compenso nella misura fissa di € 1.500,00 mensili, percepito sino al novembre 2021 e, per il 2022, solamente nel mese di giugno, tant'è che il reddito complessivo della appariva come di seguito: pari ad € 23.027,00 nel 2020, di € 14.443,00 nel 2021 e CP_1 di € 7.147,00 nel 2022, avendo in tali anni ridotto la quota di partecipazione all'impresa familiare dal 49% al 35% ed infine al 20%, fino ad arrivare alla cancellazione dal 31.12.2022; risultava disoccupata dal gennaio 2023, in quanto a seguito della cancellazione dall'impresa familiare, la stessa non aveva più svolto attività lavorativa nonché gravata da una rata mensile di circa 1.200,00 euro a seguito di mutuo, contratto nel 2020 per importo pari a € 191.871,27, per l'acquisto di una casa (ha dovuto reperire una nuova abitazione dopo aver ceduto al la propria quota parte dell'abitazione familiare) Per_1
Il Giudice di primo grado, al fine di chiarire la condizione economico-patrimoniale della resistente, dava atto del fatto che, nell'anno 2014, in conseguenza della liquidazione del deposito titoli di cui al conto corrente cointestato n. 0000004864980 acceso presso IT S.p.A., posta in essere in ragione della separazione di fatto dei coniugi, la stessa, al pari del resistente, ebbe a ricevere l'importo di € 177.527,51, corrispondente al 50% del valore dei depositi.
Accertato lo squilibrio patrimoniale tra le parti, il Giudice di prime cure, nel rilevare l'attuale impossibilità, per la resistente, di mantenersi autonomamente, nonché l'incapacità della stessa di reperire mezzi adeguati allo scopo, così articolava sul punto il proprio iter argomentativo
“seppur questa potrà eventualmente ottenere, nelle competenti sedi giudiziarie, la liquidazione della propria quota dell'impresa familiare, è comunque, ad oggi – e le valutazioni che in questa sede si effettuano non possono che tenere conto della situazione attuale e non futura, peraltro incerta - priva di occupazione e con scarse possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Ed
pagina 3 di 8 infatti la resistente ha oggi 63 anni ed ha sempre lavorato nell'impresa di famiglia: circostanze, queste, che portano ad escludere che la stessa possa, in futuro, trovare occupazioni da cui trarre redditi adeguati a consentirle il proprio autonomo mantenimento, sicché, in definitiva, la sua condizione di inoccupazione lavorativa non è presumibilmente destinata a cambiare.
D'altra parte, occorre considerare il contributo fornito dalla stessa alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, durante gli oltre 40 anni di matrimonio e nei
15 anni in cui la resistente ha prestato il proprio apporto nell'impresa familiare costituita nel 2007,
(nel 2020 ancora per il 49%), contribuendo a creare quel valore di “avviamento” del quale oggi beneficia in via esclusiva il ricorrente”
Sulla base dei suddetti rilievi, la causa veniva decisa come da dispositivo.
II. Avverso tale decisione propone reclamo il lamentando la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art 5 L. n. 898/70 e artt. 115 e 116 c.p.c.
i. Per l'odierno appellante, il Giudice di prime cure ha errato nell'assumere che parte appellata non sarebbe in grado di mantenersi economicamente poiché, come emerso nitidamente dagli atti, è stata quest'ultima – di propria iniziativa - a non voler più partecipare all'impresa familiare per potersi dedicare ai nipoti;
tale scelta unilaterale non può ricadere sul ricorrente il quale, per contro, vi continua a lavorare con grosse difficoltà legate ai debiti accumulati, alle fideiussioni solo dallo stesso prestate a fronte del calo del fatturato, come emerso dalle dichiarazioni dei redditi.
Al contrario la ha dimostrato di avere ampie disponibilità finanziarie che derivano CP_1 dall'impegno assunto e perseverato con l'acquisto immobiliare effettuato nel 2021 per circa
390.000,00 euro. Infatti, ancora oggi è gravata da un mutuo di euro 1200,00 mensili per ulteriori 11 anni: il primo giudicante, sul punto, doveva tener conto del fatto che anch'essa è stata una scelta autonoma in quanto la stessa convenuta poteva continuare ad abitare nella casa coniugale, versando la cifra di 130.000,00 euro al comparante.
