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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23939/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23939/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGONI Marco Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONZA Massimo Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 281 quinquies c.p.c. e 189 c.p.c.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
per brevità: ) otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei Controparte_1 CP_1 confronti di per l'importo di euro 27.498.43, oltre agli interessi legali, a titolo di Parte_1 corrispettivo di servizi postali e logistici.
si oppone eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito relativamente Parte_1
a tutte le singole spedizioni sino alla data del 10.05.2021, sostenendo che il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2951 c.c. trova applicazione anche nei casi in cui - come nel caso di specie - le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) con il quale vengono dati in concessione servizi di trasporto.
In secondo luogo, l'opponente lamenta l'inesistenza della prova scritta del credito, chiedendo la revoca del decreto opposto, sostenendo che le fatture sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, sebbene siano supporto documentale adeguato in sede monitoria, non sarebbero - di per sé - idonee a dimostrare l'esistenza del credito in sede di opposizione, essendo meri atti unilaterali di provenienza creditoria.
In terzo luogo, l'opponente sostiene che le singole spedizioni relative alle fatture prodotte nella fase monitoria non sono state realizzate e afferma, in contraddizione con le difese precedenti, che non vi fosse alcun contratto relativo ad esse. Pertanto, nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
Peraltro, continua l'opponente, quandanche dette spedizioni fossero effettivamente avvenute, parte opponente contesta la indeterminatezza del prezzo richiesto dalla opposta, anche con riferimento agli strumenti di misurazione del peso delle cose trasportate. In particolare, sostiene che Parte_1 ha applicato maggiorazioni sul prezzo in modo arbitrario, senza renderla Controparte_1 edotta del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione della merce. Infine, l'opponente propone domanda riconvenzionale evidenziando di essere creditrice nei confronti della opposta per l'importo di € 1.413,59 (di cui euro1.254,74 per capitale ed € Controparte_1
158,85 per interessi) a titolo di spese legali liquidate con provvedimento del Tribunale di Cagliari del 18.11.2020 (proc. civ. n. 103/2020 reg. fall.).
replica sostenendo che il credito per il quale era stato avviato il procedimento monitorio CP_1 deriva dal contratto di concessione e vendita sottoscritto dalle parti e che, quindi, non riguarda alcun rapporto di trasporto o spedizione. L'opposta afferma, in particolare, che a parte opponente sia stata concessa in via esclusiva per il territorio della Sardegna la vendita ai propri clienti dei prodotti Goods
International e Business Mail e che, nell'esecuzione di tale operazione commerciale, essa non ha mai assunto alcun ruolo di trasportatore o spedizioniere. Quindi, secondo , non trova CP_1 applicazione la disciplina della prescrizione di cui all'articolo 2951 c.c. In ogni caso, se pure dovesse ritenersi sussistente un rapporto di trasporto o spedizione, la sopracitata disciplina non potrebbe ritenersi applicabile al mancato pagamento delle royalties dovute mensilmente a titolo di corrispettivo per l'esclusiva commerciale concessa a nel territorio sardo. Pt_1
aggiunge che la contestazione circa il valore probatorio delle fatture è riferita unicamente CP_1 alla fase di opposizione, riconoscendone, implicitamente la piena legittimità di utilizzo nella fase monitoria.
Quanto all'assenza di un titolo contrattuale che giustifichi le prestazioni richieste dall'opposta, evidenzia come il contratto siglato dalle parti precisi nei dettagli anche le Controparte_1 tariffe riservate al Concessionario, assieme alle modalità di pagamento dei servizi acquistati e gli obiettivi di vendita per mantenere la concessione. Inoltre, in allegato alle fatture azionate in sede monitoria era stato depositato anche il dettaglio delle spedizioni richieste ed effettuate, corroborate anche dai rendiconti dei singoli operatori postali. Peraltro, l'onere di rilevare le dimensioni e il peso dei colli gravava proprio sulla stessa , la quale provvedeva alla predisposizione delle etichette e Pt_1 all'invio dei plichi presso il deposito di per il successivo inoltro ai fornitori di servizi CP_1 postali.
pagina 2 di 5 Oltretutto, l'opposta sottolinea come la stessa opponente abbia di fatto riconosciuto l'esistenza del debito in un precedente contenzioso instauratosi tra le stesse parti. aveva infatti proposto CP_1 istanza di fallimento nei confronti di . Nella fase di accertamento dello stato di insolvenza Parte_1 della odierna opponente, aveva prodotto l'estratto conto delle partite di dare e avere tra le CP_1 due società e aveva negato la sussistenza del credito di per essere Pt_1 Controparte_1 stato lo stesso soddisfatto, senza però contestare l'esecuzione dei servizi di cui Controparte_1 richiedeva il pagamento. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, non si oppone alla parziale CP_1 compensazione di quanto dovesse risultare dovuto con quanto disposto a favore dell'opponente a titolo di spese legali liquidate col provvedimento del Tribunale Fallimentare di Cagliari.
