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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2562/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2562/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIGLIORISI Parte_1 C.F._1
VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALLIA Controparte_1 C.F._2
VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto fondato su ordinanza presidenziale provvisoria e urgente in tema di mantenimento del coniuge e dei figli.
Precetto datato 9.5.2022 notificato in data 24.5.2002 per la somma di € 24.252,59 (sorte capitale
23.983,49) fondato su ordinanza n. 21772/2018 (RG 2903/2018) resa in data 22.22.2018.
CONCLUSIONI
: Parte_1
….Nel merito, preliminarmente, dichiarare l'atto di precetto notificato al SI. in data Parte_1
25 Maggio 2022 inesistente per difetto di legittimazione attiva della SI.ra per tutti Controparte_2 motivi di cui in narrativa con ogni conseguente statuizione in ordine all'atto di precetto impugnato;
• in ogni caso in via subordinata l'insussistenza ed infondatezza del diritto della SI.ra CP_1
a pretendere gli assegni di mantenimento per il periodo ottobre 2019 – aprile 2022 per sè e per
[...] la figlia per intervenuto adempimento dell'obbligo ed in subordine Persona_1 rideterminarne il corretto importo………..
: Controparte_1
pagina 1 di 3 ….in subordine e nel merito, ritenere e dichiarare la legittimazione attiva della convenuta a promuovere l'azione esecutiva per il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento della stessa ed a titolo di mantenimento della figlia e, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa….
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è solo in parte fondata.
Con il titolo esecutivo posto a base del precetto impugnato con opposizione all'esecuzione, il
Presidente del Tribunale di Ragusa ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
un assegno provvisorio mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della moglie (€ Controparte_1
600,00) e della figlia (€ 400,00).
Con il precetto impugnato è richiesto il pagamento dell'assegno da ottobre 2019 ad aprile 2022.
Parte opponente deduce la mancanza di legittimazione attiva della madre per avere questa agito in nome proprio senza spendita del nome della figlia, atteso che la figlia divenuta Persona_1 maggiorenne in data 15/05/2019, decideva di lasciare la casa coniugale, assegnata alla madre, per convivere con il padre a partire dal mese di Gennaio 2021, ma sin dalla data di emissione dell'ordinanza, l'opponente ha corrisposto l'assegno di € 400,00 direttamente alla figlia oltre alle spese straordinarie.
Parte opposta non contesta che la figlia, dal mese di gennaio 2021, non coabita più con la madre, ma deduce che la circostanza è stata considerata nel calcolo della somma precettata.
Osserva questo giudice che per il periodo da ottobre 2019 a dicembre 2020 (15 mesi) è dovuta la somma di € 15.000,00; in base a consolidata giurisprudenza sussiste la legittimazione della madre, in quanto il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (Cass. 18869/14).
Va poi evidenziato che non risulta dal titolo che il pagamento del contributo in favore della figlia sia stato disposto direttamente nella mani della medesima, che peraltro era minorenne al momento della formazione del titolo, cioè dell'emissione dell'ordinanza presidenziale;
non può dunque valere l'insegnamento secondo il quale la legittimazione a procedere "in executivis" deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva;
pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere (nella specie Cass. 5221/92 ha negato al coniuge separato la legittimazione ad agire esecutivamente nei confronti dell'altro coniuge per il pagamento di assegni di mantenimento che quest'ultimo, nel verbale di separazione consensuale, si era obbligato a corrispondere direttamente alle figlie maggiorenni).
All'importo di € 15.000,00 va sommato l'importo del mantenimento dovuto al coniuge separato dal gennaio 2021 al mese di aprile 2022 (€ 600,00*16 mesi), ovvero € 9.600,00, da cui detrarre la somma in contanti di € 4.200,00, ricevuta dall come da lei ammesso in sede di interrogatorio formale CP_1
(del resto anche nell'atto di precetto si espone che l'importo è dovuto al netto delle somme ricevute in contanti brevi manu).
Non risultano provati altri pagamenti, come non risulta provato il pagamento dedotto come avvenuto direttamente nelle mani della figlia prima del gennaio 2021; sul punto non è stato ammesso, perché generico e indeterminato, il relativo capitolo di prova (vero che suo padre SI. , sin dal Parte_1
pagina 2 di 3 momento della separazione coniugale, si è sempre preso cura di lei e le ha sempre corrisposto direttamente somme di denaro in contanti per il suo mantenimento e per le sue spese straordinarie).
L'importo dovuto va dunque rideterminato in € 15.000 + 9.600 – 4200= 20.400,00.
In ragione dell'esito della lite le spese processuali vanno integralmente compensate;
in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (Cass. 20374/16).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla in parte il precetto datato 9.5.2022, notificato in data 24.5.2002, per la somma di € 24.252,59 (sorte capitale 23.983,49), dichiarando dovuta la minor somma di € 20.400,00; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 27/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2562/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIGLIORISI Parte_1 C.F._1
VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALLIA Controparte_1 C.F._2
VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto fondato su ordinanza presidenziale provvisoria e urgente in tema di mantenimento del coniuge e dei figli.
Precetto datato 9.5.2022 notificato in data 24.5.2002 per la somma di € 24.252,59 (sorte capitale
23.983,49) fondato su ordinanza n. 21772/2018 (RG 2903/2018) resa in data 22.22.2018.
CONCLUSIONI
: Parte_1
….Nel merito, preliminarmente, dichiarare l'atto di precetto notificato al SI. in data Parte_1
25 Maggio 2022 inesistente per difetto di legittimazione attiva della SI.ra per tutti Controparte_2 motivi di cui in narrativa con ogni conseguente statuizione in ordine all'atto di precetto impugnato;
• in ogni caso in via subordinata l'insussistenza ed infondatezza del diritto della SI.ra CP_1
a pretendere gli assegni di mantenimento per il periodo ottobre 2019 – aprile 2022 per sè e per
[...] la figlia per intervenuto adempimento dell'obbligo ed in subordine Persona_1 rideterminarne il corretto importo………..
: Controparte_1
pagina 1 di 3 ….in subordine e nel merito, ritenere e dichiarare la legittimazione attiva della convenuta a promuovere l'azione esecutiva per il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento della stessa ed a titolo di mantenimento della figlia e, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa….
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è solo in parte fondata.
Con il titolo esecutivo posto a base del precetto impugnato con opposizione all'esecuzione, il
Presidente del Tribunale di Ragusa ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
un assegno provvisorio mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della moglie (€ Controparte_1
600,00) e della figlia (€ 400,00).
Con il precetto impugnato è richiesto il pagamento dell'assegno da ottobre 2019 ad aprile 2022.
Parte opponente deduce la mancanza di legittimazione attiva della madre per avere questa agito in nome proprio senza spendita del nome della figlia, atteso che la figlia divenuta Persona_1 maggiorenne in data 15/05/2019, decideva di lasciare la casa coniugale, assegnata alla madre, per convivere con il padre a partire dal mese di Gennaio 2021, ma sin dalla data di emissione dell'ordinanza, l'opponente ha corrisposto l'assegno di € 400,00 direttamente alla figlia oltre alle spese straordinarie.
Parte opposta non contesta che la figlia, dal mese di gennaio 2021, non coabita più con la madre, ma deduce che la circostanza è stata considerata nel calcolo della somma precettata.
Osserva questo giudice che per il periodo da ottobre 2019 a dicembre 2020 (15 mesi) è dovuta la somma di € 15.000,00; in base a consolidata giurisprudenza sussiste la legittimazione della madre, in quanto il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (Cass. 18869/14).
Va poi evidenziato che non risulta dal titolo che il pagamento del contributo in favore della figlia sia stato disposto direttamente nella mani della medesima, che peraltro era minorenne al momento della formazione del titolo, cioè dell'emissione dell'ordinanza presidenziale;
non può dunque valere l'insegnamento secondo il quale la legittimazione a procedere "in executivis" deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva;
pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere (nella specie Cass. 5221/92 ha negato al coniuge separato la legittimazione ad agire esecutivamente nei confronti dell'altro coniuge per il pagamento di assegni di mantenimento che quest'ultimo, nel verbale di separazione consensuale, si era obbligato a corrispondere direttamente alle figlie maggiorenni).
All'importo di € 15.000,00 va sommato l'importo del mantenimento dovuto al coniuge separato dal gennaio 2021 al mese di aprile 2022 (€ 600,00*16 mesi), ovvero € 9.600,00, da cui detrarre la somma in contanti di € 4.200,00, ricevuta dall come da lei ammesso in sede di interrogatorio formale CP_1
(del resto anche nell'atto di precetto si espone che l'importo è dovuto al netto delle somme ricevute in contanti brevi manu).
Non risultano provati altri pagamenti, come non risulta provato il pagamento dedotto come avvenuto direttamente nelle mani della figlia prima del gennaio 2021; sul punto non è stato ammesso, perché generico e indeterminato, il relativo capitolo di prova (vero che suo padre SI. , sin dal Parte_1
pagina 2 di 3 momento della separazione coniugale, si è sempre preso cura di lei e le ha sempre corrisposto direttamente somme di denaro in contanti per il suo mantenimento e per le sue spese straordinarie).
L'importo dovuto va dunque rideterminato in € 15.000 + 9.600 – 4200= 20.400,00.
In ragione dell'esito della lite le spese processuali vanno integralmente compensate;
in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (Cass. 20374/16).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla in parte il precetto datato 9.5.2022, notificato in data 24.5.2002, per la somma di € 24.252,59 (sorte capitale 23.983,49), dichiarando dovuta la minor somma di € 20.400,00; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 27/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3