Pertanto, Il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto valutare indice di floridità finanziaria il fatto che la SI.ra nel 2021 ha acquistato all'asta un immobile del valore di euro 390.000,00, CP_1 versando euro 200.000,00 in un'unica soluzione, accollandosi un mutuo importante a 60 anni ed invece ha considerato solo gravosa la rata del mutuo ipotecario contratto, di euro 1200,00 mensili, derivanti da un acquisto oggettivamente ultroneo e sconsiderato ove non si abbiano ampie disponibilità finanziarie.
ii. Il lamenta, inoltre, errato l'assunto secondo il quale la debba ancora Parte_1 CP_1 ottenere un riconoscimento per il contributo alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, in quanto la stessa ha già avuto modo di percepire oltre 300.000,00 euro nel corso degli anni: nel 2014 ha potuto beneficiare del trasferimento avvenuto in suo favore di quanto esistente sul conto cointestato e sul Deposito titoli cointestato presso IT S.p.A. pari a 180.000,00
pagina 4 di 8 euro e, nel 2021, la ulteriore somma di euro 130.000,00 che ha versato (e che Parte_1 dunque non ha più) per rilevare la quota del 50% della casa coniugale che aveva generosamente intestato alla coniuge nonostante fosse bene personale, ereditato dal padre.
Questa difesa ritiene che il contributo alla conduzione della vita comune sia stato ampiamente remunerato nel 2014.
iii. Infine, il Giudice di primo grado, nel ricostruire i fatti di causa, ha erroneamente valutato come indice di floridità finanziaria la donazione effettuata dal comparente alla figlia del CP_2 corrispettivo ricavato dalla vendita di un proprio immobile personale giacché, in presenza di una situazione reddituale chiaramente contenuta, al limite della sussistenza, avrebbe dovuto valutare che, con detto gesto di liberalità verso la figlia, il subiva un ulteriore Parte_1 depauperamento immobiliare personale in favore della stessa, che così ha potuto acquistare un immobile;
sempre nel corso del giudizio di primo grado non è stato valutato, nell'assetto economico-finanziario delle parti, tutti i risparmi che la ha chiaramente accumulato CP_1 avendo deciso nel 2021, quando già era molto ridotta, la sua partecipazione all'impresa familiare, di acquistare un immobile dal valore così elevato ovvero che all'udienza presidenziale del febbraio 2022, quando la stessa era già quasi del tutto assente dalla impresa familiare, non ha formulato alcuna domanda relativa all'assegno divorzile così confermando di avere già acquisito una tranquillità economico-finanziaria.
III. con comparsa di risposta la eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, CP_1 limitandosi a richiamare passaggi della sentenza di primo grado sia a riprova della tempestività della richiesta di assegno divorzile avanzata, che della fondatezza giuridico-sostanziale di tale richiesta.
Le parti sono comparse davanri alla Corte alla udienza del 21 marzo 2025 e hanno concluso come in atti.
La impugnazione deve essere decisa con accoglimento della domanda avanzata in via subordinata dal limitando l'assegno divorzile ad € 250 mensili. Parte_1
Si premette che le parti, , nato a [...] il [...] (ricorrente Parte_1 in primo grado) e , nata a [...] il [...] (resistente in primo grado), CP_1 in data 10.10.1982 contrassero matrimonio concordatario in OR, in regime di comunione dei beni fino al 27.03.2017;-dall'unione è nata in data [...] la figlia CP_2 economicamente indipendente;
in data 08.09.2020 le parti proponevano ricorso al Tribunale di
Lucca per la pronuncia di separazione personale degli stessi;
separazione che veniva omologata con provvedimento n. 2089/20 del 20.10.2020 richiamando il contenuto della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 16.07.2020, dove le parti si accordavano per la vendita dell'immobile – adibito ad abitazione familiare e dal 2014 ad uso esclusivo della – sito in via Fonda (in CP_1
OR) con divisione a metà del ricavato della vendita.
pagina 5 di 8 In data 02.09.2021 il presentava ricorso al Tribunale di Lucca per ottenere pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di procedere secondo gli accordi alla vendita della casa coniugale, alla divisione dei beni mobili siti all'interno della stessa, senza la disposizione di un assegno divorzile avendo i coniugi risorse proprie;
con comparsa di risposta la si costituiva richiedendo il rigetto della domanda attrice CP_1 asserendo che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non sarebbe mai venuta meno e non richiedendo alcun assegno divorzile (richiesto successivamente nelle memorie chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile mensile di 1500,00 euro).
La SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DELLE PARTI quale emergente dagli atti appare essere la seguente:
1)Parte appellante:
- titolare dell'impresa familiare costituita nel 2007 esercente l'attività di Commercio ingrosso e dettaglio pezzi di ricambio Motocicli e Biciclette (DOC. 5).
- Dagli atti risulta essere proprietario della casa familiare, dopo aver acquistato la quota parte della (la casa era in comproprietà al 50%) per la cifra di 130.000 euro così come da DOC CP_1
12 (atto notarile del 22.11.21). Fino a quel momento e dal 2014 era in affitto e pagava un canone di locazione di 670,00 euro circa.
- in data 01.08.2023 vende l'immobile sito a Viareggio, in via Aurelia Nord n. 83(al fratello della
, al prezzo di € 170.000,00, successivamente versando complessivi € 150.000,00 alla CP_1 figlia,
- DICHIARAZIONE REDDITI: nell'anno 2017, un reddito complessivo pari ad € 25.116,00; nel
2018, di € 20.696,00; nel 2019 di € 20.750,00; nel 2020 di € 23.867,00; nel 2021 di €
25.128,00; nel 2022 di € 18.885,00.
