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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.9871/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9871/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno alla Via Benedett studio dell'avv. Ugo Bisogno dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...] elettivamente domiciliata in Fisciano (SA) alla Via del Pr C.F._2 studio dell'avv. Marianna Cerrato che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con 8 ottobre CP_1
2000 nel Comune di Salerno e che dall' unione no nati due figli:
(28.01.2003) e (13.09.2005), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2
e degli effetti civili d imonio, precisando che, in data 09.06.2021, i coniugi avevano stipulato un accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021 con conseguente rilascio del nulla osta. In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei due figli così come disposto in sede di separazione, deducendo che aveva costituito un nuovo nucleo familiare e che Per_1 Per_2 aveva trovato le occupazione lavorativa;
chiedeva inoltre la dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e dell'autovettura Citroen C3 in uso a quest'ultima. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quanto d oniuge e precisava che era al momento impossibilitata a lavorare in ragione della Per_1 sua condizio ale, essendo in attesa di un figlio, mentre aveva Per_2 trovato un lavoro precario con una retribuzione non sufficient le sue ordinarie esigenze;
pertanto, si opponeva alle richieste del ricorrente e chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione. Disposta la comparizione personale dei coniugi, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dall' accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, dal quale i coniugi hanno vissuto separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento dei figli maggiorenni In merito agli obblighi a contenuto economico nei confronti dei figli maggiorenni, occorre rilevare che parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le relative somme, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi e un peggioramento della propria condizione economica, mentre la ricorrente ha richiesto la conferma di quanto concordato in sede di separazione. Al riguardo, si osserva che, con il matrimonio dei figli o con la costituzione di una famiglia di fatto, cessa automaticamente il dovere di mantenimento a carico dei genitori, atteso che gli stessi divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall'obbligo della mutua assistenza morale e materiale e, pertanto, il figlio coniugato (al quale è equiparabile il figlio che ha costituito una famiglia di fatto) non necessita più di un assegno per il mantenimento da parte dei genitori. Inoltre, la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti devono essere suffragati da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che, all'udienza di prima comparizione, la resistente ha dichiarato che la figlia abita con lei nella Per_1 casa familiare, ha un compagno, al momento dete è in attesa di un bambino e che ha iniziato a lavorare dal mese di settembre 2024 subito Per_2 dopo il diplom ichiarazioni nel verbale di udienza). Orbene, il Tribunale osserva che entrambi i figli devono considerarsi economicamente autosufficienti, avendo deciso di costituire un proprio Per_1 nucleo familiare e ciò indipendentement nti successivi, ed essendo stato assunto come cuoco in un ristorante da quasi un anno con conseguente Per_2 ento nel mondo del lavoro. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente e, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, il Tribunale revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma di € 100,00 Parte_1 CP_1 tenimento dei figli e il ese straordinarie. Assegnazione della casa familiare In merito a tale aspetto, si evidenzia che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare non può trovare applicazione in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, come nel caso di specie, atteso che la sua ratio è quella di garantire a quest'ultimi una continuità nel loro usuale contesto domestico nonostante la vicenda separativa dei genitori. Pertanto, posto che i due figli sono ormai da considerarsi economicamente autosufficienti in virtù dell'accertamento in precedenza compiuto, deve rigettarsi avanzata dalla resistente e, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, si dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, in Salerno (SA) alla via Claudio Guerdile 22\r, int. 8,, a con la precisazione che ogni altra CP_1 questione riguardante il sudde quali le spese delle utenze) esula dall'oggetto del presente giudizio. Infine, nulla deve statuirsi in merito all'assegnazione dell'autovettura Citroen C3, tornata in uso al ricorrente tenuto conto altresì che anche tale domanda deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 8 ottobre 2000 nel Comune di Salerno tra , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: , e , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Mercato San Severino (SA) il 09. scritto CodiceFiscale_2 nel Registro Atti Matrimonio del Comune di S .46, Parte II, Serie A;
b) rigetta la domanda di mantenimento per i figli avanzata dalla resistente e, per l'effetto, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, il Tribunale revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di € 100,00 ciascun ntenimento dei fig le spese straordinarie;
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente e, per l'effetto, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno (SA) alla via Claudio Guerdile 22\r, int. 8, a;
CP_1