Prima di trattare la prima censura sollevata dalla difesa di parte attrice in tema di prescrizione, il
Tribunale ritiene doveroso iniziare la trattazione delle domande poste dalle parti principiando dalla sussistenza nel merito del diritto controverso.
Sul punto si rileva come non possa trovare accoglimento quanto sostenuto da parte attrice in merito all'asserita inesistenza di elementi idonei a dimostrare l'esecuzione delle spedizioni da parte di
. CP_1
Ed infatti, nel procedimento fallimentare instaurato dalla stessa parte convenuta Parte_1
, aveva riconosciuto l'esistenza del credito, negando che fosse dovuto non per la mancata CP_1 esecuzione delle prestazioni, ma perché - asseritamente - già soddisfatto. Peraltro, come sottolineato dall'opposta, l'effettiva sussistenza delle operazioni di spedizione era altresì desumibile dal dettaglio di esse allegate in sede monitoria, oggetto quindi di allegazione specifica. In definitiva, il diritto di credito controverso, di cui era stata ammessa l'esistenza nella precedente sede giudiziaria, è oggetto, in questo giudizio, di contestazione non solo del tutto generica, ma anche contraddittoria, e quindi incompatibile, con quella sollevata in altra sede.
Venendo alla questione della prescrizione di tale diritto di credito, il Tribunale sottolinea che, per individuare la corretta disciplina della prescrizione applicabile al caso di specie, occorra preliminarmente definire la natura del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
Ebbene, la lettera del contratto sottoscritto tra le parti e quanto acquisito agli atti, inducono a qualificare il rapporto negoziale come contratto atipico con elementi riconducibili sia alla fattispecie del franchising, che a quella della spedizione.
Nel contratto sottoscritto tra le parti il rapporto viene testualmente qualificato come una concessione di vendita. Si legge nel negozio che riceve la concessione - in via esclusiva per il territorio della Pt_1
Sardegna - della (ri)vendita ai propri clienti dei prodotti Goods International e Business Mail
(commercializzati dalla concedente), precedentemente acquistati dalla stessa . CP_1 Dall'analisi della documentazione acquisita emerge la seguente relazione commerciale: , una Pt_1 volta individuati i clienti, realizza le etichette dei colli da spedire e, per la spedizione stessa, si serve del deposito hub di , la quale organizza la spedizione servendosi a sua volta dei servizi postali CP_1 ed anticipando detta spesa. A questo punto, addebita quanto anticipato al vettore a , CP_1 Pt_1 che provvede al rimborso.
A titolo di corrispettivo dell'esclusiva, inoltre, si obbliga alla corresponsione di royalties Pt_1 mensili ad dal valore di euro 500 + IVA e di un versamento iniziale una tantum di euro CP_1
9.500.
Pertanto, il rapporto presenta elementi inerenti allo sfruttamento del marchio Controparte_1 al fine non di rivendere prodotti fisici sul mercato sardo, come sembrerebbe dalla fuorviante lettera del contratto, ma al fine di prestare a terzi servizi di spedizione;
inoltre, il medesimo rapporto presenta elementi tipici della spedizione, considerato il fatto che la stessa società opposta, anticipava i costi dei vettori, i quali venivano poi rimborsati da . In tale schema contrattuale, la opposta agiva quale Pt_1 sub spedizioniera, con il compito di organizzare la consegna della merce ai clienti finali di e Pt_1
pagina 3 di 5 di realizzare le operazioni accessorie, ricevendo, poi, dalla società mandante (l'opponente ) il Pt_1 rimborso delle somme anticipate al vettore (Cass. n. 13839/1999). Il rapporto sopra delineato, quindi, può essere sussunto all'interno della categoria dei cc.dd. contratti misti o complessi, i quali sono caratterizzati dall'essere costituiti da elementi di tipi contrattuali diversi, nonostante vi sia una causa unitaria e, come tali, soggiacciono alle discipline specifiche dei singoli contratti che li costituiscono, ove compatibili. Ed infatti solo qualora le diverse discipline giuridiche tipiche dei singoli contratti non possano coesistere, quella del contratto con causa prevalente attrae a sé le discipline degli altri. In tal senso, come emerso nella giurisprudenza di legittimità: “Gli elementi di quello prevalente (agenzia o commissione) non rendono inapplicabile del tutto quelli del contratto concorrente (deposito), ove non vi sia evidente incompatibilità; in effetti il contratto di deposito prevede il rimborso delle spese, ma ciò non è in contrasto con il contratto d'agenzia che a ben vedere, ciò non vieta;
non vi è quindi incompatibilità tra le due fattispecie negoziali in esame, a nulla rilevando il richiamo all'art. 1748 c.c., u.c. operato dalla corte di merito. Questa S.C. ha statuito al riguardo che, in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti
(cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente”.( Sentenza n. 22828 del 12/12/2012). Nello stesso senso: “Il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono;
il contratto deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la "forza" del tipo o l'interesse che ha mosso le parti), salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto”.
(Sez. 3, Sentenza n. 13399 del 22/06/2005 (Rv. 582057 - 01)
Nel caso di specie, pertanto, non si ravvisa alcuna incompatibilità in essere tra la disciplina della prescrizione del contratto di concessione del marchio e quella del contratto di spedizione. Anzi, il principio secondo il quale ai diversi tipi contrattuali si applicano le relative discipline giuridiche ove non incompatibili, meglio si allinea con il principio di prevedibilità delle decisioni e di certezza del diritto. In tal caso, infatti, le parti possono avere contezza ex ante della disciplina giuridica cui saranno sottoposti i singoli elementi del rapporto nel corso dell'esecuzione del contratto, non essendo tale disciplina la conseguenza di una valutazione del Giudice sulla unitarietà o pluralità dei contratti o sulla prevalenza dell'una o dell'altra causa di un contratto misto, valutazioni che presentano margini di opinabilità molto marcati.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che la disciplina della prescrizione breve di cui all'art. 2951 c.c., richiamata da parte attrice, possa ritenersi applicabile alle sole prestazioni inerenti ai rapporti di spedizione - che devono pertanto ritenersi prescritti nonostante l'interruzione ingenerata dal provvedimento del Tribunale di Cagliari, proc. Civ. n. 103/2020 reg. fall. del 18.11.2020 - e non anche a quelli inerenti ai canoni dovuti a titolo di royalties per l'esclusiva. Per tali ultimi rapporti, infatti, deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale, non essendovi una disciplina specifica per tale contenuto contrattuale. Pertanto, dell'importo di euro 27.498,43 oggetto del provvedimento monitorio, non risultano decorsi i termini di prescrizione per le sole somme dovute a titolo di royalties.
Di talché, al netto delle somme di denaro prescritte imputate a titolo di spedizioni, residuano euro 3.660 (500 € + 110 € IVA x 6), che devono considerarsi dovuti in quanto inerenti a n. 6 partite di royalties non corrisposte, pattuite a titolo di diritto di esclusiva.
pagina 4 di 5 Tale somma deve infine essere compensata con la somma di € 1.413.59, pacificamente riconosciuta come dovuta da a , giusto provvedimento del Tribunale di Cagliari, proc. Civ. n. CP_1 Pt_1
103/2020 reg. fall. del 18.11.2020. Residua, pertanto, la somma di euro 2.246,41, da riconoscere alla opposta.
Le censure sollevate da parte attrice in merito all'asserita invalidità del provvedimento monitorio in quanto emesso sulla base delle sole fatture prodotte dalla controparte opposta, devono ritenersi assorbite ove si consideri che l'accertamento effettuato da questo Tribunale della parziale sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo, comporta comunque la revoca di esso, rendendo, quindi, irrilevante la questione. Le spese di lite devono compensarsi ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 6982/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
accoglie in parte la domanda avanzata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 quindi condanna a pagare a l'importo di euro 2.246,41, con gli Parte_1 Controparte_1 interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano, 5 settembre 2025 Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Daniele Zambelli.
pagina 5 di 5
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23939/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGONI Marco Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONZA Massimo Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 281 quinquies c.p.c. e 189 c.p.c.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
per brevità: ) otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei Controparte_1 CP_1 confronti di per l'importo di euro 27.498.43, oltre agli interessi legali, a titolo di Parte_1 corrispettivo di servizi postali e logistici.
si oppone eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito relativamente Parte_1
a tutte le singole spedizioni sino alla data del 10.05.2021, sostenendo che il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2951 c.c. trova applicazione anche nei casi in cui - come nel caso di specie - le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) con il quale vengono dati in concessione servizi di trasporto.
In secondo luogo, l'opponente lamenta l'inesistenza della prova scritta del credito, chiedendo la revoca del decreto opposto, sostenendo che le fatture sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, sebbene siano supporto documentale adeguato in sede monitoria, non sarebbero - di per sé - idonee a dimostrare l'esistenza del credito in sede di opposizione, essendo meri atti unilaterali di provenienza creditoria.
In terzo luogo, l'opponente sostiene che le singole spedizioni relative alle fatture prodotte nella fase monitoria non sono state realizzate e afferma, in contraddizione con le difese precedenti, che non vi fosse alcun contratto relativo ad esse. Pertanto, nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
Peraltro, continua l'opponente, quandanche dette spedizioni fossero effettivamente avvenute, parte opponente contesta la indeterminatezza del prezzo richiesto dalla opposta, anche con riferimento agli strumenti di misurazione del peso delle cose trasportate. In particolare, sostiene che Parte_1 ha applicato maggiorazioni sul prezzo in modo arbitrario, senza renderla Controparte_1 edotta del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione della merce. Infine, l'opponente propone domanda riconvenzionale evidenziando di essere creditrice nei confronti della opposta per l'importo di € 1.413,59 (di cui euro1.254,74 per capitale ed € Controparte_1
158,85 per interessi) a titolo di spese legali liquidate con provvedimento del Tribunale di Cagliari del 18.11.2020 (proc. civ. n. 103/2020 reg. fall.).
replica sostenendo che il credito per il quale era stato avviato il procedimento monitorio CP_1 deriva dal contratto di concessione e vendita sottoscritto dalle parti e che, quindi, non riguarda alcun rapporto di trasporto o spedizione. L'opposta afferma, in particolare, che a parte opponente sia stata concessa in via esclusiva per il territorio della Sardegna la vendita ai propri clienti dei prodotti Goods
International e Business Mail e che, nell'esecuzione di tale operazione commerciale, essa non ha mai assunto alcun ruolo di trasportatore o spedizioniere. Quindi, secondo , non trova CP_1 applicazione la disciplina della prescrizione di cui all'articolo 2951 c.c. In ogni caso, se pure dovesse ritenersi sussistente un rapporto di trasporto o spedizione, la sopracitata disciplina non potrebbe ritenersi applicabile al mancato pagamento delle royalties dovute mensilmente a titolo di corrispettivo per l'esclusiva commerciale concessa a nel territorio sardo. Pt_1
aggiunge che la contestazione circa il valore probatorio delle fatture è riferita unicamente CP_1 alla fase di opposizione, riconoscendone, implicitamente la piena legittimità di utilizzo nella fase monitoria.
Quanto all'assenza di un titolo contrattuale che giustifichi le prestazioni richieste dall'opposta, evidenzia come il contratto siglato dalle parti precisi nei dettagli anche le Controparte_1 tariffe riservate al Concessionario, assieme alle modalità di pagamento dei servizi acquistati e gli obiettivi di vendita per mantenere la concessione. Inoltre, in allegato alle fatture azionate in sede monitoria era stato depositato anche il dettaglio delle spedizioni richieste ed effettuate, corroborate anche dai rendiconti dei singoli operatori postali. Peraltro, l'onere di rilevare le dimensioni e il peso dei colli gravava proprio sulla stessa , la quale provvedeva alla predisposizione delle etichette e Pt_1 all'invio dei plichi presso il deposito di per il successivo inoltro ai fornitori di servizi CP_1 postali.
pagina 2 di 5 Oltretutto, l'opposta sottolinea come la stessa opponente abbia di fatto riconosciuto l'esistenza del debito in un precedente contenzioso instauratosi tra le stesse parti. aveva infatti proposto CP_1 istanza di fallimento nei confronti di . Nella fase di accertamento dello stato di insolvenza Parte_1 della odierna opponente, aveva prodotto l'estratto conto delle partite di dare e avere tra le CP_1 due società e aveva negato la sussistenza del credito di per essere Pt_1 Controparte_1 stato lo stesso soddisfatto, senza però contestare l'esecuzione dei servizi di cui Controparte_1 richiedeva il pagamento. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, non si oppone alla parziale CP_1 compensazione di quanto dovesse risultare dovuto con quanto disposto a favore dell'opponente a titolo di spese legali liquidate col provvedimento del Tribunale Fallimentare di Cagliari.
Prima di trattare la prima censura sollevata dalla difesa di parte attrice in tema di prescrizione, il
Tribunale ritiene doveroso iniziare la trattazione delle domande poste dalle parti principiando dalla sussistenza nel merito del diritto controverso.
Sul punto si rileva come non possa trovare accoglimento quanto sostenuto da parte attrice in merito all'asserita inesistenza di elementi idonei a dimostrare l'esecuzione delle spedizioni da parte di
. CP_1
Ed infatti, nel procedimento fallimentare instaurato dalla stessa parte convenuta Parte_1
, aveva riconosciuto l'esistenza del credito, negando che fosse dovuto non per la mancata CP_1 esecuzione delle prestazioni, ma perché - asseritamente - già soddisfatto. Peraltro, come sottolineato dall'opposta, l'effettiva sussistenza delle operazioni di spedizione era altresì desumibile dal dettaglio di esse allegate in sede monitoria, oggetto quindi di allegazione specifica. In definitiva, il diritto di credito controverso, di cui era stata ammessa l'esistenza nella precedente sede giudiziaria, è oggetto, in questo giudizio, di contestazione non solo del tutto generica, ma anche contraddittoria, e quindi incompatibile, con quella sollevata in altra sede.
Venendo alla questione della prescrizione di tale diritto di credito, il Tribunale sottolinea che, per individuare la corretta disciplina della prescrizione applicabile al caso di specie, occorra preliminarmente definire la natura del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
Ebbene, la lettera del contratto sottoscritto tra le parti e quanto acquisito agli atti, inducono a qualificare il rapporto negoziale come contratto atipico con elementi riconducibili sia alla fattispecie del franchising, che a quella della spedizione.
Nel contratto sottoscritto tra le parti il rapporto viene testualmente qualificato come una concessione di vendita. Si legge nel negozio che riceve la concessione - in via esclusiva per il territorio della Pt_1
Sardegna - della (ri)vendita ai propri clienti dei prodotti Goods International e Business Mail
(commercializzati dalla concedente), precedentemente acquistati dalla stessa . CP_1 Dall'analisi della documentazione acquisita emerge la seguente relazione commerciale: , una Pt_1 volta individuati i clienti, realizza le etichette dei colli da spedire e, per la spedizione stessa, si serve del deposito hub di , la quale organizza la spedizione servendosi a sua volta dei servizi postali CP_1 ed anticipando detta spesa. A questo punto, addebita quanto anticipato al vettore a , CP_1 Pt_1 che provvede al rimborso.
A titolo di corrispettivo dell'esclusiva, inoltre, si obbliga alla corresponsione di royalties Pt_1 mensili ad dal valore di euro 500 + IVA e di un versamento iniziale una tantum di euro CP_1
9.500.
Pertanto, il rapporto presenta elementi inerenti allo sfruttamento del marchio Controparte_1 al fine non di rivendere prodotti fisici sul mercato sardo, come sembrerebbe dalla fuorviante lettera del contratto, ma al fine di prestare a terzi servizi di spedizione;
inoltre, il medesimo rapporto presenta elementi tipici della spedizione, considerato il fatto che la stessa società opposta, anticipava i costi dei vettori, i quali venivano poi rimborsati da . In tale schema contrattuale, la opposta agiva quale Pt_1 sub spedizioniera, con il compito di organizzare la consegna della merce ai clienti finali di e Pt_1
pagina 3 di 5 di realizzare le operazioni accessorie, ricevendo, poi, dalla società mandante (l'opponente ) il Pt_1 rimborso delle somme anticipate al vettore (Cass. n. 13839/1999). Il rapporto sopra delineato, quindi, può essere sussunto all'interno della categoria dei cc.dd. contratti misti o complessi, i quali sono caratterizzati dall'essere costituiti da elementi di tipi contrattuali diversi, nonostante vi sia una causa unitaria e, come tali, soggiacciono alle discipline specifiche dei singoli contratti che li costituiscono, ove compatibili. Ed infatti solo qualora le diverse discipline giuridiche tipiche dei singoli contratti non possano coesistere, quella del contratto con causa prevalente attrae a sé le discipline degli altri. In tal senso, come emerso nella giurisprudenza di legittimità: “Gli elementi di quello prevalente (agenzia o commissione) non rendono inapplicabile del tutto quelli del contratto concorrente (deposito), ove non vi sia evidente incompatibilità; in effetti il contratto di deposito prevede il rimborso delle spese, ma ciò non è in contrasto con il contratto d'agenzia che a ben vedere, ciò non vieta;
non vi è quindi incompatibilità tra le due fattispecie negoziali in esame, a nulla rilevando il richiamo all'art. 1748 c.c., u.c. operato dalla corte di merito. Questa S.C. ha statuito al riguardo che, in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti
(cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente”.( Sentenza n. 22828 del 12/12/2012). Nello stesso senso: “Il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono;
il contratto deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la "forza" del tipo o l'interesse che ha mosso le parti), salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto”.
(Sez. 3, Sentenza n. 13399 del 22/06/2005 (Rv. 582057 - 01)
Nel caso di specie, pertanto, non si ravvisa alcuna incompatibilità in essere tra la disciplina della prescrizione del contratto di concessione del marchio e quella del contratto di spedizione. Anzi, il principio secondo il quale ai diversi tipi contrattuali si applicano le relative discipline giuridiche ove non incompatibili, meglio si allinea con il principio di prevedibilità delle decisioni e di certezza del diritto. In tal caso, infatti, le parti possono avere contezza ex ante della disciplina giuridica cui saranno sottoposti i singoli elementi del rapporto nel corso dell'esecuzione del contratto, non essendo tale disciplina la conseguenza di una valutazione del Giudice sulla unitarietà o pluralità dei contratti o sulla prevalenza dell'una o dell'altra causa di un contratto misto, valutazioni che presentano margini di opinabilità molto marcati.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che la disciplina della prescrizione breve di cui all'art. 2951 c.c., richiamata da parte attrice, possa ritenersi applicabile alle sole prestazioni inerenti ai rapporti di spedizione - che devono pertanto ritenersi prescritti nonostante l'interruzione ingenerata dal provvedimento del Tribunale di Cagliari, proc. Civ. n. 103/2020 reg. fall. del 18.11.2020 - e non anche a quelli inerenti ai canoni dovuti a titolo di royalties per l'esclusiva. Per tali ultimi rapporti, infatti, deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale, non essendovi una disciplina specifica per tale contenuto contrattuale. Pertanto, dell'importo di euro 27.498,43 oggetto del provvedimento monitorio, non risultano decorsi i termini di prescrizione per le sole somme dovute a titolo di royalties.
Di talché, al netto delle somme di denaro prescritte imputate a titolo di spedizioni, residuano euro 3.660 (500 € + 110 € IVA x 6), che devono considerarsi dovuti in quanto inerenti a n. 6 partite di royalties non corrisposte, pattuite a titolo di diritto di esclusiva.
pagina 4 di 5 Tale somma deve infine essere compensata con la somma di € 1.413.59, pacificamente riconosciuta come dovuta da a , giusto provvedimento del Tribunale di Cagliari, proc. Civ. n. CP_1 Pt_1
103/2020 reg. fall. del 18.11.2020. Residua, pertanto, la somma di euro 2.246,41, da riconoscere alla opposta.
Le censure sollevate da parte attrice in merito all'asserita invalidità del provvedimento monitorio in quanto emesso sulla base delle sole fatture prodotte dalla controparte opposta, devono ritenersi assorbite ove si consideri che l'accertamento effettuato da questo Tribunale della parziale sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo, comporta comunque la revoca di esso, rendendo, quindi, irrilevante la questione. Le spese di lite devono compensarsi ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 6982/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
accoglie in parte la domanda avanzata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 quindi condanna a pagare a l'importo di euro 2.246,41, con gli Parte_1 Controparte_1 interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano, 5 settembre 2025 Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Daniele Zambelli.
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