- dichiara di percepire dall'attività familiare un compenso di 1500 euro mensili
- nel 2014 riceve l'importo pari 177.527,44 euro a seguito della separazione di fatto, proveniente dal conto corrente cointestato n. 0000004864980 acceso presso IT S.p.A. (pari al 50% del valore dei depositi) (doc. 24-33)
2)Parte appellata
- lavorava fino a giugno 2022 presso l'impresa familiare, percependo un ricavo mensile di
1500,00 euro;
attualmente è disoccupata.
- nel 2021 il le ha versato 130.000 euro per la cessione del 50% della casa familiare. Parte_1
Attualmente risulta proprietaria di un immobile, sempre in OR, acquistato all'asta alla cifra di 390.000 euro (accendendo un muto di 190.000 euro per 15 anni con rata mensile di
1200 euro)
- DICHIARAZIONE REDDITI: reddito complessivo pari a € 23.027,00 nel 2020; € 14.443,00 nel
2021; € 7.147,00 nel 2022 (pari importo nel 2023)
pagina 6 di 8 - nel 2014 riceve l'importo pari 177.527,44 euro a seguito della separazione di fatto, proveniente dal conto corrente cointestato n. 0000004864980 acceso presso IT S.p.A. (pari al 50% del valore dei depositi).
A verbale il ha dichiarato di essere ulteriormente proprietario di un fondo ad uso Parte_1 magazzino.
Ritiene la Corte che a fronte delle allegazioni che precedono, l'importo stabilito dal Tribunale sia eccessivamente oneroso e non equo.
Se è vero che la ha cessato l'attività lavorativa da cui traeva il suo reddito mensile di € CP_1
1500, ciò ha fatto sulla base di una scelta personale, posto che la attività era da lei sempre stata esercitata, anche dopo la separazione tra gli stessi e che l'ex marito benchè più anziano ha continuato ad esercitarla: trattasi pertanto di una scelta personale e non di una imposizione oggettiva, scelta che ha portato ad escludere un suo introito fino al maturarsi della pensione.
Sempre scelta personale è stato l'acquisto di una casa di un valore elevato ( circa 400.000 € ) e che la costringe ad un esborso per rata di mutuo mensile alta ( € 1200 ). Ella, titolare di somme di denaro rispettabili, derivanti dalla divisione di fondi comuni e dalla liquidazione della quota di comproprietà dell'immobile (ut supra) , poteva soddisfare la sua esigenza abitativa, peraltro quale unica abitante dell'immobile, con cifre assai minori che le comportassero un impegno economico mensile, o nullo e assai più ridotto. Tale scelta o non è stata oculata o può dalla stessa essere sostenuta, ma certamente non è imputabile e deve essere sostenuta dal Parte_1
Né a carico dello stesso può porsi l'avere aiutato la figlia nell'acquisto di un immobile, evidentemente in una ottica di aiuto familiare che sarà stata condivisa anche dalla CP_1 dovendosi tuttavia valutare che ciò ha comportato per lui, un depauperamento.
Egli svolge una attività dalla quale trae un reddito non contestato di € 1500, d'altra parte verosimile visto l'oggetto sociale. Vive in casa di proprietà che ha dovuto tuttavia acquistare pro quota e si ripete, ha aiutato economicamente la figlia tramite vendita di altro immobile.
Pare quindi che gli spostamenti mobiliari dal alla abbiano tenuto in conto Parte_1 CP_1 della sua partecipazione alla vita familiare e alla creazione di ricchezza comune e che la sua attuale condizione di disoccupazione non possa gravare nella misura indicata sul per Parte_1 le ragioni che si sono poste.
Si considera pertanto equo un assegno divorzile pari a € 250 mensili oltre rivalutazione Istat come da sentenza di I grado.
Le spese di lite devono essere rideterminate e vanno, atteso l'esito della lite ( il solo in Parte_1 questa sede ha avanzato domanda subordinata ) compensate per un mezzo, ponendo il residuo mezzo a carico della liquidato come in dispositivo valore indeterminabile complessità CP_1 bassa ai minimi di tariffa, esclusa la fase istruttoria e dimidiata la fase decisoria nel giudizio di appello.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sull'appello proposto da ei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1151/2024 emessa dal Tribunale di Lucca, CP_1 determina in € 250 mensili l'assegno divorzile a favore della a carico del CP_1 Parte_1
Fermo il resto.
Compensa tra le parti ½ delle spese di lite di entrambi i gradi.
Pone il residuo mezzo a carico di e lo liquida in € 1650 per il I grado, € 1400 per il CP_1
II grado per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Firenze, camera di consiglio del 21 marzo 2025
La Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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