d) ordina che la prese ia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; e) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9871/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno alla Via Benedett studio dell'avv. Ugo Bisogno dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...] elettivamente domiciliata in Fisciano (SA) alla Via del Pr C.F._2 studio dell'avv. Marianna Cerrato che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con 8 ottobre CP_1
2000 nel Comune di Salerno e che dall' unione no nati due figli:
(28.01.2003) e (13.09.2005), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2
e degli effetti civili d imonio, precisando che, in data 09.06.2021, i coniugi avevano stipulato un accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021 con conseguente rilascio del nulla osta. In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei due figli così come disposto in sede di separazione, deducendo che aveva costituito un nuovo nucleo familiare e che Per_1 Per_2 aveva trovato le occupazione lavorativa;
chiedeva inoltre la dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e dell'autovettura Citroen C3 in uso a quest'ultima. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quanto d oniuge e precisava che era al momento impossibilitata a lavorare in ragione della Per_1 sua condizio ale, essendo in attesa di un figlio, mentre aveva Per_2 trovato un lavoro precario con una retribuzione non sufficient le sue ordinarie esigenze;
pertanto, si opponeva alle richieste del ricorrente e chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione. Disposta la comparizione personale dei coniugi, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dall' accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, dal quale i coniugi hanno vissuto separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento dei figli maggiorenni In merito agli obblighi a contenuto economico nei confronti dei figli maggiorenni, occorre rilevare che parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le relative somme, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi e un peggioramento della propria condizione economica, mentre la ricorrente ha richiesto la conferma di quanto concordato in sede di separazione. Al riguardo, si osserva che, con il matrimonio dei figli o con la costituzione di una famiglia di fatto, cessa automaticamente il dovere di mantenimento a carico dei genitori, atteso che gli stessi divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall'obbligo della mutua assistenza morale e materiale e, pertanto, il figlio coniugato (al quale è equiparabile il figlio che ha costituito una famiglia di fatto) non necessita più di un assegno per il mantenimento da parte dei genitori. Inoltre, la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti devono essere suffragati da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che, all'udienza di prima comparizione, la resistente ha dichiarato che la figlia abita con lei nella Per_1 casa familiare, ha un compagno, al momento dete è in attesa di un bambino e che ha iniziato a lavorare dal mese di settembre 2024 subito Per_2 dopo il diplom ichiarazioni nel verbale di udienza). Orbene, il Tribunale osserva che entrambi i figli devono considerarsi economicamente autosufficienti, avendo deciso di costituire un proprio Per_1 nucleo familiare e ciò indipendentement nti successivi, ed essendo stato assunto come cuoco in un ristorante da quasi un anno con conseguente Per_2 ento nel mondo del lavoro. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente e, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, il Tribunale revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma di € 100,00 Parte_1 CP_1 tenimento dei figli e il ese straordinarie. Assegnazione della casa familiare In merito a tale aspetto, si evidenzia che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare non può trovare applicazione in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, come nel caso di specie, atteso che la sua ratio è quella di garantire a quest'ultimi una continuità nel loro usuale contesto domestico nonostante la vicenda separativa dei genitori. Pertanto, posto che i due figli sono ormai da considerarsi economicamente autosufficienti in virtù dell'accertamento in precedenza compiuto, deve rigettarsi avanzata dalla resistente e, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, si dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, in Salerno (SA) alla via Claudio Guerdile 22\r, int. 8,, a con la precisazione che ogni altra CP_1 questione riguardante il sudde quali le spese delle utenze) esula dall'oggetto del presente giudizio. Infine, nulla deve statuirsi in merito all'assegnazione dell'autovettura Citroen C3, tornata in uso al ricorrente tenuto conto altresì che anche tale domanda deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 8 ottobre 2000 nel Comune di Salerno tra , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: , e , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Mercato San Severino (SA) il 09. scritto CodiceFiscale_2 nel Registro Atti Matrimonio del Comune di S .46, Parte II, Serie A;
b) rigetta la domanda di mantenimento per i figli avanzata dalla resistente e, per l'effetto, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, il Tribunale revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di € 100,00 ciascun ntenimento dei fig le spese straordinarie;
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente e, per l'effetto, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. in data 21.06.2021, dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno (SA) alla via Claudio Guerdile 22\r, int. 8, a;
CP_1
d) ordina che la prese ia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; e) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi