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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 15/01/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11364/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Napoli
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014919608000 TASSA AUTO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore _1, impugna l'intimazione di pagamento n.07120259014919608000 del 21.03.2025 notificata a mezzo pec in data 01.04.2025 per un ammontare complessivo di Euro 326,39, limitatamente alla quota relativa alla tassa automobilistica anno 2008, pari a
€ 145,98.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione lamentando l'omessa notifica degli atti prodromici,
l'avvenuta prescrizione e la decadenza dal diritto alla riscossione in quanto tra la cartella n.
07120130051928574000 presumibilmente notificata in data 26.02.2013 e l'impugnata intimazione n.
07120259014919608000 sono trascorsi oltre 12 anni.
In data 25.7.2025 si costituisce Agenzia delle Entrate - IS depositando controdeduzioni in via preliminare eccepisce il difetto di rappresentanza in quanto la procura alle liti versata agli atti del giudizio non risulti sottoscritta dal ricorrente, Sig. Ricorrente_1, bensì da tale Società_1 S.r.l., Nel merito evidenzia di avere più volte interrotto il termine prescrizionale mediante la notifica di diversi atti di riscossione e, segnatamente:
l'intimazione di pagamento n. 07120179047590955/00 relativa alle cartelle 07120120163211785000 e
071201300519285740000) notificata a mezzo pec in data 06.09.2017 all'indirizzo "Email 3;
il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900004170/000, relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 18.11.2019 all'indirizzo " Email 3;
l'intimazione di pagamento n. 07120199059313668/000 relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 02.12.2019 all'indirizzo "Email 3;
produce altresì la notifica della cartella 071201300519285740000, avvenuta a mezzo posta in data in data 26.2.2013 a mani di un familiare convivente.
In data 17 12.2025 parte resistente deposita memorie evidenziando che il ricorrente all'esito della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 07120199059313668/000 del 02.12.2019 ha rateizzato la debitoria relativa anche alla cartella in contestazione, come da piano approvato o n. 616545 del
03/11/2022 allegando prospetto dei pagamenti ove si evince che questi abbia interrotto il versamento delle rate a far data 30.04.2023.
In data 23.12.2025 il ricorrente deposita procura alle liti e in data 7.1.2026 depositava memorie eccependo la mancanza della attestazione di conformità ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 31.5.2025 ; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 13.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da ADER in ordine al difetto di rappresentanza atteso che con memoria del 23.12 2025 risulta versata agli atti procura alle liti sottoscritta dal ricorrente.
Nel merito il ricorso è palesemente infondato alla luce della documentazione prodotta da ADER che comprova sia la rituale notifica della cartella di pagamento che degli ulteriori atti della riscossione, aventi valenza interruttiva della prescrizione.
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 07120259014919608000 limitatamente all'omesso pagamento tassa automobilistica anno 2008 lamentando l'omessa notifica del prodromico atto ovvero della cartella di pagamento n. 07120130051928574000 e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione.
Si osserva pertanto che questione dirimente è quella relativa all'avvenuta o meno notifica degli atti prodromici, incidente sulla perdurante o meno validità della pretesa tributaria e sul maturare o meno della prescrizione.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione" (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Dall'esame della documentazione versata in atti da ADER, corredata da attestazione di conformità, si apprende che la cartella indicata nell'intimazione è stata notificata nella data indicata nell'intimazione medesima, mediante consegna a familiare convivente, alla quale hanno fatto seguito i seguenti atti interruttivi : l'intimazione di pagamento n. 07120179047590955/00 relativa alle cartelle 07120120163211785000 e
071201300519285740000) notificata a mezzo pec in data 06.09.2017 all'indirizzo "Email 3;
il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900004170/000, relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 18.11.2019 all'indirizzo " Email 3;
l'intimazione di pagamento n. 07120199059313668/000 relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 02.12.2019 all'indirizzo "Email_3;
tutti regolarmente notificati a mezzo pec, ai quali non ha fatto seguito impugnazione sicché sono divenuti definitivi, con la conseguenza che non è più ammessa, in questa sede, alcuna contestazione relativa ad esse né agli atti del procedimento presupposto ( ovvero alla cartella di pagamento).
Non può pertanto nemmeno esaminarsi la questione relativa alla decadenza ex art. 25 dpr 602/73, essendo divenute definitive per omessa impugnazione.
Va rilevata in ultimo l'infondatezza della doglianza relativa alla prescrizione successiva all'ultimo atto interruttivo maturata in relazione a tale credito stante la presentazione dell'istanza di rateizzazione di cui al piano n. 616545 del 03.11.2022 (con allegato prospetto delle rate versate in numero 72 (ult scadenza
15.10.2028), recante l'interruzione dei versamenti al 30.04.2023) che ha evidentemente interrotto il termine prescrizionale del triennio.
La richiesta di rateizzazione presentata dalla ricorrente ha comportato l'interruzione della prescrizione.
La giurisprudenza ha chiarito che, sebbene la richiesta di rateizzazione non costituisca riconoscimento esplicito del debito sotto il profilo dell'acquiescenza, essa determina comunque un riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario ex art. 2944 c.c.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza e la consapevolezza da parte del contribuente dell'esistenza del debito e costituisce pertanto atto interruttivo della prescrizione, il cui nuovo termine decorre ex art. 2945, comma 2, c.c. dalla scadenza delle singole rate del piano accordato. Nel caso in esame, pertanto, la richiesta di rateizzazione ha legittimamente interrotto il decorso della prescrizione, determinando l'inizio di un nuovo termine
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 120,00 più oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11364/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Napoli
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014919608000 TASSA AUTO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore _1, impugna l'intimazione di pagamento n.07120259014919608000 del 21.03.2025 notificata a mezzo pec in data 01.04.2025 per un ammontare complessivo di Euro 326,39, limitatamente alla quota relativa alla tassa automobilistica anno 2008, pari a
€ 145,98.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione lamentando l'omessa notifica degli atti prodromici,
l'avvenuta prescrizione e la decadenza dal diritto alla riscossione in quanto tra la cartella n.
07120130051928574000 presumibilmente notificata in data 26.02.2013 e l'impugnata intimazione n.
07120259014919608000 sono trascorsi oltre 12 anni.
In data 25.7.2025 si costituisce Agenzia delle Entrate - IS depositando controdeduzioni in via preliminare eccepisce il difetto di rappresentanza in quanto la procura alle liti versata agli atti del giudizio non risulti sottoscritta dal ricorrente, Sig. Ricorrente_1, bensì da tale Società_1 S.r.l., Nel merito evidenzia di avere più volte interrotto il termine prescrizionale mediante la notifica di diversi atti di riscossione e, segnatamente:
l'intimazione di pagamento n. 07120179047590955/00 relativa alle cartelle 07120120163211785000 e
071201300519285740000) notificata a mezzo pec in data 06.09.2017 all'indirizzo "Email 3;
il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900004170/000, relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 18.11.2019 all'indirizzo " Email 3;
l'intimazione di pagamento n. 07120199059313668/000 relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 02.12.2019 all'indirizzo "Email 3;
produce altresì la notifica della cartella 071201300519285740000, avvenuta a mezzo posta in data in data 26.2.2013 a mani di un familiare convivente.
In data 17 12.2025 parte resistente deposita memorie evidenziando che il ricorrente all'esito della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 07120199059313668/000 del 02.12.2019 ha rateizzato la debitoria relativa anche alla cartella in contestazione, come da piano approvato o n. 616545 del
03/11/2022 allegando prospetto dei pagamenti ove si evince che questi abbia interrotto il versamento delle rate a far data 30.04.2023.
In data 23.12.2025 il ricorrente deposita procura alle liti e in data 7.1.2026 depositava memorie eccependo la mancanza della attestazione di conformità ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 31.5.2025 ; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 13.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da ADER in ordine al difetto di rappresentanza atteso che con memoria del 23.12 2025 risulta versata agli atti procura alle liti sottoscritta dal ricorrente.
Nel merito il ricorso è palesemente infondato alla luce della documentazione prodotta da ADER che comprova sia la rituale notifica della cartella di pagamento che degli ulteriori atti della riscossione, aventi valenza interruttiva della prescrizione.
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 07120259014919608000 limitatamente all'omesso pagamento tassa automobilistica anno 2008 lamentando l'omessa notifica del prodromico atto ovvero della cartella di pagamento n. 07120130051928574000 e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione.
Si osserva pertanto che questione dirimente è quella relativa all'avvenuta o meno notifica degli atti prodromici, incidente sulla perdurante o meno validità della pretesa tributaria e sul maturare o meno della prescrizione.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione" (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Dall'esame della documentazione versata in atti da ADER, corredata da attestazione di conformità, si apprende che la cartella indicata nell'intimazione è stata notificata nella data indicata nell'intimazione medesima, mediante consegna a familiare convivente, alla quale hanno fatto seguito i seguenti atti interruttivi : l'intimazione di pagamento n. 07120179047590955/00 relativa alle cartelle 07120120163211785000 e
071201300519285740000) notificata a mezzo pec in data 06.09.2017 all'indirizzo "Email 3;
il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900004170/000, relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 18.11.2019 all'indirizzo " Email 3;
l'intimazione di pagamento n. 07120199059313668/000 relativa tra l'altro alla cartella
071201300519285740000, notificata a mezzo pec in data 02.12.2019 all'indirizzo "Email_3;
tutti regolarmente notificati a mezzo pec, ai quali non ha fatto seguito impugnazione sicché sono divenuti definitivi, con la conseguenza che non è più ammessa, in questa sede, alcuna contestazione relativa ad esse né agli atti del procedimento presupposto ( ovvero alla cartella di pagamento).
Non può pertanto nemmeno esaminarsi la questione relativa alla decadenza ex art. 25 dpr 602/73, essendo divenute definitive per omessa impugnazione.
Va rilevata in ultimo l'infondatezza della doglianza relativa alla prescrizione successiva all'ultimo atto interruttivo maturata in relazione a tale credito stante la presentazione dell'istanza di rateizzazione di cui al piano n. 616545 del 03.11.2022 (con allegato prospetto delle rate versate in numero 72 (ult scadenza
15.10.2028), recante l'interruzione dei versamenti al 30.04.2023) che ha evidentemente interrotto il termine prescrizionale del triennio.
La richiesta di rateizzazione presentata dalla ricorrente ha comportato l'interruzione della prescrizione.
La giurisprudenza ha chiarito che, sebbene la richiesta di rateizzazione non costituisca riconoscimento esplicito del debito sotto il profilo dell'acquiescenza, essa determina comunque un riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario ex art. 2944 c.c.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza e la consapevolezza da parte del contribuente dell'esistenza del debito e costituisce pertanto atto interruttivo della prescrizione, il cui nuovo termine decorre ex art. 2945, comma 2, c.c. dalla scadenza delle singole rate del piano accordato. Nel caso in esame, pertanto, la richiesta di rateizzazione ha legittimamente interrotto il decorso della prescrizione, determinando l'inizio di un nuovo termine
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 120,00 più oneri accessori, se dovuti.